Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/05/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 8733/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 23/05/2025 nella causa n. 8733/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dagli avv.ti SILVIA Parte_1 C.F._1
BOLDRINI e GIACOMO LESCA
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
- la ricorrente ha introdotto il presente giudizio per Parte_1 ottenere l'accertamento del diritto all'indennità premio di servizio/TFS e la condanna dell' al pagamento della prima rata;
CP_1
- l' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso;
CP_1
- nel corso del giudizio l' ha provveduto a liquidare la prestazione CP_2 oggetto di causa ed a disporne il pagamento;
- deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso: deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
- il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente
1
presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
- ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che l'avvenuto spontaneo riconoscimento della pretesa attorea ne dimostra la fondatezza;
- ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo, in prossimità dei compensi minimi dello scaglione di valore attesa la serialità della questione, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Lesca;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Giacomo Lesca.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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