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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/10/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1151/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1151/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Valgreghentino (LC), via Fratelli Kennedy n. 115, con il patrocinio dell'avv. LAURA MIRELLA MARIA PATTI,
e
(C.F. , nato a [...], il [...] e residente a [...]C.F._2
Valgreghentino (LC), via Fratelli Kennedy n. 115, con il patrocinio dell'avv. LAURA MIRELLA MARIA PATTI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Valghegrentino (LC) in Via Fratelli Kennedy n. 115, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra , nell'interesse Parte_1 dei figli anche minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I LI MI
3. Il figlio minorenne resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Persona_1 potrà esercitare il diritto di visita secondo le modalità già attuate nel corso della separazione di fatto già intervenuta dal giugno 2023, ovvero secondo l'accordo con il minore medesimo, con cui sta in ogni caso intrattenendo ampia frequentazione, e che il prossimo aprile raggiungerà la maggiore età.
Nello specifico, il padre sta continuando a frequentare la ex casa coniugale con regolarità (con cadenza bi-tri settimanale e spesso anche nei fine settimana).
Inoltre, il figlio minorenne viene attualmente accompagnato dal padre nella frequenza alle attività sportive, significativamente allenamenti/partite di calcio, ivi comprese eventuali trasferte che comportano pernottamento fuori sede.
I coniugi sono intenzionati a continuare le frequentazioni padre/figlio come già attualmente in corso, con la maggiore ampiezza possibile, ferma restando la volontà del minore al raggiungimento della maggiore età.
5. Le parti convengono che il sig. adempirà all'obbligo di mantenimento figli, anziché Parte_2
a mezzo corresponsione di assegno di mantenimento periodico, tramite la cessione della propria quota del 50% dell'immobile costituente l'abitazione familiare alla sig.ra , che ad Parte_1 oggi si è fatta carico in via pressocché esclusiva di qualsiasi spese riguardante i figli, sia ordinaria che straordinaria con l'ausilio dei propri genitori;
In relazione al trasferimento dell'immobile sopra descritto, le parti ai sensi dell'art. 19 D.L. n. 78/2010 concordemente dichiarano quanto segue:
I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa agli immobili in comproprietà ed ai beni mobili di comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso.
Il sig. assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, Parte_2 franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla moglie, signora , che accetta, la quota di comproprietà dei seguenti beni Parte_1 immobili, siti in Comune di Valghegrentino (LC), via Fratelli Kennedy n. 115, per la quota di 500/1000.
Identificazione
In Valghegrentino (LC), via Fratelli Kennedy n. 115, unità abitativa costituita da villetta in bifamiliare, sviluppata su tre piani, interrato, terra e sottotetto non abitabile, contraddistinta al catasto fabbricati del medesimo comune Sez. VAL, foglio 2, mappale 3672 sub. 2 – 3674 PS1/T/1, cat A/7, vani 7,5, superficie catastale mq 129, escluso aree scoperte mq 128, rendita € 736,95;
Sez. VAL, foglio 2, mappale 3672 sub. 4, PS1, cat. C/6, cl. 2, mq 34, superficie catastale mq 37, rendita € 140,48;
Area scoperta piano interrato indentificata al foglio 9, mappale 3674 ente urbano ha 0.02.04
Provenienza
Quanto trasferito è pervenuto ai sigg.ri e in forza del seguente atto: Parte_2 Parte_1 atto di compravendita rogato dal Notaio notaio iscritto al Collegio Notarile di Persona_2
Bergamo, di data 2 agosto 2000, N. 35163 Rep. N. 7536 Racc. registrato a Lecco in data 11 agosto 2000, per acquisto dal sig . Parte_3
Precedentemente: trascrizione del 25.02.1981 ai nn. 1801/1375 relativa a compravendita di terreno mappale 237 in forza di atto da Notaio di Lecco, di data 30.01.1981 rep. Persona_3
10297 a carico di Azioni Industrie Tessili e affini con sede a Milano, in favore di Controparte_1
, nato il [...]. Parte_3
Viene allegato al presente ricorso certificato ventennale.
Situazione urbanistica
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 380/2001 la parte alienante dichiara che il bene oggetto del presente atto è stato costruito in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Valghegrentino (LC) in data 25 settembre 1997 al n. 41/97, e successiva variante di data 6 agosto 1999 n. 37/99 ed ancora con variante di cui alla denuncia di inizio attività del 24 aprile 2000 n. prot. 3243, mentre la recinzione dell'area circostante il fabbricato veniva realizzata in forza della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Valghegrentino (LC), del 2 ottobre 1998 n. 92/98 Prat. Edil.
Il certificato di abitabilità veniva rilasciato in data 1 agosto 2000.
Successivamente non sono intervenute modifiche che richiedano il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi.
La parte alienante dichiara inoltre che l'area annessa all'immobile in oggetto quale terreno è di pertinenza del fabbricato di cui alla precedente identificazione ed ha una superficie inferiore a 5000 mq, pertanto non è necessaria l'allegazione del relativo certificato di destinazione urbanistica.
Certificato energetico
La sig.ra dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, Parte_1 comprensiva dell'attestato, che si allega al presente ricorso in ordine all'attestazione della prestazione energetica del bene oggetto dell'atto.
In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, la signora Parte_1 diviene piena ed esclusiva proprietaria dell'immobile dianzi descritto.
In ogni caso il sig. dichiara, per quanto occorrer possa, di rinunziare all'iscrizione di Parte_2 eventuale ipoteca legale nascente dal verbale di separazione relativamente al trasferimento alla signora delle quote di beni immobili a questa trasferite e descritte dianzi, Parte_1 rilasciando ogni più ampia quietanza liberatoria, con esonero del Conservatore da qualsiasi responsabilità. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei ricorrenti, non si prevede alcun versamento di assegno di mantenimento a favore dell'altro coniuge, stante il fatto che entrambi ricoprono posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto del figlio minore, qualora si rendesse necessario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 23.2.2001 a Merate (LC) e dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(a Lecco, il 19.4.2008), minorenne, e a Monza, il 25.5.2003), maggiorenne Persona_4 non economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30.7.2025, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno contestualmente chiesto di porre in essere un trasferimento immobiliare immediato, come riconosciuto dalle Sezioni unite, della Corte di cassazione, con la sentenza n. 21761/2021, avente ad oggetto la casa familiare sita nel Comune di Valgreghentino (LC), via Fratelli Kennedy n. 115, ora in comproprietà al 50% tra i coniugi, in favore di che diverrà Parte_1 proprietaria esclusiva.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti sono comparse personalmente, assistite dal difensore, all'udienza del 1.10.2025, avanti al Presidente relatore, assistito dal cancelliere, producendo la documentazione prevista dal protocollo in essere presso il Tribunale di Lecco e rendendo in udienza le dichiarazioni relative all'accordo di trasferimento immobiliare, nei termini indicati nel ricorso e più specificamente nella scrittura redatta contestualmente al verbale di udienza, da intendersi parte integrante dello stesso.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Merate (LC), il 23.2.2001, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, serie A, Ufficio 1, numero 7;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, relative all'accordo di trasferimento immobiliare allegato al verbale di udienza del 1.10.2025.
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MERATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1151/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Valgreghentino (LC), via Fratelli Kennedy n. 115, con il patrocinio dell'avv. LAURA MIRELLA MARIA PATTI,
e
(C.F. , nato a [...], il [...] e residente a [...]C.F._2
Valgreghentino (LC), via Fratelli Kennedy n. 115, con il patrocinio dell'avv. LAURA MIRELLA MARIA PATTI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Valghegrentino (LC) in Via Fratelli Kennedy n. 115, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra , nell'interesse Parte_1 dei figli anche minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I LI MI
3. Il figlio minorenne resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Persona_1 potrà esercitare il diritto di visita secondo le modalità già attuate nel corso della separazione di fatto già intervenuta dal giugno 2023, ovvero secondo l'accordo con il minore medesimo, con cui sta in ogni caso intrattenendo ampia frequentazione, e che il prossimo aprile raggiungerà la maggiore età.
Nello specifico, il padre sta continuando a frequentare la ex casa coniugale con regolarità (con cadenza bi-tri settimanale e spesso anche nei fine settimana).
Inoltre, il figlio minorenne viene attualmente accompagnato dal padre nella frequenza alle attività sportive, significativamente allenamenti/partite di calcio, ivi comprese eventuali trasferte che comportano pernottamento fuori sede.
I coniugi sono intenzionati a continuare le frequentazioni padre/figlio come già attualmente in corso, con la maggiore ampiezza possibile, ferma restando la volontà del minore al raggiungimento della maggiore età.
5. Le parti convengono che il sig. adempirà all'obbligo di mantenimento figli, anziché Parte_2
a mezzo corresponsione di assegno di mantenimento periodico, tramite la cessione della propria quota del 50% dell'immobile costituente l'abitazione familiare alla sig.ra , che ad Parte_1 oggi si è fatta carico in via pressocché esclusiva di qualsiasi spese riguardante i figli, sia ordinaria che straordinaria con l'ausilio dei propri genitori;
In relazione al trasferimento dell'immobile sopra descritto, le parti ai sensi dell'art. 19 D.L. n. 78/2010 concordemente dichiarano quanto segue:
I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa agli immobili in comproprietà ed ai beni mobili di comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso.
Il sig. assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, Parte_2 franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla moglie, signora , che accetta, la quota di comproprietà dei seguenti beni Parte_1 immobili, siti in Comune di Valghegrentino (LC), via Fratelli Kennedy n. 115, per la quota di 500/1000.
Identificazione
In Valghegrentino (LC), via Fratelli Kennedy n. 115, unità abitativa costituita da villetta in bifamiliare, sviluppata su tre piani, interrato, terra e sottotetto non abitabile, contraddistinta al catasto fabbricati del medesimo comune Sez. VAL, foglio 2, mappale 3672 sub. 2 – 3674 PS1/T/1, cat A/7, vani 7,5, superficie catastale mq 129, escluso aree scoperte mq 128, rendita € 736,95;
Sez. VAL, foglio 2, mappale 3672 sub. 4, PS1, cat. C/6, cl. 2, mq 34, superficie catastale mq 37, rendita € 140,48;
Area scoperta piano interrato indentificata al foglio 9, mappale 3674 ente urbano ha 0.02.04
Provenienza
Quanto trasferito è pervenuto ai sigg.ri e in forza del seguente atto: Parte_2 Parte_1 atto di compravendita rogato dal Notaio notaio iscritto al Collegio Notarile di Persona_2
Bergamo, di data 2 agosto 2000, N. 35163 Rep. N. 7536 Racc. registrato a Lecco in data 11 agosto 2000, per acquisto dal sig . Parte_3
Precedentemente: trascrizione del 25.02.1981 ai nn. 1801/1375 relativa a compravendita di terreno mappale 237 in forza di atto da Notaio di Lecco, di data 30.01.1981 rep. Persona_3
10297 a carico di Azioni Industrie Tessili e affini con sede a Milano, in favore di Controparte_1
, nato il [...]. Parte_3
Viene allegato al presente ricorso certificato ventennale.
Situazione urbanistica
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 380/2001 la parte alienante dichiara che il bene oggetto del presente atto è stato costruito in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Valghegrentino (LC) in data 25 settembre 1997 al n. 41/97, e successiva variante di data 6 agosto 1999 n. 37/99 ed ancora con variante di cui alla denuncia di inizio attività del 24 aprile 2000 n. prot. 3243, mentre la recinzione dell'area circostante il fabbricato veniva realizzata in forza della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Valghegrentino (LC), del 2 ottobre 1998 n. 92/98 Prat. Edil.
Il certificato di abitabilità veniva rilasciato in data 1 agosto 2000.
Successivamente non sono intervenute modifiche che richiedano il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi.
La parte alienante dichiara inoltre che l'area annessa all'immobile in oggetto quale terreno è di pertinenza del fabbricato di cui alla precedente identificazione ed ha una superficie inferiore a 5000 mq, pertanto non è necessaria l'allegazione del relativo certificato di destinazione urbanistica.
Certificato energetico
La sig.ra dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, Parte_1 comprensiva dell'attestato, che si allega al presente ricorso in ordine all'attestazione della prestazione energetica del bene oggetto dell'atto.
In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, la signora Parte_1 diviene piena ed esclusiva proprietaria dell'immobile dianzi descritto.
In ogni caso il sig. dichiara, per quanto occorrer possa, di rinunziare all'iscrizione di Parte_2 eventuale ipoteca legale nascente dal verbale di separazione relativamente al trasferimento alla signora delle quote di beni immobili a questa trasferite e descritte dianzi, Parte_1 rilasciando ogni più ampia quietanza liberatoria, con esonero del Conservatore da qualsiasi responsabilità. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei ricorrenti, non si prevede alcun versamento di assegno di mantenimento a favore dell'altro coniuge, stante il fatto che entrambi ricoprono posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto del figlio minore, qualora si rendesse necessario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 23.2.2001 a Merate (LC) e dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(a Lecco, il 19.4.2008), minorenne, e a Monza, il 25.5.2003), maggiorenne Persona_4 non economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30.7.2025, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno contestualmente chiesto di porre in essere un trasferimento immobiliare immediato, come riconosciuto dalle Sezioni unite, della Corte di cassazione, con la sentenza n. 21761/2021, avente ad oggetto la casa familiare sita nel Comune di Valgreghentino (LC), via Fratelli Kennedy n. 115, ora in comproprietà al 50% tra i coniugi, in favore di che diverrà Parte_1 proprietaria esclusiva.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti sono comparse personalmente, assistite dal difensore, all'udienza del 1.10.2025, avanti al Presidente relatore, assistito dal cancelliere, producendo la documentazione prevista dal protocollo in essere presso il Tribunale di Lecco e rendendo in udienza le dichiarazioni relative all'accordo di trasferimento immobiliare, nei termini indicati nel ricorso e più specificamente nella scrittura redatta contestualmente al verbale di udienza, da intendersi parte integrante dello stesso.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Merate (LC), il 23.2.2001, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, serie A, Ufficio 1, numero 7;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, relative all'accordo di trasferimento immobiliare allegato al verbale di udienza del 1.10.2025.
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MERATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada