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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/12/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025 / 1318
Per l'udienza cartolare del 18.12.2025, i procuratori delle parti hanno depositato note di trattazione, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Il Tribunale
SEZIONE AGRARIA
nella sottoindicata composizione collegiale:
Dott. Giacomo Cicciò Presidente,
Dott.ssa Angela Chiari Giudice a latere,
Dott. Marco Vittoria Giudice estensore,
Dott. Antonio Fiorani esperto agrario,
Dott. Michele Porcari esperto agrario;
definisce il giudizio, mediante deposito del dispositivo e delle motivazioni della seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2025 /1318 promossa da:
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MORA ANDREA e dall'Avv. MERULLA MARCO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
RICORRENTE;
1 contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
L' agisce in giudizio per ottenere il rilascio del fondo Parte_1
(descritto in atti) oggetto del contratto di affitto sottoscritto in data 9 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 45 L. 203/1982 con Controparte_1
Parte ricorrente assume che la resistente ha esercitato il diritto di recesso con raccomandata del
05.04.2023 (doc. n. 4), indebitamente revocando le proprie dichiarazioni il 15.03.2024 (doc. n. 5).
La dichiarazione è tuttavia priva di effetto in quanto la revoca non è pervenuta prima della dichiarazione unilaterale di recesso (art. 1328 c.c.). Anche la si è espressa in questo senso CP_2
(doc. n. 6).
Si deve concludere, quindi, che il contratto di affitto si è risolto e che la resistente trattiene indebitamente il fondo.
La resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
Consegue il diritto della ricorrente a ottenere la restituzione del bene.
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. Si applica lo scaglione di valore indeterminato di bassa complessità. Vista l'assenza di questioni in fatto e in diritto, le stesse sono ridotte di 1/3.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1318/25, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il contratto sottoscritto in data 9 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 45 L. 203/1982 è cessato per effetto del recesso comunicato in data 5 aprile 2023 dall'affittuaria Controparte_1
e, per l'effetto,
[...]
2 ordina
a quest'ultima l'immediato rilascio dei terreni agricoli, siti in Noceto (PR), censiti al Catasto
Terreni del Comune di Noceto al foglio 20, particelle 12, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
44, 46, 62, 69, 71; condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre € 264,00 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge.
Il Presidente
(Dott. Giacomo Cicciò)
Il Giudice estensore
(Dott. Marco Vittoria)
3
Per l'udienza cartolare del 18.12.2025, i procuratori delle parti hanno depositato note di trattazione, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Il Tribunale
SEZIONE AGRARIA
nella sottoindicata composizione collegiale:
Dott. Giacomo Cicciò Presidente,
Dott.ssa Angela Chiari Giudice a latere,
Dott. Marco Vittoria Giudice estensore,
Dott. Antonio Fiorani esperto agrario,
Dott. Michele Porcari esperto agrario;
definisce il giudizio, mediante deposito del dispositivo e delle motivazioni della seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2025 /1318 promossa da:
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MORA ANDREA e dall'Avv. MERULLA MARCO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
RICORRENTE;
1 contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
L' agisce in giudizio per ottenere il rilascio del fondo Parte_1
(descritto in atti) oggetto del contratto di affitto sottoscritto in data 9 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 45 L. 203/1982 con Controparte_1
Parte ricorrente assume che la resistente ha esercitato il diritto di recesso con raccomandata del
05.04.2023 (doc. n. 4), indebitamente revocando le proprie dichiarazioni il 15.03.2024 (doc. n. 5).
La dichiarazione è tuttavia priva di effetto in quanto la revoca non è pervenuta prima della dichiarazione unilaterale di recesso (art. 1328 c.c.). Anche la si è espressa in questo senso CP_2
(doc. n. 6).
Si deve concludere, quindi, che il contratto di affitto si è risolto e che la resistente trattiene indebitamente il fondo.
La resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
Consegue il diritto della ricorrente a ottenere la restituzione del bene.
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. Si applica lo scaglione di valore indeterminato di bassa complessità. Vista l'assenza di questioni in fatto e in diritto, le stesse sono ridotte di 1/3.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1318/25, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il contratto sottoscritto in data 9 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 45 L. 203/1982 è cessato per effetto del recesso comunicato in data 5 aprile 2023 dall'affittuaria Controparte_1
e, per l'effetto,
[...]
2 ordina
a quest'ultima l'immediato rilascio dei terreni agricoli, siti in Noceto (PR), censiti al Catasto
Terreni del Comune di Noceto al foglio 20, particelle 12, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
44, 46, 62, 69, 71; condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre € 264,00 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge.
Il Presidente
(Dott. Giacomo Cicciò)
Il Giudice estensore
(Dott. Marco Vittoria)
3