Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2002, n. 10544
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Sentenza 19 luglio 2002

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L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa; esso si configura quindi in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (nella specie, la sentenza impugnata aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla curatela fallimentare, sulla base della erroneamente ritenuta inesistenza in atti della specifica autorizzazione del giudice delegato a stare nel giudizio di secondo grado).

Nel caso in cui l'appellato si costituisca irritualmente, il giudice di appello non può prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione contenuta nel fascicolo depositato nel giudizio di appello; può invece prendere in esame le produzioni effettuate dalla parte, ritualmente costituitasi nel giudizio di primo grado, ma non costituita o irritualmente costituita in appello, in tutti i casi in cui quel fascicolo sia stato ritualmente acquisito agli atti del giudizio di secondo grado, quando da tale acquisizione possa desumersi l'intenzione della parte di sottoporre comunque all'esame del giudice del gravame i documenti in esso contenuti. La dichiarazione di irregolare costituzione in giudizio travolge infatti tutta l'attività svolta dall'appellato afferente al giudizio di secondo grado, ma non può espandere il proprio effetto sino al punto di far espungere da tale giudizio la documentazione relativa al giudizio di primo grado. (La S.C., nell'affermare tale principio, ha cassato la sentenza con la quale il giudice di appello, dopo aver dichiarato la contumacia dell'appellato irritualmente costituito, aveva ritenuto di non poter prendere in esame le produzioni effettuate dalla medesima parte nel giudizio di primo grado, il cui fascicolo era stato depositato in cancelleria all'atto della costituzione, ancorché irrituale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2002, n. 10544
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10544
    Data del deposito : 19 luglio 2002

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