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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/10/2025, n. 3572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3572 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa AG GI
Alla udienza in trattazione scritta del 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5950/2020 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall' avv. GIOVANNI CAMPANELLA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappr. e dif. dall'avv. ANGELA GIOTTA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.06.2020, il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver svolto attività di lavoro subordinato, senza regolare assunzione, alle dipendenze della signora titolare dell'omonima impresa CP_1 individuale con sede in Putignano alla via Cardinale Gasparri n.7, che svolge attività di confezione di capi di abbigliamento conto terzi;
che il ricorrente e la resistente hanno contratto matrimonio il 07 agosto 1985, ma con sentenza di separazione n.2600\16 dell'11 maggio 2016, il Tribunale di Bari ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi;
che l'impresa individuale è stata iscritta alla Camera di Commercio in data 14 febbraio 2017 ed ha iniziato a svolgere la sua attività l'08 giugno 2017; di aver osservato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il seguente orario di lavoro: dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,30 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 8,00 alle 12,00; che il datore di lavoro non ha riconosciuto le ferie al ricorrente, il quale non lavorava per due settimane nel mese di agosto;
che il rapporto di lavoro è iniziato in data 08 giugno 2017 ed è cessato il 13 marzo 2020, per intervenuto licenziamento orale;
di aver svolto le seguenti mansioni: controllo capi, pulizia capi, redigeva le bolle di accompagnamento dei vari ordini, effettuava il carico e lo scarico di merce;
che le anzidette mansioni sarebbero riconducibili al 2° livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dalle aziende artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero;
di aver prestato attività lavorativa presso la sede aziendale in Putignano prima alla via XXV Aprile n.32 e successivamente alla via Card. Gasparri n.7, coordinandosi con il datore di lavoro, dal quale riceveva le direttive – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni;
per tutto quanto innanzi, ha agito in giudizio per sentir nel merito: “accertato che il ricorrente Parte_1
ha svolto attività di lavoro subordinato ai sensi dell'art.2094
[...]
c.c. dall'08 giugno 2017 al 13 marzo 2020 alle dipendenze della signora
c.f. titolare dell'omonima ditta CP_1 CodiceFiscale_1 individuale con sede in Putignano alla via Card. Gasparri n.7, con la qualifica di operaio da inquadrare al 2° livello del CCNL del settore tessile artigiano, accertato altresì che il ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro, che si è sviluppato come descritto nella parte espositiva del presente ricorso, ha percepito una retribuzione inferiore a quella dovuta ex art.36 Cost. ed in base al contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato, di conseguenza e per l'effetto condannare la signora
nella qualità, al pagamento in favore della ricorrente per CP_1 le causali indicate nella parte narrativa del presente atto della complessiva somma di €.42.454,74, di cui €.34.626,40 per differenze sulla retribuzione ordinaria, €.3.796,98 per la 13^ mensilità, €.4.031,36 per trattamento di fine rapporto, in uno €.42.454,74, detta somma è maturata per tutta la durata del rapporto di lavoro, la somma è al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge. Accertare altresì che la signora ha verbalmente licenziato il sig. CP_1 Parte_1
in data 13 marzo 2020, per l'effetto dichiarare nullo e\o
[...] inefficace il suddetto licenziamento intimato dalla resistente nei confronti del sig. condannare la signora a reintegrare il Parte_1 CP_1
nel posto di lavoro, a versare al le retribuzioni Parte_1 Parte_1 globali di fatto maturate dalla data di licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge,
a versare i dovuti contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione”, con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del procuratore.
Si costituiva la parte convenuta domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, conclusa l'istruttoria, la causa è stata decisa.
Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso in esame, il ricorrente domanda l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la parte resistente per il periodo dal 08 giugno 2017 al 13 marzo 2020, data in cui sarebbe stato licenziato verbalmente dalla resistente. Conseguentemente, il ricorrente domanda, oltre al suddetto accertamento, il riconoscimento di tutte le differenze retributive spettanti nel periodo in cui avrebbe svolto attività lavorativa senza regolare contratto, nonchè l'accertamento dell'intervenuto licenziamento orale.
Ciò posto, la richiesta di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, sin dal 08.06.2017, investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, per cui è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'odierno Giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza
è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della
Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex plurimis , Cass., Sez. Lav., 28.9.2006 n.
21028). In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro
(inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), mentre altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare come lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del predetto elemento determinante (Cass. civ., 21.1.1987 n. 548).
Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della subordinazione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione.
E', altresì, un principio consolidato che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma
(Cass., Sez. Lav, 5.4.2006 n. 7966).
Sicché, il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale ove la parte ricorrente voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte dell'assenza di documentazione comprovante lo svolgimento di un simile rapporto, come nella fattispecie in esame, è sulla prima che grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa, con l'ulteriore conseguenza che ove permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto della relativa domanda formulata in ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
Ebbene, le dichiarazioni rese sul punto dagli unici testi escussi ( Tes_1
e ) – peraltro, su indicazione di parte ricorrente - sono del tutto Tes_2 inconferenti in quanto, sebbene gli stessi abbiano genericamente confermato di aver visto il ricorrente recarsi in azienda “in alcune occasioni/non tutti i giorni”, gli stessi nulla hanno saputo riferire con riferimento:
a) all'orario di lavoro osservato dallo stesso;
b) alle mansioni da questo espletate;
c) alla retribuzione da questo percepita;
d) alla soggezione del lavoratore al potere di direttiva specifica, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.
Parimenti, i testi escussi nulla hanno saputo riferire in ordine all'asserito licenziamento orale dedotto con l'atto introduttivo.
Sicché, le dichiarazioni testimoniali non provano affatto l'effettivo e stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione datoriale resistente, con un vincolo di subordinazione e sotto il potere direttivo, gerarchico e disciplinare.
Né depone a fa favore della tesi di parte ricorrente il provvedimento dell'ITL di sospensione dell'attività imprenditoriale della odierna resistente (depositato in atti dal ricorrente), poiché il non Parte_1 risulta tra i nominativi dei lavoratori “trovati” sul luogo di lavoro - al momento dell'ispezione (medesimo periodo dedotto anche nel presente giudizio ai fini dell'accertamento de quo) - risultati privi di regolare assunzione.
Alla luce di quanto suesposto, dunque, non può dirsi che il ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto.
Conseguentemente, la relativa domanda di accertamento del rapporto di lavoro risulta infondata, con ogni effetto in ordine alle conseguenti e residue domande oggetto del giudizio.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite che si liquidano in € 4.629,00 oltre oneri di legge.
Bari, 03.10.2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa
AG GI