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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/09/2025, n. 4357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4357 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
risarcimento danni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott.ssa Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
-Dott.ssa TA NN De CO - Giudice ausl. rel. - ha deliberato di pronunciare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 2466 pubblicata il 11 novembre
2019, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, iscritto al n. 5502/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, riservata in decisione , con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
TRA
, nato a [...] il [...] C.F.( ), Parte_1 C.F._1
titolare dell'omonima ditta individuale “ Parte_2
”, con sede in Sant'Agnello al Corso Italia n.53 P.IVA , in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rap.to e difeso dall'avv. Umberto Nudo
(C.F. ) con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via C.F._2
Atri Palazzo Filangieri presso lo studio Rubino & Russo, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado.
[...]
[...]
, nata il [...] a [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._3
nonché , nato il [...] a [...] (C.F. ), Parte_4 C.F._4
entrambi elettivamente domiciliati in Piano di Sorrento, Piazza Cota n. 8 presso lo studio REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Ottava sezione civile
dell'avv. Paola Di Gennaro (codice fiscale: p.e.c. CodiceFiscale_5
, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce Email_1 al presente atto ed allo stesso allegato, su foglio separato, ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.
e dell'art. 10 del D.P.R. 123/2001.
-Appellati-
NONCHE'
(C.F. ) nata a [...] l'[...] e, Controparte_1 C.F._6
rappresentata e difesa giusta procura ad litem rilasciata in atto separato da considerarsi in calce alla presente comparsa di costituzione e risposta in Appello dall'avv.
Giuseppina Capodilupo (C.F. e che indica quali recapiti cui C.F._7
inviare le comunicazioni di rito i seguenti nr. FAX 081/8787088 ed indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) ed unitamente alla Email_2
quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Giovanni Bovio 14 presso lo studio dell'avv. Salvatore Gesuè.
-Appellata-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “ Accogliere il proposto appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dei giudizi riuniti rg.7365/2015 e 3910/2016: A) accertare e dichiarare che, la ha svolto attività di Parte_2
intermediazione immobiliare nell'interesse dei coniugi e Parte_3 Pt_4
nella compravendita dell'unità immobiliare sita in Piano di Sorrento alla Via
[...]
Santa Margherita n. 43, perfezionatasi con atto per notar di Persona_1
Massa Lubrense del17.09.15;B) per l'effetto, accertare e dichiarare che la
[...]
ha diritto a ricevere da e Parte_2 Parte_3 Pt_4
il pagamento della provvigione per l'attività di mediazione svolta nel loro
[...]
interesse nella compravendita su richiamata per l'importo convenuto di €. 8.100,00 oltre IVA come per legge;
in via gradata secondo equità ai sensi dell'art. 1755, comma
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2 c.c., oltre interessi legali dalla data del perfezionamento del contratto di compravendita (7.09.2015)fino al soddisfo.
Nei confronti di :A)Accertare e dichiarare che la Controparte_1 [...]
ha svolto attività di intermediazione immobiliare Parte_2
nell'interesse di nella compravendita dell'unità immobiliare sita Controparte_1
in Piano di Sorrento alla Via Santa Margherita n. 43, perfezionatasi con atto per notar
di Massa Lubrense del17.09.15;B) per l'effetto, accertare e Persona_1
dichiarare che la ha diritto a ricevere Parte_2
da e il pagamento della provvigione per l'attività di Parte_3 Parte_4
mediazione svolta nel loro interesse nella compravendita su richiamata per l'importo convenuto di €. 8.100,00 oltre IVA come per legge;
in via gradata secondo equità ai sensi dell'art. 1755, comma 2 c.c., oltre interessi legali dalla data del perfezionamento del contratto di compravendita (7.09.2015)fino al soddisfo. Vinte le spese del primo e secondo grado di giudizio, con attribuzione in favore procuratore antistatario.”.
Per gli appellati e : “Voglia l'adita Corte,a) dichiarare Parte_3 Parte_4
l'inammissibilità dell'appello per le motivazioni esposte;
b)In via gradata, rigettare
l'appello siccome inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata;
c)Vinte le spese e le competenze del grado”.
Per l'appellata 1. in via principale, rigettare l'appello spiegato e la Controparte_1
domanda risarcitoria promossa dal sig. per infondatezza della stessa Parte_1
in ogni punto in fatto e diritto;
2. per l'effetto, confermare, nel merito la sentenza nr. 2466/2019 del 07/11/2019 emessa dal Giudice dr.ssa Zicari, II sez. civile del Tribunale di Torre Annunziata;
3. condannare l'appellante al pagamento di tutte le competenze ed onorari di giudizio, compresi IVA e CPA e spese generali dovuti per entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
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1.LE ARGOMENTAZIONI DELL'IMPUGNANTE E IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 15.01.2016,
[...]
, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Parte_2
Annunziata, i coniugi e , esponendo di aver svolto Parte_3 Parte_4
attività di intermediazione immobiliare nell'interesse degli stessi nella compravendita avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Piano di Sorrento alla Via Santa
Margherita n.43 e che pertanto allo stesso spettava il pagamento della provvigione. In particolare sosteneva di aver dettagliatamente segnalato ai convenuti il nominativo della proprietaria, ubicazione, caratteristiche urbanistiche, composizione ed ubicazione dell'immobile nonché di aver fatto visionare più volte l'immobile poi acquistato dai coniugi e di aver dunque fattivamente determinato la conclusione dell'affare. Nel costituirsi in giudizio le parti convenute contestavano l'assunto, chiedendo il rigetto della domanda e precisando che la vendita dell'immobile era manifestamente pubblicizzata sul web, in particolare sul noto sito vendite denominato
“Bricàbrac”. Successivamente all'introduzione del presente giudizio, la
[...]
rivendicava la propria pretesa anche nei confronti Parte_2
di , proprietaria dell'immobile, con citazione notificata in data Controparte_1
24.06. 2016; in virtù della parziale connessione oggettiva e soggettiva tra le due autonome domande spiegate, il Presidente del Tribunale adito disponeva la riunione dei due giudizi con ordinanza del 23.05.2017 e, precisamente la riunione al giudizio più antico recante il n.rg.7365/2015. Si costituiva la resistendo alla domanda CP_1
attorea, precisando che, la vendita era avvenuta con trattativa privata tra le parti senza mediazione alcuna di agenzia. Nel corso del giudizio la causa veniva istruita con la produzione della documentazione conferente e, con l'escussione dei testi di parte attorea e di entrambe le parti convenute.
All'esito dell'istruttoria venivano precisate le conclusioni e, la causa veniva decisa all'udienza del 17.09.2019 con discussione orale ex art. 281 sexies C.p.c.
1.2 LE RAGIONI DELL'APPELLANTE E DIFESE DELL'APPELLATA
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Avverso la sentenza n. 2466/2019 pubblicata in data 11.11.2019, la Parte_5
, con citazione ritualmente notificata in data 12.12.2019 si appella a questa
[...]
Corte contro la decisione in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Torre
Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dei sigg. ri e Parte_2 Parte_3 Pt_4
, nonché nei confronti della sig.ra , così provvedeva: 1)
[...] Controparte_1
rigettava entrambe le domande attoree;
2) Condannava la Parte_2
al pagamento delle spese di lite che liquidava in €. 4.835,00 per
[...]
competenze professionali, oltre spese generali a 15% IVA e CPA, in favore di Parte_3
e , con distrazione in favore degli avv.ti Enrico Marulli e Paola
[...] Parte_4
Di Gennaro;
3) Condannava al Parte_2
pagamento delle spese di lite che liquidava in €. 4.835,00 per competenze professionali, oltre spese generali a 15% IVA e CPA, in favore di . Controparte_1
L'appellante, con un unico motivo di gravame contesta – per quello che, si è potuto estrarre dall'atto di appello- la ricostruzione operata dal primo giudice, il quale avrebbe fornito un interpretazione assolutamente personale, ed ictus oculi del tutto erronea e fuorviante, nel procedimento per cui oggi è causa. In punto di diritto lamenta l'erronea e/o omessa valutazione delle prove poste a fondamento della domanda di pagamento della provvigione. Violazione degli artt. 115 e 116 C.p,c. Infine lamenta la statuizione sulle spese di lite – violazione del DM 55/2014.
I coniugi ed resistono all'impugnazione, eccependone l'inammissibilità Pt_4 Pt_3
e, nel merito l'infondatezza. Chiedendo, pertanto, respingersi l'appello, con tutte le conseguenze di legge. Dicasi lo stesso per l'appellata Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, ed acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore la causa giungeva all'udienza del 24/05/
2024 per le precisazioni delle conclusioni. Tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in tale data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza del 28.05.2024. la causa è stata
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assegnata a sentenza, con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
1.3LE QUESTIONI PRELIMINARI.
Si osserva che, il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la domanda, promossa dalla contro i sigg. ri ed Parte_2 Pt_4 Pt_3
nonché nei confronti della sig. ra perché correttamente ha Controparte_2
accertato che, nel corso dall'istruttoria non è emersa la prova che, la Ditta Parte_2
avrebbe svolta l'attività di mediazione nell'interesse di entrambi i convenuti;
in particolare nella compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in Piano di Sorrento alla Via Santa Margherita n.43. Onere probatorio che, incombeva effettivamente sull'attore. Si evidenzia, inoltre, che, la Società non ha avuto alcuna incidenza causale nella conclusione dell'affare, il quale è stato concluso attraverso che, Persona_2
aveva trattato privatamente la vendita dell'immobile della madre - CP_2
e che aveva agito con i futuri acquirenti, con cui si e interfacciato in
[...]
rappresentanza della stessa, per sponsorizzare al meglio l'immobile da vendersi ed aveva utilizzato piattaforme digitali ( ved. annunci allegati agli atti, e datati 2013)..
Il primo giudice ha, anche, osservato che nella mediazione, ovvero con incarico conferito da uno solo dei contraenti (inesistente nel caso in esame), il mediatore matura il diritto alla provvigione solo se la sua attività risulti utile alla conclusione dell'affare e, nella specie, è risultato che la non ha prodotto alcun mandato Parte_5
scritto, né fogli di visita immobiliare, sottoscritti dai convenuti, in occasione degli accessi all'immobile per cui oggi si discute.
Si osserva che, l' atto di appello, non è altro che la riproposizione degli stessi argomenti contenuti negli atti di citazione di primo grado.
Il giudizio di appello, invece, è caratterizzato dall'effetto c.d. devolutivo e ciò sta a significare che colui che impugna la sentenza di primo grado ha l'onere processuale –
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prima- di individuare le parti della motivazione che si ritiene errate e – poi – di specificare le ragioni della dedotta erroneità ex art. 342 C.p.c.
Il precetto di cui all'art. 342 c.p.c. deve reputarsi rispettato ogni volta che l'impugnazione permette la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (da ultimo Cass. 30.5.2018 n.
13535), con la conseguenza che non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (ved. Cass. n. 24464 del 04.11. 2020;
Cass. civ. n. 21401 del 26. luglio 2021; e per ultima Cass. Civ. n. 3929 del 9 febbraio
2023 sul principio di specificità dei motivi di appello).
L'impugnazione proposta dalla difesa della oltre a non rivolgere Parte_5
chiare, specifiche e pertinenti critiche alla sentenza gravata, non consente l'identificazione delle statuizioni impugnate, e al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure. L'atto di appello richiama, giurisprudenza inconferente al caso in esame, è ripetitivo e, non rispetta pienamente il precetto di cui all'art. 342
c.p.c.; sul punto si osserva che, “l'appellante è onerato dal descrivere una motivazione ed un ragionamento logico giuridico diverso da quello impugnato, sostituendo le parti della sentenza impugnata con altre indicate proprio dall'appellante”.
Detto ciò, l'appello benché parzialmente ammissibile, non merita accoglimento, per come in motivazione.
2.ESAME DEI MOTIVI DI APPELLO.
L'appellante, con un unico motivo di gravame articolato in più paragrafi, contesta –
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per quello che, si è potuto estrarre dall'atto di appello- la ricostruzione operata dal primo giudice, il quale avrebbe fornito un interpretazione assolutamente personale, ed ictus oculi del tutto erronea e fuorviante, nel procedimento per cui oggi è causa. In punto di diritto lamenta l'erronea e/o omessa valutazione delle prove poste a fondamento della domanda di pagamento della provvigione. Violazione degli artt. 115
e 116 C.p,c. Infine lamenta la statuizione sulle spese di lite – violazione del DM
55/2014.
Precisamente si è limitato a riproporre il diritto alla provvigione invocando l'art. 1755
c.c., per l'intermediazione immobiliare dell'appartamento acquistato dagli odierni appellati (venduto dalla anch'essa appellata), pur consapevole di non aver CP_1
intermediato tale vendita, atteso che, la stessa è stata intermediata da altro soggetto, e cioè dal figlio della (vedi testimoniale e documenti in atti). CP_1
Si osserva che, il primo giudice, dopo aver, affrontato la qualificazione giuridica del mediatore ex art. 1754 e 1755 c.c., e seguendo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, ha affrontato la figura dell' intermediario – disciplinata dal c.c.- per la quale il mediatore è colui che, mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (ex art. 1754 c.c.), e la mediazione si verifica quando la messa in relazione delle parti è preceduta dal conferimento di un incarico al mediatore ad opera di una delle parti contraenti o di entrambe (contratto di mediazione unilaterale o bilaterale) ed ha evidenziato inoltre, che nel caso di mediazione, il mediatore ha diritto alle provvigioni nel momento in cui compie l'attività demandatagli, con diligenza adeguata alla sua professionalità, in modo esauriente e funzionale nell'interesse della parte. Nel caso in esame, a differenza di quanto sostiene l'odierna appellante, non appare che, la statuizione del primo giudice sia viziata da preconcetti personali;
si ribadisce che, l'odierna appellante, non ha prodotto alcun atto valido al fine della maturazione del diritto di credito che, ( asserisce di vantare), né ha prodotto copia della proposta di acquisto predisposta dalla Ditta
Controparte_3
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Castellano, ed in cui era indicato il prezzo di €. 250.000,00, che a dire dalla stessa era stata redatta per iscritto- per come dichiarato nel libello introduttivo- e che non poteva pertanto non essere stata sicuramente nella disponibilità della stessa.
Il primo giudice ha, rilevato inoltre, che il mediatore non matura la provvigione, in ogni caso ma lo stesso è subordinato sia alla verifica che, la conclusione dell'affare sia da ricollegarsi all'opera svolta dal mediatore che, alla verifica del fatto che l'avvicinamento dei contraenti costituisca il risultato (utile) della sua attività, concludendo con il principio secondo il quale la spettanza della provvigione del mediatore deve ritenersi condizionata al nesso di causalità tra l'attività svolta e l'affare concluso (Cass. Civ. sez. II, sentenza 06/12/2016 n. 24950; Cass. Civ. n. 24333/08).
Correttamente il tribunale ha concluso (da un esame della documentazione allegata agli atti e dalle risultanze istruttorie) statuendo che, la non ha Parte_5
maturato tale diritto per mancanza del nesso di causalità; anche su tale aspetto della motivazione della sentenza, ovvero sul momento di maturazione della provvigione da parte del mediatore e, sull'effettiva maturazione da parte dell'odierna appellante, non vi è stata censura specifica.
Si osserva inoltre, che il Tribunale ha individuato un ulteriore elemento condizionante la maturazione della provvigione per il mediatore: la professionalità non emersa nel corso del giudizio di primo grado. Nel corso dell'istruttoria si è infatti accertato: “ teste (udienza del 12.7.2018)”, che i coniugi e decisero Testimone_1 Pt_4 Pt_3
di inoltrare tramite Agenzia alla proprietaria dell'immobile in causa, la predetta proposta, ma agli atti risulta la sola missiva del 25.03.2015, inviata dopo la sottoscrizione del preliminare, con la quale l'Agenzia invitava i coniugi e Pt_4
e la sig. ra a non estrometterla dalla vendita dell'immobile. Si osserva Pt_3 CP_1
che tale testimonianza, resa dal collaboratore della non solo contrasta Parte_5
con le restanti testimonianze, ma viene fornite da un teste che in virtù del suo rapporto con l'Agenzia (collaborazione pluriennale “lavoro come dipendente … da circa otto anni”), appare effettivamente poco attendibile. Lo stesso dicasi della testimonianza
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resa dal teste il quale riferiva che (i coniugi - mi Testimone_2 Pt_3 Pt_4
furono presentati dall'Agenzia Castellano, pur essendo a conoscenza, che, il proprio contatto gli era stato fornito dalla segretaria del notaio ), Persona_1
circostanza contraddetta dal teste (ved. verbali di causa). Testimone_1
In conclusione, in merito alla testimonianza dei sigg.ri e Testimone_3
, così come a quella del sig. il Tribunale ha colto nel segno Testimone_2 Tes_1
l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai sigg. e . Tes_3 Tes_2
In merito alla testimonianza resa dal sig. il primo giudice, ha Tes_3
correttamente, evidenziato l'inutilizzabilità a fronte del fatto che, il teste ascoltato riferiva semplicemente di essersi recato per visionare un immobile situato in via
Margherita, 43, accompagnato dal sig. , non provando in alcun modo l'asserito Tes_1
incarico conferito.
Difatti il teste, una volta sentito sui fatti di causa, non specificava di sapere né chi era il proprietario dell'immobile che aveva visionato né se era a conoscenza che vi fosse un incarico dato dal proprietario all'Agenzia Castellano.
Circostanza da non sottovalutare, perché quando ci si reca a visionare un immobile l'intermediario riferisce al futuro acquirente il prezzo di vendita nonché tutte le notizie necessarie ai fini di un eventuale contrattazione. Difatti tale testimonianza veniva valutata correttamente dal primo giudice dichiarandone la sua inutilizzabilità essendo inidonea a provare il rapporto di mediazione. Passando poi alla testimonianza resa dal sig. il Tribunale correttamente ha valutato le dichiarazioni rese da Tes_2
quest'ultimo all'udienza del 22,03.2018 laddove espressamente dichiarava “ collaboro con l'Agenzia Castellano, la quale mi segnala e presenta i clienti intenzionati ad acquistare immobili e io li seguo per le pratiche di mutuo e finanziamento” . Dalle rese testimonianze emerge lapidariamente il fattivo interesse del a mantenere buoni rapporti con l'agenzia. Tes_2
Si osserva che, dal testimoniale e dagli incartamenti in atti, emerge che, la vendita dell'immobile di cui si discute fu seguita esclusivamente e privatamente dall'avvocato
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figlio della , attraverso la pubblicazione di annunci di vendita sui siti Per_2 CP_1
specializzati, Difatti, gli annunci venivano pubblicati già a partire dall'anno 2013 e prodotti in primo grado. Alla pubblicazione dei predetti annunci sui diversi network e piattaforme digitali vi aveva partecipato anche il sig. che, oltre a tale CP_4
circostanza, confermava in udienza di essere stato sempre presente quando l'immobile veniva visionato dai presunti acquirenti, e che le visite all'immobile avvenivano quasi sempre di domenica, ragione per la quale vi era presente.
Dalle emergenze istruttorie la censura dell'odierno appellante risulta essere infondata.
Si rileva, infine che, in tema di mediazione immobiliare, il diritto al compenso del mediatore sussiste solo nei confronti delle parti che hanno effettivamente concluso
l'affare, a prescindere dal fatto che altri soggetti possano aver contribuito alla sua realizzazione. L'attività mediatoria si considera efficacemente svolta quando viene dimostrato il nesso causale tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare.
La responsabilità per il pagamento della provvigione grava esclusivamente sulle parti che hanno sottoscritto il contratto definitivo di compravendita. La valutazione circa
l'esistenza del nesso causale tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare rientra nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata (ved. Cass. civ. Sez. II n. 950 del 17 gennaio 2020).
Si osserva infine, che la motivazione della sentenza impugnata, non appare (alla luce di quanto sopra esposto) affetta da iniquità, illogicità e contraddittoria per come sostiene l'odierno appellante.
Non appare a parere di questa Corte, che il primo giudice abbia fatto mal governo delle prove documentali allegate agli atti, e poste a base del suo convincimento, nel rigettare la domanda attorea.
Infine, si osserva che, in ordine alla violazione degli artt. 115 e 116 C.p.c. (pag. 8 dell'atto di appello), evidenzia in particolare la Corte - lamentando l' appellante, sostanzialmente, dell'erronea valutazione ed interpretazione delle emergenze
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istruttorie - che in virtù del principio dispositivo sono le parti a proporre al giudice gli elementi di prova, su cui basare il proprio convincimento. Coerentemente con quanto si evince dal combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 132 cpc, si osserva, che il giudice di prime cure ha valutato gli elementi ritenuti necessari ai fini della decisione, la quale, dunque, dimostra di essere assolutamente argomentata e pienamente motivata sia sul piano logico che giuridico, tanto da risultare esente da vizi e priva di fratture. Non risulta quindi violato il principio di ermeneutica del libero convincimento del giudice ( ex artt. 115 e 116 cpc,) in ordine alla valutazione di quegli elementi raccolti, durante lo svolgimento del processo e volti a dimostrare l'esistenza di un fatto dichiarato dalle parti.
Infine l'appellante si duole, della soccombenza in ordine alle spese di lite.
Sul punto si osserva che, il Tribunale – diversamente da quanto sostenuto dall'odierno appellante-, ha correttamente liquidato le spese calcolando i valori medi (e non massimi) dello scaglione di riferimento (da €. 5.200,00 ad €. 26.000,00), cioè quelli indicati all'art.4bdel DM 55/2014 (richiamato dallo stesso appellante) .
Il motivo di gravame, sollevato risulta in parte inammissibile per la sua genericità e inconcludenza.
In conclusione, esaminati gli atti, ritiene questo Collegio, che, la motivazione adottata dal primo giudice, viene condivisa, e risulta immune da vizi logici, anche sulla base degli elementi probatori correttamente esaminati ed accertati in contraddittorio delle parti.
3.DECISIONE DELLA CORTE
La sentenza impugnata resiste cioè alle critiche formulate, il che comporta il rigetto dell'appello spiegato dalla , con la condanna della stessa, per il Parte_5
principio della soccombenza, al pagamento in favore degli appellati Parte_3
e , nonché delle spese processuali del presente Parte_4 Controparte_1
grado, e si liquidano, in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto
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2022 n. 147, negli importi medi dello scaglione di riferimento ( da €.
5.201 a
26.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria, non svoltasi (Cass. ord. N. 10206/2021).
Visto il totale rigetto dell'appello, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto dalla;
Controparte_5
b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dei coniugi e che liquida, in complessivi €. 3.966,00 per compensi, oltre al Pt_3 Pt_4
rimborso delle spese generali nella misura del 15% , iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della sig.ra
[...]
in complessivi €. 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle CP_1
spese generali nella misura del 15% , iva e cpa come per legge;
d) La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02;
Così deciso in Napoli il 4 luglio 2025, nella camera di consiglio della ottava sezione civile di questa Corte.
Il Giudice aus. est. Il Presidente
(TA NN De CO) (Antonio Quaranta)
Documento firmato digitalmente.
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