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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 3220/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio instaurato
DA
, nato in [...] il [...], residente a _1
EZ (TN), via Garibaldi n. 88, c.f. C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Zamfir, del Foro di Trento, c.f.
[...]
, PEC ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliato presso lo studio di questi in Trento, via Calepina n. 75 giusta delega allegata al ricorso
Parte ricorrente
CONTRO
, nata in [...] il [...] e residente in CP_1
EZ (Tn), Via Garibaldi n. 88 C.F. , C.F._3 rappresentata e difesa dagli avv. Cinzia Bert e (C.F. - C.F._4
e Noemi Fanfarillo ( - Email_2 C.F._5
entrambe del Foro di Trento e presso il loro Email_3
studio in EZ (TN), Via della Rupe, 10, elettivamente domiciliata, giusta delega conferita in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
Parte resistente
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte di data 24 giugno 2024, depositate telematicamente in data 18 luglio 2024, in allegato alle note di trattazione scritta relative all'udienza del 18 luglio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi e contestuale richiesta di divorzio, depositato in data 15 dicembre 2023, il ricorrente ha rappresentato di avere contratto matrimonio con la resistente in data 16 ottobre 2004 a LE
(Romania); che, dalla loro unione, erano nati i figli Persona_1
in data 09.09.2006, e il 01.10.2010 a Trento;
che la Persona_2
separazione era addebitabile alla resistente la quale, nel novembre 2021, aveva abbandonato la casa coniugale, portandosi dietro il figlio e tutti i risparmi Per_2
della famiglia, nonchè trasferendosi in Romania per farvi ritorno a giugno 2022; che, solo successivamente, il medesimo apprendeva che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale con un certo parente della sua amica Per_3
Tanto premesso il ricorrente avanzava le Pt_2 _1
conclusioni di cui al ricorso.
Pag. 2 di 8 Il medesimo domandava, inoltre, che, decorsi i termini previsti dalla legge, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle stesse condizioni di cui alla separazione.
Si è costituita la resistente la quale ha integralmente contestato le argomentazioni avversarie ed, in particolare, la domanda di addebito, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale di addebito della separazione a carico del marito per le ragioni esplicitate nella propria memoria difensiva, nonché avanzando le ulteriori richieste nella stessa esplicitate.
All'udienza del 17 aprile 2024, sono stati sentiti i minori e . Per_1 Per_2
All'esito di tale audizione le parti hanno congiuntamente chiesto un rinvio della causa al fine di addivenire ad una definizione transattiva della stessa.
All'udienza del 20 giugno 2024, le parti hanno chiesto un ulteriore rinvio per il deposito di conclusioni congiunte.
La causa è stata rinviata all'udienza del 18 luglio 2024. All'udienza del 18 luglio
2024, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato note di trattazione scritta, con allegato il foglio contenente le condizioni congiunte, datato 24 giugno 2024. La causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Con sentenza nr. 765/2024, è stata pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni di cui al foglio contenente le condizioni congiunte datato 24 giugno
2024, depositato in allegato alle note di trattazione scritta relative all'udienza del
18 luglio 2024, come integralmente riportate nella predetta pronuncia. La causa è stata, inoltre, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio al fine di consentire l'emissione della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, celebrata secondo le modalità di cui all'articolo
127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle
Pag. 3 di 8 note scritte, le parti hanno chiesto di divorziare secondo le condizioni di cui al foglio contenente le condizioni congiunte datato 24 giugno 2024, depositato in allegato alle note di trattazione scritta relative all'udienza del 18 luglio 2024, con formulazione a riguardo di conclusioni congiunte. La causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
………………………..
Tanto premesso, si rileva che la domanda di divorzio è fondata e che va, pertanto, accolta.
Il procedimento di separazione è stato definito con sentenza nr. 765/2024, emessa in data 22-07-2024, passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria di data 11-03-2025. Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b di tale legge.
È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione (ovvero alle condizioni di cui al foglio contenente le condizioni congiunte datato 24 giugno 2024, depositato in allegato alle note di trattazione scritta relative all'udienza del 18 luglio 2024), in quanto conformi all'interesse della prole, all'ordine pubblico e al buon costume, che, di seguito, inoltre, si riportano, come trascritte nelle note in sostituzione di udienza del 06-03-2025:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra e _1 CP_1
2) Rinuncia reciproca alle domande di addebito;
3) Disporre l'
[...]
affidamento condiviso dei due figli e con residenza e collocazione Per_1 Per_2
Pag. 4 di 8 abitativa presso la residenza della madre di mentre la collocazione Per_2
permanente di presso il padre;
Limitatamente alle decisioni di Per_1
ordinaria amministrazione stabilirsi ai sensi dell'art.337 ter c.c. e per le motivazioni di cui in narrativa che i genitori possano esercitare separatamente la responsabilità genitoriale. Con impegno da parte di entrambi i genitori ad assumere congiuntamente le decisioni riguardanti i figli e ad interessarsi reciprocamente dell'andamento e delle necessità di vita delle stesse. Nel rispetto degli impegni scolastici e non, i figli potranno vedere e stare con l'altro genitore quando lo desiderino e comunque concordemente con gli impegni scolastici;
4)
Quanto al contributo di mantenimento, fin tanto che non avrà reperito Per_1
una occupazione lavorativa, il mantenimento dei ragazzi spetterà in via esclusiva al genitore presso cui saranno collocati e quindi la madre provvederà al mantenimento di ed il padre a quello di;
nel caso invece Per_2 Per_1 Per_1
decidesse di non continuare gli studi e di andare a lavorare percependo uno stipendio di almeno € 800,00 mensili il padre verserà alla madre la somma mensile di € 300,00 per il mantenimento di . Anche nell'ipotesi in cui Per_2
dovesse invece tornare ad abitare con la madre il padre dovrà Per_1
provvedere al mantenimento di entrambi i ragazzi nella misura di 500,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
Quanto alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli queste verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno e che esse siano così individuate: spese straordinarie
“obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra genitori: libri scolastici, materiale scolastico di qualsiasi genere, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie, tasse scolastiche di ogni genere, spese di alloggio fuori sede, viaggi d'istruzione.
Pag. 5 di 8 Spese da concordare se superiore all'importo di 100,00 € per ogni singola spesa: spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua, corsi di informatica, centri estivi, viaggi, corsi di formazione;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la patente;
spese sportive: attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Dette spese, se non sostenute già nella misura del 50% ciascuno, dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro il mese successivo a quello dell'esborso; 5) detrazioni fiscali per il figlio
spetteranno alla madre mentre quelle per al padre mentre Per_2 Per_1
l'assegno unico, quello provinciale e gli altri emolumenti previsti per i figli a carico saranno percepiti dal genitore collocatario dei figli (quindi per Per_2
dalla madre e per dal padre), con l'impegno per il padre Per_1 _1
a prestarsi ad eventuali sottoscrizioni ed a fornire tutta la
[...]
documentazione che verrà richiesta, se necessario;
6) nessun assegno di mantenimento per la signora;
7) sottoscrizione da parte di Pt_1 _1
del contratto preliminare per la vendita dell'immobile casa coniugale al
[...]
prezzo di € 235.000,00 ed impegno dello stesso ad adoperarsi fattivamente per consentire il perfezionamento delle pratiche urbanistiche ed amministrative necessarie per la sottoscrizione del contratto preliminare;
8) impegno da parte della signora a corrispondere, condizionatamente al perfezionamento Pt_1 della vendita dell'immobile casa coniugale sito in EZ e subordinatamente al rogito notarile, al marito la somma di € 10.000,00 e solo successivamente al rogito notarile. Il netto residuo dal prezzo pattuito per la vendita (quindi previa estinzione del residuo mutuo ipotecario) verrà diviso al
50% tra e , la quale si impegna a sostenere _1 CP_1
nella misura del 50% le spese ed i costi che saranno necessari per il perfezionamento della vendita nel caso in cui verranno anticipati dal sig.
, a rimborsarli al marito nella misura del 50% ivi compresi gli _1
Pag. 6 di 8 esborsi necessari a sanare la morosità pendente con la banca (allo stato attuale circa € 5.000,00) sempre a condizione che detti pagamenti vengano effettivamente e documentalmente comprovati. 9) La signora CP_1
continuerà ad abitare nell'abitazione coniugale sino alla sottoscrizione del rogito;
Compensazione integrale delle spese di giudizio”.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Le spese di lite vanno, infine, compensate tra le parti come da accordo dalle stesse raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto dai coniugi _1
, nato in [...] il [...], e nata in [...]
[...] CP_1
il 27.11.1982, a LE (Romania) in data 16.10.2004, trascritto nel Comune di EZ;
- dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni concordate tra le parti nel foglio contenente le condizioni congiunte datato 24 giugno 2024, depositato in allegato alle note di trattazione scritta relative all'udienza del 18 luglio 2024, come anche riportate in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di lite, come da accordo tra le parti;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Pag. 7 di 8 Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 14-03-2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 3220/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio instaurato
DA
, nato in [...] il [...], residente a _1
EZ (TN), via Garibaldi n. 88, c.f. C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Zamfir, del Foro di Trento, c.f.
[...]
, PEC ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliato presso lo studio di questi in Trento, via Calepina n. 75 giusta delega allegata al ricorso
Parte ricorrente
CONTRO
, nata in [...] il [...] e residente in CP_1
EZ (Tn), Via Garibaldi n. 88 C.F. , C.F._3 rappresentata e difesa dagli avv. Cinzia Bert e (C.F. - C.F._4
e Noemi Fanfarillo ( - Email_2 C.F._5
entrambe del Foro di Trento e presso il loro Email_3
studio in EZ (TN), Via della Rupe, 10, elettivamente domiciliata, giusta delega conferita in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
Parte resistente
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte di data 24 giugno 2024, depositate telematicamente in data 18 luglio 2024, in allegato alle note di trattazione scritta relative all'udienza del 18 luglio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi e contestuale richiesta di divorzio, depositato in data 15 dicembre 2023, il ricorrente ha rappresentato di avere contratto matrimonio con la resistente in data 16 ottobre 2004 a LE
(Romania); che, dalla loro unione, erano nati i figli Persona_1
in data 09.09.2006, e il 01.10.2010 a Trento;
che la Persona_2
separazione era addebitabile alla resistente la quale, nel novembre 2021, aveva abbandonato la casa coniugale, portandosi dietro il figlio e tutti i risparmi Per_2
della famiglia, nonchè trasferendosi in Romania per farvi ritorno a giugno 2022; che, solo successivamente, il medesimo apprendeva che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale con un certo parente della sua amica Per_3
Tanto premesso il ricorrente avanzava le Pt_2 _1
conclusioni di cui al ricorso.
Pag. 2 di 8 Il medesimo domandava, inoltre, che, decorsi i termini previsti dalla legge, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle stesse condizioni di cui alla separazione.
Si è costituita la resistente la quale ha integralmente contestato le argomentazioni avversarie ed, in particolare, la domanda di addebito, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale di addebito della separazione a carico del marito per le ragioni esplicitate nella propria memoria difensiva, nonché avanzando le ulteriori richieste nella stessa esplicitate.
All'udienza del 17 aprile 2024, sono stati sentiti i minori e . Per_1 Per_2
All'esito di tale audizione le parti hanno congiuntamente chiesto un rinvio della causa al fine di addivenire ad una definizione transattiva della stessa.
All'udienza del 20 giugno 2024, le parti hanno chiesto un ulteriore rinvio per il deposito di conclusioni congiunte.
La causa è stata rinviata all'udienza del 18 luglio 2024. All'udienza del 18 luglio
2024, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato note di trattazione scritta, con allegato il foglio contenente le condizioni congiunte, datato 24 giugno 2024. La causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Con sentenza nr. 765/2024, è stata pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni di cui al foglio contenente le condizioni congiunte datato 24 giugno
2024, depositato in allegato alle note di trattazione scritta relative all'udienza del
18 luglio 2024, come integralmente riportate nella predetta pronuncia. La causa è stata, inoltre, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio al fine di consentire l'emissione della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, celebrata secondo le modalità di cui all'articolo
127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle
Pag. 3 di 8 note scritte, le parti hanno chiesto di divorziare secondo le condizioni di cui al foglio contenente le condizioni congiunte datato 24 giugno 2024, depositato in allegato alle note di trattazione scritta relative all'udienza del 18 luglio 2024, con formulazione a riguardo di conclusioni congiunte. La causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
………………………..
Tanto premesso, si rileva che la domanda di divorzio è fondata e che va, pertanto, accolta.
Il procedimento di separazione è stato definito con sentenza nr. 765/2024, emessa in data 22-07-2024, passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria di data 11-03-2025. Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b di tale legge.
È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione (ovvero alle condizioni di cui al foglio contenente le condizioni congiunte datato 24 giugno 2024, depositato in allegato alle note di trattazione scritta relative all'udienza del 18 luglio 2024), in quanto conformi all'interesse della prole, all'ordine pubblico e al buon costume, che, di seguito, inoltre, si riportano, come trascritte nelle note in sostituzione di udienza del 06-03-2025:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra e _1 CP_1
2) Rinuncia reciproca alle domande di addebito;
3) Disporre l'
[...]
affidamento condiviso dei due figli e con residenza e collocazione Per_1 Per_2
Pag. 4 di 8 abitativa presso la residenza della madre di mentre la collocazione Per_2
permanente di presso il padre;
Limitatamente alle decisioni di Per_1
ordinaria amministrazione stabilirsi ai sensi dell'art.337 ter c.c. e per le motivazioni di cui in narrativa che i genitori possano esercitare separatamente la responsabilità genitoriale. Con impegno da parte di entrambi i genitori ad assumere congiuntamente le decisioni riguardanti i figli e ad interessarsi reciprocamente dell'andamento e delle necessità di vita delle stesse. Nel rispetto degli impegni scolastici e non, i figli potranno vedere e stare con l'altro genitore quando lo desiderino e comunque concordemente con gli impegni scolastici;
4)
Quanto al contributo di mantenimento, fin tanto che non avrà reperito Per_1
una occupazione lavorativa, il mantenimento dei ragazzi spetterà in via esclusiva al genitore presso cui saranno collocati e quindi la madre provvederà al mantenimento di ed il padre a quello di;
nel caso invece Per_2 Per_1 Per_1
decidesse di non continuare gli studi e di andare a lavorare percependo uno stipendio di almeno € 800,00 mensili il padre verserà alla madre la somma mensile di € 300,00 per il mantenimento di . Anche nell'ipotesi in cui Per_2
dovesse invece tornare ad abitare con la madre il padre dovrà Per_1
provvedere al mantenimento di entrambi i ragazzi nella misura di 500,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
Quanto alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli queste verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno e che esse siano così individuate: spese straordinarie
“obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra genitori: libri scolastici, materiale scolastico di qualsiasi genere, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie, tasse scolastiche di ogni genere, spese di alloggio fuori sede, viaggi d'istruzione.
Pag. 5 di 8 Spese da concordare se superiore all'importo di 100,00 € per ogni singola spesa: spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua, corsi di informatica, centri estivi, viaggi, corsi di formazione;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la patente;
spese sportive: attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Dette spese, se non sostenute già nella misura del 50% ciascuno, dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro il mese successivo a quello dell'esborso; 5) detrazioni fiscali per il figlio
spetteranno alla madre mentre quelle per al padre mentre Per_2 Per_1
l'assegno unico, quello provinciale e gli altri emolumenti previsti per i figli a carico saranno percepiti dal genitore collocatario dei figli (quindi per Per_2
dalla madre e per dal padre), con l'impegno per il padre Per_1 _1
a prestarsi ad eventuali sottoscrizioni ed a fornire tutta la
[...]
documentazione che verrà richiesta, se necessario;
6) nessun assegno di mantenimento per la signora;
7) sottoscrizione da parte di Pt_1 _1
del contratto preliminare per la vendita dell'immobile casa coniugale al
[...]
prezzo di € 235.000,00 ed impegno dello stesso ad adoperarsi fattivamente per consentire il perfezionamento delle pratiche urbanistiche ed amministrative necessarie per la sottoscrizione del contratto preliminare;
8) impegno da parte della signora a corrispondere, condizionatamente al perfezionamento Pt_1 della vendita dell'immobile casa coniugale sito in EZ e subordinatamente al rogito notarile, al marito la somma di € 10.000,00 e solo successivamente al rogito notarile. Il netto residuo dal prezzo pattuito per la vendita (quindi previa estinzione del residuo mutuo ipotecario) verrà diviso al
50% tra e , la quale si impegna a sostenere _1 CP_1
nella misura del 50% le spese ed i costi che saranno necessari per il perfezionamento della vendita nel caso in cui verranno anticipati dal sig.
, a rimborsarli al marito nella misura del 50% ivi compresi gli _1
Pag. 6 di 8 esborsi necessari a sanare la morosità pendente con la banca (allo stato attuale circa € 5.000,00) sempre a condizione che detti pagamenti vengano effettivamente e documentalmente comprovati. 9) La signora CP_1
continuerà ad abitare nell'abitazione coniugale sino alla sottoscrizione del rogito;
Compensazione integrale delle spese di giudizio”.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Le spese di lite vanno, infine, compensate tra le parti come da accordo dalle stesse raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto dai coniugi _1
, nato in [...] il [...], e nata in [...]
[...] CP_1
il 27.11.1982, a LE (Romania) in data 16.10.2004, trascritto nel Comune di EZ;
- dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni concordate tra le parti nel foglio contenente le condizioni congiunte datato 24 giugno 2024, depositato in allegato alle note di trattazione scritta relative all'udienza del 18 luglio 2024, come anche riportate in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di lite, come da accordo tra le parti;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Pag. 7 di 8 Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 14-03-2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
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