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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 5256/2024
Il Giudice dott.ssa Maria Teresa Latella, ,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 5256/2024 R.G. vertente
TRA
MO NA, C.F. [...], residente in [...], corso Italia, 157
difeso dall'avv. Costanza Maria Gargano
- appellante -;
E
IN Stadio Uno (c.f. 91005900153), sito in Seregno (MB), via dell'Atleta, 35,
- appellato contumace -;
avente ad oggetto: appello a sentenza del giudice di pace conclusioni delle parti per l'appellante: insiste per l'accoglimento dell'appello con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata e condanna del IN Stadio Uno di Seregno:
- alla restituzione, in favore del sig. MO NA, dell'importo da quest'ultimo versato sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo successivamente revocato, pari ad Euro 3.812,61, oltre interessi, anche moratori, dalla data del pagamento alla restituzione;
- al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio di primo e secondo grado, nonché le spese di adesione alla mediazione e legali relative alla mediazione oltre iva e cpa, spese generali 15%, oltre al rimborso del contributo unificato come per legge;
- al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in favore del sig. MO NA, da quantificarsi in misura equitativa, tenuto conto delle condotte avversarie.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 320/2024 ), non notificata, il Giudice di Pace di Monza, a conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2188/2021 promosso dal sig.
MO NA, dichiarava improcedibile il giudizio ( per difetto di mediazione) revocando il decreto ingiuntivo, senza tuttavia pronunciarsi sulla domanda restitutoria altresì formulata dal sig.MO NA con riguardo alle somme pagate in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificato dalla controparte unitamente all'atto di precetto e pari ad Euro 3.812,61 corrisposti in data 13.07.2021, compensando le spese di lite integralmente.
Ha proposto appello il sig.MO NA impugnando la sentenza perché:
i. non si è pronunciata sulla richiesta di condanna restitutoria formulata dal sig. NA, così violando l'art. 112 cpc laddove “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda…”;
Pag. 2 di 6 ii. ha compensato immotivatamente le spese di lite non considerando peraltro le condotte tenute sia in sede processuale che in sede di mediazione dal IN
Stadio Uno;
iii. non si è pronunciata sulla richiesta di condanna nei confronti del IN Stadio
Uno al risarcimento dei danni per lite temeraria, nonostante il IN abbia ottenuto il titolo in forma esecutiva sulla base di condotte scorrette, omettendo al GdP che il sig. NA non fosse più condominio addirittura da oltre un decennio, e precisamente dal 21 luglio del 2009, nuovamente violando l'art. 112. C.p.c.
Il NA dava altresì atto che, dopo la pubblicazione della sentenza aveva richiesto per il tramite del proprio legale al IN Stadio Uno di restituire le somme versate in forza del titolo esecutivo revocato, maggiorate degli interessi, ma che nessun riscontro
è mai stato data alla predetta richiesta, rimasta integralmente inevasa .
Precisava poi l'appellante, quanto al merito, che con atto di opposizione innanzi al
Giudice di Pace di Monza ritualmente notificato in data 06.09.2021, si era opposto al decreto ingiuntivo notificatogli in data 29.06.2021, unitamente al relativo atto di precetto, per un importo complessivo di Euro 3.812,61 per asserite spese straordinarie condominiali che il IN sosteneva dovessero essere pagate dal sig. NA, importo che veniva, nelle more, pagato, in data 13.07.2021, al solo fine di evitare di subire l'azione esecutiva con riserva di ripetizione (doc. 2).
Sul punto il NA aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva -non essendo egli più condomino per alienazione della intera proprietà sin dal 21 luglio 2009
-, la prescrizione del preteso diritto del IN, l'infondatezza e illegittimità della richiesta di pagamento per non debenza degli importi ingiunti trattandosi di importi diversi e ulteriori rispetto a quelli di cui alle delibere del 5 e 29 giugno 2009 inerenti ai lavori straordinari dello stabile, le ultime a cui il sig. NA aveva partecipato essendo ancora condomino.
Pag. 3 di 6 Secondo l'appellante egli aveva pagato interamente non solo gli importi a suo tempo deliberati, ma anche importi ulteriori non essendogli imputabili quanto inerente ad opere extra contratto e capitolato, contenziosi, transazioni e interessi decisi e insorti successivamente alla vendita dell'immobile e di cui il sig. NA nemmeno era a conoscenza.
Rilevava infine la malafede processuale del IN che al solo fine di ottenere il decreto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 63 c. 1 disp att c.p.c., aveva taciuto al Giudice il fatto che il sig. NA non fosse più condomino da oltre 12 anni, notificandogli l'atto di precetto.
Nel corso del giudizio di primo grado poi il giudice, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione. aveva preliminarmente disposto l'invio in mediazione obbligatoria .
Tuttavia all'udienza del 6.02.23 la difesa del sig. NA eccepiva che la mediazione era stata espletata dal IN in assenza di delibera autorizzativa e di poteri sostanziali dell'amministratore in violazione dell'art. 71 quater c. 3 disp att c.c. applicabile ratione temporis al procedimento.
Pertanto, richiamando la sentenza della Cassazione n. 10846/2020 la difesa del sig.
NA eccepiva che la mediazione doveva considerarsi come non espletata e che dunque la condizione di procedibilità non poteva considerarsi realizzata, con conseguente improcedibilità e necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Insisteva altresì per la condanna del IN alla restituzione degli importi versati sulla base del decreto e per la condanna alle spese e per responsabilità aggravata della controparte. Il GdP quindi con la sentenza impugnata dichiarava l'improcedibilità del giudizio revocando il decreto ingiuntivo ma omettendo le ulteriori pronunce e compensando le spese. Di qui l'odierno giudizio.
E' rimasto contumace il condominio ed all'udienza del 19.2.2025 essendo la causa documentale, è stata rimessa in decisione.
----000----
Pag. 4 di 6 L'appello è fondato.
Si premette che non vi è motivo d'appello né principale né incidentale sul capo riguardante l'improcedibilità e la revoca del decreto ( l'impugnazione verte in ipotesi di omissione di pronuncia).
Solo incidenter ed anche come si vedrà ai fini delle spese può dunque osservarsi che correttamente il giudice di prime cure , a seguito di un difetto di mediazione ha pronunciato per la revoca del decreto.
E' pacifico in giurisprudenza , a seguito dell'input delle Sezioni Unite della Cassazione, che: “ ..nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Ma la Cassazione chiamata a pronunciarsi anche sugli effetti restitutori della revoca ex art 336 c.c ha altresì chiarito con la sentenza n. 30389/2019, richiamando la precedente sentenza n. 19296/2005 ha statuito che la “il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata in appello sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c. per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, trova applicazione anche con riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso la domanda di restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione ovvero anche separatamente”.
Sempre in forza del disposto ex art 336 c.p.c. e quanto alle spese di lite la Cassazione ha altresì precisato che qualora vi sia riforma parziale della sentenza di primo grado queste debbono essere ridisciplinate sulla base dell'esito complessivo della lite, giacchè la riforma comporta la caducazione ex art 336 cpc anche del capo che ha deciso sulle spese ( Cass ord. 24.1.2017 ; ord.
4.4.2018 n.8400).
Pag. 5 di 6 Ciò premesso e venendo allora al caso di specie per effetto della revoca del decreto ingiuntivo , pronunciata con un capo della sentenza che , in quanto non impugnato è passato in giudicato, il sig.NA ha diritto- alla luce dei principi sopra richiamati - alla restituzione delle somme pagate in forza del decreto medesimo e pari ad 3.812,61 e tale restituzione può essere disposta anche nel presente giudizio.
Il IN deve pertanto essere condannato a restituire in suo favore la relativa somma.
Venendo alla rimodulazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio effettivamente la mancata
- non corretta - “attivazione” della mediazione da parte del convenuto opposto, attore in senso sostanziale – ha effetti sulle stesse . Con l'introduzione del giudizio mediante ricorso monitorio il MI ha – oltre che dal punto di vista sostanziale verosimilmente richiesto al NA somme non dovute in quanto non più condomino – altresì determinato il medesimo al giudizio ed agli esborsi di lite che vanno dunque rifusi
Il IN va pertanto condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 3.200,00 per compensi oltre accessori per legge oltre alle spese di mediazione come liquidate in dispositivo
Non sussistono viceversa i presupposti – non essendovene prova piena – per la condanna ex art
96 c.p.c.
PQM
In parziale riforma della sentenza di primo grado
CONDANNA il IN Stadio Uno alla restituzione in favore del sig.MO NA della somma pari ad euro 3.812,61 a titolo di restituzioni, oltre interessi legali dal dovuto al saldo
RIGETTA ogni altra domanda od eccezione
CONDANNA il IN al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio pari ad euro
3.200,00 per compensi oltre accessori per legge ed alle spese di mediazione pari ad euro
550,00 oltre accessori
Così deciso in Monza, in data 17.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 5256/2024
Il Giudice dott.ssa Maria Teresa Latella, ,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 5256/2024 R.G. vertente
TRA
MO NA, C.F. [...], residente in [...], corso Italia, 157
difeso dall'avv. Costanza Maria Gargano
- appellante -;
E
IN Stadio Uno (c.f. 91005900153), sito in Seregno (MB), via dell'Atleta, 35,
- appellato contumace -;
avente ad oggetto: appello a sentenza del giudice di pace conclusioni delle parti per l'appellante: insiste per l'accoglimento dell'appello con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata e condanna del IN Stadio Uno di Seregno:
- alla restituzione, in favore del sig. MO NA, dell'importo da quest'ultimo versato sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo successivamente revocato, pari ad Euro 3.812,61, oltre interessi, anche moratori, dalla data del pagamento alla restituzione;
- al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio di primo e secondo grado, nonché le spese di adesione alla mediazione e legali relative alla mediazione oltre iva e cpa, spese generali 15%, oltre al rimborso del contributo unificato come per legge;
- al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in favore del sig. MO NA, da quantificarsi in misura equitativa, tenuto conto delle condotte avversarie.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 320/2024 ), non notificata, il Giudice di Pace di Monza, a conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2188/2021 promosso dal sig.
MO NA, dichiarava improcedibile il giudizio ( per difetto di mediazione) revocando il decreto ingiuntivo, senza tuttavia pronunciarsi sulla domanda restitutoria altresì formulata dal sig.MO NA con riguardo alle somme pagate in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificato dalla controparte unitamente all'atto di precetto e pari ad Euro 3.812,61 corrisposti in data 13.07.2021, compensando le spese di lite integralmente.
Ha proposto appello il sig.MO NA impugnando la sentenza perché:
i. non si è pronunciata sulla richiesta di condanna restitutoria formulata dal sig. NA, così violando l'art. 112 cpc laddove “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda…”;
Pag. 2 di 6 ii. ha compensato immotivatamente le spese di lite non considerando peraltro le condotte tenute sia in sede processuale che in sede di mediazione dal IN
Stadio Uno;
iii. non si è pronunciata sulla richiesta di condanna nei confronti del IN Stadio
Uno al risarcimento dei danni per lite temeraria, nonostante il IN abbia ottenuto il titolo in forma esecutiva sulla base di condotte scorrette, omettendo al GdP che il sig. NA non fosse più condominio addirittura da oltre un decennio, e precisamente dal 21 luglio del 2009, nuovamente violando l'art. 112. C.p.c.
Il NA dava altresì atto che, dopo la pubblicazione della sentenza aveva richiesto per il tramite del proprio legale al IN Stadio Uno di restituire le somme versate in forza del titolo esecutivo revocato, maggiorate degli interessi, ma che nessun riscontro
è mai stato data alla predetta richiesta, rimasta integralmente inevasa .
Precisava poi l'appellante, quanto al merito, che con atto di opposizione innanzi al
Giudice di Pace di Monza ritualmente notificato in data 06.09.2021, si era opposto al decreto ingiuntivo notificatogli in data 29.06.2021, unitamente al relativo atto di precetto, per un importo complessivo di Euro 3.812,61 per asserite spese straordinarie condominiali che il IN sosteneva dovessero essere pagate dal sig. NA, importo che veniva, nelle more, pagato, in data 13.07.2021, al solo fine di evitare di subire l'azione esecutiva con riserva di ripetizione (doc. 2).
Sul punto il NA aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva -non essendo egli più condomino per alienazione della intera proprietà sin dal 21 luglio 2009
-, la prescrizione del preteso diritto del IN, l'infondatezza e illegittimità della richiesta di pagamento per non debenza degli importi ingiunti trattandosi di importi diversi e ulteriori rispetto a quelli di cui alle delibere del 5 e 29 giugno 2009 inerenti ai lavori straordinari dello stabile, le ultime a cui il sig. NA aveva partecipato essendo ancora condomino.
Pag. 3 di 6 Secondo l'appellante egli aveva pagato interamente non solo gli importi a suo tempo deliberati, ma anche importi ulteriori non essendogli imputabili quanto inerente ad opere extra contratto e capitolato, contenziosi, transazioni e interessi decisi e insorti successivamente alla vendita dell'immobile e di cui il sig. NA nemmeno era a conoscenza.
Rilevava infine la malafede processuale del IN che al solo fine di ottenere il decreto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 63 c. 1 disp att c.p.c., aveva taciuto al Giudice il fatto che il sig. NA non fosse più condomino da oltre 12 anni, notificandogli l'atto di precetto.
Nel corso del giudizio di primo grado poi il giudice, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione. aveva preliminarmente disposto l'invio in mediazione obbligatoria .
Tuttavia all'udienza del 6.02.23 la difesa del sig. NA eccepiva che la mediazione era stata espletata dal IN in assenza di delibera autorizzativa e di poteri sostanziali dell'amministratore in violazione dell'art. 71 quater c. 3 disp att c.c. applicabile ratione temporis al procedimento.
Pertanto, richiamando la sentenza della Cassazione n. 10846/2020 la difesa del sig.
NA eccepiva che la mediazione doveva considerarsi come non espletata e che dunque la condizione di procedibilità non poteva considerarsi realizzata, con conseguente improcedibilità e necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Insisteva altresì per la condanna del IN alla restituzione degli importi versati sulla base del decreto e per la condanna alle spese e per responsabilità aggravata della controparte. Il GdP quindi con la sentenza impugnata dichiarava l'improcedibilità del giudizio revocando il decreto ingiuntivo ma omettendo le ulteriori pronunce e compensando le spese. Di qui l'odierno giudizio.
E' rimasto contumace il condominio ed all'udienza del 19.2.2025 essendo la causa documentale, è stata rimessa in decisione.
----000----
Pag. 4 di 6 L'appello è fondato.
Si premette che non vi è motivo d'appello né principale né incidentale sul capo riguardante l'improcedibilità e la revoca del decreto ( l'impugnazione verte in ipotesi di omissione di pronuncia).
Solo incidenter ed anche come si vedrà ai fini delle spese può dunque osservarsi che correttamente il giudice di prime cure , a seguito di un difetto di mediazione ha pronunciato per la revoca del decreto.
E' pacifico in giurisprudenza , a seguito dell'input delle Sezioni Unite della Cassazione, che: “ ..nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Ma la Cassazione chiamata a pronunciarsi anche sugli effetti restitutori della revoca ex art 336 c.c ha altresì chiarito con la sentenza n. 30389/2019, richiamando la precedente sentenza n. 19296/2005 ha statuito che la “il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata in appello sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c. per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, trova applicazione anche con riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso la domanda di restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione ovvero anche separatamente”.
Sempre in forza del disposto ex art 336 c.p.c. e quanto alle spese di lite la Cassazione ha altresì precisato che qualora vi sia riforma parziale della sentenza di primo grado queste debbono essere ridisciplinate sulla base dell'esito complessivo della lite, giacchè la riforma comporta la caducazione ex art 336 cpc anche del capo che ha deciso sulle spese ( Cass ord. 24.1.2017 ; ord.
4.4.2018 n.8400).
Pag. 5 di 6 Ciò premesso e venendo allora al caso di specie per effetto della revoca del decreto ingiuntivo , pronunciata con un capo della sentenza che , in quanto non impugnato è passato in giudicato, il sig.NA ha diritto- alla luce dei principi sopra richiamati - alla restituzione delle somme pagate in forza del decreto medesimo e pari ad 3.812,61 e tale restituzione può essere disposta anche nel presente giudizio.
Il IN deve pertanto essere condannato a restituire in suo favore la relativa somma.
Venendo alla rimodulazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio effettivamente la mancata
- non corretta - “attivazione” della mediazione da parte del convenuto opposto, attore in senso sostanziale – ha effetti sulle stesse . Con l'introduzione del giudizio mediante ricorso monitorio il MI ha – oltre che dal punto di vista sostanziale verosimilmente richiesto al NA somme non dovute in quanto non più condomino – altresì determinato il medesimo al giudizio ed agli esborsi di lite che vanno dunque rifusi
Il IN va pertanto condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 3.200,00 per compensi oltre accessori per legge oltre alle spese di mediazione come liquidate in dispositivo
Non sussistono viceversa i presupposti – non essendovene prova piena – per la condanna ex art
96 c.p.c.
PQM
In parziale riforma della sentenza di primo grado
CONDANNA il IN Stadio Uno alla restituzione in favore del sig.MO NA della somma pari ad euro 3.812,61 a titolo di restituzioni, oltre interessi legali dal dovuto al saldo
RIGETTA ogni altra domanda od eccezione
CONDANNA il IN al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio pari ad euro
3.200,00 per compensi oltre accessori per legge ed alle spese di mediazione pari ad euro
550,00 oltre accessori
Così deciso in Monza, in data 17.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 6 di 6