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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 4198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4198 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7012/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio S. Stefani presidente relatore dott. Guido Macripò giudice dott.ssa Michela Guantario giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7012/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCIA Parte_1 P.IVA_1
PASQUALINO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 C.F._1
LUCIA PASQUALINO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_2 C.F._2
LUCIA PASQUALINO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. DE LUCIA Controparte_3 P.IVA_2
PASQUALINO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), rappresentata da con il Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5 patrocinio dell'avv. BERGAMASCO VINCENZO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
pagina 1 di 7 Conclusioni di parte attrice opponente
1) accertare e dichiarare l'assoluta carenza di rappresentanza processuale/sostanziale di
[...]
con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto n.281/2024 del Tribunale di CP_5
Milano del 08.01.2024, che andrà pertanto revocato;
II) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale/attiva della società opposta e, quindi, l'inefficacia della cessione di credito de quo nei confronti della e dei Parte_1 CP_ fideiussori sigg.ri e e, di conseguenza, Controparte_2 Controparte_1 CP_3 che quest'ultimi nulla devono ad per il contratto di leasing per cui è causa, Controparte_4 revocando il decreto ingiuntivo opposto n.281/2024, emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Michela Guantario in data 08.01.2024 e notificato in data
10.01.2024;
III) dichiarare la decadenza della società opposta da ogni azione nei confronti dei fideiussori, sigg.ri e e la conseguente estinzione Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 dell'obbligazione fideiussoria, revocando il decreto ingiuntivo opposto n.281/2024, emesso dal
Tribunale di Milano;
IV) accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione de quibus e, per l'effetto, dichiarare che nulla devono i sigg.ri e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 ad per il rapporto dedotto in giudizio, revocando il decreto ingiuntivo opposto Controparte_4
n.281/2024 del Tribunale di Milano;
V) in via del tutto gradata, anche previo accertamento degli importi indebitamente contabilizzati
(euro368.612,15) in danno di accertare e dichiarare il diverso importo Parte_1 eventualmente dovuto, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.281/2024 del Tribunale di
Milano;
VI) con vittoria di spese e competenze del procedimento come per legge, da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatari
Conclusioni di parte convenuta opposta
Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Giudice adito: nel merito e in via definitiva: respingere l'opposizione e tutte le domande proposte dalla
[...] nonché dai Sig.ri e dalla Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando comunque, se del caso in via riconvenzionale, per il titolo di cui al predetto decreto, i nominati e al pagamento, in Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 via tra loro solidale, a favore di dell'importo ingiunto di € 401.536,66, oltre Controparte_4 agli interessi convenzionali di mora da calcolarsi al tasso legale tempo per tempo vigente dalla data di deposito del ricorso per ingiunzione alla data di effettivo pagamento;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
pagina 2 di 7 Dichiara di non accettare il contraddittorio su ogni eventuale eccezione e/o domanda nuova delle controparti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
La decisione della presente causa è attribuita al collegio, in ragione della domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa anti-concorrenziale, che l'art. 33, legge n. 287/1990, devolve alla sezione specializzata imprese (quale è questa sezione in forza delle vigenti tabelle di organizzazione), la quale a sua volta decide in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50-bis c.p.c.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 401.536,66, oltre interessi legali, vantato da CP_4
rappresentata da nei confronti della quale
[...] Controparte_5 Parte_1
CP_ debitore principale, e dei fideiussori , e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
a seguito della risoluzione per inadempimento, in data 29/3/2013 (v. doc. 10 fasc. mon.), del contratto di locazione finanziaria stipulato in data 14/3/2008, n. 900489/001, tra Parte_2
quale concedente e la predetta quale utilizzatrice, relativo ad attrezzature e Parte_1
arredamento per un negozio “Burger King” sito a Pompei (v. doc. 2 fasc. mon.). si è fusa per incorporazione in a sua volta Parte_2 Controparte_6
incorporato in che nell'ambito di una operazione di Controparte_7
cartolarizzazione ha ceduto il credito ad Controparte_4
Nel dettaglio, la creditrice ha vantato un credito di euro 18.046,12, per canoni scaduti alla data di risoluzione, e di euro 383.490,54 a titolo di penale per indennità contrattuale, come da fattura emessa (v. doc. 21 fasc. mon.).
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 281/2024, qui opposto. Con il decreto è stata ingiunta anche che non è parte di questo giudizio. Parte_3
pagina 3 di 7 2. Legittimazione processuale
Gli opponenti hanno in primo luogo eccepito la carenza di legittimazione processuale di a motivo della nullità della procura alla stessa conferita, in quanto a norma CP_5 dell'art. 2, comma 6, legge n. 130/1999 l'attività di riscossione dei crediti cartolarizzati deve essere svolta da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB, qualifica che non possiede. CP_5
L'eccezione è infondata perché, come riportato nell'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla
G.U. del 18/11/2022 (v. doc. 22 fasc. monitorio) nella cartolarizzazione in questione è stata nominata quale master servicer Banca Finanziaria Internazionale s.p.a., iscritta all'albo delle banche, e ad essa sono stati delegati compiti di gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti oggetto e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo. E' così rispettato il requisito richiesto dal citato art. 2, comma 6, mentre agisce solo quale sub servicer. CP_5
3. Legittimazione sostanziale
Secondo gli attori, on ha fornito la prova della titolarità del credito. CP_4
La difesa è infondata. Va considerato che già in sede monitoria, ha prodotto il CP_4
contratto di leasing, la fattura del fornitore, il verbale di consegna dei beni, le fideiussioni rilasciate dai garanti e la fattura emessa da per la penale. Il possesso di Controparte_7
tutti questi documenti contrattuali, valutato unitamente alla pubblicazione sulla GU della cessione, nonché alla dichiarazione di cessione del credito ad rilasciata da Controparte_4
con specifico riferimento al contratto di leasing n. 900489, sopra Controparte_7
indicato, costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti spiegabili solo con l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa ad Controparte_4
4. Decadenza
I garanti hanno eccepito, altresì, la decadenza della creditrice dall'azione nei loro confronti a norma dell'art. 1957 c.c. A tal fine hanno dedotto che l'obbligazione è scaduta dal momento della risoluzione del 29/3/2013, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato solo nell'ottobre 2023 (in realtà è stato depositato il 15/11/2023).
pagina 4 di 7 L'opposta sul punto ha dedotto che nel caso di specie la fideiussione è correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale bensì suo integrale adempimento e quindi l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
In proposito va tenuto presente che la creditrice ha prodotto (v. docc.
4-5 fasc. mon.) l'impegno fideiussorio firmato dai garanti in data 14/3/2008, che fa espresso riferimento alle condizioni generali, come di seguito riportato:
La peculiarità della fattispecie è costituita da fatto che dette condizioni generali non sono state prodotte, ma è stata prodotta l'approvazione specifica di alcune loro clausole, evidentemente ritenute vessatorie, tra cui una clausola così descritta: “f) deroga all'art. 1957 cod. civ.” (v. doc.
4-5 mon.).
Premesso che il contratto di fideiussione non richiede la forma scritta ad substantiam, sulla base dei documenti citati si deve ritenere che i garanti abbiano effettivamente sottoscritto una fideiussione che contiene la deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c.
Circa i dettagli di tale clausola, soccorrono le concordanti allegazioni delle parti. In particolare, rileva la deduzione operata dagli opponenti secondo la quale nelle fideiussioni in questione sono
“riprodotte le clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia” (v. citazione, pag. 10). In modo del tutto conforme, la parte opposta ha dedotto (v. sopra) che le fideiussioni azionate sono correlate non alla scadenza della obbligazione principale bensì suo integrale adempimento, di modo che l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
Pertanto, alla luce della sottoscrizione della riportata clausola f) e delle concordanti allegazioni delle parti, si deve concludere che le fideiussioni rilasciate dagli opponenti nell'interesse di pagina 5 di 7 contengano la deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c., con l'ulteriore Parte_1
conseguenza che l'eccezione di decadenza dell'azione del creditore, fondata su quella norma, è infondata.
5. Antitrust
L'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust è palesemente infondata.
Come sopra riportato, gli opponenti hanno fatto un riferimento, impreciso, a “clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia” per violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza.
Tuttavia, nessun provvedimento della Banca d'Italia è stato prodotto e quindi non vi è alcuna prova privilegiata a sostegno della eccezione di parte attrice. Questa era dunque onerata di provare che le fideiussioni qui azionate sono l'attuazione di una intesa restrittiva attiva nel marzo
2008 nel mercato del leasing. Sul punto nessuna prova è stata offerta e quindi l'eccezione di nullità va rigettata.
6. Prescrizione
Anche l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata dagli opponenti, è infondata. Come indicato dall'opposta, infatti, il termine decennale decorrente dalla risoluzione del contratto
(29/3/2013) è stato interrotto dalla diffida di pagamento inviata via PEC in data 14/10/2019 (v. doc. 13 fasc. mon.). Successivamente è intervenuta la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta entro il decennio.
7. Credito
Parte attrice ha genericamente contestato l'ammontare del credito, che sarebbe stato quantificato arbitrariamente. In realtà non è così. L'opposta ha specificato che non sono stati pagati i canoni scadenti il 1/3/2013, in parte, e quello del 1/4/2013 per complessivi euro 18.046,12. Ha inoltre spiegato che, in caso di risoluzione per inadempimento l'art. 11 delle c.c.gg. prevede l'obbligo di pagamento a titolo di penale dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo di opzione, pari ad euro
383.490,54. In questo quadro, era onere del debitore dimostrare di aver pagato il suo debito, ma è pacifico che ciò non sia avvenuto. Infine, nel caso di specie non può essere detratto il valore dei pagina 6 di 7 beni concessi in leasing, come previsto dal patto di deduzione, perché nonostante il titolo esecutivo ottenuto dalla concedente non è stato possibile rinvenire i beni oggetto del contratto (v. verbale negativo, doc. 17 fasc. mon.).
Nei confronti di tutti gli opponenti, perciò, il decreto ingiuntivo va confermato.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014
e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta le eccezioni e le domande degli attori opponenti;
2. per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 281/2024;
3. condanna gli attori opponenti a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in euro 11.229,00 oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 23 maggio 2025
Il presidente est.
dott. Antonio S. Stefani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio S. Stefani presidente relatore dott. Guido Macripò giudice dott.ssa Michela Guantario giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7012/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCIA Parte_1 P.IVA_1
PASQUALINO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 C.F._1
LUCIA PASQUALINO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_2 C.F._2
LUCIA PASQUALINO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. DE LUCIA Controparte_3 P.IVA_2
PASQUALINO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), rappresentata da con il Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5 patrocinio dell'avv. BERGAMASCO VINCENZO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
pagina 1 di 7 Conclusioni di parte attrice opponente
1) accertare e dichiarare l'assoluta carenza di rappresentanza processuale/sostanziale di
[...]
con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto n.281/2024 del Tribunale di CP_5
Milano del 08.01.2024, che andrà pertanto revocato;
II) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale/attiva della società opposta e, quindi, l'inefficacia della cessione di credito de quo nei confronti della e dei Parte_1 CP_ fideiussori sigg.ri e e, di conseguenza, Controparte_2 Controparte_1 CP_3 che quest'ultimi nulla devono ad per il contratto di leasing per cui è causa, Controparte_4 revocando il decreto ingiuntivo opposto n.281/2024, emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Michela Guantario in data 08.01.2024 e notificato in data
10.01.2024;
III) dichiarare la decadenza della società opposta da ogni azione nei confronti dei fideiussori, sigg.ri e e la conseguente estinzione Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 dell'obbligazione fideiussoria, revocando il decreto ingiuntivo opposto n.281/2024, emesso dal
Tribunale di Milano;
IV) accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione de quibus e, per l'effetto, dichiarare che nulla devono i sigg.ri e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 ad per il rapporto dedotto in giudizio, revocando il decreto ingiuntivo opposto Controparte_4
n.281/2024 del Tribunale di Milano;
V) in via del tutto gradata, anche previo accertamento degli importi indebitamente contabilizzati
(euro368.612,15) in danno di accertare e dichiarare il diverso importo Parte_1 eventualmente dovuto, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.281/2024 del Tribunale di
Milano;
VI) con vittoria di spese e competenze del procedimento come per legge, da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatari
Conclusioni di parte convenuta opposta
Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Giudice adito: nel merito e in via definitiva: respingere l'opposizione e tutte le domande proposte dalla
[...] nonché dai Sig.ri e dalla Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando comunque, se del caso in via riconvenzionale, per il titolo di cui al predetto decreto, i nominati e al pagamento, in Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 via tra loro solidale, a favore di dell'importo ingiunto di € 401.536,66, oltre Controparte_4 agli interessi convenzionali di mora da calcolarsi al tasso legale tempo per tempo vigente dalla data di deposito del ricorso per ingiunzione alla data di effettivo pagamento;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
pagina 2 di 7 Dichiara di non accettare il contraddittorio su ogni eventuale eccezione e/o domanda nuova delle controparti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
La decisione della presente causa è attribuita al collegio, in ragione della domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa anti-concorrenziale, che l'art. 33, legge n. 287/1990, devolve alla sezione specializzata imprese (quale è questa sezione in forza delle vigenti tabelle di organizzazione), la quale a sua volta decide in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50-bis c.p.c.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 401.536,66, oltre interessi legali, vantato da CP_4
rappresentata da nei confronti della quale
[...] Controparte_5 Parte_1
CP_ debitore principale, e dei fideiussori , e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
a seguito della risoluzione per inadempimento, in data 29/3/2013 (v. doc. 10 fasc. mon.), del contratto di locazione finanziaria stipulato in data 14/3/2008, n. 900489/001, tra Parte_2
quale concedente e la predetta quale utilizzatrice, relativo ad attrezzature e Parte_1
arredamento per un negozio “Burger King” sito a Pompei (v. doc. 2 fasc. mon.). si è fusa per incorporazione in a sua volta Parte_2 Controparte_6
incorporato in che nell'ambito di una operazione di Controparte_7
cartolarizzazione ha ceduto il credito ad Controparte_4
Nel dettaglio, la creditrice ha vantato un credito di euro 18.046,12, per canoni scaduti alla data di risoluzione, e di euro 383.490,54 a titolo di penale per indennità contrattuale, come da fattura emessa (v. doc. 21 fasc. mon.).
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 281/2024, qui opposto. Con il decreto è stata ingiunta anche che non è parte di questo giudizio. Parte_3
pagina 3 di 7 2. Legittimazione processuale
Gli opponenti hanno in primo luogo eccepito la carenza di legittimazione processuale di a motivo della nullità della procura alla stessa conferita, in quanto a norma CP_5 dell'art. 2, comma 6, legge n. 130/1999 l'attività di riscossione dei crediti cartolarizzati deve essere svolta da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB, qualifica che non possiede. CP_5
L'eccezione è infondata perché, come riportato nell'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla
G.U. del 18/11/2022 (v. doc. 22 fasc. monitorio) nella cartolarizzazione in questione è stata nominata quale master servicer Banca Finanziaria Internazionale s.p.a., iscritta all'albo delle banche, e ad essa sono stati delegati compiti di gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti oggetto e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo. E' così rispettato il requisito richiesto dal citato art. 2, comma 6, mentre agisce solo quale sub servicer. CP_5
3. Legittimazione sostanziale
Secondo gli attori, on ha fornito la prova della titolarità del credito. CP_4
La difesa è infondata. Va considerato che già in sede monitoria, ha prodotto il CP_4
contratto di leasing, la fattura del fornitore, il verbale di consegna dei beni, le fideiussioni rilasciate dai garanti e la fattura emessa da per la penale. Il possesso di Controparte_7
tutti questi documenti contrattuali, valutato unitamente alla pubblicazione sulla GU della cessione, nonché alla dichiarazione di cessione del credito ad rilasciata da Controparte_4
con specifico riferimento al contratto di leasing n. 900489, sopra Controparte_7
indicato, costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti spiegabili solo con l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa ad Controparte_4
4. Decadenza
I garanti hanno eccepito, altresì, la decadenza della creditrice dall'azione nei loro confronti a norma dell'art. 1957 c.c. A tal fine hanno dedotto che l'obbligazione è scaduta dal momento della risoluzione del 29/3/2013, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato solo nell'ottobre 2023 (in realtà è stato depositato il 15/11/2023).
pagina 4 di 7 L'opposta sul punto ha dedotto che nel caso di specie la fideiussione è correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale bensì suo integrale adempimento e quindi l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
In proposito va tenuto presente che la creditrice ha prodotto (v. docc.
4-5 fasc. mon.) l'impegno fideiussorio firmato dai garanti in data 14/3/2008, che fa espresso riferimento alle condizioni generali, come di seguito riportato:
La peculiarità della fattispecie è costituita da fatto che dette condizioni generali non sono state prodotte, ma è stata prodotta l'approvazione specifica di alcune loro clausole, evidentemente ritenute vessatorie, tra cui una clausola così descritta: “f) deroga all'art. 1957 cod. civ.” (v. doc.
4-5 mon.).
Premesso che il contratto di fideiussione non richiede la forma scritta ad substantiam, sulla base dei documenti citati si deve ritenere che i garanti abbiano effettivamente sottoscritto una fideiussione che contiene la deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c.
Circa i dettagli di tale clausola, soccorrono le concordanti allegazioni delle parti. In particolare, rileva la deduzione operata dagli opponenti secondo la quale nelle fideiussioni in questione sono
“riprodotte le clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia” (v. citazione, pag. 10). In modo del tutto conforme, la parte opposta ha dedotto (v. sopra) che le fideiussioni azionate sono correlate non alla scadenza della obbligazione principale bensì suo integrale adempimento, di modo che l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
Pertanto, alla luce della sottoscrizione della riportata clausola f) e delle concordanti allegazioni delle parti, si deve concludere che le fideiussioni rilasciate dagli opponenti nell'interesse di pagina 5 di 7 contengano la deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c., con l'ulteriore Parte_1
conseguenza che l'eccezione di decadenza dell'azione del creditore, fondata su quella norma, è infondata.
5. Antitrust
L'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust è palesemente infondata.
Come sopra riportato, gli opponenti hanno fatto un riferimento, impreciso, a “clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia” per violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza.
Tuttavia, nessun provvedimento della Banca d'Italia è stato prodotto e quindi non vi è alcuna prova privilegiata a sostegno della eccezione di parte attrice. Questa era dunque onerata di provare che le fideiussioni qui azionate sono l'attuazione di una intesa restrittiva attiva nel marzo
2008 nel mercato del leasing. Sul punto nessuna prova è stata offerta e quindi l'eccezione di nullità va rigettata.
6. Prescrizione
Anche l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata dagli opponenti, è infondata. Come indicato dall'opposta, infatti, il termine decennale decorrente dalla risoluzione del contratto
(29/3/2013) è stato interrotto dalla diffida di pagamento inviata via PEC in data 14/10/2019 (v. doc. 13 fasc. mon.). Successivamente è intervenuta la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta entro il decennio.
7. Credito
Parte attrice ha genericamente contestato l'ammontare del credito, che sarebbe stato quantificato arbitrariamente. In realtà non è così. L'opposta ha specificato che non sono stati pagati i canoni scadenti il 1/3/2013, in parte, e quello del 1/4/2013 per complessivi euro 18.046,12. Ha inoltre spiegato che, in caso di risoluzione per inadempimento l'art. 11 delle c.c.gg. prevede l'obbligo di pagamento a titolo di penale dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo di opzione, pari ad euro
383.490,54. In questo quadro, era onere del debitore dimostrare di aver pagato il suo debito, ma è pacifico che ciò non sia avvenuto. Infine, nel caso di specie non può essere detratto il valore dei pagina 6 di 7 beni concessi in leasing, come previsto dal patto di deduzione, perché nonostante il titolo esecutivo ottenuto dalla concedente non è stato possibile rinvenire i beni oggetto del contratto (v. verbale negativo, doc. 17 fasc. mon.).
Nei confronti di tutti gli opponenti, perciò, il decreto ingiuntivo va confermato.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014
e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta le eccezioni e le domande degli attori opponenti;
2. per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 281/2024;
3. condanna gli attori opponenti a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in euro 11.229,00 oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 23 maggio 2025
Il presidente est.
dott. Antonio S. Stefani
pagina 7 di 7