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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 513/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 513/2023 in materia di opposizione a ordinanza- ingiunzione promossa da:
(cod.fisc.: ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2 Parte_3 con l'avv. STIPA DAVIDE e con domicilio eletto in Ascoli Piceno presso lo studio del difensore RICORRENTI contro
Controparte_1
(P.Iva ) con l'avv. DI IANNI LUCILLA e con domicilio eletto presso lo
[...] P.IVA_1 studio del difensore in VIA DEL TRIVIO 1 C/O AVV. A. ANGELINI 63100 ASCOLI PICENO
RESISTENTE
OGGETTO: RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 6 D.LGS. 150/2011 E ART. 22 L. 689/1981 per Opposizione a ordinanza-ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 17.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 6 D.LGS. 150/2011 e art. 22 l. 689/1981, i ricorrenti sig. , quale Parte_1 trasgressore principale, la e il sig. , quali obbligati in solido, si opponevano Parte_3 Parte_2 al Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale della Regione
Marche n. 24 del 21 febbraio 2023 relativo a sanzione per pretesa violazione al D.Lgs. 152/2006 parte terza su contestazione rov.le di Ascoli Piceno n. 42460 del 13/12/2018, richiedevano Parte_4 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dichiarare inefficace e/o illegittimo e/o nullo e/o annullabile e comunque infondato il Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale della Regione Marche n. 24 del 21 febbraio 2023 per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese”. Dopo la notifica del decreto di fissazione udienza del Giudice, con comparsa in data 07.06.2023 si costituiva in giudizio la la quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
” -in via preliminare, rigettare l'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività del provvedimento opposto in assenza dei presupposti di legge, in subordine condizionare la sospensione del provvedimento alla preventiva concessione di garanzia fidejussoria;
-nel merito, respingere il ricorso proposto da quale trasgressore principale, nonché da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 4 quali obbligati in solido, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la piena legittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 24 del 21/2/2023..”. Alla prima udienza di comparizione delle parti delle 19.6.2023 il Giudice “ Letti gli atti introduttivi delle parti e visti i documenti prodotti, in accoglimento della istanza svolta dalla parte opponente , sospende l'efficacia esecutiva del Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale della Regione n. 24 del 21 febbraio 2023 per cui è opposizione. Preso atto CP_1 che la parti non abbiano svolto istanze istruttorie di prove orali e dunque ritenuta la causa matura per la decisione, fissa per la discussione la nuova udienza del 20.11.2023 che si terrà in presenza alle ore 12,00. “ Le parti depositavano le note conclusionali riepilogative ed a seguito di alcuni rinvii come in atti, il
Giudice pronunciava dispositivo di sentenza allegato al verbale di udienza di discussione del 17.3.2025.
Si precisa in via preliminare che fra le stesse parti pendono dinanzi il medesimo Giudice n. 3 distinte procedure di opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento: la prima iscritta al n. 513/2023 R.G. avverso il Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale della CP_1
n. 24 del 21 febbraio 2023 relativo a sanzione per pretesa violazione al D.Lgs. 152/2006 parte terza
[...] su contestazione di Ascoli Piceno n. 42460 del 13/12/2018; la seconda iscritta al Parte_5 numero 598/2023 R.G. avverso il Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale della Regione Marche n. 62 del 13 marzo 2023 (doc. 2) relativo a sanzione per pretesa violazione al D.Lgs. 152/2006 parte terza su contestazione Prov.le di Ascoli Piceno n. 38047 del Parte_4
13/11/2018 e la terza iscritta al n. 1288/2023 R.G. avverso il Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale della Regione Marche n. 186 del 9 agosto 2023 (doc. 2) relativo a sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art.133 c. 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. su contestazione rov.le di Ascoli Piceno n. 14973 del 30/05/2020. Parte_6
Peraltro era altresì pendente fra le stesse parti analoga opposizione avverso decreto dirigente Settore territori interni, parchp e rete ecologica regionale n. 47 del 21.4.2022 di cui al verbale n.29151 del Pt_4
3.8.2017 per violazione dell'art. 105 co.4 della parte terza del d.lgs 152/06, già definita con Sentenza del 21.4.2023 n.232/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice dottoressa Foti . Trattasi di procedimenti sostanzialmente sovrapponibili in quanto conseguenti a sopralluoghi effettuati dall' e er i relativi controlli, presso il depuratore di acque reflue urbane recapitanti nelle acque Pt_4 superficiali del fiume Tesino , sito in località Santa Maria Goretti di Offida , quale impianto di depurazioe reflui urbani gestito dalla ditta CE DEPUR, incarico sottoscritto con il titolare dello scarico , gestore del servizio idrico integrato, società IP e proprietario dell'impianto è CP
. .
[...]
Oggetto della presente opposizione è il decreto/ordinanza-ingiunzione del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale n. 24 del 21/2/2023 conseguente alla nota-verbale n. 42460 del
13/12/2018, dell' di Ascoli Piceno – con la quale si contestava, al Controparte_3 trasgressore , in qualità di responsabile tecnico della ditta CE UR RL, a Parte_1 Pt_2
, in veste di legale rappresentante della società CE UR, alla stessa CE UR RL,
[...] nonché a , quale presidente di , all'ente e ad Controparte_4 CP CP [...]
, in qualità di presidente della IP SP, tutti obbligati in solido con il soggetto trasgressore, la Pt_7 violazione dell'articolo 105 comma 4 della parte terza del D. Lgs. 152/06 (“Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi
1 e 2”), sanzionata dal successivo art. 133 comma 1 (“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma
2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro”).
pagina 2 di 4 In particolare, è stato contestato il superamento dei limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 alla parte terza del citato DLgs. n. 152/2006 per il parametro cloro attivo libero, presso l'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito nel Comune di Offida località S. Maria Goretti, gestito da CE UR RL per conto di IP SP (All.n.1 fascicolo di parte convenuta). All'esito della contestazione, CE UR (nota prot. E.U. 10800 del 16/1/2019 – All.n.2 fascicolo di parte convenuta) e (nota port. n. 5032/2018 del 21/12/2018 – All.n.3 fascicolo di parte CP convenuta) depositavano presso il Settore regionale gli scritti difensivi e si è svolta l'audizione dell'ing. (verbale di audizione del 28/11/2022 – All.n.4 fascicolo di parte convenuta). Pt_1 L'Amministrazione regionale, evidentemente valutate le difese formulate dagli interessati, con il decreto n. 24 del 21/2/2023 (All.n.5 fascicolo di parte convenuta ), ingiungeva ai signori e nonchè alla Pt_1 Pt_2 società nelle rispettive qualità sopra descritte, il pagamento della somma di € 3.032,00 quale Parte_3 sanzione amministrativa pecuniaria maggiorata delle spese di notifica per la violazione in questione, mentre ha archiviato la contestazione nei confronti dei signori ed nonché dell'ente . CP_4 Pt_7 CP Ritiene il Giudice che l'opposizione sia fondata e pertanto debba essere accolta con revoca ed annullamento ingiunzione opposta in mancanza di prova sufficiente sulla responsabilità degli opponenti e dunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 12 l.689/81 anche tenuto conto che l'Ente opposto non abbia assolto all'onere della prova su di esso incombente e come imposto dall'art. 3 l.689/1981 relativo alla sussistenza dell'elemento psicologico in capo al trasgressore . Gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo, sono l'azione materiale vietata dalla norma, la coscienza e volontà della predetta azione materiale e l'elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa e grava sull'Amministrazione, titolate dello ius puniendi, l'onere di dimostrare l'esistenza non solo della azione materiale vietata dalla norma, ma anche dell'elemento soggettivo . Con il primo motivo di opposizione i ricorrenti hanno eccepito l'inutilizzabilità nei confronti del sig. Pt_1
delle analisi effettuate in violazione dell'art. 223 disp. att. c.p.p.., con un secondo motivo la nullità
[...] del decreto opposto per erronea qualificazione della persona di come obbligato in solido ex ar. Parte_2
6 COMMA 2 L. 689/81 e dunque difetto di legittimazione passiva dello stesso, con il terzo motivo la errata valutazione ed interpretazione del contratto di gestione del depuratore di Santa Maria Goretti sviluppato fra IP e CE UR, nonché del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. A fronte della puntuale esplicazione delle ragioni di opposizione da parte della parte opponente, la CP_1 non ha fornito elementi di prova sufficienti a contestare la ricostruzione dell'accaduto svolta dalla
[...] parte opponente specie in punto di sussistenza di dolo o colpa nella condotta posta in essere dal e dal CP_5 ed ognuno quanto alle proprie rispettive qualifiche e competenze. Pt_2
In particolare il Tribunale di Ascoli Piceno si è già espresso sui fatti per cui è causa con la sentenza n. 232 sopra richiamata ove ha ampiamente motivato sulla mancanza di prova della responsabilità della CE
UR e del suo Responsabile Tecnico ove assume “non è chiaro quale comportamento Parte_1 alternativo lecito avrebbero dovuto tenere gli odierni opponenti al fine di evitare la sanzione, posto che, sempre da contratto, l'unico potere che avevano in presenza di riscontrate anomalie nella gestione, era quello di segnalare immediatamente a IP SP, alla Amministrazione comunale competente, all' ; di Pt_8 Ascoli, ecc. eventuali anomalie degli impianti dovute a cause estranee alla propria responsabilità, come scarichi abusivi e tossici che inibiscono l'efficacia dei trattamenti, apporti anomali di carico e di portata non trattabili dagli impianti, mancanze prolungate di energia, cause di forza maggiore e/o il conclamato ripetersi di arrivi di acque reflue agli impianti difformi dalle previsioni di funzionamento degli stessi, come stabilisce l'art.8 del disciplinare: segnalazione che sono state costantemente effettuate nel corso degli anni. …per cui alcun rimprovero potrebbe essere mosso alla CE UR ed al impossibilitati, a fronte Pt_1 dell'eccessivo carico organico in ingresso, a porre in essere una efficace e completa disinfettazione….” . Per cui è evidente che anche relativamente alla condotta di cui alla presente opposizione, alcun rimprovero può muoversi agli odierni opponenti, impossibilitati a fronte dell'eccessivo carico organico in ingresso, a porre in essere una efficace e completa disinfestazione.
Si riportano qui di seguito di motivi di opposizione che meritano accoglimento in quanto suffragati dalla documentazione allegata e dalle brevi deduzioni sopra riportate.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente fra le parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Visto l'art.23 comma 12 l.689/1981 e l'art. 3 l.689/1981 Accoglie l'opposizione in mancanza di prove sufficienti della responsabilità degli opponenti e per l'effetto revoca l'ordinanza-ingiunzione di pagamento opposta. Spese interamente compensate fra le parti.
Ascoli Piceno, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 513/2023 in materia di opposizione a ordinanza- ingiunzione promossa da:
(cod.fisc.: ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2 Parte_3 con l'avv. STIPA DAVIDE e con domicilio eletto in Ascoli Piceno presso lo studio del difensore RICORRENTI contro
Controparte_1
(P.Iva ) con l'avv. DI IANNI LUCILLA e con domicilio eletto presso lo
[...] P.IVA_1 studio del difensore in VIA DEL TRIVIO 1 C/O AVV. A. ANGELINI 63100 ASCOLI PICENO
RESISTENTE
OGGETTO: RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 6 D.LGS. 150/2011 E ART. 22 L. 689/1981 per Opposizione a ordinanza-ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 17.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 6 D.LGS. 150/2011 e art. 22 l. 689/1981, i ricorrenti sig. , quale Parte_1 trasgressore principale, la e il sig. , quali obbligati in solido, si opponevano Parte_3 Parte_2 al Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale della Regione
Marche n. 24 del 21 febbraio 2023 relativo a sanzione per pretesa violazione al D.Lgs. 152/2006 parte terza su contestazione rov.le di Ascoli Piceno n. 42460 del 13/12/2018, richiedevano Parte_4 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dichiarare inefficace e/o illegittimo e/o nullo e/o annullabile e comunque infondato il Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale della Regione Marche n. 24 del 21 febbraio 2023 per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese”. Dopo la notifica del decreto di fissazione udienza del Giudice, con comparsa in data 07.06.2023 si costituiva in giudizio la la quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
” -in via preliminare, rigettare l'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività del provvedimento opposto in assenza dei presupposti di legge, in subordine condizionare la sospensione del provvedimento alla preventiva concessione di garanzia fidejussoria;
-nel merito, respingere il ricorso proposto da quale trasgressore principale, nonché da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 4 quali obbligati in solido, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la piena legittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 24 del 21/2/2023..”. Alla prima udienza di comparizione delle parti delle 19.6.2023 il Giudice “ Letti gli atti introduttivi delle parti e visti i documenti prodotti, in accoglimento della istanza svolta dalla parte opponente , sospende l'efficacia esecutiva del Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale della Regione n. 24 del 21 febbraio 2023 per cui è opposizione. Preso atto CP_1 che la parti non abbiano svolto istanze istruttorie di prove orali e dunque ritenuta la causa matura per la decisione, fissa per la discussione la nuova udienza del 20.11.2023 che si terrà in presenza alle ore 12,00. “ Le parti depositavano le note conclusionali riepilogative ed a seguito di alcuni rinvii come in atti, il
Giudice pronunciava dispositivo di sentenza allegato al verbale di udienza di discussione del 17.3.2025.
Si precisa in via preliminare che fra le stesse parti pendono dinanzi il medesimo Giudice n. 3 distinte procedure di opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento: la prima iscritta al n. 513/2023 R.G. avverso il Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale della CP_1
n. 24 del 21 febbraio 2023 relativo a sanzione per pretesa violazione al D.Lgs. 152/2006 parte terza
[...] su contestazione di Ascoli Piceno n. 42460 del 13/12/2018; la seconda iscritta al Parte_5 numero 598/2023 R.G. avverso il Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale della Regione Marche n. 62 del 13 marzo 2023 (doc. 2) relativo a sanzione per pretesa violazione al D.Lgs. 152/2006 parte terza su contestazione Prov.le di Ascoli Piceno n. 38047 del Parte_4
13/11/2018 e la terza iscritta al n. 1288/2023 R.G. avverso il Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale della Regione Marche n. 186 del 9 agosto 2023 (doc. 2) relativo a sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art.133 c. 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. su contestazione rov.le di Ascoli Piceno n. 14973 del 30/05/2020. Parte_6
Peraltro era altresì pendente fra le stesse parti analoga opposizione avverso decreto dirigente Settore territori interni, parchp e rete ecologica regionale n. 47 del 21.4.2022 di cui al verbale n.29151 del Pt_4
3.8.2017 per violazione dell'art. 105 co.4 della parte terza del d.lgs 152/06, già definita con Sentenza del 21.4.2023 n.232/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice dottoressa Foti . Trattasi di procedimenti sostanzialmente sovrapponibili in quanto conseguenti a sopralluoghi effettuati dall' e er i relativi controlli, presso il depuratore di acque reflue urbane recapitanti nelle acque Pt_4 superficiali del fiume Tesino , sito in località Santa Maria Goretti di Offida , quale impianto di depurazioe reflui urbani gestito dalla ditta CE DEPUR, incarico sottoscritto con il titolare dello scarico , gestore del servizio idrico integrato, società IP e proprietario dell'impianto è CP
. .
[...]
Oggetto della presente opposizione è il decreto/ordinanza-ingiunzione del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale n. 24 del 21/2/2023 conseguente alla nota-verbale n. 42460 del
13/12/2018, dell' di Ascoli Piceno – con la quale si contestava, al Controparte_3 trasgressore , in qualità di responsabile tecnico della ditta CE UR RL, a Parte_1 Pt_2
, in veste di legale rappresentante della società CE UR, alla stessa CE UR RL,
[...] nonché a , quale presidente di , all'ente e ad Controparte_4 CP CP [...]
, in qualità di presidente della IP SP, tutti obbligati in solido con il soggetto trasgressore, la Pt_7 violazione dell'articolo 105 comma 4 della parte terza del D. Lgs. 152/06 (“Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi
1 e 2”), sanzionata dal successivo art. 133 comma 1 (“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma
2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro”).
pagina 2 di 4 In particolare, è stato contestato il superamento dei limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 alla parte terza del citato DLgs. n. 152/2006 per il parametro cloro attivo libero, presso l'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito nel Comune di Offida località S. Maria Goretti, gestito da CE UR RL per conto di IP SP (All.n.1 fascicolo di parte convenuta). All'esito della contestazione, CE UR (nota prot. E.U. 10800 del 16/1/2019 – All.n.2 fascicolo di parte convenuta) e (nota port. n. 5032/2018 del 21/12/2018 – All.n.3 fascicolo di parte CP convenuta) depositavano presso il Settore regionale gli scritti difensivi e si è svolta l'audizione dell'ing. (verbale di audizione del 28/11/2022 – All.n.4 fascicolo di parte convenuta). Pt_1 L'Amministrazione regionale, evidentemente valutate le difese formulate dagli interessati, con il decreto n. 24 del 21/2/2023 (All.n.5 fascicolo di parte convenuta ), ingiungeva ai signori e nonchè alla Pt_1 Pt_2 società nelle rispettive qualità sopra descritte, il pagamento della somma di € 3.032,00 quale Parte_3 sanzione amministrativa pecuniaria maggiorata delle spese di notifica per la violazione in questione, mentre ha archiviato la contestazione nei confronti dei signori ed nonché dell'ente . CP_4 Pt_7 CP Ritiene il Giudice che l'opposizione sia fondata e pertanto debba essere accolta con revoca ed annullamento ingiunzione opposta in mancanza di prova sufficiente sulla responsabilità degli opponenti e dunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 12 l.689/81 anche tenuto conto che l'Ente opposto non abbia assolto all'onere della prova su di esso incombente e come imposto dall'art. 3 l.689/1981 relativo alla sussistenza dell'elemento psicologico in capo al trasgressore . Gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo, sono l'azione materiale vietata dalla norma, la coscienza e volontà della predetta azione materiale e l'elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa e grava sull'Amministrazione, titolate dello ius puniendi, l'onere di dimostrare l'esistenza non solo della azione materiale vietata dalla norma, ma anche dell'elemento soggettivo . Con il primo motivo di opposizione i ricorrenti hanno eccepito l'inutilizzabilità nei confronti del sig. Pt_1
delle analisi effettuate in violazione dell'art. 223 disp. att. c.p.p.., con un secondo motivo la nullità
[...] del decreto opposto per erronea qualificazione della persona di come obbligato in solido ex ar. Parte_2
6 COMMA 2 L. 689/81 e dunque difetto di legittimazione passiva dello stesso, con il terzo motivo la errata valutazione ed interpretazione del contratto di gestione del depuratore di Santa Maria Goretti sviluppato fra IP e CE UR, nonché del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. A fronte della puntuale esplicazione delle ragioni di opposizione da parte della parte opponente, la CP_1 non ha fornito elementi di prova sufficienti a contestare la ricostruzione dell'accaduto svolta dalla
[...] parte opponente specie in punto di sussistenza di dolo o colpa nella condotta posta in essere dal e dal CP_5 ed ognuno quanto alle proprie rispettive qualifiche e competenze. Pt_2
In particolare il Tribunale di Ascoli Piceno si è già espresso sui fatti per cui è causa con la sentenza n. 232 sopra richiamata ove ha ampiamente motivato sulla mancanza di prova della responsabilità della CE
UR e del suo Responsabile Tecnico ove assume “non è chiaro quale comportamento Parte_1 alternativo lecito avrebbero dovuto tenere gli odierni opponenti al fine di evitare la sanzione, posto che, sempre da contratto, l'unico potere che avevano in presenza di riscontrate anomalie nella gestione, era quello di segnalare immediatamente a IP SP, alla Amministrazione comunale competente, all' ; di Pt_8 Ascoli, ecc. eventuali anomalie degli impianti dovute a cause estranee alla propria responsabilità, come scarichi abusivi e tossici che inibiscono l'efficacia dei trattamenti, apporti anomali di carico e di portata non trattabili dagli impianti, mancanze prolungate di energia, cause di forza maggiore e/o il conclamato ripetersi di arrivi di acque reflue agli impianti difformi dalle previsioni di funzionamento degli stessi, come stabilisce l'art.8 del disciplinare: segnalazione che sono state costantemente effettuate nel corso degli anni. …per cui alcun rimprovero potrebbe essere mosso alla CE UR ed al impossibilitati, a fronte Pt_1 dell'eccessivo carico organico in ingresso, a porre in essere una efficace e completa disinfettazione….” . Per cui è evidente che anche relativamente alla condotta di cui alla presente opposizione, alcun rimprovero può muoversi agli odierni opponenti, impossibilitati a fronte dell'eccessivo carico organico in ingresso, a porre in essere una efficace e completa disinfestazione.
Si riportano qui di seguito di motivi di opposizione che meritano accoglimento in quanto suffragati dalla documentazione allegata e dalle brevi deduzioni sopra riportate.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente fra le parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Visto l'art.23 comma 12 l.689/1981 e l'art. 3 l.689/1981 Accoglie l'opposizione in mancanza di prove sufficienti della responsabilità degli opponenti e per l'effetto revoca l'ordinanza-ingiunzione di pagamento opposta. Spese interamente compensate fra le parti.
Ascoli Piceno, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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