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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/07/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 629/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 629/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Corso Nazionale n. 273., rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Corsini
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._3
La Spezia (SP), Via del Canaletto n. 207, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Corsini (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
21.05.2025 e del 9.07.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 1.04.2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia (SP) e che dall'unione sono nate le figlie (il 15.06.2016) e Per_1 Per_2
(il 09.11.2018). I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, pronunciata dal Tribunale della Spezia con sentenza del 19.04.2024. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“-1) I comparenti dichiarano di avere regolato e definito i loro rapporti patrimoniali e che, pertanto, nulla pretendono per il rispettivo mantenimento, con reciproca rinuncia espressa ad agire in giudizio per ottenere eventuale assegno divorzile;
-2) Gli arredi della casa coniugale sita in La Spezia, corso Nazionale n. 273, rimarranno nella proprietà esclusiva della signora che la abita;
Pt_1
-3) quanto alle figlie minori ed i coniugi dichiarano che le stesse vengano affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
il padre terrà con sè le figlie quando vorrà, previo accordo con la signora e, comunque, Pt_1 almeno un fine settimana alternato con la madre dal venerdì fino alla domenica sera ed un pomeriggio a settimana da concordare con la madre con possibilità di pernotto;
nei fine settimana in cui le minori staranno con la madre il padre potrà vedere le figlie almeno due pomeriggi a settimana da concordare con la madre con possibilità di pernotto;
i genitori terranno con loro le figlie durante le ferie estive, da giugno a settembre per un periodo di almeno 14 giorni ciascuno, anche non consecutivi, ma considerati a blocchi di sette giorni. La collocazione di tale periodo dovrà essere concordata fra i genitori almeno sette giorni prima del periodo feriale e, durante tale periodo, ciascuno dei genitori potrà recarsi con le figlie anche all'estero; nell'arco dell'anno solare i genitori potranno anche effettuare periodi di ferie singolarmente con le minori da concordare tra di loro;
le minori trascorreranno alternativamente le festività ed i compleanni presso ciascun genitore. In
2 particolare ed passeranno, salvo diverso o miglior accordo, una settimana durante le Per_1 Per_2 vacanze natalizie con ciascun genitore, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio;
alterneranno fra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta.
Nel caso di allontanamento dal luogo di residenza per più giorni consecutivi, il padre e la madre dovranno reciprocamente e preventivamente comunicarsi il luogo dove trascorreranno tale periodo di frequentazione con le minori (località, nome dell'albergo, numero di telefono). Ogni genitore, quando avrà le minori con sè, si impegna ad informare tempestivamente l'altro di eventuali problemi di salute che dovessero colpire le figlie, concordando sempre eventuali decisioni mediche riguardanti gli stessi, che dovessero essere assunte con tempestività ed in assenza fisica dell'altro genitore;
Nel caso in cui i genitori fossero impossibilitati a tenere con sé i minori, nei giorni di rispettiva competenza, potranno avvalersi dell'aiuto di terze persone e/o della baby sitter i cui costi rimarranno a carico del genitore impossibilitato a tenere i bambini;
-4) A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori il signor si impegna a CP_1 corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, alla madre la somma di € 250,00 da versarsi mediante bonifico bancario intestato a Tale importo sarà comunque adeguato Parte_1 annualmente ed automaticamente, dopo un anno dal mese di omologa della separazione, in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale). I coniugi concordano che l'assegno unico corrisposto sia trattenuto al 100% dalla madre. Il padre, inoltre, sopporterà, in ragione del 60% tutte le spese straordinarie come da protocollo del 13.12.2018 in uso al Tribunale della Spezia;
-5) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra questione e pendenza e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione.
-6) I ricorrenti dichiarano, altresì, di rinunciare ai termini per l'impugnazione”.
L'udienza del 21.05.2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
Successivamente, con decreto del 27.05.2025, la causa veniva rimessa in istruttoria e veniva assegnato alle parti termine fino al 9.07.2025 per il deposito di note scritte con la documentazione richiesta.
La successiva udienza del 9.07.2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi. 3 La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato (in data 20.11.2024) la sentenza di separazione personale tra i coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie
4 all'interesse delle minori, poiché garantiscono alle stesse un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per le figlie.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Pt_1
e in La Spezia (SP) in data 17.08.2013, e trascritto nei Registri degli
[...] CP_1 atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 2013, al n. 44, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“-1) I comparenti dichiarano di avere regolato e definito i loro rapporti patrimoniali e che, pertanto, nulla pretendono per il rispettivo mantenimento, con reciproca rinuncia espressa ad agire in giudizio per ottenere eventuale assegno divorzile;
-2) Gli arredi della casa coniugale sita in La Spezia, corso Nazionale n. 273, rimarranno nella proprietà esclusiva della signora che la abita;
Pt_1
-3) quanto alle figlie minori ed i coniugi dichiarano che le stesse vengano affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
il padre terrà con sè le figlie quando vorrà, previo accordo con la signora e, comunque, Pt_1 almeno un fine settimana alternato con la madre dal venerdì fino alla domenica sera ed un pomeriggio a settimana da concordare con la madre con possibilità di pernotto;
nei fine settimana in cui le minori staranno con la madre il padre potrà vedere le figlie almeno due pomeriggi a settimana da concordare con la madre con possibilità di pernotto;
i genitori terranno con loro le figlie durante le ferie estive, da giugno a settembre per un periodo di almeno 14 giorni ciascuno, anche non consecutivi, ma considerati a blocchi di sette giorni. La collocazione di tale periodo dovrà essere concordata fra i genitori almeno sette giorni prima del periodo feriale e, durante tale periodo, ciascuno dei genitori potrà recarsi con le figlie anche all'estero; nell'arco dell'anno solare i genitori potranno anche effettuare periodi di ferie singolarmente con le minori da concordare tra di loro;
le minori trascorreranno alternativamente le festività ed i compleanni presso ciascun genitore. In
5 particolare ed passeranno, salvo diverso o miglior accordo, una settimana durante le Per_1 Per_2 vacanze natalizie con ciascun genitore, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio;
alterneranno fra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta.
Nel caso di allontanamento dal luogo di residenza per più giorni consecutivi, il padre e la madre dovranno reciprocamente e preventivamente comunicarsi il luogo dove trascorreranno tale periodo di frequentazione con le minori (località, nome dell'albergo, numero di telefono). Ogni genitore, quando avrà le minori con sè, si impegna ad informare tempestivamente l'altro di eventuali problemi di salute che dovessero colpire le figlie, concordando sempre eventuali decisioni mediche riguardanti gli stessi, che dovessero essere assunte con tempestività ed in assenza fisica dell'altro genitore;
Nel caso in cui i genitori fossero impossibilitati a tenere con sé i minori, nei giorni di rispettiva competenza, potranno avvalersi dell'aiuto di terze persone e/o della baby sitter i cui costi rimarranno a carico del genitore impossibilitato a tenere i bambini;
-4) A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori il signor si impegna a CP_1 corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, alla madre la somma di € 250,00 da versarsi mediante bonifico bancario intestato a Tale importo sarà comunque adeguato Parte_1 annualmente ed automaticamente, dopo un anno dal mese di omologa della separazione, in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale). I coniugi concordano che l'assegno unico corrisposto sia trattenuto al 100% dalla madre. Il padre, inoltre, sopporterà, in ragione del 60% tutte le spese straordinarie come da protocollo del 13.12.2018 in uso al Tribunale della Spezia;
-5) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra questione e pendenza e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione.
-6) I ricorrenti dichiarano, altresì, di rinunciare ai termini per l'impugnazione”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.07.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 629/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Corso Nazionale n. 273., rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Corsini
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._3
La Spezia (SP), Via del Canaletto n. 207, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Corsini (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
21.05.2025 e del 9.07.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 1.04.2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia (SP) e che dall'unione sono nate le figlie (il 15.06.2016) e Per_1 Per_2
(il 09.11.2018). I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, pronunciata dal Tribunale della Spezia con sentenza del 19.04.2024. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“-1) I comparenti dichiarano di avere regolato e definito i loro rapporti patrimoniali e che, pertanto, nulla pretendono per il rispettivo mantenimento, con reciproca rinuncia espressa ad agire in giudizio per ottenere eventuale assegno divorzile;
-2) Gli arredi della casa coniugale sita in La Spezia, corso Nazionale n. 273, rimarranno nella proprietà esclusiva della signora che la abita;
Pt_1
-3) quanto alle figlie minori ed i coniugi dichiarano che le stesse vengano affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
il padre terrà con sè le figlie quando vorrà, previo accordo con la signora e, comunque, Pt_1 almeno un fine settimana alternato con la madre dal venerdì fino alla domenica sera ed un pomeriggio a settimana da concordare con la madre con possibilità di pernotto;
nei fine settimana in cui le minori staranno con la madre il padre potrà vedere le figlie almeno due pomeriggi a settimana da concordare con la madre con possibilità di pernotto;
i genitori terranno con loro le figlie durante le ferie estive, da giugno a settembre per un periodo di almeno 14 giorni ciascuno, anche non consecutivi, ma considerati a blocchi di sette giorni. La collocazione di tale periodo dovrà essere concordata fra i genitori almeno sette giorni prima del periodo feriale e, durante tale periodo, ciascuno dei genitori potrà recarsi con le figlie anche all'estero; nell'arco dell'anno solare i genitori potranno anche effettuare periodi di ferie singolarmente con le minori da concordare tra di loro;
le minori trascorreranno alternativamente le festività ed i compleanni presso ciascun genitore. In
2 particolare ed passeranno, salvo diverso o miglior accordo, una settimana durante le Per_1 Per_2 vacanze natalizie con ciascun genitore, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio;
alterneranno fra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta.
Nel caso di allontanamento dal luogo di residenza per più giorni consecutivi, il padre e la madre dovranno reciprocamente e preventivamente comunicarsi il luogo dove trascorreranno tale periodo di frequentazione con le minori (località, nome dell'albergo, numero di telefono). Ogni genitore, quando avrà le minori con sè, si impegna ad informare tempestivamente l'altro di eventuali problemi di salute che dovessero colpire le figlie, concordando sempre eventuali decisioni mediche riguardanti gli stessi, che dovessero essere assunte con tempestività ed in assenza fisica dell'altro genitore;
Nel caso in cui i genitori fossero impossibilitati a tenere con sé i minori, nei giorni di rispettiva competenza, potranno avvalersi dell'aiuto di terze persone e/o della baby sitter i cui costi rimarranno a carico del genitore impossibilitato a tenere i bambini;
-4) A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori il signor si impegna a CP_1 corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, alla madre la somma di € 250,00 da versarsi mediante bonifico bancario intestato a Tale importo sarà comunque adeguato Parte_1 annualmente ed automaticamente, dopo un anno dal mese di omologa della separazione, in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale). I coniugi concordano che l'assegno unico corrisposto sia trattenuto al 100% dalla madre. Il padre, inoltre, sopporterà, in ragione del 60% tutte le spese straordinarie come da protocollo del 13.12.2018 in uso al Tribunale della Spezia;
-5) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra questione e pendenza e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione.
-6) I ricorrenti dichiarano, altresì, di rinunciare ai termini per l'impugnazione”.
L'udienza del 21.05.2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
Successivamente, con decreto del 27.05.2025, la causa veniva rimessa in istruttoria e veniva assegnato alle parti termine fino al 9.07.2025 per il deposito di note scritte con la documentazione richiesta.
La successiva udienza del 9.07.2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi. 3 La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato (in data 20.11.2024) la sentenza di separazione personale tra i coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie
4 all'interesse delle minori, poiché garantiscono alle stesse un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per le figlie.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Pt_1
e in La Spezia (SP) in data 17.08.2013, e trascritto nei Registri degli
[...] CP_1 atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 2013, al n. 44, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“-1) I comparenti dichiarano di avere regolato e definito i loro rapporti patrimoniali e che, pertanto, nulla pretendono per il rispettivo mantenimento, con reciproca rinuncia espressa ad agire in giudizio per ottenere eventuale assegno divorzile;
-2) Gli arredi della casa coniugale sita in La Spezia, corso Nazionale n. 273, rimarranno nella proprietà esclusiva della signora che la abita;
Pt_1
-3) quanto alle figlie minori ed i coniugi dichiarano che le stesse vengano affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
il padre terrà con sè le figlie quando vorrà, previo accordo con la signora e, comunque, Pt_1 almeno un fine settimana alternato con la madre dal venerdì fino alla domenica sera ed un pomeriggio a settimana da concordare con la madre con possibilità di pernotto;
nei fine settimana in cui le minori staranno con la madre il padre potrà vedere le figlie almeno due pomeriggi a settimana da concordare con la madre con possibilità di pernotto;
i genitori terranno con loro le figlie durante le ferie estive, da giugno a settembre per un periodo di almeno 14 giorni ciascuno, anche non consecutivi, ma considerati a blocchi di sette giorni. La collocazione di tale periodo dovrà essere concordata fra i genitori almeno sette giorni prima del periodo feriale e, durante tale periodo, ciascuno dei genitori potrà recarsi con le figlie anche all'estero; nell'arco dell'anno solare i genitori potranno anche effettuare periodi di ferie singolarmente con le minori da concordare tra di loro;
le minori trascorreranno alternativamente le festività ed i compleanni presso ciascun genitore. In
5 particolare ed passeranno, salvo diverso o miglior accordo, una settimana durante le Per_1 Per_2 vacanze natalizie con ciascun genitore, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio;
alterneranno fra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta.
Nel caso di allontanamento dal luogo di residenza per più giorni consecutivi, il padre e la madre dovranno reciprocamente e preventivamente comunicarsi il luogo dove trascorreranno tale periodo di frequentazione con le minori (località, nome dell'albergo, numero di telefono). Ogni genitore, quando avrà le minori con sè, si impegna ad informare tempestivamente l'altro di eventuali problemi di salute che dovessero colpire le figlie, concordando sempre eventuali decisioni mediche riguardanti gli stessi, che dovessero essere assunte con tempestività ed in assenza fisica dell'altro genitore;
Nel caso in cui i genitori fossero impossibilitati a tenere con sé i minori, nei giorni di rispettiva competenza, potranno avvalersi dell'aiuto di terze persone e/o della baby sitter i cui costi rimarranno a carico del genitore impossibilitato a tenere i bambini;
-4) A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori il signor si impegna a CP_1 corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, alla madre la somma di € 250,00 da versarsi mediante bonifico bancario intestato a Tale importo sarà comunque adeguato Parte_1 annualmente ed automaticamente, dopo un anno dal mese di omologa della separazione, in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale). I coniugi concordano che l'assegno unico corrisposto sia trattenuto al 100% dalla madre. Il padre, inoltre, sopporterà, in ragione del 60% tutte le spese straordinarie come da protocollo del 13.12.2018 in uso al Tribunale della Spezia;
-5) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra questione e pendenza e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione.
-6) I ricorrenti dichiarano, altresì, di rinunciare ai termini per l'impugnazione”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.07.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
6