Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente rel
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1771/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. DI VITO FABRIZIO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: divorzio, cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- contrariis reiectis e previe le opportune declaratorie di legge;
- dichiarare, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile il 7.08.1993 in Saluzzo
(CN), registrato nel Pubblici Registri del Comune di Saluzzo Atto N. 44 parte 2 serie A - anno
1993 - modificando le condizioni della separazione relativamente all'assegno di mantenimento della sig.ra e posta l'indipendenza Controparte_1 CP_2 economica, l'autosufficienza degli stessi e la piena capacità lavorativa in ottemperanza alla giurisprudenza citata.
Con vittoria delle spese e degli onorari di lite.
Per il Pubblico Ministero
Si accolga il ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Saluzzo il 7.08.1993 scegliendo il CP regime di separazione dei beni;
dal matrimonio nascevano i figli (20.09.1995) ed Per_1
(9.04.1999).
2. Con decreto 15.02.2012 il Tribunale di Cuneo omologava la separazione personale delle parti (che erano comparse avanti al Presidente il 19.12.2011) alle condizioni dalle stesse ivi concordate che prevedevano: l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre e ordinari periodi di permanenza presso il padre,che si impegnava a contribuire al loro mantenimento versando la somma di euro 800,00 mensile, oltre al contributo al 50% alle spese straordinarie;
il marito si impegnava inoltre a versare in favore della moglie un contributo mensile di euro 400,00.
Tali condizioni venivano modificate nel 2019 a seguito di ricorso ex art. 710 c.p.c. del sig.
su accordo delle parti, nel senso che l'assegno a favore della moglie veniva Pt_1 CP rideterminato in euro 150,00 mensili e il contributo a favore del figlio era ridotto a euro
250,00 per complessivi euro 400,00; cessava il contributo a favore dell'altro figlio, maggiorenne.
3. Con ricorso depositato il 6.08.2024 chiedeva dichiarare lo scioglimento Parte_1 degli effetti civili del matrimonio civile il 7.08.1993 in Saluzzo (CN), registrato nel Pubblici
Registri del Comune di Saluzzo Atto N. 44 parte 2 serie A – anno 1993 - modificando le condizioni della separazione relativamente all'assegno di mantenimento della sig.ra
[...]
e posta l'indipendenza economica, l'autosufficienza degli stessi e CP_1 CP_2 la piena capacità lavorativa. Con vittoria delle spese e degli onorari di lite. Instava per l'adozione dei provvedimenti provvisori ovvero la sospensione dell'assegno di CP mantenimento a favore del figlio ormai maggiorenne ed economicamente indipendente e dell'assegno di mantenimento a favore della sig.ra Controparte_1
4. Alla prima udienza del 17.12.2024 nessuno compariva per parte convenuta alla quale copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza erano stati notificati a mezzo posta con ricezione in data 15.10.2024. Ne veniva quindi dichiarata la contumacia.
Il Giudice rilevava che i doc. 3 e 4 non risultavano contenere i modelli Unico e gli estratti conto del ricorrente;
il difensore chiedeva termine per la corretta produzione e insisteva per la sospensione degli assegni di mantenimento a favore del coniuge e del figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Il Giudice rinviava la comparizione per consentire la produzione dei documenti mancanti all'8 gennaio 2025 disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
5. Con ordinanza 11.01.2025 il Giudice, rilevato che non vi erano provvedimenti temporanei e urgenti da adottare in ragione della domanda svolta dal ricorrente (laddove il giudizio ha per oggetto la cessazione degli effetti civili e non la modifica delle condizioni della separazione) e ritenuto pertanto che la causa fosse matura per la decisione, visto l'art. 473bis.22 c.p.c. fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza del 27.02.2025 ore 10,30 che veniva rinviata di ufficio al 13.03.2025; in esito a tale udienza, il Giudice assumeva la causa a decisione collegiale con termine di giorni 5 per il pubblico ministero per le sue conclusioni che venivano rassegnate in calce al verbale il 17.03.2025. La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un provvedimento di omologazione della separazione consensuale.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (19.12.2011).
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Va solo precisato che nonostante il ricorrente riferisca di matrimonio civile e chieda lo scioglimento degli effetti civili dello stesso, il matrimonio risulta celebrato con rito concordatario e quindi va pronunciata la cessazione dei suoi effetti civili.
Le altre domande.
I figli nati dal matrimonio (dei quali parte ricorrente omette peraltro anche di indicare le generalità) sono ampiamente maggiorenni sicché nulla si deve disporre in relazione al loro affidamento e alla collocazione;
in difetto di domanda formulata dalla madre -presso cui CP
era collocato- e tenuto conto che egli risulta risiedere ora da solo ad altro indirizzo, nulla deve disporsi in ordine al suo mantenimento, potendosi presumere che sia economicamente autosufficiente.
La convenuta, che non si è costituita, non ha formulato alcuna richiesta di assegno divorzile.
Tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio appaiono eccentriche tutte le considerazioni svolte nel corpo del ricorso (ripetizione di quanto corrisposto dal ricorrente CP nel supposto periodo di indipendenza economica del figlio e della moglie, da compensarsi con l'arretrato esistente a suo carico) nonché le conclusioni in ordine alla modifica delle condizioni di separazione.
Le spese di lite
Nulla per le spese in difetto di opposizione da parte della convenuta e tenuto conto della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai signori ( ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
( ) il 7.08.1993 in Saluzzo (CN), registrato nei Pubblici Registri del C.F._2
Comune di Saluzzo Atto N. 44 parte 2 serie A - anno 1993
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Saluzzo di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA in punto spese in difetto di opposizione.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Roberta Bonaudi