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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/06/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Lucia Gesummaria Consigliere ha pronunziato all'udienza del 5 giugno 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al numero n.48 del ruolo appelli lavoro dell'anno
2023
TRA
Parte_1
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di
[...]
procura generale alle liti per Notar di Roma del 23.01.2023, Persona_1
dall'Avv. Susanna Mazzaferri e dall'avv.to Vito Di Noia, con i quali elettivamente domicilia in Potenza, alla via Pretoria, n.277 presso l'Ufficio
Legale ; Pt_1
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso CP_1
di primo grado, dall'avv.to Giuseppe Musacchio ed elettivamente domiciliata presso iol suo studio in Potenza, alla via A. Vespucci, n.24.
1 APPELLATA
OGGETTO: Pensione vecchiaia anticipata - Appello avverso la sentenza n.
78/2023 del 31 gennaio 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : "Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento Pt_1
dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, respingere la domenda azionata con il ricorso di primo grado, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per l'appellata: “Voglia la Corte d'Appello adita, dichiarare inammissibile e/o respingere l'avverso appello, coin vittoria delle spese dle grado, con attribuzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 agosto 2022, esponeva che in data 10 CP_1
dicembre 2018 aveva presnetato all' domanda di anzianità anticipata che Pt_1
non veniva accolta per insussistenza del requisito contributivo e con relativo debito contributivo pari ad euro 32.624,80.
Avendo nelle more provveduto a sanare i vizi di contribuzione mediante l'apertura, presso l'Agenzia delle Entrate, di una procedura di definizione agevolata a nome del marito, , attraverso il pagamento della Parte_2
somma di euro 22.254,14, avendo inutilmente proposto all' domanda di Pt_1
riesame, chiedeva al giudice adito di accertare e dichiarare il suo diritto alla pensione di anzianità anticipata con decorrenza dal 7 gennaio 2019, con condanan dell al pagamento, in suo favore, di tutti i ratei maturati, oltre Pt_1
accessori di legge e con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio l' depositava tempestiva Pt_1
memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto della domanda, per insussistenza del requisito contributiva.
2 All'udienza di discussione del 31 gennaio 2023, il giudice adito, ritenuta provata la sussistenza del requisito contributivo dall'1.1.76 al 31.12.2017 a seguito di definizione agevolata, accoglieva il ricorso e, dichiarato il diritto della ricorrente alla pensione di anzianità anticipata con decorrenza dal 7 gennaio 2019, condannava l'istituto resistente al pagamento della detta prestazione, oltre accessori di legge nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Avverso la suddetta sentenza l' Parte_1
, in persona del Presidente p.t., con ricorso depositato in cancelleria in
[...]
data 27 febbraio 2023, proponeva appello nei confronti di , CP_1
insistendo sulla insussistenza del requidito contributivo necessario per il riconoscimento della prestazione rivendicata, tenuto conto che diversi periodi iscritti a ruolo esattoriale erano stati oggetto di saldo e stralcio, non comportando, così, alcun periodo di accredito valido per la pensione.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il giorno 7 marzo 2024.
Con tempestiva memoria difensiva depositata il 12 aprile 2023, si CP_1
costituiva nel giudizio di gravame, concludendo, a sua volta, nei termini riportati in epigrafe.
Diposto lo svolgimento della presente udienza a trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, così come proposto, è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui nel rito del lavoro, il giudice deve vagliare l'ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello sotto il profilo della rilevanza degli
3 stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al "thema probandum", avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo.
L'ammissibilità di nuovi documenti in appello è, inoltre, possibile quando in primo grado, come nel caso in esame, sia già stata tracciata una pista probatoria che trova la sua ulteriore specificazione in sede d'appello, fermo restando che,
a fronte del rigetto amministrativo per insussistenza del requisito contributivo,
è onere del ricorrente dedurre e provare la sussistenza di tale requisito che costituisce elemento essenziale del diritto alla pensione di anzianità rivendicata.
Tale onere non è stato assolto dalla , la quale ha insistito in questa sede a CP_1
ritenere che la procedura agevolata posta in essere dal marito rientrerebbe nella c.d. rottamazione ter ex art.3 del D.L. n.118/2018.
Emerge, invece, dalla documentazione in atti prodotta dall'istituto che per una serie di cartelle esattoriali relative a contributi inps, così come analiticamente riportate a pagina 6) dell'atto di appello, queste sono state oggetto di saldo e stralcio, con la conseguenza che per tali contributi l' non è tenuta a Pt_1
riconoscere né l'anzianità contributiva né il montante previdenziale relativo ai suddetti contributi ed i soggetti assicurati non possono contare, ai fini della maturazione del trattamento pensionistico, dei periodi per i quali hanno fruito della misura descritta, potendo, quindi, solo richiedere con apposita domanda all' la volontaria ricostituzione dei periodi assicurativi rimasti scoperti. Pt_1
Per tutto quanto precede, quindi, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va respinta la domanda azionata da con Parte_3
il ricorso di primo grado.
Nulla per le spese del doppio grado del giudizio, stante agli atti la dichiarazione ex art.152 disp. Att. C.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 48 del ruolo generale appelli
4 lavoro dell'anno 2023, promosso dall'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza n.78/2023 del 31 gennaio CP_1
2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'azionata domanda;
2) nulla per le spese del doppio grado del giudizio.
Potenza, 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Lucia Gesummaria Consigliere ha pronunziato all'udienza del 5 giugno 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al numero n.48 del ruolo appelli lavoro dell'anno
2023
TRA
Parte_1
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di
[...]
procura generale alle liti per Notar di Roma del 23.01.2023, Persona_1
dall'Avv. Susanna Mazzaferri e dall'avv.to Vito Di Noia, con i quali elettivamente domicilia in Potenza, alla via Pretoria, n.277 presso l'Ufficio
Legale ; Pt_1
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso CP_1
di primo grado, dall'avv.to Giuseppe Musacchio ed elettivamente domiciliata presso iol suo studio in Potenza, alla via A. Vespucci, n.24.
1 APPELLATA
OGGETTO: Pensione vecchiaia anticipata - Appello avverso la sentenza n.
78/2023 del 31 gennaio 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : "Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento Pt_1
dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, respingere la domenda azionata con il ricorso di primo grado, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per l'appellata: “Voglia la Corte d'Appello adita, dichiarare inammissibile e/o respingere l'avverso appello, coin vittoria delle spese dle grado, con attribuzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 agosto 2022, esponeva che in data 10 CP_1
dicembre 2018 aveva presnetato all' domanda di anzianità anticipata che Pt_1
non veniva accolta per insussistenza del requisito contributivo e con relativo debito contributivo pari ad euro 32.624,80.
Avendo nelle more provveduto a sanare i vizi di contribuzione mediante l'apertura, presso l'Agenzia delle Entrate, di una procedura di definizione agevolata a nome del marito, , attraverso il pagamento della Parte_2
somma di euro 22.254,14, avendo inutilmente proposto all' domanda di Pt_1
riesame, chiedeva al giudice adito di accertare e dichiarare il suo diritto alla pensione di anzianità anticipata con decorrenza dal 7 gennaio 2019, con condanan dell al pagamento, in suo favore, di tutti i ratei maturati, oltre Pt_1
accessori di legge e con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio l' depositava tempestiva Pt_1
memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto della domanda, per insussistenza del requisito contributiva.
2 All'udienza di discussione del 31 gennaio 2023, il giudice adito, ritenuta provata la sussistenza del requisito contributivo dall'1.1.76 al 31.12.2017 a seguito di definizione agevolata, accoglieva il ricorso e, dichiarato il diritto della ricorrente alla pensione di anzianità anticipata con decorrenza dal 7 gennaio 2019, condannava l'istituto resistente al pagamento della detta prestazione, oltre accessori di legge nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Avverso la suddetta sentenza l' Parte_1
, in persona del Presidente p.t., con ricorso depositato in cancelleria in
[...]
data 27 febbraio 2023, proponeva appello nei confronti di , CP_1
insistendo sulla insussistenza del requidito contributivo necessario per il riconoscimento della prestazione rivendicata, tenuto conto che diversi periodi iscritti a ruolo esattoriale erano stati oggetto di saldo e stralcio, non comportando, così, alcun periodo di accredito valido per la pensione.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il giorno 7 marzo 2024.
Con tempestiva memoria difensiva depositata il 12 aprile 2023, si CP_1
costituiva nel giudizio di gravame, concludendo, a sua volta, nei termini riportati in epigrafe.
Diposto lo svolgimento della presente udienza a trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, così come proposto, è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui nel rito del lavoro, il giudice deve vagliare l'ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello sotto il profilo della rilevanza degli
3 stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al "thema probandum", avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo.
L'ammissibilità di nuovi documenti in appello è, inoltre, possibile quando in primo grado, come nel caso in esame, sia già stata tracciata una pista probatoria che trova la sua ulteriore specificazione in sede d'appello, fermo restando che,
a fronte del rigetto amministrativo per insussistenza del requisito contributivo,
è onere del ricorrente dedurre e provare la sussistenza di tale requisito che costituisce elemento essenziale del diritto alla pensione di anzianità rivendicata.
Tale onere non è stato assolto dalla , la quale ha insistito in questa sede a CP_1
ritenere che la procedura agevolata posta in essere dal marito rientrerebbe nella c.d. rottamazione ter ex art.3 del D.L. n.118/2018.
Emerge, invece, dalla documentazione in atti prodotta dall'istituto che per una serie di cartelle esattoriali relative a contributi inps, così come analiticamente riportate a pagina 6) dell'atto di appello, queste sono state oggetto di saldo e stralcio, con la conseguenza che per tali contributi l' non è tenuta a Pt_1
riconoscere né l'anzianità contributiva né il montante previdenziale relativo ai suddetti contributi ed i soggetti assicurati non possono contare, ai fini della maturazione del trattamento pensionistico, dei periodi per i quali hanno fruito della misura descritta, potendo, quindi, solo richiedere con apposita domanda all' la volontaria ricostituzione dei periodi assicurativi rimasti scoperti. Pt_1
Per tutto quanto precede, quindi, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va respinta la domanda azionata da con Parte_3
il ricorso di primo grado.
Nulla per le spese del doppio grado del giudizio, stante agli atti la dichiarazione ex art.152 disp. Att. C.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 48 del ruolo generale appelli
4 lavoro dell'anno 2023, promosso dall'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza n.78/2023 del 31 gennaio CP_1
2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'azionata domanda;
2) nulla per le spese del doppio grado del giudizio.
Potenza, 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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