Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1565 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(C.F. ), con sede in Milano, via Parte_1 P.IVA_1
Domenichino 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'
Avv. Paolo Bonalume, presso il cui studio in Milano, corso Magenta 84, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
- Attrice-
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, con sede in Catenanuova (EN), Via Libertà snc. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta presso i cui uffici in 93100
Caltanissetta, Via Libertà n. 174 è elettivamente domiciliato
- - Convenuto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' di Catenanuova per sentirlo Controparte_1
condannare al pagamento dei crediti dei quali era divenuta titolare in virtù contratti di cessione pro
soluto specificati in atti. A tal fine, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in
narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1
pagamento da parte dell' dei seguenti crediti e, per Controparte_1
l'effetto, condannare l' al relativo pagamento in Controparte_1
favore di I. € 6.613,49 a titolo di interessi di mora maturati a Parte_1
causa del tardivo pagamento, da parte dell'Istituto, dei crediti portati dalle fatture indicate
nelle Note Debito;
II. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto
delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da
oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai
sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con
decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
III. € 360.00 ai sensi dell'art. 6, comma 2,
del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40
moltiplicato per ciascuna delle n. 9 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Istituto ha
generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
• IN VIA SUBORDINATA: per le
ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per
[...] Controparte_1 CP_1
l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di Controparte_1
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...]
per: − importo dovuto a titolo di interessi di mora maturati a causa del Parte_1
tardivo pagamento, da parte dell'Istituto, di crediti portati dalle fatture indicate nelle Note
Debito; − interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di
mora di cui alle Note Debito;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in
cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti
a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi
officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1
pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare Controparte_1
l' al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per
[...] Parte_1
capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; • IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e
spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA,
IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.03.21, l' scolastico convenuto CP_1
si costituiva in giudizio a mezzo dell' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta per contestare integralmente la domanda attorea e chiedere l'accoglimento delle seguenti domande:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, istanza ed eccezione: -
preliminarmente, accertare l'improcedibilità della domanda, ai sensi del punto 1);- ancora in
via preliminare, ma gradata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
Scuola a favore del o comunque dei Comuni di Centuripe o di Catenanuova;
- ancora CP_2
in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della domanda, per la violazione dell'art.
163 comma 1, n. 4; - nel merito, respingere la domanda perché infondata in punto di fatto e di
diritto e comunque non provata;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi del
punto 5).Con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio.”
Istruita documentalmente, la causa era posta in decisione. Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Sempre preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata con la comparsa di costituzione e risposta dall'Avvocatura dello Stato. Invero, la nullità della domanda per violazione dell'art. 163 nn. 3) e 4) ricorre solo quando è “omesso o risulta assolutamente
incerto” l'oggetto della domanda medesima ovvero quando “manca” l'esposizione dei fatti posti a sostegno della stessa. All'atto della costituzione in giudizio, la parte attrice produceva fatture e Note
Debito Interessi unitamente al contratto di cessione dei crediti per sorte capitale con la società
Manital con autentica notarile.
La documentazione allegata, non permette di ravvisare nel caso di specie quell'assoluta incertezza o omissione del petitum o della causa petendi ai sensi dell'art. 164 n. 4 che comporta la nullità della citazione. Da ciò discende che le eccepite lacune nella documentazione prodotta a corredo della domanda non incidono sul piano della validità dell'atto, in quanto non determinano alcuna carenza nei termini suindicati, rilevando piuttosto del merito della pretesa avanzata. Pertanto, si ritiene di respingere l'eccezione di nullità sollevata dall' convenuto. CP_1
Nel merito la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
È notorio che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Orbene, nel caso di specie la
[...]
ha chiesto il pagamento di crediti dei quali era divenuta titolare in virtù del Parte_1
contratto di cessione pro soluto stipulato con la società Manital. Tuttavia, le pretese creditorie risultano infondate non avendo parte attrice provato in giudizio l'esistenza di un contratto avente forma scritta quale titolo da cui sarebbero sorti i crediti azionati. Consolidato è, infatti,
l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati,
a pena di nullità, in forma scritta, quale garanzia del regolare svolgimento dell'attività
amministrativa, e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e
dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria;
da ciò discende l'esclusione della possibilità
di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o
da comportamenti meramente attuativi” (Consiglio di Stato sez. V, 07/01/2019, n.130 e Cass.
n.453/19).
In tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto di fornitura, così come il contratto di appalto, deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 244/1923,
la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì,
la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente.
Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente,
la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (Cass. civ., Sez. III,
20.03.2020, n. 7478; Cass. civ., Sez. II, 15.06.2020, n. 11465).
La necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità,
quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica
Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (Cass. 26/10/2007, n. 22537; Cass.
23/01/2018, n. 1549; Cass. 28/06/2018, n. 17016).
Né sono sufficienti a provare l'accordo richieste di preventivi ed accettazioni intervenute successivamente in quanto, “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti,
a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo
comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo
verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio
dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili
di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un
comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non
esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam,
infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede
necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita
da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano
concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche
nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in
forma scritta del contratto” (Cass. n.16562/18). A fronte richieste formulate, parte attrice ha depositato esclusivamente il contratto per l'affidamento dei servizi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili e di giardinaggio sottoscritto dal Dirigente scolastico in data
17.03.2015, relativo esclusivamente al periodo compreso tra il 01.03.2015 ed il 30.06.2015 (
art. 11.3). Tuttavia, tutte le fatture elettroniche depositate dall'attrice, alla pag. 2, nel riquadro:
“Dati della convenzione- Identificativo convenzione: Contratto”, portano date di convenzioni differenti rispetto a quella del contratto datato 17.03.2015, di cui sopra. In particolare, tra tutte le fatture depositate, n. 17 fatture si riferiscono a convenzione del 01.04.2014, n. 9 fatture si riferiscono a convenzione del 28.11.14 e n. 3 fatture si riferiscono a convenzione del 1.06.16. Nessuna, quindi, delle fatture si riferisce all'unico contratto depositato dalla attrice e, quindi,
non sono idonee ad assolvere l'onere probatorio gravante sull'attrice circa l'esistenza dei crediti azionati.
Infatti, la mancanza o la nullità del contratto per carenza della forma scritta ad substantiam
determina, in ogni caso, la non debenza delle somme richieste a titolo di interessi di mora e anatocistici. Né tale requisito di forma scritta può ritenersi soddisfatto a fronte dell'avvenuto pagamento delle prestazioni rese, comportamento che in alcun modo può ritenersi manifestazione di un rapporto sottostante.
Medesimo discorso è valido in relazione alle fatture presuntivamente pagate in maniera tardiva dall'amministrazione, in relazione alle quali si chiedeva all'adito Tribunale di riconoscere la debenza degli interessi di mora ed anatocistici maturati, considerato che anche per le stesse la posizione creditoria asserita non è fondata su un idoneo titolo negoziale stipulato in forma scritta a nulla rilevando la circostanza dedotta dell'avvenuto pagamento seppur tardivo.
La circostanza dell'avvenuto pagamento, infatti, non facendo venir meno la rilevata nullità del contratto per carenza di forma ad substantiam, determina in ogni caso la non debenza delle somme richieste a titolo di interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, stante l'equiparazione di questi ultimi, previsti in materia di transazioni commerciali, a quelli disciplinati dall'art. 1284 comma 4 c.c. Difatti, gli interessi di mora, in quanto accessori rispetto all'obbligazione principale, trovano il proprio presupposto proprio nell'inadempimento contrattuale. Pertanto, qualora un contatto sia dichiarato nullo o annullato,
venendo meno il titolo che ha creato il rapporto, viene meno il suddetto inadempimento, ossia il fondamento giustificativo della richiesta di pagamento degli interessi moratori e di qualsiasi altra somma derivante dal suddetto rapporto.
In ogni caso, l'esame della documentazione agli atti non consente di avere inequivoco riscontro né del titolo, né dei criteri di calcolo da adottarsi per la determinazione dell'ammontare che si pretende essere riconosciuto. Inammissibile è, infine, la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata dalla società attrice dal momento che presupposto indefettibile di tale rimedio
è la non esperibilità da parte dell'attore di altri strumenti di tutela. È noto, infatti, che “il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita, non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione
Cont del suo esito” (cfr., Cass. civ., ord. n. 11038/2018). Nel caso di specie, ben potrebbe agire nei confronti della società cedente ex art. 1266 c.c. in virtù dei contratti di cessione del credito con essa stipulati e prodotti in giudizio.
Ciò detto, in assenza del contratto fonte dei crediti azionati, la domanda di condanna avanzata da eve ritenersi infondata e va rigettata. Parte_1
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cass. n.
16630/13; Cass. n. 11356/06).
Le spese del giudizio - liquidate ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014 in € 2.540,00. per onorari oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così
provvede:
- rigetta la domanda attrice;
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore dell' liquidate in € 2.540,00 per onorari, oltre Controparte_4
spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Caltanissetta, addì 26 Marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì