Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 04/03/2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9133/2024 R.G. Sez. Lavoro, avente a oggetto:
“Retribuzione professionale docenti”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Picone, giusta procura in atti;
[...]
- Ricorrente -
CONTRO
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis del c.p.c., dott. Controparte_2
- Resistente -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 01/10/2024, parte ricorrente ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere una docente abilitata all'insegnamento di cattedra per posto comune e sostegno psicofisico, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” di Misterbianco (cfr. stato matricolare allegato alla memoria di costituzione del
); di essere stata utilizzata dal convenuto in attività di docenza CP_1 CP_1 nell'anno scolastico 2018/2019 dal 02/04/2019 al 16/04/2019; nell'anno scolastico 2019/2020 mediante la stipula di 7 contratti a tempo determinato e segnatamente dal 16/10/2019 al 16/10/2019, dal 22/10/2019 al 25/10/2019, dal 29/10/2019 al 20/12/2019, dall'08/01/2020 al 28/02/2020, dal 29/02/2020 al 27/04/2020, dal 28/04/2020 al 31/05/2020 e dall'01/06/2020 al 05/06/2020; nell'anno scolastico 2020/2021 dal 09/10/2020 al 17/11/2020 e dal 18/11/2020 al 30/06/2021 percependo solo a partire da novembre 2020 la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal solo CP_1 ai docenti di ruolo e ai docenti precari con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
che detta retribuzione è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15/03/2001, articolo 7, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'articolo 25 del CCNI del 31/08/1999
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che il richiamo dell'articolo 7, comma 3, del CCNL del 15/03/2001 all'articolo 25 del CCNI del 31/08/1999 ha solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti, costituente un compenso fisso e continuativo corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità; che, sebbene il docente che svolge supplenze brevi renda una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, la retribuzione professionale docenti, pur essendo considerata un compenso collegato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, è stata negata ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie;
che, in virtù del principio di non discriminazione, non può farsi distinzione in relazione alla natura breve e saltuaria delle supplenze;
che a tal fine rilevano non solo le disposizioni interne di cui agli articoli 6 del D.lgs. n. 368/2001 e 45 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, ma altresì la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE. Tanto premesso, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni “ritenere e dichiarare che la ricorrente, per le causali esposte nella parte motiva, ha diritto ad ottenere la Retribuzione professionale docente per i periodi lavorati dal 2019 al 2021 per come infra individuati nella misura analiticamente indicata per € 1.665,01 oltre agli interessi ed alla rivalutazione maturata per mese;
per l'effetto condannare l'amministrazione resistente al pagamento della detta somma indicata in € 1.665,01 oltre agli interessi ed alla rivalutazione maturata per mese;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in favore del sottoscritto procuratore.”. Instauratosi il contradditorio, il si è Controparte_1 tempestivamente costituito il 19/02/2025 contestando la debenza della voce stipendiale di cui all'art. 7 del CCNL Scuola del 15.03.2001 in quanto la disposizione, per il tramite del rinvio effettuato in favore dell'art. 25 del CCNL del 31/08/1999, non può essere riconosciuta ai docenti con incarichi di supplenza breve e saltuaria, come da parere ARAN del 5/08/2021. Eccepita, altresì, la prescrizione quinquennale del diritto, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, l'accoglimento dello stesso nei limiti di quanto sancito dalla Corte di Cassazione e non prescritto. La causa è stata istruita mediante produzione documentale. L'udienza del 04 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
******* Preliminarmente deve rilevarsi, stante la spiegata eccezione di prescrizione delle pretese dedotte in ricorso, che ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. il diritto all'ottenimento di somme da corrispondersi periodicamente deve essere fatto valere entro cinque anni dalle singole scadenze senza che possa addursi la decorrenza del
2 termine prescrizionale dalla cessazione del rapporto lavorativo giacché le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 36197/2023 hanno ribadito che “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus”. Per quanto anzidetto e considerata la notifica del ricorso avvenuta a mezzo pec del 07/10/2024, devono dichiararsi prescritte tutte le pretese afferenti al periodo antecedente il 07/10/2019. Procedendo con la disamina del merito delle questioni controverse, può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ai sensi dell'art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (in tal senso, cfr. sentenza n. 3777/2022, emessa in data 8.11.2022 nel proc. n. 7479/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
sentenza n. 3775/2022 pubbl. in data 08/11/2022 est. dott.ssa P.Mirenda; sentenza n. 2927/2022 pubbl. il 13/09/2022, est. dott.ssa F. Porcelli). Nel caso oggetto del presente giudizio la ricorrente, docente abilitata all'insegnamento comune e al supporto psicofisico, lamenta il mancato riconoscimento in suo favore da parte del convenuto della Retribuzione CP_1
Professionale docenti istituita dal CCNL per il comporto scuola del 15/03/2001, articolo 7, in relazione al servizio svolto negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 in virtù dei contratti di insegnamento a tempo determinato – come indicati in ricorso – fondando la propria pretesa sull'ingiustificata disparità di trattamento tra la sua posizione e quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, nonché, dei docenti assunti a tempo determinato ma con scadenza contrattuale prevista per il 31 agosto o il 30 giugno, ai quali l'Amministrazione scolastica riconosce la retribuzione professionale docenti. Tanto premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 3777/2022: “...La Retribuzione Professionale Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 che, all'art. 7, l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. Alla tesi secondo cui le parti collettive, nell'istituire la Retribuzione Professionale Docenti, assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, avevano rinviato, quanto all'individuazione dei destinatari, a quest'ultima disposizione che riconosceva l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, reputa il Tribunale debba preferirsi quella secondo cui il richiamo all'art. 25 del CCNI 31 agosto 1999, che
3 disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la sola finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio. Non vi sono peraltro ragioni per ritenere non compatibile la R.P.D. con i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualunque tipologia giacché anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito;
né sussistono, tenuto conto della finalità sottesa alla R.P.D., significative differenze nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, laddove invece una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti. La Suprema Corte ha avuto modo di affrontare, nella ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, le questioni oggetto dell'odierno giudizio con argomentazioni che questo giudice interamente condivide e che si riportano di seguito ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c. “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
4 "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Per_1
Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme
5 comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe CP_1 incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1 con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese". La Suprema Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio". L'orientamento sopra riportato è stato richiamato anche da Cass. sez. lav. ord. 5 marzo 2020, n. 6293 che ha avuto modo di evidenziare che risulta “…conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
6 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” […]” (cfr. sentenza del Tribunale di Catania n. 3777/2022, cit.). Discende da quanto sopra, e non rilevandosi diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, che la ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la Retribuzione Professionale Docenti nei limiti di seguito esplicitati. La somma richiesta in ricorso da parte ricorrente non può essere integralmente riconosciuta atteso che le pretese afferenti ad aprile 2019 riguardano un credito prescritto;
quelle relative a novembre e dicembre 2020 risultano già riconosciute dal (cedolini allegati) in virtù della stipula di contratto di supplenza sino CP_1 al termine delle attività didattiche e, infine, i conteggi pertinenti il servizio prestato solo per frazioni di mese non sono rispettosi dell'art. 25, comma 4, disciplinante tali ipotesi. Ai fini di una corretta quantificazione occorre procedere al computo dei mesi interi di servizio e al conteggio dei singoli giorni relativi alle mensilità non interamente lavorate. Dall'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie domande (contratti di supplenza, cedolini paga e stato matricolare), emerge che questa ha svolto attività di docenza con orario pieno, in disparte i periodi per cui è intervenuta la prescrizione e quelli già corrisposti dall'Amministrazione, nell'anno scolastico 2019/2020 dal 16/10/2019 al 16/10/2019, dal 22/10/2019 al 25/10/2019, dal 29/10/2019 al 20/12/2019, dall'08/01/2020 al 28/02/2020, dal 29/02/2020 al 27/04/2020, dal 28/04/2020 al 31/05/2020 e dall'01/06/2020 al 05/06/2020 e nell'anno scolastico 2020/2021 dal 09/10/2020 al 17/11/2020, per un totale di mesi 5 e frazioni di mese pari a giorni 59.
7 Stante quanto sopra, muovendo dalla corretta individuazione dell'importo lordo giornaliero e mensile, tenuto conto del numero di mesi e giorni di servizio svolti nel suddetto anno scolastico, sulla base di quanto risultante dalla documentazione prodotta, la ricorrente ha diritto alla corresponsione di una somma pari a € 1.215,88 (id est: € 5,82 R.P.D. lordo giornaliero x 59 giorni di servizio + € 174,50 R.P.D. lordo mensile x 5 mensilità intere). Il convenuto deve essere, dunque, condannato a pagare la somma di € CP_1
1.215,88 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94. Dato l'accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite sono compensate per 1/4 e per la restante parte (3/4) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il diritto di a percepire la Retribuzione Professionale Parte_1
Docenti di cui all'articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per i periodi in motivazione indicati e per l'effetto condanna il Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, a pagare in favore della stessa la somma
[...] di € 1.215,88 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; rigetta nel resto il ricorso;
compensa per un quarto le spese di lite tra le parti;
condanna l'Amministrazione scolastica resistente a rifondere i 3/4 delle spese di lite che liquida – in parte qua - in € 772,50 per compensi professionali, oltre esborsi (per € 49,00, quale rimborso del contributo unificato versato), rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Francesca Picone. Così deciso in Catania, in data 05 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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