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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/06/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 17/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10161/2019
TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. V. Parte_1
Petrella, con cui elett. dom. in Caserta, al Corso Trieste n. 170, giusta procura in atti RICORRENTE E Controparte_1
in persona del
[...] lla Via Pisacane n. 1, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/11/2019, l'istante conveniva in giudizio l'istituto resistente esponendo:
- di essere libero professionista svolgente l'attività di architetto, regolarmente iscritto alla;
CP_1
- che hiesta di certificato di regolarità contributiva, in data 23/10/2019 veniva a conoscenza della propria esposizione debitoria nei confronti della CP_1 convenuta, a causa del mancato pagamento dei contributi;
- di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento e/o sollecito e di avere interesse ad ottenere la dichiarazione di prescrizione dei contributi dal 2000 al 2014. Eccepita la prescrizione quinquennale dei crediti, concludeva chiedendo di “dichiarare prescritti i contributi e accessori, a decorrere dall'anno 2000 a tutto il 31/12/2014.”. Spese vinte, con attribuzione. La convenuta, eccepite l'improcedibilità del ricorso per mancanza della preventiva CP_1 istanza amministrativa e l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire, contestava nel merito la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
1 La causa, previa riassegnazione e a seguito di rinvii, anche d'ufficio nonché in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***********
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire, per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente ha dedotto di aver fatto richiesta di certificato di regolarità contributiva, apprendendo dell'esposizione debitoria nei confronti della chiedendo di dichiararsi CP_1
l'intervenuta prescrizione quinquennale per i crediti fino a bre 2014. Nel costituirsi in giudizio, la ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per carenza di CP_1 interesse ad agire, non avendo il ricorrente palesato un interesse, concreto ed attuale, all'accertamento giudiziale. L'eccezione di parte resistente è fondata. Il provvedimento avverso il quale parte ricorrente presenta opposizione è una mera comunicazione – tra l'altro ricevuta su istanza della stessa parte ricorrente - relativa alla presenza di irregolarità contributive, ostative al rilascio del certificato di regolarità contributiva. Parte ricorrente, a fronte di tale atto, domandava l'accertamento della maturata prescrizione. La domanda azionata, pertanto, non riguarda il riconoscimento del diritto al rilascio del certificato di regolarità contributiva, né è qualificabile come opposizione a cartella ovvero all'esecuzione, in assenza dei provvedimenti presupposti nonché di qualsivoglia deduzione in merito. Difetta, dunque, nel caso in esame, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non avendo parte ricorrente dedotto un interesse, concreto ed attuale, ad una pronuncia giudiziale. La vicenda in esame va qualificata – trattandosi di contestazione di crediti contributivi, a fronte di richiesta formulata dalla stessa parte ricorrente - alla stregua di un'opposizione all'estratto di ruolo, cui risultano applicabili i principi espressi dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 26283 del 06/09/2022 - Rv. 665660 – 01), con orientamento consolidatosi a seguito della previsione di cui all'art. 3 bis D.L. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021. Come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9061 del 06/04/2025, Rv. 674607 - 01), “condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo è rappresentata dall'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria. Diversamente opinando, l'azione di accertamento assumerebbe un carattere preventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro ed eventuale - dubbio sulla esistenza di un diritto, finendo con il configurare una c.d. azione di mera iattanza (cioè una di quelle azioni con cui si induce il convenuto ad agire ovvero si addossa su quest'ultimo il carico della prova dell'esistenza di un diritto negato dall'attore), che proprio la positiva previsione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione (art. 100 c.p.c.) ha inteso escludere”.
2 In assenza di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. da valutarsi non in astratto, bensì configurando un interesse concreto ed attuale - circostanza che nel caso di specie difetta - il ricorso è inammissibile. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, in considerazione del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il ricorso inammissibile;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 17/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
3
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 17/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10161/2019
TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. V. Parte_1
Petrella, con cui elett. dom. in Caserta, al Corso Trieste n. 170, giusta procura in atti RICORRENTE E Controparte_1
in persona del
[...] lla Via Pisacane n. 1, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/11/2019, l'istante conveniva in giudizio l'istituto resistente esponendo:
- di essere libero professionista svolgente l'attività di architetto, regolarmente iscritto alla;
CP_1
- che hiesta di certificato di regolarità contributiva, in data 23/10/2019 veniva a conoscenza della propria esposizione debitoria nei confronti della CP_1 convenuta, a causa del mancato pagamento dei contributi;
- di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento e/o sollecito e di avere interesse ad ottenere la dichiarazione di prescrizione dei contributi dal 2000 al 2014. Eccepita la prescrizione quinquennale dei crediti, concludeva chiedendo di “dichiarare prescritti i contributi e accessori, a decorrere dall'anno 2000 a tutto il 31/12/2014.”. Spese vinte, con attribuzione. La convenuta, eccepite l'improcedibilità del ricorso per mancanza della preventiva CP_1 istanza amministrativa e l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire, contestava nel merito la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
1 La causa, previa riassegnazione e a seguito di rinvii, anche d'ufficio nonché in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire, per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente ha dedotto di aver fatto richiesta di certificato di regolarità contributiva, apprendendo dell'esposizione debitoria nei confronti della chiedendo di dichiararsi CP_1
l'intervenuta prescrizione quinquennale per i crediti fino a bre 2014. Nel costituirsi in giudizio, la ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per carenza di CP_1 interesse ad agire, non avendo il ricorrente palesato un interesse, concreto ed attuale, all'accertamento giudiziale. L'eccezione di parte resistente è fondata. Il provvedimento avverso il quale parte ricorrente presenta opposizione è una mera comunicazione – tra l'altro ricevuta su istanza della stessa parte ricorrente - relativa alla presenza di irregolarità contributive, ostative al rilascio del certificato di regolarità contributiva. Parte ricorrente, a fronte di tale atto, domandava l'accertamento della maturata prescrizione. La domanda azionata, pertanto, non riguarda il riconoscimento del diritto al rilascio del certificato di regolarità contributiva, né è qualificabile come opposizione a cartella ovvero all'esecuzione, in assenza dei provvedimenti presupposti nonché di qualsivoglia deduzione in merito. Difetta, dunque, nel caso in esame, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non avendo parte ricorrente dedotto un interesse, concreto ed attuale, ad una pronuncia giudiziale. La vicenda in esame va qualificata – trattandosi di contestazione di crediti contributivi, a fronte di richiesta formulata dalla stessa parte ricorrente - alla stregua di un'opposizione all'estratto di ruolo, cui risultano applicabili i principi espressi dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 26283 del 06/09/2022 - Rv. 665660 – 01), con orientamento consolidatosi a seguito della previsione di cui all'art. 3 bis D.L. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021. Come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9061 del 06/04/2025, Rv. 674607 - 01), “condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo è rappresentata dall'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria. Diversamente opinando, l'azione di accertamento assumerebbe un carattere preventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro ed eventuale - dubbio sulla esistenza di un diritto, finendo con il configurare una c.d. azione di mera iattanza (cioè una di quelle azioni con cui si induce il convenuto ad agire ovvero si addossa su quest'ultimo il carico della prova dell'esistenza di un diritto negato dall'attore), che proprio la positiva previsione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione (art. 100 c.p.c.) ha inteso escludere”.
2 In assenza di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. da valutarsi non in astratto, bensì configurando un interesse concreto ed attuale - circostanza che nel caso di specie difetta - il ricorso è inammissibile. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, in considerazione del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il ricorso inammissibile;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 17/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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