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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 5624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5624 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5533/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 7 maggio 2025 da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti Parte_5 Parte_6 Parte_7 elettivamente domiciliati in Campobasso, Via Monforte, 7, presso lo studio dell'Avv. Domenico De Angelis, che li rappresenta e difende, per procure allegate al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso, giusta procura alle liti allegata alla memoria, dagli avv.ti Olga Mazzolani e Marina Rugolo con domicilio in LA, piazza Ospedale Maggiore n. 3; convenuto OGGETTO: retribuzione nei giorni di ferie i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO PER I RICORRENTI: 1) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti Parte_1 Pt_6
alla corresponsione in loro favore
[...] Parte_7 dell'indennità ex art. 86 comma 3 e 86 comma 6 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016/2018, nonché ex art. 106 comma 2 e 107 comma 2 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021 per tutti i giorni di ferie fruite a far data dai cinque anni antecedenti le rispettive istanze di diffida e messa in mora;
2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti Parte_2 Pt_4
alla corresponsione in loro favore dell'indennità ex art.
[...] Parte_5
86 c. 3 e 86 c. 6 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016/2018, per tutti i giorni di
1 ferie fruite a far data dai cinque anni antecedenti le rispettive istanze di diffida e messa in mora;
3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla Parte_3 corresponsione in suo favore dell'indennità ex art. 86 c. 3 e 86 c. 6 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016/2018, nonché ex art. 106 c. 2 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021 per tutti i giorni di ferie fruite a far data dai cinque anni antecedenti l'istanza di diffida e messa in mora;
4) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente anche al Parte_3 pagamento a titolo di recupero indennità covid per il periodo sopra specificato come da allegato prospetto;
per l'effetto:
5) condannare la di LA, in Controparte_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore di della somma di € 1.109,74; Parte_1 Pt_6 della somma di € 831,64; della somma di
[...] Parte_7
€ 610,84, come da sopra allegati prospetto, a titolo di indennità giornaliera ex art. 86 c. 3 e 86 c. 6 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016/2018, nonché ex art. 106 c. 2 e 107 c. 2 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021 per tutti i giorni di ferie dalle stesse fruite nei limiti prescrizionali a far data dalle rispettive istanze di diffida e messa in mora al saldo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
in favore di della somma di € 215,50; in favore Parte_2 di della somma di € 599,75; in favore di della Parte_4 Parte_5 somma di € 334,40, come da sopra allegati prospetti, a titolo di indennità giornaliera ex art. 86 c. 3 e 86 c. 6 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016/2018 per tutti i giorni di ferie dagli stessi fruiti, nei limiti prescrizionali a far data dalle rispettive istanze di diffida e messa in mora al saldo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
in favore di della Parte_3 somma di € 1.148,84, come da sopra allegato prospetto, a titolo di indennità giornaliera ex art. 86 comma 3 e 86 c. 6 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016/2018, nonché ex art. 106 c. 2 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021per tutti i giorni di ferie dalla stessa fruiti, nei limiti prescrizionali a far data dall'istanza di diffida e messa in mora al saldo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, oltre che a titolo di recupero indennità regionale Covid per il periodo sopra specificato come da allegato prospetto;
6) sempre per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 106 c. 2 e art. 107 c. 2 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021 anche per tutto il periodo che non risulta contemplato negli elaborati conteggi e ciò fino alla data di deposito del presente ricorso, da calcolarsi secondo i medesimi criteri indicati nel presente atto, tenuto conto dei turni effettivamente prestati in tale arco temporale;
7) condannare, altresì, la in Controparte_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, al pagamento
2 delle spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario:
PER IL CONVENUTO di Controparte_1
LA:
1) in via preliminare: per i motivi sopra esposti, dichiarare prescritta l'azione dei sig.ri volte ad ottenere il Parte_1 Parte_8 Parte_4 pagamento delle differenze retributive per il periodo antecedente al 28/01/2020; per l'effetto, rigettare le domande dei medesimi ricorrenti relativamente al predetto periodo;
2) nel merito: in via principale: per i motivi sopra esposti, respingere in toto le domande azionate ex adverso con il ricorso introduttivo perché infondate in fatto e in diritto;
3) in subordine e salvo gravame: per i motivi sopra precisati, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, comunque ridurre le somme eventualmente riconosciute, tenendo conto di quanto espressamente precisato dall' nel paragrafo C. della parte in diritto del presente CP_1 atto;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, inclusi accessori di legge e oneri riflessi CPDEL 23,8 %, (ossia quota di contributi a carico dell'Azienda quale datore di lavoro degli avvocati interni dipendenti dell'Ente) in luogo di CPA 4%.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 7 maggio 2025, Pt_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, ricorrevano al Pt_5 Parte_6 Parte_7
Tribunale di LA, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1 di LA.
[...]
Rilevavano i ricorrenti di essere tutti infermieri con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Cat. D, attualmente inquadrati come Professionisti della Salute secondo il CCNL Sanità Pubblica 2019/2021. I ricorrenti chiedono il riconoscimento del diritto alla corresponsione delle indennità accessorie (turni, rischio, malattie infettive, ecc.) anche durante i periodi di ferie, in quanto tali indennità non sono state corrisposte da
[...] di LA, asseritamente in violazione della Controparte_1 normativa contrattuale e la giurisprudenza nazionale ed europea. Le voci richieste riguardano il CCNL Sanità 2016/2018, all'art. 86 commi 3 e 6 (indennità per particolari condizioni di lavoro) ed il CCNL Sanità 2019/2021 all'art. 106 comma 2 (indennità di turno, servizio notturno, festivo), e all'art. 107 comma 2 (indennità per l'operatività in particolari Parte_9
3 chiede anche il computo della indennità COVID, secondo Parte_3
l'Accordo Sindacale Regione Lombardia (5 novembre 2020) che riconosce a tutti gli infermieri che operano nei Reparti di Malattie Infettive, Pneumologia, Medicina di Urgenza, Pronto Soccorso, nonché nel 118, nei Servizi diagnostici Terapeutici e nei Settori Chirurgici e nelle Unità di degenza COVID-19, una indennità per Malattie Infettive da Covid-19 pari ad € 5,16.
Si costituiva il convenuto di Controparte_1
LA chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo la prescrizione delle poste per alcuni ricorrenti.
All'udienza del 16 dicembre 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione (pur dopo la riduzione delle poste richieste nel corso dell'udienza del 9 ottobre 2025), la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
va accolto, secondo le poste rideterminate nel corso dell'udienza del
[...]
9 ottobre 2025.
2. La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass., sez. lav., 11 luglio 2023, n. 19663; Cass., 20 maggio 2024, n. 13932 e n. 13972). La S.C. richiama innanzitutto il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di ferie, secondo cui, ai sensi di quanto previsto all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 2003/88/Ce per come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sussiste una nozione europea di retribuzione, che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216; sez. lav., 30 novembre 2021, n. 37589; sez. lav. 17 maggio 2019, n. 13245; C.G.U.E. 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (C.G.U.E. LL e altri, C- 155/10 del 15 settembre 2011 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
4 Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (C.G.U.E. del 13 gennaio 2022 nella causa C-514/20). Eventuali previsioni contenute nella contrattazione collettiva di riferimento che si pongano in contrasto con la richiamata nozione di retribuzione, escludendo voci economiche riconducibili a tale nozione, vanno pertanto considerate nulle e conseguentemente inapplicabili (Cass., 23 giugno 2022, n. 20216). Unica eccezione è rappresentata dall'esclusione dal computo delle spese occasionali o accessorie, che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (C.G.U.E. LL e altri, C-155/10 del 15 settembre 2011). Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
3. Le osservazioni che precedono sono in grado di vincere l'obiezione fondamentale opposta da di Controparte_1
LA (ed avallate dal suo collegio sindacale) riportate nella sua memoria: in mancanza di specifiche norme di legge, ai fini della determinazione della base di calcolo delle voci retributive da includere nei cc.dd. istituti indiretti, sarebbe necessaria la previsione da parte della disciplina collettiva, secondo un principio ribadito dalla sentenza della Cassazione (20 novembre 2020, n. 26510). Tale ragionamento di stretta cautela non tiene conto evidentemente della giurisprudenza di legittimità ed eurounitaria, sviluppatasi nel frattempo e di cui s'è dato conto nel precedente §. Le voci chieste nel petitum riguardano il CCNL Sanità 2016/2018, all'art. 86 commi 3 e 6 (indennità per particolari condizioni di lavoro) ed il CCNL Sanità 2019/2021 all'art. 106 comma 2 (indennità di turno, servizio notturno, festivo), e all'art. 107 comma 2 (indennità per l'operatività in particolari . Parte_9
Le voci richieste da ciascun ricorrente sono indicate con continuità nelle buste paga dei ricorrenti (docc. 11, 13, 15, 17, 19, 21 e 23 fasc. ric.) e non sono contestate da di LA con riguardo al fatto Controparte_1
5 che si pongano in rapporto di collegamento all'esecuzione dell'attività lavorativa e che siano correlate allo status personale e professionale dei lavoratori.
4. chiede anche il computo della indennità COVID, Parte_3 secondo l'Accordo Sindacale Regione Lombardia (5 novembre 2020) che riconosce a tutti gli infermieri che operano nei Reparti di Malattie Infettive, Pneumologia, Medicina di Urgenza, Pronto Soccorso, nonché nel 118, nei Servizi diagnostici Terapeutici e nei Settori Chirurgici e nelle Unità di degenza COVID-19, una indennità per Malattie Infettive da Covid-19 pari ad € 5,16. Anche tale voce, contrariamente all'asserto della convenuta, si pone in collegamento all'esecuzione dell'attività lavorativa della lavoratrice ed è palesemente correlata allo status personale e professionale della stessa. Essa quindi va calcolata anche per la retribuzione feriale.
5. L'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata da
[...] di LA, nonché le precisazioni della Controparte_1 convenuta circa le ferie già effettuate da taluni convenuti (memoria, p. 11) sono state considerate nel ricalcolo delle poste a credito, effettuato dalla Difesa dei lavoratori nel corso dell'udienza del 9 ottobre 2025 e riportato sopra nel petitum, cosicché le somme così come rideterminate paiono corrette e possono essere poste alla base della decisione.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 5.000,00, (comprensivo dell'aumento ex art. 4, comma 2, DM 55/2014) oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di LA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti Parte_1 Parte_6 alla corresponsione in loro favore dell'indennità Parte_7 ex art. 86 comma 3 e 86 comma 6 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016/2018, nonché ex art. 106 comma 2 e 107 comma 2 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021 per tutti i giorni di ferie fruite;
2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti Parte_2 Parte_4
alla corresponsione in loro favore dell'indennità ex art. 86 c. 3 e Parte_5
86 c. 6 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016/2018, per tutti i giorni di ferie fruite;
3) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla Parte_3 corresponsione in suo favore dell'indennità ex art. 86 c. 3 e 86 c. 6 CCNL
6 Comparto Sanità Pubblica 2016/2018, nonché ex art. 106 c. 2 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021 per tutti i giorni di ferie fruite;
4) accerta e dichiara il diritto della ricorrente anche al Parte_3 pagamento a titolo di recupero indennità covid;
5) condanna di LA, in Controparte_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore di della somma di € 1.109,74; Parte_1 Pt_6 della somma di € 831,64; della somma di
[...] Parte_7
€ 610,84; in favore di della somma di € 215,50; in favore di Parte_2 della somma di € 599,75; in favore di della Parte_4 Parte_5 somma di € 334,40; in favore di della somma di € 1.148,84, oltre Parte_3 interessi legali e rivalutazione;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1 di LA alla rifusione delle spese processuali a vantaggio del Difensore
[...] dei ricorrenti, Avv. Domenico De Angelis, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 16 dicembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 7 maggio 2025 da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti Parte_5 Parte_6 Parte_7 elettivamente domiciliati in Campobasso, Via Monforte, 7, presso lo studio dell'Avv. Domenico De Angelis, che li rappresenta e difende, per procure allegate al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso, giusta procura alle liti allegata alla memoria, dagli avv.ti Olga Mazzolani e Marina Rugolo con domicilio in LA, piazza Ospedale Maggiore n. 3; convenuto OGGETTO: retribuzione nei giorni di ferie i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO PER I RICORRENTI: 1) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti Parte_1 Pt_6
alla corresponsione in loro favore
[...] Parte_7 dell'indennità ex art. 86 comma 3 e 86 comma 6 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016/2018, nonché ex art. 106 comma 2 e 107 comma 2 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021 per tutti i giorni di ferie fruite a far data dai cinque anni antecedenti le rispettive istanze di diffida e messa in mora;
2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti Parte_2 Pt_4
alla corresponsione in loro favore dell'indennità ex art.
[...] Parte_5
86 c. 3 e 86 c. 6 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016/2018, per tutti i giorni di
1 ferie fruite a far data dai cinque anni antecedenti le rispettive istanze di diffida e messa in mora;
3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla Parte_3 corresponsione in suo favore dell'indennità ex art. 86 c. 3 e 86 c. 6 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016/2018, nonché ex art. 106 c. 2 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021 per tutti i giorni di ferie fruite a far data dai cinque anni antecedenti l'istanza di diffida e messa in mora;
4) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente anche al Parte_3 pagamento a titolo di recupero indennità covid per il periodo sopra specificato come da allegato prospetto;
per l'effetto:
5) condannare la di LA, in Controparte_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore di della somma di € 1.109,74; Parte_1 Pt_6 della somma di € 831,64; della somma di
[...] Parte_7
€ 610,84, come da sopra allegati prospetto, a titolo di indennità giornaliera ex art. 86 c. 3 e 86 c. 6 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016/2018, nonché ex art. 106 c. 2 e 107 c. 2 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021 per tutti i giorni di ferie dalle stesse fruite nei limiti prescrizionali a far data dalle rispettive istanze di diffida e messa in mora al saldo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
in favore di della somma di € 215,50; in favore Parte_2 di della somma di € 599,75; in favore di della Parte_4 Parte_5 somma di € 334,40, come da sopra allegati prospetti, a titolo di indennità giornaliera ex art. 86 c. 3 e 86 c. 6 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016/2018 per tutti i giorni di ferie dagli stessi fruiti, nei limiti prescrizionali a far data dalle rispettive istanze di diffida e messa in mora al saldo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
in favore di della Parte_3 somma di € 1.148,84, come da sopra allegato prospetto, a titolo di indennità giornaliera ex art. 86 comma 3 e 86 c. 6 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016/2018, nonché ex art. 106 c. 2 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021per tutti i giorni di ferie dalla stessa fruiti, nei limiti prescrizionali a far data dall'istanza di diffida e messa in mora al saldo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, oltre che a titolo di recupero indennità regionale Covid per il periodo sopra specificato come da allegato prospetto;
6) sempre per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 106 c. 2 e art. 107 c. 2 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021 anche per tutto il periodo che non risulta contemplato negli elaborati conteggi e ciò fino alla data di deposito del presente ricorso, da calcolarsi secondo i medesimi criteri indicati nel presente atto, tenuto conto dei turni effettivamente prestati in tale arco temporale;
7) condannare, altresì, la in Controparte_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, al pagamento
2 delle spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario:
PER IL CONVENUTO di Controparte_1
LA:
1) in via preliminare: per i motivi sopra esposti, dichiarare prescritta l'azione dei sig.ri volte ad ottenere il Parte_1 Parte_8 Parte_4 pagamento delle differenze retributive per il periodo antecedente al 28/01/2020; per l'effetto, rigettare le domande dei medesimi ricorrenti relativamente al predetto periodo;
2) nel merito: in via principale: per i motivi sopra esposti, respingere in toto le domande azionate ex adverso con il ricorso introduttivo perché infondate in fatto e in diritto;
3) in subordine e salvo gravame: per i motivi sopra precisati, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, comunque ridurre le somme eventualmente riconosciute, tenendo conto di quanto espressamente precisato dall' nel paragrafo C. della parte in diritto del presente CP_1 atto;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, inclusi accessori di legge e oneri riflessi CPDEL 23,8 %, (ossia quota di contributi a carico dell'Azienda quale datore di lavoro degli avvocati interni dipendenti dell'Ente) in luogo di CPA 4%.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 7 maggio 2025, Pt_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, ricorrevano al Pt_5 Parte_6 Parte_7
Tribunale di LA, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1 di LA.
[...]
Rilevavano i ricorrenti di essere tutti infermieri con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Cat. D, attualmente inquadrati come Professionisti della Salute secondo il CCNL Sanità Pubblica 2019/2021. I ricorrenti chiedono il riconoscimento del diritto alla corresponsione delle indennità accessorie (turni, rischio, malattie infettive, ecc.) anche durante i periodi di ferie, in quanto tali indennità non sono state corrisposte da
[...] di LA, asseritamente in violazione della Controparte_1 normativa contrattuale e la giurisprudenza nazionale ed europea. Le voci richieste riguardano il CCNL Sanità 2016/2018, all'art. 86 commi 3 e 6 (indennità per particolari condizioni di lavoro) ed il CCNL Sanità 2019/2021 all'art. 106 comma 2 (indennità di turno, servizio notturno, festivo), e all'art. 107 comma 2 (indennità per l'operatività in particolari Parte_9
3 chiede anche il computo della indennità COVID, secondo Parte_3
l'Accordo Sindacale Regione Lombardia (5 novembre 2020) che riconosce a tutti gli infermieri che operano nei Reparti di Malattie Infettive, Pneumologia, Medicina di Urgenza, Pronto Soccorso, nonché nel 118, nei Servizi diagnostici Terapeutici e nei Settori Chirurgici e nelle Unità di degenza COVID-19, una indennità per Malattie Infettive da Covid-19 pari ad € 5,16.
Si costituiva il convenuto di Controparte_1
LA chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo la prescrizione delle poste per alcuni ricorrenti.
All'udienza del 16 dicembre 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione (pur dopo la riduzione delle poste richieste nel corso dell'udienza del 9 ottobre 2025), la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
va accolto, secondo le poste rideterminate nel corso dell'udienza del
[...]
9 ottobre 2025.
2. La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass., sez. lav., 11 luglio 2023, n. 19663; Cass., 20 maggio 2024, n. 13932 e n. 13972). La S.C. richiama innanzitutto il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di ferie, secondo cui, ai sensi di quanto previsto all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 2003/88/Ce per come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sussiste una nozione europea di retribuzione, che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216; sez. lav., 30 novembre 2021, n. 37589; sez. lav. 17 maggio 2019, n. 13245; C.G.U.E. 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (C.G.U.E. LL e altri, C- 155/10 del 15 settembre 2011 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
4 Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (C.G.U.E. del 13 gennaio 2022 nella causa C-514/20). Eventuali previsioni contenute nella contrattazione collettiva di riferimento che si pongano in contrasto con la richiamata nozione di retribuzione, escludendo voci economiche riconducibili a tale nozione, vanno pertanto considerate nulle e conseguentemente inapplicabili (Cass., 23 giugno 2022, n. 20216). Unica eccezione è rappresentata dall'esclusione dal computo delle spese occasionali o accessorie, che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (C.G.U.E. LL e altri, C-155/10 del 15 settembre 2011). Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
3. Le osservazioni che precedono sono in grado di vincere l'obiezione fondamentale opposta da di Controparte_1
LA (ed avallate dal suo collegio sindacale) riportate nella sua memoria: in mancanza di specifiche norme di legge, ai fini della determinazione della base di calcolo delle voci retributive da includere nei cc.dd. istituti indiretti, sarebbe necessaria la previsione da parte della disciplina collettiva, secondo un principio ribadito dalla sentenza della Cassazione (20 novembre 2020, n. 26510). Tale ragionamento di stretta cautela non tiene conto evidentemente della giurisprudenza di legittimità ed eurounitaria, sviluppatasi nel frattempo e di cui s'è dato conto nel precedente §. Le voci chieste nel petitum riguardano il CCNL Sanità 2016/2018, all'art. 86 commi 3 e 6 (indennità per particolari condizioni di lavoro) ed il CCNL Sanità 2019/2021 all'art. 106 comma 2 (indennità di turno, servizio notturno, festivo), e all'art. 107 comma 2 (indennità per l'operatività in particolari . Parte_9
Le voci richieste da ciascun ricorrente sono indicate con continuità nelle buste paga dei ricorrenti (docc. 11, 13, 15, 17, 19, 21 e 23 fasc. ric.) e non sono contestate da di LA con riguardo al fatto Controparte_1
5 che si pongano in rapporto di collegamento all'esecuzione dell'attività lavorativa e che siano correlate allo status personale e professionale dei lavoratori.
4. chiede anche il computo della indennità COVID, Parte_3 secondo l'Accordo Sindacale Regione Lombardia (5 novembre 2020) che riconosce a tutti gli infermieri che operano nei Reparti di Malattie Infettive, Pneumologia, Medicina di Urgenza, Pronto Soccorso, nonché nel 118, nei Servizi diagnostici Terapeutici e nei Settori Chirurgici e nelle Unità di degenza COVID-19, una indennità per Malattie Infettive da Covid-19 pari ad € 5,16. Anche tale voce, contrariamente all'asserto della convenuta, si pone in collegamento all'esecuzione dell'attività lavorativa della lavoratrice ed è palesemente correlata allo status personale e professionale della stessa. Essa quindi va calcolata anche per la retribuzione feriale.
5. L'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata da
[...] di LA, nonché le precisazioni della Controparte_1 convenuta circa le ferie già effettuate da taluni convenuti (memoria, p. 11) sono state considerate nel ricalcolo delle poste a credito, effettuato dalla Difesa dei lavoratori nel corso dell'udienza del 9 ottobre 2025 e riportato sopra nel petitum, cosicché le somme così come rideterminate paiono corrette e possono essere poste alla base della decisione.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 5.000,00, (comprensivo dell'aumento ex art. 4, comma 2, DM 55/2014) oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di LA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti Parte_1 Parte_6 alla corresponsione in loro favore dell'indennità Parte_7 ex art. 86 comma 3 e 86 comma 6 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016/2018, nonché ex art. 106 comma 2 e 107 comma 2 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021 per tutti i giorni di ferie fruite;
2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti Parte_2 Parte_4
alla corresponsione in loro favore dell'indennità ex art. 86 c. 3 e Parte_5
86 c. 6 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016/2018, per tutti i giorni di ferie fruite;
3) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla Parte_3 corresponsione in suo favore dell'indennità ex art. 86 c. 3 e 86 c. 6 CCNL
6 Comparto Sanità Pubblica 2016/2018, nonché ex art. 106 c. 2 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021 per tutti i giorni di ferie fruite;
4) accerta e dichiara il diritto della ricorrente anche al Parte_3 pagamento a titolo di recupero indennità covid;
5) condanna di LA, in Controparte_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore di della somma di € 1.109,74; Parte_1 Pt_6 della somma di € 831,64; della somma di
[...] Parte_7
€ 610,84; in favore di della somma di € 215,50; in favore di Parte_2 della somma di € 599,75; in favore di della Parte_4 Parte_5 somma di € 334,40; in favore di della somma di € 1.148,84, oltre Parte_3 interessi legali e rivalutazione;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1 di LA alla rifusione delle spese processuali a vantaggio del Difensore
[...] dei ricorrenti, Avv. Domenico De Angelis, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 16 dicembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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