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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5708 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
S E N T E N Z A
il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9100/2019, pubblicata il 15 ottobre 2019, iscritto al n. 2211/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 15 luglio 2025 e pendente
T R A il (c.f.: , con Parte_1 P.IVA_1 sede in Quarto (Na) alla Via Pietra Bianca n. 23, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cristallino (c.f.
- APPELLANTE - C.F._1
E
l' (c.f.: , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Frattamaggiore (NA) alla Via M. Lupoli n. 27, in persona del Direttore Generale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Ara (c.f.
- APPELLATA - C.F._2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, il Parte_1
(d'ora in avanti anche solo il “ ”), in qualità di società
[...] Pt_1 provvisoriamente accreditata con il per lo svolgimento di prestazioni CP_2
sanitarie afferenti alla branca analisi cliniche nell'ambito territoriale dell'
[...]
, chiedeva al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, di CP_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
ingiungere a detta azienda sanitaria il pagamento della somma di 11.132,43 €, oltre interessi ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2002, a titolo di saldo residuo della fattura n. 4 dell'11 maggio 2009 di 37.108,12 €, emessa per prestazioni di esami clinici effettuate dal Centro nel mese di aprile 2009 rispetto alle quali l'azienda sanitaria aveva provveduto al pagamento di un acconto del 70%, restando debitrice del restante 30%.
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 1243/2009, reso il 10 novembre 2009, il
Tribunale accoglieva il ricorso, ingiungendo all' il pagamento in favore del ricorrente della somma di 11.132,43 €, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 e spese del procedimento.
1.2. Ricevuta la notifica il 19 novembre 2009, l' con citazione in opposizione notificata alla controparte il 29 dicembre 2009, eccepiva che il credito ingiunto non era dovuto poiché la stessa, con determinazione n. 1921/A del 3/12/09, aveva disposto la liquidazione del residuo 30% delle prestazioni rese nel primo semestre dell'anno 2009, al netto dello sconto tariffario, in esecuzione della Legge Finanziaria del 2007 (L. 296/06), così come rimodulato dalla Regione
Campania con D.G.R.C. n.1268/08, pubblicata sul BURC n.32/2008, che, invero, aveva rideterminato la percentuale di sconto al 13,31 %. Evidenziava, altresì, che con nota prot. n. 4370/A/DS59 del 13/11/2009, aveva comunicavo al Centro di emettere una nota di credito per l'importo di 29.585,99 € che, tuttavia, non era stata emessa.
Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto opposto con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
1.3. Si costituiva, con comparsa del 16 giugno 2010, il Centro opposto resistendo all'avversa opposizione, eccependo che lo sconto invocato dall' non era applicabile: a) per la sopravvenienza di “pronunzie giurisdizionali” che lo avevano escluso, tra cui la sentenza n. 12982/2007 del Tar Lazio, confermata dal
Consiglio di Stato del 02.03.2010; b) perché l'importo ingiunto era stato calcolato sulla base del tariffario adottato dalla Regione Campania con DGCR n. 1874 del
31.03.1998, diverso da quello preso in considerazione dalla legge L. n. 296/2006, istitutiva dello sconto, che si rifaceva a riduzioni percentuali delle tariffe stabilite a livello nazionale con il d.m. del Ministro Salute del 22.07.1996, che non erano state ratificate dalla Regione Campania;
c) perché, in ogni caso, l'opponente non
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aveva assolto all'onere probatorio di cui era gravata, non avendo chiarito i calcoli in base ai quali aveva quantificato lo sconto.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, con distrazione.
1.4. Istruita documentalmente la causa, la stessa veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale accoglieva l'opposizione ritenendo applicabile lo sconto tariffario di cui all'art.1, comma 796 lettera o) della L.
296/2006 alle prestazioni rese dal Centro opposto nell'anno 2009, fatturate sulla base delle tariffe di cui al nomenclatore tariffario estratto dalla Delibera di Giunta
Regionale della Campania n. 1874/1998. Al riguardo, evidenziava altresì che lo sconto ex L. n. 296/2006 era stato dichiarato legittimo dalla Corte Costituzione con sentenza n. 94 del 2 aprile 2009 e che lo stesso trovava applicazione limitatamente al triennio 2007-2009, in cui rientra(va)no anche le prestazioni oggetto di causa risalenti all'anno 2009. Dunque, dichiarava la nullità del decreto opposto e compensava le spese di lite.
2. Avverso tale sentenza, con un atto di citazione notificato il 18 giugno
2020 all' , il Centro ha proposto appello fondato sui motivi di cui Controparte_3
si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di
Appello di Napoli in riforma dell'impugnata sentenza, resa il 13.10.2019 e pubblicata dal Tribunale di Napoli, il 15.10.2019 recante il n. 9100 e mai notificata, per i motivi di cui innanzi: 1) rigettare l'opposizione formulata dall' , CP_5 in persona del l.r.p.t., in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
e per
l'effetto 2) confermare il D.I. n. 1243/2009 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli;
3) in subordine, accertare il credito vantato da parte opposta nei confronti dell' , in quella somma maggiore o minore che CP_5 sarà ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, condannare detta ultima al pagamento della somma così risultante, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02, ovvero come per legge in favore della comparente;
4) con condanna a spese, diritti ed onorari della fase monitoria e del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
3. Si è costituita, con comparsa depositata il 2 novembre 2020, l' CP_3
resistendo ai motivi di appello e chiedendone il rigetto, con condanna della
[...]
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controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
4. All'udienza del 15 luglio 2025, il Collegio ha introita la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali nel termine di 60 giorni e delle memorie di replica nel termine di 20 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è parzialmente fondato e va accolto sulla base dei seguenti motivi.
II. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si lamenta: a) del fatto che il
Tribunale abbia fatto applicazione dello sconto tariffario previsto dalla L. n.
296/2006, sebbene - a suo dire- tale sconto non era applicabile alla fattispecie in esame, in quanto la Regione Campania si era dotata medio tempore di un proprio e autonomo tariffario, rappresentato dal DGRC n. 1874/98, diverso da quello nazionale (di cui al D.M. del 22.07.1996 recepito dal D.M. 12.09.2006), richiamato dall'art. 1, comma 796, lett. o) della L. 296/2006; b) del difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che lo sconto tariffario trovava applicazione al solo triennio 2007-2009.
Tale motivo è infondato.
II.1. Quanto al primo profilo di impugnazione, va preliminarmente ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza an. 94 del 2 aprile 2009 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett.
o), l. n. 296 del 2006, nella parte in cui prevede gli sconti tariffari, rilevando che, con la norma richiamata, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di "garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute”, condiviso dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006.
In buona sostanza, l'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria è stato realizzato dal legislatore, tra l'altro, mediante la fissazione delle tariffe massime e l'introduzione di uno sconto, lasciando, tuttavia, un margine di autonomia alle
Regioni. Difatti, come ha chiarito la Consulta, “le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli locali possono qualificarsi principi fondamentali di
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coordinamento della finanza pubblica purché si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi in senso di un transitorio contenimento complessivo anche se non generale, della spesa corrente, e sempre che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il conseguimento dei suddetti obiettivi ed incidano su una complessiva e non trascurabile voce di spesa
(sentenza n. 289 e 120 del 2008) mirando il legislatore statale a perseguire
l'obiettivo di contenere entro limiti prefissati una frequente causa di disavanzo pubblico, quale la spesa sanitaria, che abbia rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno e concerna un non trascurabile aggregato della stessa spesa”; in tal senso, la Consulta ha aggiunto che: “Nel quadro dei detti principi, va osservato anzitutto che la norma statale censurata stabilisce lo sconto da operare sulle tariffe più volte richiamate, ma non ha escluso il potere delle Regioni di stabilite tariffe superiori, che restano a carico dei bilanci regionali (art. 1 comma 170 legge 311/04; art. 8 sexies comma
5 DPR n. 502 del 1992)” (sottolineatura dello scrivente estensore).
Ne consegue che, in base al meccanismo normativo sopra descritto, il richiamo al d.m. del 1996 operato dal legislatore con la norma in esame è servito solo per determinare le tariffe entro le quali le Regioni possono autonomamente fissarne di proprie, fermo il fatto che, ove tale soglia viene superata, l'importo eccedente resta a carico del bilancio regionale. Dunque, le due fonti – ministeriale e regionale –concorrono: l'autorità ministeriale determina la soglia massima, la
Regione fissa la tariffa in concreto da applicare entro tale soglia (Cass. 8190/2023;
Cass. 4832/2024; Cass. 22742/2024 non massimata).
Pertanto, la circostanza che la Regione Campania si sia dotata medio tempore di un proprio e autonomo tariffario non vale ad escludere l'applicabilità dello sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) della L. n. 296/2006, come peraltro confermato anche dalla condivisibile giurisprudenza della Suprema
Corte, che ha confutato la tesi secondo cui la disposizione nazionale sullo sconto si applica solo ove venga fatto applicazione delle tariffe nazionali, non anche di quelle regionali (così Cass. 25845/2017, non massimata, secondo cui “la tesi muove da una non accettabile antitesi tra le due fonti, quella regionale e quella ministeriale.... Compito del decreto ministeriale è di determinare le tariffe massime. Entro il limite della soglia massima determinata
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dal decreto ministeriale le regioni determinano le tariffe e ove tale soglia risulti superata l'importo eccedente resta a carico del bilancio della regione. Non vi è dunque un'antitesi tra fonte regionale e fonte ministeriale nel senso che operando
l'una non opera l'altra, sicché solo alle tariffe fissate dalla seconda si applicherebbe lo sconto. Le due fonti concorrono, nel senso che l'autorità ministeriale determina la soglia massima mentre la regione fissa la tariffa in concreto da applicare entro la detta soglia. … Lo sconto trova quindi applicazione sulla tariffa fissata dalla Regione nell'ambito della soglia massima determinata con il D.M”; nello stesso senso, Cass. 39435/2021 non massimata).
A fronte di ciò, non hanno fondamento le critiche del Centro sulla mancata valorizzazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni, non ravvisandosi nessuna violazione di tale autonomia nell'affermazione della natura concorrente (e non alternativa) della fonte regionale e di quella ministeriale;
al contrario, si ritiene che i condivisibili principi espressi dalla Corte di legittimità, come sopra richiamati, assicurano pienamente il rispetto dell'autonomia finanziaria delle Regioni, come peraltro confermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 94 del
2.04.2009.
Del resto tali principi hanno trovato ulteriore conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'autonomia dispositiva della
Regione comporta la libertà di approvare ed adottare un proprio tariffario, riconoscendo compensi anche superiori a quelli risultanti dal corrispondente tariffario nazionale, “con la conseguenza che faranno carico alla Regione e al suo bilancio gli oneri eccedenti detta soglia” (Cass.
17014/2022, non massimata).
II.2. Quanto al secondo profilo di censura, va innanzitutto evidenziato che non ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata per aver affermato l'applicabilità al caso in esame dello sconto tariffario. Infatti, il Centro appellante non ha mai dedotto, nella propria comparsa di costituzione in sede di opposizione, l'inapplicabilità dello sconto tariffario con riferimento agli anni 2007-
2009, bensì si è limitato ad eccepire l'inapplicabilità dello stesso in ragione dell'applicazione, da parte della Regione Campania, dei propri tariffari regionali.
In ogni caso, anche a voler prescindere da tale profilo, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il vizio di omessa o
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apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento
(cfr. Cass. n. 33961/2022; 27501/2022; 26199/2021; 1522/2021; 395/2021;
23684/2020; 20042/2020; 9105/2017; 9113/2012). In sostanza, tale vizio ricorre soltanto quando la motivazione risulti “apparente", ossia nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo, risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.
Nella specie, al contrario, il Tribunale ha espressamente affermato che, posta la validità della disposizione in esame alla luce del pronunciamento della
Corte costituzione con sentenza n. 94/2009, “è pacifico” – proprio perché non era stato contestato dalle parti – “che la disciplina dello sconto è limitata a livello di legge nazionale per il triennio 2007-2009 cui rientrano le prestazione oggetto di contenzioso (anno 2009)”.
A ben vedere, il Giudice di prime cure ha esposto in modo chiaro - ancorché sintetico - le ragioni del proprio convincimento, evidenziando che la disciplina dello scopo tariffario era circoscritta al triennio 2007-2009, come chiaramente stabilito dall'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006 , laddove prevedeva che lo stesso era stato introdotto "Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari
e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009
…”; sicché, essendo le prestazioni oggetto di causa riferite all'anno 2009, riteneva che le stesse rientrassero nella previsione in esame.
A giudizio del Collegio, tale motivazione è senz'altro condivisibile;
del resto,
è principio ormai consolidato della condivisibile giurisprudenza di legittimità che :
"in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007 - 2009, deponendo in tal senso non solo l'incipit della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della
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Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione" (cfr. Cass. 17056/2022, non massimata).
III. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole del fatto che il
Tribunale non si sia pronunciato sulla sua doglianza relativa al mancato assolvimento, da parte dell' , dell'onere probatorio (su di essa Controparte_1
incombente) relativo all'esattezza dello sconto tariffario applicato ed ai calcoli effettuati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il motivo è fondato.
Risulta, infatti, evidente che il primo Giudice non si è pronunciato su di un aspetto riguardante la certezza e la determinabilità del credito, presupposti indefettibili per l'emissione del decreto ingiuntivo, così come per la sua eventuale conferma o revoca.
Ne consegue, che in tale sede va esaminata ed accolta, sia pure parzialmente, tale doglianza, con conseguente integrazione della motivazione della sentenza del Tribunale.
Dall'esame degli atti di causa emerge effettivamente che i dati numerici riportati dall' – tanto nell'atto di opposizione quanto nella Controparte_1 comparsa depositata nel presente grado – non sono pienamente coerenti. In particolare, l' afferma di aver corrisposto al Centro il 70% Controparte_1
dell'importo della fattura n. 4/2009, emessa per complessivi 37.198,12 €, circostanza pacifica tra le parti, deducendo altresì di aver liquidato il restante 30% al netto dello sconto tariffario applicato nella misura del 13,31%, sostenendo, infine, di aver richiesto al Centro l'emissione di una nota di credito per l'importo
29.585,99 €.
A ben vedere, tali conteggi appaiono incongruenti, atteso che non è dato comprendere, né l' lo chiarisce, l'esatto ammontare dello sconto Controparte_1 applicato né il criterio di calcolo utilizzato per l'emissione della nota di credito dell'ammontare di 29.585,99 €; tuttavia, considerato che lo sconto tariffario deve essere applicato sull'importo complessivo della fattura, l'esatta determinazione dell'importo dovuto al Centro, al netto dello sconto, può essere determinata dalla
Corte sulla base degli elementi presenti negli atti.
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Va, innanzitutto, ribadito che è pacifico tra le parti che l' Controparte_1
ha già provveduto al pagamento del 70% della fattura n. 4/2009, pari a 25.975,68
€, residuando quindi da pagare il restante 30%, pari a 11.132,44 € (credito azionato in sede monitoria). Inoltre, secondo la prospettazione della stessa
, rimasta invariata per tutto il giudizio, e sostanzialmente non Controparte_1 contestata dal , la percentuale di sconto applicabile era pari al 13,31% (in Pt_1
luogo del 20% previsto dalla normativa istitutiva dello sconto tariffario).
Pertanto, applicando lo sconto del 13,31% all'importo complessivo della fattura di 37.198,12 €, si ottiene uno sconto di 4.951,06 €, con conseguente riduzione del credito complessivo a 32.247,06 €; detraendo da tale importo la somma di 25.975,68 € già corrisposta, residua un credito in favore del pari Pt_1
a 6.271,38 €, oltre agli interessi moratori, pure richiesti dall'odierno appellante sin dal primo grado, con decorrenza, ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett. b) d.lgs.
231/2002 dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della predetta fattura.
IV. In conclusione, per tutti i motivi sopra detti, l'appello va accolto parzialmente, ed in riforma della sentenza impugnata, va parzialmente accolta l'opposizione dell' e va revocato il decreto ingiuntivo n. 1243/2009 del 10 novembre 2009, con condanna dell' al pagamento in favore del Controparte_3
appellante del solo importo di 6.271,38 €, oltre interessi moratori dal Pt_1 sessantesimo giorno successivo alla ricezione della fattura n. 4 dell'11 maggio
2009.
V. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento parziale dell'atto di appello, le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell' , che va, pertanto, condannata al pagamento in Controparte_3
favore del con attribuzione in Controparte_4 favore del procuratore del Centro dichiaratosi anticipatario, degli importi calcolati sulla base del decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, in relazione al valore della controversia rapportato al decisum (da 5.200,01 € ad
26.000,00 €), in complessivi:
- 3.852,50 € per il primo grado del giudizio, di cui 3.350,00 € per compenso
(700,00 € per la fase di studio, 500,00 € per la fase introduttiva, 950,00 € per la
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fase istruttoria e 1.200,00 € per la fase decisoria) e 502,50 € per spese generali al
15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
- 4.902.00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 3.930,00 € per compenso (900,00 € per la fase di studio, 700,00 € per la fase introduttiva, 930,00
€ per la fase di trattazione e 1.400,00 € per la fase decisoria), 589,50 € per spese generali al 15% e 382,00 € per spese vive (355,00 € per contributo unificato e 27,00
€ per diritti di cancelleria), oltre eventuali ulteriori accessori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9100/2019, pubblicata il 15 ottobre
2019, proposto dal nei Parte_1 confronti della , in parziale accoglimento dell'appello, ed in Controparte_3
riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione dell' e revoca il decreto ingiuntivo n. 1243/2009 del 10 novembre 2009, con condanna dell' CP_3
al pagamento in favore del appellante del solo importo di 6.271,38 €,
[...] Pt_1 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della fattura n. 4 dell'11 maggio 2009;
2. condanna l' al pagamento a favore dell'appellante, con Controparte_3 distrazione in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario, delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, per il primo grado del giudizio, nel complessivo importo di 3.852,50 €, di cui 3.350,00 € per compenso e 502,50 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, ed in 4.902.00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 3.930,00 € per compenso, 589,50 € per spese generali al 15% e 382,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, l'11 novembre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
S E N T E N Z A
il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9100/2019, pubblicata il 15 ottobre 2019, iscritto al n. 2211/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 15 luglio 2025 e pendente
T R A il (c.f.: , con Parte_1 P.IVA_1 sede in Quarto (Na) alla Via Pietra Bianca n. 23, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cristallino (c.f.
- APPELLANTE - C.F._1
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l' (c.f.: , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
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1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, il Parte_1
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sanitarie afferenti alla branca analisi cliniche nell'ambito territoriale dell'
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, chiedeva al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, di CP_3 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
ingiungere a detta azienda sanitaria il pagamento della somma di 11.132,43 €, oltre interessi ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2002, a titolo di saldo residuo della fattura n. 4 dell'11 maggio 2009 di 37.108,12 €, emessa per prestazioni di esami clinici effettuate dal Centro nel mese di aprile 2009 rispetto alle quali l'azienda sanitaria aveva provveduto al pagamento di un acconto del 70%, restando debitrice del restante 30%.
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 1243/2009, reso il 10 novembre 2009, il
Tribunale accoglieva il ricorso, ingiungendo all' il pagamento in favore del ricorrente della somma di 11.132,43 €, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 e spese del procedimento.
1.2. Ricevuta la notifica il 19 novembre 2009, l' con citazione in opposizione notificata alla controparte il 29 dicembre 2009, eccepiva che il credito ingiunto non era dovuto poiché la stessa, con determinazione n. 1921/A del 3/12/09, aveva disposto la liquidazione del residuo 30% delle prestazioni rese nel primo semestre dell'anno 2009, al netto dello sconto tariffario, in esecuzione della Legge Finanziaria del 2007 (L. 296/06), così come rimodulato dalla Regione
Campania con D.G.R.C. n.1268/08, pubblicata sul BURC n.32/2008, che, invero, aveva rideterminato la percentuale di sconto al 13,31 %. Evidenziava, altresì, che con nota prot. n. 4370/A/DS59 del 13/11/2009, aveva comunicavo al Centro di emettere una nota di credito per l'importo di 29.585,99 € che, tuttavia, non era stata emessa.
Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto opposto con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
1.3. Si costituiva, con comparsa del 16 giugno 2010, il Centro opposto resistendo all'avversa opposizione, eccependo che lo sconto invocato dall' non era applicabile: a) per la sopravvenienza di “pronunzie giurisdizionali” che lo avevano escluso, tra cui la sentenza n. 12982/2007 del Tar Lazio, confermata dal
Consiglio di Stato del 02.03.2010; b) perché l'importo ingiunto era stato calcolato sulla base del tariffario adottato dalla Regione Campania con DGCR n. 1874 del
31.03.1998, diverso da quello preso in considerazione dalla legge L. n. 296/2006, istitutiva dello sconto, che si rifaceva a riduzioni percentuali delle tariffe stabilite a livello nazionale con il d.m. del Ministro Salute del 22.07.1996, che non erano state ratificate dalla Regione Campania;
c) perché, in ogni caso, l'opponente non
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aveva assolto all'onere probatorio di cui era gravata, non avendo chiarito i calcoli in base ai quali aveva quantificato lo sconto.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, con distrazione.
1.4. Istruita documentalmente la causa, la stessa veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale accoglieva l'opposizione ritenendo applicabile lo sconto tariffario di cui all'art.1, comma 796 lettera o) della L.
296/2006 alle prestazioni rese dal Centro opposto nell'anno 2009, fatturate sulla base delle tariffe di cui al nomenclatore tariffario estratto dalla Delibera di Giunta
Regionale della Campania n. 1874/1998. Al riguardo, evidenziava altresì che lo sconto ex L. n. 296/2006 era stato dichiarato legittimo dalla Corte Costituzione con sentenza n. 94 del 2 aprile 2009 e che lo stesso trovava applicazione limitatamente al triennio 2007-2009, in cui rientra(va)no anche le prestazioni oggetto di causa risalenti all'anno 2009. Dunque, dichiarava la nullità del decreto opposto e compensava le spese di lite.
2. Avverso tale sentenza, con un atto di citazione notificato il 18 giugno
2020 all' , il Centro ha proposto appello fondato sui motivi di cui Controparte_3
si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di
Appello di Napoli in riforma dell'impugnata sentenza, resa il 13.10.2019 e pubblicata dal Tribunale di Napoli, il 15.10.2019 recante il n. 9100 e mai notificata, per i motivi di cui innanzi: 1) rigettare l'opposizione formulata dall' , CP_5 in persona del l.r.p.t., in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
e per
l'effetto 2) confermare il D.I. n. 1243/2009 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli;
3) in subordine, accertare il credito vantato da parte opposta nei confronti dell' , in quella somma maggiore o minore che CP_5 sarà ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, condannare detta ultima al pagamento della somma così risultante, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02, ovvero come per legge in favore della comparente;
4) con condanna a spese, diritti ed onorari della fase monitoria e del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
3. Si è costituita, con comparsa depositata il 2 novembre 2020, l' CP_3
resistendo ai motivi di appello e chiedendone il rigetto, con condanna della
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controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
4. All'udienza del 15 luglio 2025, il Collegio ha introita la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali nel termine di 60 giorni e delle memorie di replica nel termine di 20 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è parzialmente fondato e va accolto sulla base dei seguenti motivi.
II. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si lamenta: a) del fatto che il
Tribunale abbia fatto applicazione dello sconto tariffario previsto dalla L. n.
296/2006, sebbene - a suo dire- tale sconto non era applicabile alla fattispecie in esame, in quanto la Regione Campania si era dotata medio tempore di un proprio e autonomo tariffario, rappresentato dal DGRC n. 1874/98, diverso da quello nazionale (di cui al D.M. del 22.07.1996 recepito dal D.M. 12.09.2006), richiamato dall'art. 1, comma 796, lett. o) della L. 296/2006; b) del difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che lo sconto tariffario trovava applicazione al solo triennio 2007-2009.
Tale motivo è infondato.
II.1. Quanto al primo profilo di impugnazione, va preliminarmente ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza an. 94 del 2 aprile 2009 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett.
o), l. n. 296 del 2006, nella parte in cui prevede gli sconti tariffari, rilevando che, con la norma richiamata, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di "garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute”, condiviso dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006.
In buona sostanza, l'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria è stato realizzato dal legislatore, tra l'altro, mediante la fissazione delle tariffe massime e l'introduzione di uno sconto, lasciando, tuttavia, un margine di autonomia alle
Regioni. Difatti, come ha chiarito la Consulta, “le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli locali possono qualificarsi principi fondamentali di
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coordinamento della finanza pubblica purché si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi in senso di un transitorio contenimento complessivo anche se non generale, della spesa corrente, e sempre che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il conseguimento dei suddetti obiettivi ed incidano su una complessiva e non trascurabile voce di spesa
(sentenza n. 289 e 120 del 2008) mirando il legislatore statale a perseguire
l'obiettivo di contenere entro limiti prefissati una frequente causa di disavanzo pubblico, quale la spesa sanitaria, che abbia rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno e concerna un non trascurabile aggregato della stessa spesa”; in tal senso, la Consulta ha aggiunto che: “Nel quadro dei detti principi, va osservato anzitutto che la norma statale censurata stabilisce lo sconto da operare sulle tariffe più volte richiamate, ma non ha escluso il potere delle Regioni di stabilite tariffe superiori, che restano a carico dei bilanci regionali (art. 1 comma 170 legge 311/04; art. 8 sexies comma
5 DPR n. 502 del 1992)” (sottolineatura dello scrivente estensore).
Ne consegue che, in base al meccanismo normativo sopra descritto, il richiamo al d.m. del 1996 operato dal legislatore con la norma in esame è servito solo per determinare le tariffe entro le quali le Regioni possono autonomamente fissarne di proprie, fermo il fatto che, ove tale soglia viene superata, l'importo eccedente resta a carico del bilancio regionale. Dunque, le due fonti – ministeriale e regionale –concorrono: l'autorità ministeriale determina la soglia massima, la
Regione fissa la tariffa in concreto da applicare entro tale soglia (Cass. 8190/2023;
Cass. 4832/2024; Cass. 22742/2024 non massimata).
Pertanto, la circostanza che la Regione Campania si sia dotata medio tempore di un proprio e autonomo tariffario non vale ad escludere l'applicabilità dello sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) della L. n. 296/2006, come peraltro confermato anche dalla condivisibile giurisprudenza della Suprema
Corte, che ha confutato la tesi secondo cui la disposizione nazionale sullo sconto si applica solo ove venga fatto applicazione delle tariffe nazionali, non anche di quelle regionali (così Cass. 25845/2017, non massimata, secondo cui “la tesi muove da una non accettabile antitesi tra le due fonti, quella regionale e quella ministeriale.... Compito del decreto ministeriale è di determinare le tariffe massime. Entro il limite della soglia massima determinata
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dal decreto ministeriale le regioni determinano le tariffe e ove tale soglia risulti superata l'importo eccedente resta a carico del bilancio della regione. Non vi è dunque un'antitesi tra fonte regionale e fonte ministeriale nel senso che operando
l'una non opera l'altra, sicché solo alle tariffe fissate dalla seconda si applicherebbe lo sconto. Le due fonti concorrono, nel senso che l'autorità ministeriale determina la soglia massima mentre la regione fissa la tariffa in concreto da applicare entro la detta soglia. … Lo sconto trova quindi applicazione sulla tariffa fissata dalla Regione nell'ambito della soglia massima determinata con il D.M”; nello stesso senso, Cass. 39435/2021 non massimata).
A fronte di ciò, non hanno fondamento le critiche del Centro sulla mancata valorizzazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni, non ravvisandosi nessuna violazione di tale autonomia nell'affermazione della natura concorrente (e non alternativa) della fonte regionale e di quella ministeriale;
al contrario, si ritiene che i condivisibili principi espressi dalla Corte di legittimità, come sopra richiamati, assicurano pienamente il rispetto dell'autonomia finanziaria delle Regioni, come peraltro confermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 94 del
2.04.2009.
Del resto tali principi hanno trovato ulteriore conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'autonomia dispositiva della
Regione comporta la libertà di approvare ed adottare un proprio tariffario, riconoscendo compensi anche superiori a quelli risultanti dal corrispondente tariffario nazionale, “con la conseguenza che faranno carico alla Regione e al suo bilancio gli oneri eccedenti detta soglia” (Cass.
17014/2022, non massimata).
II.2. Quanto al secondo profilo di censura, va innanzitutto evidenziato che non ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata per aver affermato l'applicabilità al caso in esame dello sconto tariffario. Infatti, il Centro appellante non ha mai dedotto, nella propria comparsa di costituzione in sede di opposizione, l'inapplicabilità dello sconto tariffario con riferimento agli anni 2007-
2009, bensì si è limitato ad eccepire l'inapplicabilità dello stesso in ragione dell'applicazione, da parte della Regione Campania, dei propri tariffari regionali.
In ogni caso, anche a voler prescindere da tale profilo, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il vizio di omessa o
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apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento
(cfr. Cass. n. 33961/2022; 27501/2022; 26199/2021; 1522/2021; 395/2021;
23684/2020; 20042/2020; 9105/2017; 9113/2012). In sostanza, tale vizio ricorre soltanto quando la motivazione risulti “apparente", ossia nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo, risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.
Nella specie, al contrario, il Tribunale ha espressamente affermato che, posta la validità della disposizione in esame alla luce del pronunciamento della
Corte costituzione con sentenza n. 94/2009, “è pacifico” – proprio perché non era stato contestato dalle parti – “che la disciplina dello sconto è limitata a livello di legge nazionale per il triennio 2007-2009 cui rientrano le prestazione oggetto di contenzioso (anno 2009)”.
A ben vedere, il Giudice di prime cure ha esposto in modo chiaro - ancorché sintetico - le ragioni del proprio convincimento, evidenziando che la disciplina dello scopo tariffario era circoscritta al triennio 2007-2009, come chiaramente stabilito dall'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006 , laddove prevedeva che lo stesso era stato introdotto "Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari
e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009
…”; sicché, essendo le prestazioni oggetto di causa riferite all'anno 2009, riteneva che le stesse rientrassero nella previsione in esame.
A giudizio del Collegio, tale motivazione è senz'altro condivisibile;
del resto,
è principio ormai consolidato della condivisibile giurisprudenza di legittimità che :
"in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007 - 2009, deponendo in tal senso non solo l'incipit della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della
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Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione" (cfr. Cass. 17056/2022, non massimata).
III. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole del fatto che il
Tribunale non si sia pronunciato sulla sua doglianza relativa al mancato assolvimento, da parte dell' , dell'onere probatorio (su di essa Controparte_1
incombente) relativo all'esattezza dello sconto tariffario applicato ed ai calcoli effettuati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il motivo è fondato.
Risulta, infatti, evidente che il primo Giudice non si è pronunciato su di un aspetto riguardante la certezza e la determinabilità del credito, presupposti indefettibili per l'emissione del decreto ingiuntivo, così come per la sua eventuale conferma o revoca.
Ne consegue, che in tale sede va esaminata ed accolta, sia pure parzialmente, tale doglianza, con conseguente integrazione della motivazione della sentenza del Tribunale.
Dall'esame degli atti di causa emerge effettivamente che i dati numerici riportati dall' – tanto nell'atto di opposizione quanto nella Controparte_1 comparsa depositata nel presente grado – non sono pienamente coerenti. In particolare, l' afferma di aver corrisposto al Centro il 70% Controparte_1
dell'importo della fattura n. 4/2009, emessa per complessivi 37.198,12 €, circostanza pacifica tra le parti, deducendo altresì di aver liquidato il restante 30% al netto dello sconto tariffario applicato nella misura del 13,31%, sostenendo, infine, di aver richiesto al Centro l'emissione di una nota di credito per l'importo
29.585,99 €.
A ben vedere, tali conteggi appaiono incongruenti, atteso che non è dato comprendere, né l' lo chiarisce, l'esatto ammontare dello sconto Controparte_1 applicato né il criterio di calcolo utilizzato per l'emissione della nota di credito dell'ammontare di 29.585,99 €; tuttavia, considerato che lo sconto tariffario deve essere applicato sull'importo complessivo della fattura, l'esatta determinazione dell'importo dovuto al Centro, al netto dello sconto, può essere determinata dalla
Corte sulla base degli elementi presenti negli atti.
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Va, innanzitutto, ribadito che è pacifico tra le parti che l' Controparte_1
ha già provveduto al pagamento del 70% della fattura n. 4/2009, pari a 25.975,68
€, residuando quindi da pagare il restante 30%, pari a 11.132,44 € (credito azionato in sede monitoria). Inoltre, secondo la prospettazione della stessa
, rimasta invariata per tutto il giudizio, e sostanzialmente non Controparte_1 contestata dal , la percentuale di sconto applicabile era pari al 13,31% (in Pt_1
luogo del 20% previsto dalla normativa istitutiva dello sconto tariffario).
Pertanto, applicando lo sconto del 13,31% all'importo complessivo della fattura di 37.198,12 €, si ottiene uno sconto di 4.951,06 €, con conseguente riduzione del credito complessivo a 32.247,06 €; detraendo da tale importo la somma di 25.975,68 € già corrisposta, residua un credito in favore del pari Pt_1
a 6.271,38 €, oltre agli interessi moratori, pure richiesti dall'odierno appellante sin dal primo grado, con decorrenza, ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett. b) d.lgs.
231/2002 dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della predetta fattura.
IV. In conclusione, per tutti i motivi sopra detti, l'appello va accolto parzialmente, ed in riforma della sentenza impugnata, va parzialmente accolta l'opposizione dell' e va revocato il decreto ingiuntivo n. 1243/2009 del 10 novembre 2009, con condanna dell' al pagamento in favore del Controparte_3
appellante del solo importo di 6.271,38 €, oltre interessi moratori dal Pt_1 sessantesimo giorno successivo alla ricezione della fattura n. 4 dell'11 maggio
2009.
V. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento parziale dell'atto di appello, le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell' , che va, pertanto, condannata al pagamento in Controparte_3
favore del con attribuzione in Controparte_4 favore del procuratore del Centro dichiaratosi anticipatario, degli importi calcolati sulla base del decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, in relazione al valore della controversia rapportato al decisum (da 5.200,01 € ad
26.000,00 €), in complessivi:
- 3.852,50 € per il primo grado del giudizio, di cui 3.350,00 € per compenso
(700,00 € per la fase di studio, 500,00 € per la fase introduttiva, 950,00 € per la
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fase istruttoria e 1.200,00 € per la fase decisoria) e 502,50 € per spese generali al
15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
- 4.902.00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 3.930,00 € per compenso (900,00 € per la fase di studio, 700,00 € per la fase introduttiva, 930,00
€ per la fase di trattazione e 1.400,00 € per la fase decisoria), 589,50 € per spese generali al 15% e 382,00 € per spese vive (355,00 € per contributo unificato e 27,00
€ per diritti di cancelleria), oltre eventuali ulteriori accessori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9100/2019, pubblicata il 15 ottobre
2019, proposto dal nei Parte_1 confronti della , in parziale accoglimento dell'appello, ed in Controparte_3
riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione dell' e revoca il decreto ingiuntivo n. 1243/2009 del 10 novembre 2009, con condanna dell' CP_3
al pagamento in favore del appellante del solo importo di 6.271,38 €,
[...] Pt_1 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della fattura n. 4 dell'11 maggio 2009;
2. condanna l' al pagamento a favore dell'appellante, con Controparte_3 distrazione in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario, delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, per il primo grado del giudizio, nel complessivo importo di 3.852,50 €, di cui 3.350,00 € per compenso e 502,50 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, ed in 4.902.00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 3.930,00 € per compenso, 589,50 € per spese generali al 15% e 382,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, l'11 novembre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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