Articolo 1 della Legge 31 luglio 1957, n. 674
Versione
11 agosto 1957
Art. 1. Articolo unico.

Il Fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 1000 milioni con legge 15 giugno 1956, n. 629 , viene ulteriormente elevato a lire 1300 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilita' dell'Azienda bancaria del Banco medesimo.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 11 agosto 1957