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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, richiamata l'ordinanza del 2 marzo 2025, vista la nota difensiva depositata da parte ricorrente in data 5 marzo 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2462/2024 promossa da:
, e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Guida Maria Gamba, elettivamente domiciliati come da procura in atti
Parte ricorrente
Contro
e CP_1 CP_2
Parte convenuta contumace
Motivi in fatto e in diritto
Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della decisione – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum.
1. Prospettazione difensiva dei ricorrenti. ed hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Bergamo di accertare la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 1 settembre
2021 con e (il contratto è prodotto sub doc. 3). CP_1 CP_2
Nel ricorso i ricorrenti hanno formulato due domande alternative di risoluzione:
a) una domanda di risoluzione di diritto per violazione da parte dei conduttori delle clausole contrattuali nn. 3 e 4 là dove è previsto che l'immobile è locato ad uso abitativo per un numero massimo di tre persone;
b) una domanda di risoluzione per inadempimento per mancato pagamento del canone di locazione.
2. Contumacia dei convenuti. e sono rimasti contumaci nel corso del CP_1 CP_2
processo.
3. Accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento. La domanda di cui al § 1 lett. b è fondata e pertanto deve essere accolta.
3.1. I ricorrenti hanno soddisfatto sia l'onere della prova posto a loro carico dal disposto dell'art. 2697, I comma cod.civ. che l'onere di allegazione dell'inadempimento dei convenuti (in questo senso cfr. Cass. Sezioni Unite n.13533/2001). I signori e hanno infatti offerto prova Pt_1 Pt_2
del titolo contrattuale, avendo prodotto il contratto di locazione sub doc. 3; hanno altresì allegato in modo puntuale l'intervenuto inadempimento atteso che hanno dedotto nel ricorso il mancato pagamento, al momento della domanda, di due canoni di locazione.
3.2. L'inadempimento dei convenuti, ai sensi dell'art. 1453 cod.civ., deve essere dichiarato grave atteso che i convenuti, al momento della domanda, risultavano morosi nel pagamento di due mensilità. A supporto di tale giudizio di gravità valga osservare che lo stesso legislatore della legge n. 392/1978, all'art. 5, qualifica come grave ai fini della risoluzione del contratto di locazione l'inadempimento del conduttore che per due mesi non abbia versato il canone di locazione (in ordine alla necessità che l'inadempimento grave sussista già al momento della domanda v. ex multis
Cass. 26493/2022).
Il giudizio di gravità dell'inadempimento dei convenuti contumaci trova ulteriore supporto nella condotta di inadempimento protrattasi nel corso del giudizio: parte ricorrente, nell'udienza del 30 gennaio 2025, ha allegato una morosità da 11 mesi.
3.3. Dalla dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento discende l'obbligo dei conduttori di restituire l'immobile locato, libero da persone e cose. Visto l'art. 55 della legge
392/1978, tenuto conto del permanere della morosità da oltre un anno, tenuto altresì conto della presenza nell'immobile di tre minori, il termine per il rilascio è fissato per il 31 maggio 2025.
3.4. Vista la domanda formulata dai ricorrenti, i convenuti contumaci devono essere altresì condannati a pagare gli importi dovuti a titolo di canoni non pagati, fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ.
4. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta e sono liquidate come da D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento e dunque del decisum, visto il valore della causa (da individuarsi con riferimento all'importo del canone di locazione annuo, pari ad € 5.400,00), applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisoria, per compenso professionale
è liquidato l'importo di 3.387,00, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione oggetto di causa, stipulato tra i ricorrenti e i convenuti in data 1 settembre 2021.
2. Condanna i convenuti a rilasciare libero da persone e cose l'immobile oggetto del contratto di locazione oggetto di causa, sito in Brignano Gera d'Adda, via A. Ponchielli n. 41, identificato al catasto al Foglio 12 – particella 5221 – sub. 15 – cat. A/02.
3. Fissa per il rilascio la data del 31 maggio 2025. 4. Condanna i convenuti a pagare in solido in favore dei ricorrenti la somma di € 900,00, pari ai canoni scaduti alla data della domanda e a pagare i canoni a scadere sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile.
5. Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in € 3.387,00 per compenso professionale, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, richiamata l'ordinanza del 2 marzo 2025, vista la nota difensiva depositata da parte ricorrente in data 5 marzo 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2462/2024 promossa da:
, e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Guida Maria Gamba, elettivamente domiciliati come da procura in atti
Parte ricorrente
Contro
e CP_1 CP_2
Parte convenuta contumace
Motivi in fatto e in diritto
Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della decisione – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum.
1. Prospettazione difensiva dei ricorrenti. ed hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Bergamo di accertare la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 1 settembre
2021 con e (il contratto è prodotto sub doc. 3). CP_1 CP_2
Nel ricorso i ricorrenti hanno formulato due domande alternative di risoluzione:
a) una domanda di risoluzione di diritto per violazione da parte dei conduttori delle clausole contrattuali nn. 3 e 4 là dove è previsto che l'immobile è locato ad uso abitativo per un numero massimo di tre persone;
b) una domanda di risoluzione per inadempimento per mancato pagamento del canone di locazione.
2. Contumacia dei convenuti. e sono rimasti contumaci nel corso del CP_1 CP_2
processo.
3. Accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento. La domanda di cui al § 1 lett. b è fondata e pertanto deve essere accolta.
3.1. I ricorrenti hanno soddisfatto sia l'onere della prova posto a loro carico dal disposto dell'art. 2697, I comma cod.civ. che l'onere di allegazione dell'inadempimento dei convenuti (in questo senso cfr. Cass. Sezioni Unite n.13533/2001). I signori e hanno infatti offerto prova Pt_1 Pt_2
del titolo contrattuale, avendo prodotto il contratto di locazione sub doc. 3; hanno altresì allegato in modo puntuale l'intervenuto inadempimento atteso che hanno dedotto nel ricorso il mancato pagamento, al momento della domanda, di due canoni di locazione.
3.2. L'inadempimento dei convenuti, ai sensi dell'art. 1453 cod.civ., deve essere dichiarato grave atteso che i convenuti, al momento della domanda, risultavano morosi nel pagamento di due mensilità. A supporto di tale giudizio di gravità valga osservare che lo stesso legislatore della legge n. 392/1978, all'art. 5, qualifica come grave ai fini della risoluzione del contratto di locazione l'inadempimento del conduttore che per due mesi non abbia versato il canone di locazione (in ordine alla necessità che l'inadempimento grave sussista già al momento della domanda v. ex multis
Cass. 26493/2022).
Il giudizio di gravità dell'inadempimento dei convenuti contumaci trova ulteriore supporto nella condotta di inadempimento protrattasi nel corso del giudizio: parte ricorrente, nell'udienza del 30 gennaio 2025, ha allegato una morosità da 11 mesi.
3.3. Dalla dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento discende l'obbligo dei conduttori di restituire l'immobile locato, libero da persone e cose. Visto l'art. 55 della legge
392/1978, tenuto conto del permanere della morosità da oltre un anno, tenuto altresì conto della presenza nell'immobile di tre minori, il termine per il rilascio è fissato per il 31 maggio 2025.
3.4. Vista la domanda formulata dai ricorrenti, i convenuti contumaci devono essere altresì condannati a pagare gli importi dovuti a titolo di canoni non pagati, fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ.
4. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta e sono liquidate come da D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento e dunque del decisum, visto il valore della causa (da individuarsi con riferimento all'importo del canone di locazione annuo, pari ad € 5.400,00), applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisoria, per compenso professionale
è liquidato l'importo di 3.387,00, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione oggetto di causa, stipulato tra i ricorrenti e i convenuti in data 1 settembre 2021.
2. Condanna i convenuti a rilasciare libero da persone e cose l'immobile oggetto del contratto di locazione oggetto di causa, sito in Brignano Gera d'Adda, via A. Ponchielli n. 41, identificato al catasto al Foglio 12 – particella 5221 – sub. 15 – cat. A/02.
3. Fissa per il rilascio la data del 31 maggio 2025. 4. Condanna i convenuti a pagare in solido in favore dei ricorrenti la somma di € 900,00, pari ai canoni scaduti alla data della domanda e a pagare i canoni a scadere sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile.
5. Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in € 3.387,00 per compenso professionale, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo