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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/04/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5441 /2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione I° Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 5441/2024 R.G promosso con ricorso depositato in data
23/09/2024 da
, con l'avv. LONGHI FRANCESCO, come da mandato in atti;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
atti;
resistente con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: scioglimento del matrimonio
Per i coniugi: “1.dichiararsi, ai sensi dell'art. 5 legge n. 898 del 1970 lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi contratto in data 16.10.2011 tra i SIg. e Parte_1
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Veronella, Anno Controparte_1
2011, Atto n.4, Parte I Serie I, ordinarsi ai competenti Ufficiali dello stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2.confermarsi l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre presso l'abitazione sita in
Albaredo d'Adige (VR) – Via del Bersagliere n.14;
- per quanto attiene la frequentazione del padre, disporsi la seguente calendarizzazione:
1^ settimana: il padre terrà i figli con sé il lunedì dall'uscita di scuola sino alla mattina del martedì, la SI.ra li terrà con sé dal martedì dopo scuola sino al lunedì mattina CP_1
successivo;
2^ settimana: il padre terrà i figli con sé dall'uscita di scuola sino al martedì mattina, la
SI.ra li terrà con sè dal martedì dopo scuola sino al venerdì pomeriggio sino alle CP_1
ore 18.00, il padre terrà i figli con sé il venerdì dalle ore 18.00 sino al lunedì mattina;
3^ settimana: il padre terrà i figli con sé dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina, la
SI.ra li terrà con sè dal giovedì dopo scuola sino al lunedì mattina e così di CP_1
seguito;
- la SI.ra avrà diritto di trascorre con i minori le vacanze di Natale, alternando CP_1
di anno in anno con il padre il periodo dal 23 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio e durante le festività pasquali, alternando di anno in anno con il padre il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì, durante le vacanze estive la SI.ra avrà la possibilità di tenere con sé i figli per due settimane anche non CP_1
consecutive, comunicando detto periodo al padre entro il mese di aprile di ogni anno;
- rimane salva la possibilità di prevedere ulteriore o diversa regolamentazione del diritto di visita, nel preminente interesse dei minori e tenuto conto delle esigenze e dei turni lavorativi dei genitori;
in particolare il figlio che ha manifestato la volontà di stare Per_1
un giorno in più durante la settimana con il padre verrà regolamentato concordemente tra i genitori;
3.disporsi l'obbligo a carico del SI. di versare alla sig.ra per il Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento dei figli minori e la somma di € 500,00 ( 250,00 Per_1 Per_2
per ciascun figlio), sino a che gli stessi non avranno raggiunto l'indipendenza economica,
da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il 10 di ogni mese, somma che verrà
annualmente rivalutata secondo gli Indici Istat;
4.disporsi l'obbligo in capo al sig. e alla SI.ra di rimborsare il 50% delle Pt_1 CP_1
spese accessorie e straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative e sportive), relative ai figli così come indicate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona con recente modifiche,
in vigore dietro esibizione delle pezze giustificative al genitore che ha sostenuto la spesa:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal
S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
esclusala farmacia da banco ancorchè
prescritta dal medico di medicina generale, protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura
(quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00) tutori, e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari, nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo,
eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito delle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura, spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori, centri estivi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso 2, 4 e 6
(spese con accordo), quello dei due che ritenga necessaria od utile la spesa, dovrà
comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse dei minori, la spesa andrà
comunque divisa al 50% tra i genitori.
Tutte le suindicate spese potranno essere sostenute indifferentemente dall'uno o l'altro genitore. Il genitore che sosterrà la spesa dovrà tempestivamente consegnare le relative pezze giustificative all'altro e quest'ultimo dovrà rimborsare la propria quota entro la mensilità successiva rispetto a quella di esibizione. Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
5.disporsi che l'assegno unico in favore dei figli minori e Persona_1 Persona_2
sia percepito in via esclusiva dalla SI.ra ; Controparte_1
6.darsi atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non è
previsto alcun contributo al mantenimento né per l'uno né per l'altro.
7.autorizzarsi l'assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minorenni.
8.rinuncia delle parti all'impugnazione dell'emananda sentenza;
Ordinare ai competenti Ufficiali dello stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge.
Spese legali interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà.
Chiedono, dunque, che gli accordi raggiunti vengano accolti dal Tribunale.”
Per il P.M: “nulla si oppone”
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 16/10/2011 in VERONELLA (VR) e trascritto nel relativo registro parte I n. 4 anno 2011. Nel giudizio di separazione i coniugi si sono separati consensualmente avanti il Presidente del Tribunale di Verona il 06/07/2022 e la separazione è stata omologata il 12/07/2022.
La domanda, congiuntamente proposta dai coniugi con note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza depositate il 13-14/03/2025, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie i presupposti di cui all' art. 3 n. 2, lett. b) , l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
28.02.2016), in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
L'esito della controversia e la concorde volontà delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 16/10/2011 in VERONELLA (VR) e Controparte_1
trascritto nel relativo registro parte I n. 4 anno 2011 del Comune di
VERONELLA (VR), alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2. Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONELLA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3. Compensa integralmente le spese. Così deciso in Verona il 25/03/2025
La Presidente est.
Antonella Guerra