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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/09/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3874/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3874/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Marocco) il 1° gennaio 1981; rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Apparuti come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Finale Emilia (MO), Via Saffi n. 1
- attrice - contro
, C.F. nato a [...] CP C.F._2
(Marocco) il 7 maggio 1966;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
-contrariis reiectis;
-in via principale: modificare le condizioni di divorzio ottenute in
Marocco in data 20.12.2010, con atto omologato dal Tribunale di
Casablanca in data 02.02.2011 secondo la legge marocchina, aggiungendovi il diritto all'ottenimento di un assegno di mantenimento, in favore dei figli, con decorrenza dal gennaio 2019
(ossia nel rispetto del termine di prescrizione di 5 anni ex art. 2948
c.c.), e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, nella misura di euro 800,00 omnia, ossia euro 400,00 per ogni figlio, oltre rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%;
-in via subordinata: qualora non si ritenesse il divorzio marocchino efficace e valido in Italia, dichiararsi il divorzio dei coniugi secondo la legge marocchina ma nel pieno contraddittorio e secondo i criteri minimi di Giustizia e di difesa del nostro ordinamento, dichiarando i coniugi divorziati e con obbligo al mantenimento in favore dei figli e con decorrenza dal gennaio 2019 (ossia nel rispetto del termine di prescrizione di 5 anni ex art. 2948 c.c.), come sopraindicato, ossia di euro 800,00 omnia, ossia euro 400,00 per ogni figlio, oltre rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
-in via ulteriormente subordinata: qualora si ritenesse che nessuna delle due precedenti via sia percorribile, dichiarare in ogni caso tenuto il Sig. al mantenimento dei figli con obbligo di versamenti di CP favore della moglie, ma nell'interesse dei figli, con decorrenza dal gennaio 2019 (ossia nel rispetto del termine di prescrizione di 5 anni ex art. 2948 c.c.), della somma di euro 800,00 omnia, ossia euro
400,00 per ogni figlio, oltre rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica.
2 di 13 -IN OGNI CASO, autorizzare la madre, in autonomia, ad ottenere e richiedere i documenti per l'espatrio nell'interesse dei figli, atteso
l'abbandono della famiglia ed il totale disinteresse dimostrato da parte del padre;
-autorizzare la madre a percepire nella misura del 100% gli assegni familiari, o assegno unico o misura equipollente;
-adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno.
-In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali al 15% ed accessori di legge.
FATTI DI CAUSA
1. e hanno contratto Parte_1 CP matrimonio in Marocco in data 7 agosto 2006 e poi divorziato in data
20 dicembre 2010 con atto omologato dal Tribunale di Casablanca in data 2 febbraio 2011.
Dalla loro unione sono nati i figli (nato il [...]) Per_1
e (nato il [...]). Per_2
Il Tribunale di Modena, con decreto ex art. 148 c.c. in data 18 novembre 2011, ha posto a carico del datore di lavoro di CP
l'obbligo di versare a la somma mensile
[...] Parte_1 rivalutabile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole ed ordinato al padre di rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 11 dicembre 2024, ha chiesto, con decorrenza dal gennaio Parte_1
2019, un contributo al mantenimento dei figli in misura pari ad €
800,00 al mese (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e, in subordine, nel caso in cui il divorzio marocchino non fosse ritenuto valido ed efficace, la pronuncia di divorzio diretto secondo la legge marocchina, in ogni caso con l'adozione dei suddetti provvedimenti economici.
3. nei cui confronti la notifica del ricorso e CP pedissequo decreto veniva regolarmente effettuata in rinnovazione ai
3 di 13 sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituito né è comparso personalmente alla prima udienza.
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 18 dicembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Acquisita dall' e dall'Agenzia delle Entrate la CP_2 documentazione sulla condizione economica del convenuto, alla prima udienza in prosecuzione dell'11 settembre 2025, sentita l'attrice personalmente, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione sulla dichiarata contumacia di CP
e sulle conclusioni precisate da come in epigrafe Parte_1 trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La prima questione da esaminare afferisce alla riconoscibilità della sentenza di divorzio già pronunciata in Marocco.
e , aventi entrambi cittadinanza CP Parte_1 marocchina, hanno contratto matrimonio in Marocco in data 7 agosto
2006.
nell'instaurare il presente giudizio di modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio, ha prodotto la sentenza n. 9055 in data
20 dicembre 2010, con cui il Tribunale di Prima Istanza di Casablanca
- Sezione degli affari famigliari, ha pronunciato il divorzio, nel testo originale marocchino, con relativa traduzione giurata e regolarmente munita di legalizzazione attestante l'autenticità del documento.
Dev'essere rilevato, anzitutto, che la sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata dall'autorità giudiziaria marocchina non può formare oggetto del riconoscimento automatico previsto dall'art. 30, comma 1, del Regolamento UE n. 2019/1111, dato che tale disposizione si applica soltanto alle «decisioni pronunciate da uno
Stato membro» dell'Unione Europea, ma non a quelle di Stati terzi. In
4 di 13 sostanza, il Regolamento UE n. 2019/1111 - la cui disciplina della giurisdizione prescinde dalla cittadinanza europea delle parti (art. 3, comma 1, lett. a) - non trova invece applicazione, nel caso in esame, per quanto riguarda il riconoscimento della sentenza di divorzio, perché a tal fine presuppone che la decisione sia pronunciata da uno
Stato membro dell'Unione.
Dunque, nella specie vengono in considerazione gli artt. 64 e 67, comma 3, l. 218/1995.
In particolare, le sentenze emesse da uno stato estero sono soggette ad un regime giuridico di riconoscimento automatico ove ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 64, e in caso di contestazione del riconoscimento si può richiedere l'accertamento dei requisiti del riconoscimento all'autorità giudiziaria ordinaria.
Tuttavia, l'art. 67, comma 3, l. 218/1995, stabilisce che «Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio».
Ne consegue che il giudice italiano, investito della domanda di separazione personale tra due coniugi, è tenuto a verificare, incidenter tantum, la sussistenza dei requisiti di riconoscimento della sentenza straniera di divorzio opposta dalla parte convenuta.
Si deve procedere, pertanto, alla verifica dei presupposti del riconoscimento della pronuncia di divorzio.
L'art. 64 l. 218/1995 prevede che «La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
5 di 13 c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo»;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico».
Il successivo art. 65 prevede, invece, che «Hanno effetto in Italia
i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa».
Sul punto è stato precisato che «il nuovo complesso della disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere in Italia, così come configurato dalla legge di riforma del sistema italiano di diritto privato italiano n. 218 del 1995, non ha delineato un trattamento esclusivo e differenziato delle controversie in tema di rapporti di famiglia riconducendole obbligatoriamente nell'ambito operativo della disciplina di cui all'art. 65 (e perciò anche dei suoi presupposti), ma ha descritto, con l'art. 64, un meccanismo di riconoscimento di ordine generale (riservato in sé alle sole sentenze), valido per tutti tipi di controversie, ivi comprese perciò anche quelle in tema di rapporti di famiglia e presupponente il concorso di tutta una serie di requisiti descritti nelle lettere da a) a g) di questa ultima disposizione
6 di 13 normativa; rispetto ad un tale modello operativo di ordine generale, la legge ha affidato poi all'art. 65 la predisposizione di un meccanismo complementare più agile di riconoscimento - allargato, di per sé e questa volta, alla più generale categoria dei provvedimenti - riservato all'esclusivo ambito delle materie della capacità delle persone, dei rapporti di famiglia o dei diritti della personalità - il quale, nel richiedere il concorso dei soli presupposti della non contrarietà all'ordine pubblico e dell'avvenuto rispetto dei diritti essenziali della difesa, esige tuttavia il requisito aggiuntivo per cui i provvedimenti in questione siano stati assunti dalle autorità dello
Stato la cui legge sia quella richiamata dalle norme di conflitto»
(Cass. 10378/2004 e Cass. 17463/2013).
Ciò premesso, ricorrono, nella specie, i presupposti del riconoscimento della pronuncia di divorzio, nella forma semplificata prevista dall'art. 65, che trova applicazione ratione materiae.
Il riconoscimento è, innanzitutto, subordinato all'accertamento che la sentenza sia stata pronunciata «dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme» della legge n. 218 del 1995: nella specie, si deve fare riferimento al criterio di collegamento previsto dall'art. 31, comma 1, l. 218/1995, il quale dispone che lo scioglimento del matrimonio «è regolato dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda», per cui la sentenza in esame, pronunciata dall'autorità giurisdizionale dello Stato del
Marocco, del quale entrambi i coniugi sono cittadini, soddisfa il primo requisito.
L'art. 65 richiede, inoltre, che gli effetti della sentenza «non siano contrari all'ordine pubblico» e che «siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa».
Quanto al primo di questi due requisiti, si deve rilevare che il capo della sentenza con cui è disposto il divorzio non presenta alcun profilo di contrarietà all'ordine pubblico.
7 di 13 A tal proposito si deve, altresì, sottolineare che, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, l'assenza di una precedente sentenza di separazione, in quanto non richiesta dalla legge straniera che regola il rapporto, non preclude il riconoscimento della pronuncia di divorzio in applicazione di tale legge - i cui effetti, anche sotto questo specifico profilo, non possono quindi ritenersi contrari all'ordine pubblico, in riferimento all'art. 16 l. 218/1995 - risultando sufficiente il riconoscimento dell'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale (cfr. Cass.
16978/2006: «la circostanza che il diritto straniero - nella specie, il diritto di uno Stato degli USA - preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato, tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell'ordine pubblico, richiesto dall'art.
64, comma 1, lett. g), della legge 31/5/1995 n. 218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi»; cfr. Cass. 10378/2004).
Quanto al rispetto dei diritti essenziali della difesa, va rilevato che dalla lettura della sentenza del giudice straniero risulta che ha effettivamente partecipato al giudizio di CP divorzio, promosso in Marocco, tanto da avere egli stesso instaurato quel giudizio nel quale risulta, peraltro, essere stato assistito da un difensore.
Peraltro, la sentenza di divorzio pronunciata in Marocco ha anche i requisiti di cui all'art. 64 per poter essere riconosciuta nel nostro ordinamento.
Premesso che i principi di cui alla lett. a) non sono altro che quegli stessi in base ai quali in casi analoghi il giudice italiano esercita
8 di 13 concretamente la sua giurisdizione nei confronti dello straniero (Cass.
10378/2004), i giudici del Marocco sono stati rettamente investiti della competenza giurisdizionale a conoscere la controversia matrimoniale poi esitata nella sentenza fatta qui oggetto di riconoscimento, atteso che il matrimonio è stato celebrato proprio nello stato estero cui appartengono i giudici che hanno pronunciato lo scioglimento del matrimonio, il che, ai sensi dell'art. 32 l. 218/1995, avrebbe consentito, in caso analogo di matrimonio celebrato tra coniugi di cui uno cittadino italiano, al giudice italiano di conoscere la controversia di scioglimento del matrimonio.
Quanto ai requisiti di cui alle lett. b) e c), valgono le medesime osservazioni già svolte in riferimento al rispetto dei diritti essenziali della difesa, essendo sufficiente ricordare come risulti che entrambe le parti, nel giudizio celebratosi dinanzi all'autorità giudiziaria marocchina, siano state assistite da un difensore, con conseguente possibilità di esercitare appieno i propri diritti difensivi.
Quanto al requisito di cui alla lett. d), e cioè il passaggio in giudicato secondo la legge del luogo in cui la sentenza è stata pronunziata, deve rilevarsi che, sebbene non vi sia agli atti un'attestazione del suo passaggio in giudicato, non risulta, né invero alcuna delle parti ha dedotto, essere stata presentata impugnazione, dovendo conseguentemente inferirsi, alla luce del tempo trascorso e della mancanza di elementi di segno contrario, che la pronuncia non sia più suscettibile di impugnazione e che, dunque, sia ormai divenuta definitiva.
Affermata la sussistenza del requisito di cui alla lett. e), per non essere stata ancora pronunciata in Italia la sentenza di scioglimento del matrimonio ed esclusa, altresì, la condizione ostativa della litispendenza di cui alla lett. f), non può che ribadirsi l'insussistenza della condizione ostativa di cui alla lett. g), essendo già stato evidenziato, in riferimento all'art. 64, come la sentenza estera non produca effetti contrari all'ordine pubblico.
9 di 13 Poiché risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dagli artt. 64 e
65 l. 281/1995 con riferimento al capo principale della decisione pronunciata dall'autorità giudiziaria del Marocco, riguardante lo scioglimento del matrimonio, tale statuizione deve essere riconosciuta in questa sede.
2. Ciò detto, l'attrice ha chiesto che venga posto a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei loro figli in misura pari ad € 800,00 al mese (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie.
Preliminarmente, deve rilevarsi che il Tribunale di Modena, con decreto ex art. 148 c.c. in data 18 novembre 2011, nell'ordinare il versamento diretto da parte del datore di lavoro del genitore obbligato, ha già quantificato in € 500,00 al mese il contributo al mantenimento della prole a carico del padre e suddiviso al 50% tra i genitori le spese straordinarie.
In particolare, tali statuizioni erano state adottate tenendo conto della retribuzione del padre, pari ad € 1.200/1.500,00 al mese, della condizione di disoccupazione della madre e dell'esclusivo assolvimento da parte di quest'ultima delle esigenze di cura dei due figli, che allora avevano, rispettivamente, 3 e 1 anno.
Orbene, a tal riguardo giova ricordare che le sentenze – o, come nella specie, i decreti – che regolano i rapporti tra gli ex coniugi passano in giudicato rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici (o all'affidamento dei figli) in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (Cass. 2953/2017).
Pertanto, oggetto del giudizio è l'accertamento della esistenza dei “giustificati motivi” (art. 473 bis.29 c.p.c.) che autorizzano la modificazione delle condizioni del divorzio, intesi quali fatti nuovi
10 di 13 sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa.
Orbene, di anni 44, ha nel frattempo reperito Parte_1 un'occupazione, e lavora come magazziniera presso Progetto Lavoro soc. coop. con contratto a tempo indeterminato e retribuzione netta di € 1.300,00 circa al mese (cfr. buste paga sub doc. 11 ed accrediti sul conto corrente sub doc. 13).
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 12.493,00 nel 2023 (cfr. doc. 14).
Percepisce integralmente l'assegno unico, pari ad € 400,00 al mese (cfr. verbale d'udienza dell'11 settembre 2025).
Ha dichiarato di pagare un canone di locazione di € 100,00 al mese, ma di essere proprietaria di un immobile in corso di ristrutturazione (cfr. verbale d'udienza dell'11 settembre 2025).
Di contro, di anni 59, non ha presentato la CP dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni (cfr. comunicazione dell'Agenzia delle Entrate allegata alla nota di deposito dell'attrice in data 30 luglio 2025, nella quale viene attestato che «negli archivi di
Anagrafe Tributaria non risultano dichiarazioni dei redditi presentate dal Sig. [...] né certificazioni dei redditi percepiti CP dal contribuente») e non risulta svolgere alcuna attività lavorativa dal
2011, cioè da quando ha interrotto il rapporto lavorativo intrattenuto dal 2003 presso la Anselmi & C. s.r.l. che gli garantiva una retribuzione oscillante tra € 16.000,00 ed € 22.000,00 circa all'anno
(cfr. estratto conto previdenziale allegato alla nota di deposito dell'attrice in data 30 luglio 2025).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che il miglioramento della condizione economica della madre, che percepisce ora non solo una retribuzione pressoché equivalente a quella in precedenza percepita dall'ex coniuge ma anche interamente l'assegno unico, valga a compensare il presumibile aumento delle esigenze dei minori (oggi rispettivamente di 17 e 15 anni) dovuto al lungo tempo trascorso
11 di 13 dalla precedente pronuncia giudiziale (quasi 14 anni), e che dunque debba essere confermato l'ammontare dell'assegno di € 500,00 al mese, come rivalutato all'attualità in € 626,50, ferma la paritaria suddivisione delle spese straordinarie.
Nonostante la conferma della quantificazione dell'assegno già precedentemente stabilito, l'attrice ha interesse alla presente statuizione in quanto altrimenti priva di un titolo giudiziale da azionare direttamente nei confronti del genitore obbligato.
Tale statuizione decorre dal deposito del ricorso, non potendo la decisione giurisdizionale di revisione avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 16173/2015 e Cass. 5170/2024).
3. La madre, che sulla base della sentenza di divorzio marocchina è affidataria dei figli, ha diritto a percepire integralmente l'assegno unico.
4. Stante l'accertata irreperibilità del convenuto e l'assenza di qualsivoglia elemento ostativo, l'attrice, affidataria dei minori, va autorizzata a richiedere i documenti per l'espatrio nell'interesse dei figli.
5. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e la liquidazione viene effettuata sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio (€ 851,00), introduttiva (€ 602,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile e bassa complessità, avuto riguardo alla natura contumaciale della controversia, all'attività difensiva svolta, alla mancata redazione di memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e di scritti conclusivi.
La parte attrice ha diritto, altresì, al rimborso delle spese vive, pari complessivamente ad € 125,00 (di cui € 98,00 per C.U. ed €
27,00 per marca).
12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pone a carico di l'obbligo di versare a CP
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1 Per_1
e con decorrenza dalla domanda, la somma mensile di € € Per_2
626,50, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
2. dà atto che ha diritto a percepire Parte_1 integralmente l'assegno unico;
3. autorizza a richiedere, anche in assenza del Parte_1 consenso di i documenti validi per l'espatrio per i CP figli minori e Per_1 Per_2
4. condanna a rifondere a le CP Parte_1 spese di lite, che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 11 settembre 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3874/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Marocco) il 1° gennaio 1981; rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Apparuti come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Finale Emilia (MO), Via Saffi n. 1
- attrice - contro
, C.F. nato a [...] CP C.F._2
(Marocco) il 7 maggio 1966;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
-contrariis reiectis;
-in via principale: modificare le condizioni di divorzio ottenute in
Marocco in data 20.12.2010, con atto omologato dal Tribunale di
Casablanca in data 02.02.2011 secondo la legge marocchina, aggiungendovi il diritto all'ottenimento di un assegno di mantenimento, in favore dei figli, con decorrenza dal gennaio 2019
(ossia nel rispetto del termine di prescrizione di 5 anni ex art. 2948
c.c.), e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, nella misura di euro 800,00 omnia, ossia euro 400,00 per ogni figlio, oltre rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%;
-in via subordinata: qualora non si ritenesse il divorzio marocchino efficace e valido in Italia, dichiararsi il divorzio dei coniugi secondo la legge marocchina ma nel pieno contraddittorio e secondo i criteri minimi di Giustizia e di difesa del nostro ordinamento, dichiarando i coniugi divorziati e con obbligo al mantenimento in favore dei figli e con decorrenza dal gennaio 2019 (ossia nel rispetto del termine di prescrizione di 5 anni ex art. 2948 c.c.), come sopraindicato, ossia di euro 800,00 omnia, ossia euro 400,00 per ogni figlio, oltre rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
-in via ulteriormente subordinata: qualora si ritenesse che nessuna delle due precedenti via sia percorribile, dichiarare in ogni caso tenuto il Sig. al mantenimento dei figli con obbligo di versamenti di CP favore della moglie, ma nell'interesse dei figli, con decorrenza dal gennaio 2019 (ossia nel rispetto del termine di prescrizione di 5 anni ex art. 2948 c.c.), della somma di euro 800,00 omnia, ossia euro
400,00 per ogni figlio, oltre rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica.
2 di 13 -IN OGNI CASO, autorizzare la madre, in autonomia, ad ottenere e richiedere i documenti per l'espatrio nell'interesse dei figli, atteso
l'abbandono della famiglia ed il totale disinteresse dimostrato da parte del padre;
-autorizzare la madre a percepire nella misura del 100% gli assegni familiari, o assegno unico o misura equipollente;
-adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno.
-In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali al 15% ed accessori di legge.
FATTI DI CAUSA
1. e hanno contratto Parte_1 CP matrimonio in Marocco in data 7 agosto 2006 e poi divorziato in data
20 dicembre 2010 con atto omologato dal Tribunale di Casablanca in data 2 febbraio 2011.
Dalla loro unione sono nati i figli (nato il [...]) Per_1
e (nato il [...]). Per_2
Il Tribunale di Modena, con decreto ex art. 148 c.c. in data 18 novembre 2011, ha posto a carico del datore di lavoro di CP
l'obbligo di versare a la somma mensile
[...] Parte_1 rivalutabile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole ed ordinato al padre di rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 11 dicembre 2024, ha chiesto, con decorrenza dal gennaio Parte_1
2019, un contributo al mantenimento dei figli in misura pari ad €
800,00 al mese (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e, in subordine, nel caso in cui il divorzio marocchino non fosse ritenuto valido ed efficace, la pronuncia di divorzio diretto secondo la legge marocchina, in ogni caso con l'adozione dei suddetti provvedimenti economici.
3. nei cui confronti la notifica del ricorso e CP pedissequo decreto veniva regolarmente effettuata in rinnovazione ai
3 di 13 sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituito né è comparso personalmente alla prima udienza.
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 18 dicembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Acquisita dall' e dall'Agenzia delle Entrate la CP_2 documentazione sulla condizione economica del convenuto, alla prima udienza in prosecuzione dell'11 settembre 2025, sentita l'attrice personalmente, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione sulla dichiarata contumacia di CP
e sulle conclusioni precisate da come in epigrafe Parte_1 trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La prima questione da esaminare afferisce alla riconoscibilità della sentenza di divorzio già pronunciata in Marocco.
e , aventi entrambi cittadinanza CP Parte_1 marocchina, hanno contratto matrimonio in Marocco in data 7 agosto
2006.
nell'instaurare il presente giudizio di modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio, ha prodotto la sentenza n. 9055 in data
20 dicembre 2010, con cui il Tribunale di Prima Istanza di Casablanca
- Sezione degli affari famigliari, ha pronunciato il divorzio, nel testo originale marocchino, con relativa traduzione giurata e regolarmente munita di legalizzazione attestante l'autenticità del documento.
Dev'essere rilevato, anzitutto, che la sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata dall'autorità giudiziaria marocchina non può formare oggetto del riconoscimento automatico previsto dall'art. 30, comma 1, del Regolamento UE n. 2019/1111, dato che tale disposizione si applica soltanto alle «decisioni pronunciate da uno
Stato membro» dell'Unione Europea, ma non a quelle di Stati terzi. In
4 di 13 sostanza, il Regolamento UE n. 2019/1111 - la cui disciplina della giurisdizione prescinde dalla cittadinanza europea delle parti (art. 3, comma 1, lett. a) - non trova invece applicazione, nel caso in esame, per quanto riguarda il riconoscimento della sentenza di divorzio, perché a tal fine presuppone che la decisione sia pronunciata da uno
Stato membro dell'Unione.
Dunque, nella specie vengono in considerazione gli artt. 64 e 67, comma 3, l. 218/1995.
In particolare, le sentenze emesse da uno stato estero sono soggette ad un regime giuridico di riconoscimento automatico ove ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 64, e in caso di contestazione del riconoscimento si può richiedere l'accertamento dei requisiti del riconoscimento all'autorità giudiziaria ordinaria.
Tuttavia, l'art. 67, comma 3, l. 218/1995, stabilisce che «Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio».
Ne consegue che il giudice italiano, investito della domanda di separazione personale tra due coniugi, è tenuto a verificare, incidenter tantum, la sussistenza dei requisiti di riconoscimento della sentenza straniera di divorzio opposta dalla parte convenuta.
Si deve procedere, pertanto, alla verifica dei presupposti del riconoscimento della pronuncia di divorzio.
L'art. 64 l. 218/1995 prevede che «La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
5 di 13 c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo»;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico».
Il successivo art. 65 prevede, invece, che «Hanno effetto in Italia
i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa».
Sul punto è stato precisato che «il nuovo complesso della disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere in Italia, così come configurato dalla legge di riforma del sistema italiano di diritto privato italiano n. 218 del 1995, non ha delineato un trattamento esclusivo e differenziato delle controversie in tema di rapporti di famiglia riconducendole obbligatoriamente nell'ambito operativo della disciplina di cui all'art. 65 (e perciò anche dei suoi presupposti), ma ha descritto, con l'art. 64, un meccanismo di riconoscimento di ordine generale (riservato in sé alle sole sentenze), valido per tutti tipi di controversie, ivi comprese perciò anche quelle in tema di rapporti di famiglia e presupponente il concorso di tutta una serie di requisiti descritti nelle lettere da a) a g) di questa ultima disposizione
6 di 13 normativa; rispetto ad un tale modello operativo di ordine generale, la legge ha affidato poi all'art. 65 la predisposizione di un meccanismo complementare più agile di riconoscimento - allargato, di per sé e questa volta, alla più generale categoria dei provvedimenti - riservato all'esclusivo ambito delle materie della capacità delle persone, dei rapporti di famiglia o dei diritti della personalità - il quale, nel richiedere il concorso dei soli presupposti della non contrarietà all'ordine pubblico e dell'avvenuto rispetto dei diritti essenziali della difesa, esige tuttavia il requisito aggiuntivo per cui i provvedimenti in questione siano stati assunti dalle autorità dello
Stato la cui legge sia quella richiamata dalle norme di conflitto»
(Cass. 10378/2004 e Cass. 17463/2013).
Ciò premesso, ricorrono, nella specie, i presupposti del riconoscimento della pronuncia di divorzio, nella forma semplificata prevista dall'art. 65, che trova applicazione ratione materiae.
Il riconoscimento è, innanzitutto, subordinato all'accertamento che la sentenza sia stata pronunciata «dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme» della legge n. 218 del 1995: nella specie, si deve fare riferimento al criterio di collegamento previsto dall'art. 31, comma 1, l. 218/1995, il quale dispone che lo scioglimento del matrimonio «è regolato dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda», per cui la sentenza in esame, pronunciata dall'autorità giurisdizionale dello Stato del
Marocco, del quale entrambi i coniugi sono cittadini, soddisfa il primo requisito.
L'art. 65 richiede, inoltre, che gli effetti della sentenza «non siano contrari all'ordine pubblico» e che «siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa».
Quanto al primo di questi due requisiti, si deve rilevare che il capo della sentenza con cui è disposto il divorzio non presenta alcun profilo di contrarietà all'ordine pubblico.
7 di 13 A tal proposito si deve, altresì, sottolineare che, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, l'assenza di una precedente sentenza di separazione, in quanto non richiesta dalla legge straniera che regola il rapporto, non preclude il riconoscimento della pronuncia di divorzio in applicazione di tale legge - i cui effetti, anche sotto questo specifico profilo, non possono quindi ritenersi contrari all'ordine pubblico, in riferimento all'art. 16 l. 218/1995 - risultando sufficiente il riconoscimento dell'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale (cfr. Cass.
16978/2006: «la circostanza che il diritto straniero - nella specie, il diritto di uno Stato degli USA - preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato, tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell'ordine pubblico, richiesto dall'art.
64, comma 1, lett. g), della legge 31/5/1995 n. 218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi»; cfr. Cass. 10378/2004).
Quanto al rispetto dei diritti essenziali della difesa, va rilevato che dalla lettura della sentenza del giudice straniero risulta che ha effettivamente partecipato al giudizio di CP divorzio, promosso in Marocco, tanto da avere egli stesso instaurato quel giudizio nel quale risulta, peraltro, essere stato assistito da un difensore.
Peraltro, la sentenza di divorzio pronunciata in Marocco ha anche i requisiti di cui all'art. 64 per poter essere riconosciuta nel nostro ordinamento.
Premesso che i principi di cui alla lett. a) non sono altro che quegli stessi in base ai quali in casi analoghi il giudice italiano esercita
8 di 13 concretamente la sua giurisdizione nei confronti dello straniero (Cass.
10378/2004), i giudici del Marocco sono stati rettamente investiti della competenza giurisdizionale a conoscere la controversia matrimoniale poi esitata nella sentenza fatta qui oggetto di riconoscimento, atteso che il matrimonio è stato celebrato proprio nello stato estero cui appartengono i giudici che hanno pronunciato lo scioglimento del matrimonio, il che, ai sensi dell'art. 32 l. 218/1995, avrebbe consentito, in caso analogo di matrimonio celebrato tra coniugi di cui uno cittadino italiano, al giudice italiano di conoscere la controversia di scioglimento del matrimonio.
Quanto ai requisiti di cui alle lett. b) e c), valgono le medesime osservazioni già svolte in riferimento al rispetto dei diritti essenziali della difesa, essendo sufficiente ricordare come risulti che entrambe le parti, nel giudizio celebratosi dinanzi all'autorità giudiziaria marocchina, siano state assistite da un difensore, con conseguente possibilità di esercitare appieno i propri diritti difensivi.
Quanto al requisito di cui alla lett. d), e cioè il passaggio in giudicato secondo la legge del luogo in cui la sentenza è stata pronunziata, deve rilevarsi che, sebbene non vi sia agli atti un'attestazione del suo passaggio in giudicato, non risulta, né invero alcuna delle parti ha dedotto, essere stata presentata impugnazione, dovendo conseguentemente inferirsi, alla luce del tempo trascorso e della mancanza di elementi di segno contrario, che la pronuncia non sia più suscettibile di impugnazione e che, dunque, sia ormai divenuta definitiva.
Affermata la sussistenza del requisito di cui alla lett. e), per non essere stata ancora pronunciata in Italia la sentenza di scioglimento del matrimonio ed esclusa, altresì, la condizione ostativa della litispendenza di cui alla lett. f), non può che ribadirsi l'insussistenza della condizione ostativa di cui alla lett. g), essendo già stato evidenziato, in riferimento all'art. 64, come la sentenza estera non produca effetti contrari all'ordine pubblico.
9 di 13 Poiché risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dagli artt. 64 e
65 l. 281/1995 con riferimento al capo principale della decisione pronunciata dall'autorità giudiziaria del Marocco, riguardante lo scioglimento del matrimonio, tale statuizione deve essere riconosciuta in questa sede.
2. Ciò detto, l'attrice ha chiesto che venga posto a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei loro figli in misura pari ad € 800,00 al mese (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie.
Preliminarmente, deve rilevarsi che il Tribunale di Modena, con decreto ex art. 148 c.c. in data 18 novembre 2011, nell'ordinare il versamento diretto da parte del datore di lavoro del genitore obbligato, ha già quantificato in € 500,00 al mese il contributo al mantenimento della prole a carico del padre e suddiviso al 50% tra i genitori le spese straordinarie.
In particolare, tali statuizioni erano state adottate tenendo conto della retribuzione del padre, pari ad € 1.200/1.500,00 al mese, della condizione di disoccupazione della madre e dell'esclusivo assolvimento da parte di quest'ultima delle esigenze di cura dei due figli, che allora avevano, rispettivamente, 3 e 1 anno.
Orbene, a tal riguardo giova ricordare che le sentenze – o, come nella specie, i decreti – che regolano i rapporti tra gli ex coniugi passano in giudicato rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici (o all'affidamento dei figli) in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (Cass. 2953/2017).
Pertanto, oggetto del giudizio è l'accertamento della esistenza dei “giustificati motivi” (art. 473 bis.29 c.p.c.) che autorizzano la modificazione delle condizioni del divorzio, intesi quali fatti nuovi
10 di 13 sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa.
Orbene, di anni 44, ha nel frattempo reperito Parte_1 un'occupazione, e lavora come magazziniera presso Progetto Lavoro soc. coop. con contratto a tempo indeterminato e retribuzione netta di € 1.300,00 circa al mese (cfr. buste paga sub doc. 11 ed accrediti sul conto corrente sub doc. 13).
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 12.493,00 nel 2023 (cfr. doc. 14).
Percepisce integralmente l'assegno unico, pari ad € 400,00 al mese (cfr. verbale d'udienza dell'11 settembre 2025).
Ha dichiarato di pagare un canone di locazione di € 100,00 al mese, ma di essere proprietaria di un immobile in corso di ristrutturazione (cfr. verbale d'udienza dell'11 settembre 2025).
Di contro, di anni 59, non ha presentato la CP dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni (cfr. comunicazione dell'Agenzia delle Entrate allegata alla nota di deposito dell'attrice in data 30 luglio 2025, nella quale viene attestato che «negli archivi di
Anagrafe Tributaria non risultano dichiarazioni dei redditi presentate dal Sig. [...] né certificazioni dei redditi percepiti CP dal contribuente») e non risulta svolgere alcuna attività lavorativa dal
2011, cioè da quando ha interrotto il rapporto lavorativo intrattenuto dal 2003 presso la Anselmi & C. s.r.l. che gli garantiva una retribuzione oscillante tra € 16.000,00 ed € 22.000,00 circa all'anno
(cfr. estratto conto previdenziale allegato alla nota di deposito dell'attrice in data 30 luglio 2025).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che il miglioramento della condizione economica della madre, che percepisce ora non solo una retribuzione pressoché equivalente a quella in precedenza percepita dall'ex coniuge ma anche interamente l'assegno unico, valga a compensare il presumibile aumento delle esigenze dei minori (oggi rispettivamente di 17 e 15 anni) dovuto al lungo tempo trascorso
11 di 13 dalla precedente pronuncia giudiziale (quasi 14 anni), e che dunque debba essere confermato l'ammontare dell'assegno di € 500,00 al mese, come rivalutato all'attualità in € 626,50, ferma la paritaria suddivisione delle spese straordinarie.
Nonostante la conferma della quantificazione dell'assegno già precedentemente stabilito, l'attrice ha interesse alla presente statuizione in quanto altrimenti priva di un titolo giudiziale da azionare direttamente nei confronti del genitore obbligato.
Tale statuizione decorre dal deposito del ricorso, non potendo la decisione giurisdizionale di revisione avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 16173/2015 e Cass. 5170/2024).
3. La madre, che sulla base della sentenza di divorzio marocchina è affidataria dei figli, ha diritto a percepire integralmente l'assegno unico.
4. Stante l'accertata irreperibilità del convenuto e l'assenza di qualsivoglia elemento ostativo, l'attrice, affidataria dei minori, va autorizzata a richiedere i documenti per l'espatrio nell'interesse dei figli.
5. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e la liquidazione viene effettuata sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio (€ 851,00), introduttiva (€ 602,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile e bassa complessità, avuto riguardo alla natura contumaciale della controversia, all'attività difensiva svolta, alla mancata redazione di memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e di scritti conclusivi.
La parte attrice ha diritto, altresì, al rimborso delle spese vive, pari complessivamente ad € 125,00 (di cui € 98,00 per C.U. ed €
27,00 per marca).
12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pone a carico di l'obbligo di versare a CP
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1 Per_1
e con decorrenza dalla domanda, la somma mensile di € € Per_2
626,50, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
2. dà atto che ha diritto a percepire Parte_1 integralmente l'assegno unico;
3. autorizza a richiedere, anche in assenza del Parte_1 consenso di i documenti validi per l'espatrio per i CP figli minori e Per_1 Per_2
4. condanna a rifondere a le CP Parte_1 spese di lite, che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 11 settembre 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
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