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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione il 18/12/2024, con la concessione alle parti di termini ridotti di giorni quaranta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n.
6886/2017 R.G.
TRA
Parte_1
(P. IVA , elettivamente domiciliato in Scafati (SA) alla
[...] P.IVA_1 via G. Berta, 1, presso lo studio dell'avv. Graziano Longo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
AVV. (c.f. ), rappresentato e difeso da se CP_1 C.F._1 stesso, ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in , alla Pt_1 via Michele Conforti, 4;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, l' della Parte_1 provincia di (di seguito ha spiegato opposizione avverso l'atto di precetto Pt_1 Pt_1 notificatogli in data 27/06/2017 ad istanza di per il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 20.142,43, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 2083/2009, conseguito in data 12/05/2009 presso l'intestato Tribunale per l'attività difensiva svolta in favore dell'intimato dinanzi al TAR di Salerno. Più precisamente, l'opponente ha contestato il diritto dell'istante di procedere in executivis deducendo l'inidoneità del sopra richiamato provvedimento monitorio a costituire idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., a fronte della rinuncia al decreto ingiuntivo manifestata dall'opposto con comunicazione del 26/06/2009.
Si è costituito nel presente giudizio il quale ha evidenziato, al riguardo, come CP_1 la invocata rinuncia al titolo esecutivo fosse condizionata al previo pagamento - asseritamente non eseguito da parte opponente - della somma di € 6.000,00, a titolo di compensi professionali. Ciò posto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente alle spese di lite e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.96 c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio e rigettata l'istanza di sospensione formulata da parte opponente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
18/12/2024 e ivi trattenuta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Anzitutto, si ritiene opportuna una sintetica ricognizione della vicenda in esame.
Si è visto, in premessa, come il credito per cui è causa origini dal contratto d'opera professionale in forza del quale il per l'attività espletata in favore dell' ha CP_1 Pt_1 maturato un credito professionale per € 16.891,98, oltre spese ed interessi, come da decreto ingiuntivo azionato con l'opposto precetto.
Preso atto della formazione del titolo esecutivo, le parti hanno intrapreso trattative esitate nella trasmissione, a cura di parte opposta, della comunicazione del 26/06/2009 – intestata
“Richiesta pagamento spettanze professionali” – avente ad oggetto la richiesta di pagamento immediato di €6.000,00, a titolo di acconto sui compensi con l'impegno di “rinunciare al Decreto
Ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Salerno recante n.2083/09 che, per l'effetto, non sarà messo in esecuzione.” (cfr. doc. 3 fascicolo parte opponente).
In seguito, stando alle allegazioni delle parti ed alla documentazione versata in atti - munito il decreto ingiuntivo della formula esecutiva apposta in data 21/11/2016 e notificato l'atto di precetto odiernamente opposto - parte opponente (segnatamente con le missive del
10/07/2017 e del 20/09/2017) ha offerto di corrispondere al creditore una parte delle somme dovute confidando nella rinuncia da parte di quest'ultimo all'atto di precetto e all'azionato d.i. n.2083/2009 (cfr. doc. nn.
2-5 fascicolo parte opposta). Tanto premesso in fatto, è opinione della scrivente che la ventilata tesi dell'inesistenza del diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione forzata per mancanza di titolo esecutivo ai sensi dell'art.474 c.p.c. (in quanto oggetto di pretesa rinuncia) non possa essere condivisa.
In particolare, deve escludersi che la dichiarazione del 26/06/2009 resa da CP_1 integri la formalizzazione di una rinuncia espressa ed incondizionata al credito di cui all'azionato provvedimento: infatti, il tenore della missiva - così come già rilevato dal giudice interessato della fase cautelare che aveva, conseguentemente, rigettato l'istanza di sospensione formulata dall'opponente – disvela un intento abdicativo della parte del tutto subordinato al previo pagamento, non eseguito dalla parte obbligata, della somma di € 6.000,00, quale acconto a titolo di competenze professionali.
Nel caso di specie, quindi, avuto riguardo ai tradizionali criteri di interpretazione degli atti anche unilaterali ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c., non emerge alcun intento delle parti di considerare come vincolante l'impegno assunto unilateralmente da parte di a CP_1 rinunciare al credito di cui al decreto ingiuntivo, prescindendo dall'avveramento della condizione dedotta. Invero, il senso letterale delle parole adoperate deve essere valutato alla luce delle intenzioni della parte e del contesto negoziale e fattuale all'interno del quale la dichiarazione viene resa, finanche tenendo conto del contegno complessivo manifestato dalle parti interessate successivamente alla conclusione del rapporto e, in ogni caso, in coerenza con la ragion pratica o causa concreta dei conclusi accordi (Cass. civ. sent. 3671/2024, Cass.
24699/2021).
Sulla scorta di quanto sopra, deve ritenersi che la rinuncia di cui alla dichiarazione del
26/06/2009 non possa considerarsi inequivoca al punto da determinare un accertamento negativo del diritto dell'odierno opposto di procedere esecutivamente.
Tale conclusione risulta, altresì, avvalorata dalle successive interlocuzioni tra le parti e segnatamente dal carteggio dal quale emergono le plurime offerte di “saldo e stralcio” del debito consacrato nell'azionato titolo rivolte al professionista dall'opponente; proposte, queste, che nel postulare la perdurante efficacia del titolo, implicitamente e necessariamente escludono che le parti avessero attribuito rilevanza alla rinuncia intervenuta diversi anni prima.
In conclusione, per tutto quanto precede, la domanda spiegata da non può trovare Pt_1 accoglimento.
§ 2.1. Nondimeno, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dall'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che non è dato rinvenire, nella condotta dell'opponente, quel dolo o quella colpa grave ritenuti indispensabili ai fini dell'applicazione della condanna di cui alla disposizione da ultimo citata (tra le tante, Cass., III sez. ord. 20/09/2020 n. 26435, Cass., VI sez., ord. 04/09/2020, n. 18512, Cass., I sez., ord.
15/09/2018, n. 29462, Cass. S. U., sent. 13/09/2018, n.22405).
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 a 26.000,00), delle questioni trattate e delle difese svolte dalle parti, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n.55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (non avendo avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione.
2) CONDANNA parte opponente, Parte_1
, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.397,00 per compenso
[...] professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% del compenso sopra liquidato), C.P.A. ed IVA come per legge.
Salerno, 27/03/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione il 18/12/2024, con la concessione alle parti di termini ridotti di giorni quaranta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n.
6886/2017 R.G.
TRA
Parte_1
(P. IVA , elettivamente domiciliato in Scafati (SA) alla
[...] P.IVA_1 via G. Berta, 1, presso lo studio dell'avv. Graziano Longo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
AVV. (c.f. ), rappresentato e difeso da se CP_1 C.F._1 stesso, ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in , alla Pt_1 via Michele Conforti, 4;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, l' della Parte_1 provincia di (di seguito ha spiegato opposizione avverso l'atto di precetto Pt_1 Pt_1 notificatogli in data 27/06/2017 ad istanza di per il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 20.142,43, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 2083/2009, conseguito in data 12/05/2009 presso l'intestato Tribunale per l'attività difensiva svolta in favore dell'intimato dinanzi al TAR di Salerno. Più precisamente, l'opponente ha contestato il diritto dell'istante di procedere in executivis deducendo l'inidoneità del sopra richiamato provvedimento monitorio a costituire idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., a fronte della rinuncia al decreto ingiuntivo manifestata dall'opposto con comunicazione del 26/06/2009.
Si è costituito nel presente giudizio il quale ha evidenziato, al riguardo, come CP_1 la invocata rinuncia al titolo esecutivo fosse condizionata al previo pagamento - asseritamente non eseguito da parte opponente - della somma di € 6.000,00, a titolo di compensi professionali. Ciò posto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente alle spese di lite e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.96 c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio e rigettata l'istanza di sospensione formulata da parte opponente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
18/12/2024 e ivi trattenuta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Anzitutto, si ritiene opportuna una sintetica ricognizione della vicenda in esame.
Si è visto, in premessa, come il credito per cui è causa origini dal contratto d'opera professionale in forza del quale il per l'attività espletata in favore dell' ha CP_1 Pt_1 maturato un credito professionale per € 16.891,98, oltre spese ed interessi, come da decreto ingiuntivo azionato con l'opposto precetto.
Preso atto della formazione del titolo esecutivo, le parti hanno intrapreso trattative esitate nella trasmissione, a cura di parte opposta, della comunicazione del 26/06/2009 – intestata
“Richiesta pagamento spettanze professionali” – avente ad oggetto la richiesta di pagamento immediato di €6.000,00, a titolo di acconto sui compensi con l'impegno di “rinunciare al Decreto
Ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Salerno recante n.2083/09 che, per l'effetto, non sarà messo in esecuzione.” (cfr. doc. 3 fascicolo parte opponente).
In seguito, stando alle allegazioni delle parti ed alla documentazione versata in atti - munito il decreto ingiuntivo della formula esecutiva apposta in data 21/11/2016 e notificato l'atto di precetto odiernamente opposto - parte opponente (segnatamente con le missive del
10/07/2017 e del 20/09/2017) ha offerto di corrispondere al creditore una parte delle somme dovute confidando nella rinuncia da parte di quest'ultimo all'atto di precetto e all'azionato d.i. n.2083/2009 (cfr. doc. nn.
2-5 fascicolo parte opposta). Tanto premesso in fatto, è opinione della scrivente che la ventilata tesi dell'inesistenza del diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione forzata per mancanza di titolo esecutivo ai sensi dell'art.474 c.p.c. (in quanto oggetto di pretesa rinuncia) non possa essere condivisa.
In particolare, deve escludersi che la dichiarazione del 26/06/2009 resa da CP_1 integri la formalizzazione di una rinuncia espressa ed incondizionata al credito di cui all'azionato provvedimento: infatti, il tenore della missiva - così come già rilevato dal giudice interessato della fase cautelare che aveva, conseguentemente, rigettato l'istanza di sospensione formulata dall'opponente – disvela un intento abdicativo della parte del tutto subordinato al previo pagamento, non eseguito dalla parte obbligata, della somma di € 6.000,00, quale acconto a titolo di competenze professionali.
Nel caso di specie, quindi, avuto riguardo ai tradizionali criteri di interpretazione degli atti anche unilaterali ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c., non emerge alcun intento delle parti di considerare come vincolante l'impegno assunto unilateralmente da parte di a CP_1 rinunciare al credito di cui al decreto ingiuntivo, prescindendo dall'avveramento della condizione dedotta. Invero, il senso letterale delle parole adoperate deve essere valutato alla luce delle intenzioni della parte e del contesto negoziale e fattuale all'interno del quale la dichiarazione viene resa, finanche tenendo conto del contegno complessivo manifestato dalle parti interessate successivamente alla conclusione del rapporto e, in ogni caso, in coerenza con la ragion pratica o causa concreta dei conclusi accordi (Cass. civ. sent. 3671/2024, Cass.
24699/2021).
Sulla scorta di quanto sopra, deve ritenersi che la rinuncia di cui alla dichiarazione del
26/06/2009 non possa considerarsi inequivoca al punto da determinare un accertamento negativo del diritto dell'odierno opposto di procedere esecutivamente.
Tale conclusione risulta, altresì, avvalorata dalle successive interlocuzioni tra le parti e segnatamente dal carteggio dal quale emergono le plurime offerte di “saldo e stralcio” del debito consacrato nell'azionato titolo rivolte al professionista dall'opponente; proposte, queste, che nel postulare la perdurante efficacia del titolo, implicitamente e necessariamente escludono che le parti avessero attribuito rilevanza alla rinuncia intervenuta diversi anni prima.
In conclusione, per tutto quanto precede, la domanda spiegata da non può trovare Pt_1 accoglimento.
§ 2.1. Nondimeno, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dall'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che non è dato rinvenire, nella condotta dell'opponente, quel dolo o quella colpa grave ritenuti indispensabili ai fini dell'applicazione della condanna di cui alla disposizione da ultimo citata (tra le tante, Cass., III sez. ord. 20/09/2020 n. 26435, Cass., VI sez., ord. 04/09/2020, n. 18512, Cass., I sez., ord.
15/09/2018, n. 29462, Cass. S. U., sent. 13/09/2018, n.22405).
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 a 26.000,00), delle questioni trattate e delle difese svolte dalle parti, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n.55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (non avendo avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione.
2) CONDANNA parte opponente, Parte_1
, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.397,00 per compenso
[...] professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% del compenso sopra liquidato), C.P.A. ed IVA come per legge.
Salerno, 27/03/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco