Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/03/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado con R.G. 1806/2017 promossa da
Parte_1
, p.iva , in persona del legale rapp.te
[...] P.IVA_1
p.t., in giudizio con gli avv.ti Lodovico e Lucio Di Brita, con studio in Salerno, via Gaetano Angrisani, 2,
PEC .salerno.it Email_1 CP_1
Parte opponente contro p.iva in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rapp.te p.t, in giudizio con l'avv. Gennaro Ciociano, con studio in Salerno, piazza C. Cerretti, 9, PEC
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Parte opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 130/2017 del
Tribunale di Salerno del 15.11.2016, R.G. 8818/2916, notificato
19.01.2017, dell'importo di € 12.230,31, oltre interessi legali, spese e compenso.
Breve svolgimento del processo
La società aveva chiesto ed ottenuto il Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 130/2017 per il mancato pagamento delle fatture n° 123/2016 di € 4.402,40 - n° 133/2016 di € 751,91 - n°
135/2016 di € 4.758,00 - n° 161/2016 di € 2.318,00 emesse a seguito della fornitura fatta in favore del di Parte_1
1
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 22.02.2017 il “ conveniva in giudizio Parte_1
la società per l'udienza del 05.07.2017 Controparte_2
chiedendo revocarsi il provvedimento monitorio opposto in quanto ritenuto infondato, ingiusto ed illegittimo, ovvero destituito di ogni reale e veritiero fondamento giuridico, inammissibile ed inaccoglibile. Deduceva: “1) il monitorio richiesto e concesso risulta destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto e comunque carente dei presupposti giuridici previsti dagli artt. 633 e segg. cpc;
2) in subordine, la documentazione posta a base del monitorio, in sede di opposizione perde qualsivoglia efficacia probatoria”. Nel merito dichiarava di aver prontamente contestato con r.a.r. le fatture n. 161/16, n. 123/16, n. 133/16, n. 135/16 per mancata freschezza dei prodotti forniti, perché solo due delle quattro fatture attenevano a forniture (la n. 123/16 e la n. 133/16), per non aver mai richiesto all'opposta un'attività di consulenza e di supporto all'acquisto di beni per il locale commerciale, che anzi aveva anche per questo incaricato l'arch. Persona_1
Eccepiva, infine, l'inefficacia delle clausole vessatorie contenute nel contratto dell'01.05.2016 in essere tra le parti.
Concludeva per la revoca del decreto opposto e con vittoria di spese, con attribuzione. Con memoria “primo termine” eccepiva l'inesatto adempimento ex art. 1460 cc.
Il 15.06.2017 si costituiva in giudizio la Controparte_2
rilevando di aver allegato al ricorso per D.I. “fatture e contratto tra imprenditori del settore nonchè la messa in mora mai
2 contestata dalla società”, che la mancata freschezza dei prodotti, laddove effettivamente rilevata, era da imputare a parte opponente per non aver questi pedissequamente rispettato le modalità di conservazione e/o refrigerazioni della merce, che era pertanto chiaro l'intento meramente dilatorio dell'opposizione. Faceva istanza ex art. 648 cpc di concessione della provvisoria esecuzione. Chiedeva confermarsi l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto per la natura meramente dilatoria dell'avversa opposizione. Vinte le spese.
Concessi all'udienza del 05.07.2017 i termini di cui all'art. 183 co 6° c.p.c., ammessa ed espletata la prova orale, dopo più rinvii per l'emergenza epidemiologica da Covid 19 e per prosieguo prova, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 07.11.2022. Il
06.10.2022 l'avv. Ludovico Di Brita depositava rinuncia al mandato. Seguivano più rinvii nello stato. Il 02.12.2024 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI
L'opposizione non è fondata.
Va preliminarmente stabilito che la sommarietà della cognizione rende legittima ed idonea la prova del credito riportato nelle fatture commerciali e nell'estratto contabile posti a fondamento del ricorso ex art. 633 cpc. E' con l'opposizione ex art. 645 cpc che si introduce un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali e dai corrispondenti oneri probatori con l'effetto che oggetto di tale giudizio non è tanto la valutazione di legittimità̀ e di validità̀ del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. E'
3 cioè a seguito dell'opposizione che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Trib. Salerno, sent. n. 306/2021;
Trib. Vicenza, sent. n. 1730/2021: Trib. Milano, sent.
30.05.2017 n. 1603).
Tanto che la piena cognitio, caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, consente anche la produzione di nuove prove integranti quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla (Cass. sent. 28 maggio 2019, n.
14473).
Nel caso di specie, stabilito che non è in contestazione il rapporto contrattuale tra le parti, con gli effetti di cui all'art. 115 cpc, deve rilevarsi che il creditore opposto ha in questa sede offerto elementi probatori concordanti che consentono di ritenere fondato il credito. A mente dell'art. 115 cpc tutto ciò che non viene specificamente contestato dalla parte interessata deve ritenersi oggettivamente provato, con conseguente esonero per il giudice da ogni indagine probatoria sulla sussistenza o meno di quel determinato fatto, che, in quanto dato per provato, deve essere posto a fondamento della decisione (per tutte Cass. Civ. Sez. 3, n. 12517/16).
L'opposta ha innanzitutto provato di aver dato puntuale esecuzione al contratto dell'01.05.2016 stipulato con parte opponente avente ad oggetto la fornitura giornaliera dei
4 prodotti di pasticceria freschi e surgelati, come elencati nelle fatture e bolle di consegna allegate, di aver svolto il favore di questi e delle sue dipendenti addette alla vendita al pubblico, attività di consulenza illustrando e spiegando il metodo da seguire per la corretta conservazione e refrigerazione dei prodotti freschi e di quelli surgelati.
Il teste , escusso all'udienza del 14.10.2019, Testimone_1
dopo aver precisato di essere il fratello del legale rapp.te p.t. della società opposta, ha dichiarato che sono vere le circostanze di cui ai nn. 1 – 2 della comparsa di costituzione e precisato che
“dire disidratato significa che il rum si era asciugato in quanto la merce era esposta da più giorni”.
Quanto al capo 3 ha riferito che: - alcuni dolci erano sistemati nel vano refrigerato quando non dovevano esserlo ed altri erano esposti anziché essere in refrigerazione;
- si era recato spesso presso la società opponente in quanto faceva da tramite tra le parti per la sua esperienza nel settore.
Ha quindi confermato i capi 4, 6 e 7 riferendo che a suo avviso i dolci erano esposti da più giorni, che nonostante ci fosse ancora merce, l'opponente chiedeva sempre altra merce che a suo giudizio invece non serviva, che su suo consiglio furono acquistate da questi due vetrine refrigeranti in aggiunta all'arredo consigliato dal loro tecnico, arch. Per_1
Aggiunge di aver effettuato per conto di Controparte_2
alcune delle consegne di cui al capo 1 e che in tale occasione le bolle venivano firmate e timbrate.
L'altro teste qualificatosi fattorino alle Testimone_2
dipendenze dell'opposta, ha confermato la consegna della merce alla società opponente avvenuta nei mesi di giugno e luglio 2016 riferendo che ad ogni consegna seguiva la firma delle bolla e di non aver ricevuta alcuna contestazione.
5 L'unico teste escusso dall'opponente, l'impiegata MI , ha riferito circostanze apprese Testimone_3
de relato. Nel confermare i fatti dedotti ai capi A e B della memoria istruttoria di parte sulla mancata freschezza della merce, ha infatti precisato di averle apprese dalle dipendenti della società . Controparte_3
Neppure risultano risolutive le r.a.r. di contestazione della fornitura poiché inoltrate dall'opponente solo a seguito del ricevimento delle fatture di pagamento e non alla consegna della merce.
Per cui, per quanto emerso in corso di causa, può ritenersi provato il credito ingiunto e superata l'eccezione di inesatto adempimento di cui all'art. 1460 cc sollevata dall'opponente che in quanto tardivamente e genericamente proposta appare anche contraria a buona fede, ex art. 1460 co. 2 cc e, quindi, inidonea a paralizzare la pretesa creditoria.
E' noto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Uguale criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui
6 inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, il creditore istante potrà limitarsi alla mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr.
Cass. Sez. Unite sent. n. 13533 del 30.10.2001; Cass. sent. n.
3373 del 12.2.2010; Cass. sent. n. 8615 del 12.4.2006).
Onere che, nel caso di specie, per quanto emerso dal materiale probatorio acquisito e dall'espletata istruttoria, può ritenersi assolto dall'opposta.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) rigetta l'opposizione confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 130/2017 del Tribunale di Salerno del
15.11.2016, R.G. 8818/2916, che dichiara esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di causa che quantifica in € 3.100,00, oltre rimborso forfettario, spese vive, iva se dovuta e c.p.a, con attribuzione in favore del procuratore di parte opposta che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Salerno lì, 05 marzo 2025. avv. Gennaro Porpora
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