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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/06/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6517/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GHIOTTO EMANUELE, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
, C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra Parte_1
e il sig. nel Comune di Zimella (VR) in data 02.04.2016, trascritto
[...] CP_1
nel Registri degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 3, parte I, serie -, anno
2016, ufficio 1, sussistendo i requisiti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, Legge 898/1970,
come aggiornata dalla Legge 55/2015, ordinandosi al Cancelliere di trasmettere copia
autentica dell'emananda sentenza al Comune di Zimella (VR) per gli incombenti di
legge.
2) Disporsi, per tutte le ragioni esposte, l'affidamento super esclusivo del figlio minore
alla madre, sig.ra la quale eserciterà la responsabilità Per_1 Parte_1
genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse, per tutte le
ragioni sopra esposte, con dovere del sig. di vigilare sulla sua educazione e CP_1
istruzione.
3) La residenza del minore verrà stabilita presso il domicilio della madre nella casa
sita in 37040 Volpino di Zimella (VR), Via Chiesa Volpino, n. 219, int. A, di proprietà
esclusiva della sig.ra , la quale continuerà ad abitarvi assieme al Parte_1
figlio nonché ai figli avuti in prime nozze e Per_1 Persona_2 PE
.
[...]
4) Disporre che il sig. possa esercitare il diritto – dovere di vedere e tenere con CP_1
sé il figlio solamente alla presenza dei nonni paterni e presso la loro abitazione,
secondo il seguente calendario:
A fine settimana alternati, nel senso che un fine settimana ogni altro deve essere
interamente trascorso con il padre, dal sabato alla domenica sera, avendo cura di farlo
riaccompagnare presso l'abitazione materna dai nonni paterni;
2 · Per 10 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive previo accordo con la
madre da intervenire entro il 30 maggio di ogni anno;
Per una settimana continuativamente durante le vacanze natalizie, curando i genitori
di alternare il giorno di Natale con quello di Capodanno;
Per tre giorni durante le vacanze pasquali, avendo cura da parte dei genitori di
alternare di anno in anno il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo.
5) Disporsi che il sig. nel far visita e nel prelevare il figlio venga CP_1 Per_1
accompagnato da un altro membro del proprio nucleo familiare, nella specie dai nonni
paterni e che non si metta da solo alla guida dell'auto con il figlio a bordo;
6) Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di CP_1
contributo al mantenimento del figlio minore , a favore della sig.ra Per_1 Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente alla stessa intestato, la
[...]
somma di €. 400,00, mensili, rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese
straordinarie necessarie per il figlio minore , così come previste e regolamentate Per_1
nel Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona, previa esibizione della
documentazione comprovante le stesse;
7) Darsi atto che la sig.ra , in quanto esercente in via esclusiva la Parte_1
responsabilità sul minore, , percepirà per intero l'assegno unico erogato Persona_4
dall'INPS.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario, Iva e
Cpa.”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
3 Con ricorso depositato l'8.11.2025 la sig.ra ha chiesto Parte_1
la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con nonché, CP_1
con riferimento al figlio minore l'affido superesclusivo, il collocamento presso di sé del figlio, un calendario delle visite tra padre e figlio con la disposizione che dette visite avvengano sempre alla presenza dei noni paterni e presso la loro abitazione nonché un contributo di mantenimento.
La parte resistente non si è costituita in giudizio costituiva in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo.
All'udienza del 18.2.2025, a fronte dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il giudice relatore ha adottato i provvedimenti provvisori ed e fissato termine ex art. 127 ter cp.c. per la rimessione della causa al Collegio.
Con decreto del 7.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni adottate come in premessa.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n.
898/70 per la pronuncia di dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il
02/04/2016 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di ZIMELLA (allegato in atti), atteso che, come risulta dagli atti di causa, con la sentenza dell'11.3.2022 è stata pronunciata la separazione dei coniugi e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio (avvenuta il
4.12.2020) all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quanto alle domande aventi ad oggetto la regolamentazione dei figlio minore nato il [...] ritiene il Collegio che la domanda di affidamento Persona_4
4 esclusivo del figlio minore sia meritevole di accoglimento.
Nel ricorso la ricorrente ha allegato che dal momento della separazione il padre ha omesso l'assistenza morale e materiale dei figlio, che la causa della separazione era da individuare nelle gravi problematiche del sig. legate all'abuso di sostanze CP_1
alcoliche, che nel corso del matrimonio aveva tenuto comportamenti offensivi denigratori, che nonostante avesse intrapreso un costanza di matrimonio un percorso di riabilitazione presso il centro Sert di Soave, il sig. non è riuscito a portarlo a CP_1
termine, che in seguito alla separazione il sig. ha iniziato ad iniziare alla ricorrente CP_1
messaggio fortemente denigratori e offensivi tanto da indurla a sporgere denuncia –
querela per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.c., che inoltre la ricorrente ha sporto denuncia querela anche per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento per il quale è stato emesso decreto di giudizio immediato.
La ricorrente ha inoltre precisato che il figlio presenta delle difficoltà di apprendimento e che l'istituto scolastico ha consigliato approfondimenti diagnostici presso i servizi distrettuali per l'età evolutiva;
agli atti è stato dimesso il relativo verbale con l'allegata richiesta alla con la sottoscrizione della madre ma privo della sottoscrizione del Pt_2
padre.
Sentita in udienza la ricorrente, la sig.ra ha confermato il contenuto del Parte_1
ricorso, precisano di non avere da tempo contatti con il sig. anche perché lo stesso CP_1
continua ad assumere comportamenti offensivi nei suoi confronti;
che tendenzialmente il figlio vede il papà ogni 15 giorni quando lo vengono a prendere la nonna o il Per_1
nonno paterno anche perché il padre dovrebbe avere la patente ritirata, che il bambino vede volentieri anche perché ci sono i nonni che gli vogliono molto bene e per lui farebbero qualsiasi cosa;
infine che il resistente non versa nulla il mantenimento.
Dall'ultima relazione dei Servizi Sociali dimessa nel procedimento ex art. 337 bis c.c.
5 aperto all'esito del giudizio di separazione e qui riprodotta, risulta che il sig. non CP_1
si è presentato alle convocazioni dei servizi sociali , nonostante l'invio di raccomandate e tentativi telefonici.
La mancata costituzione del resistente, pur ritualmente citato, non ha permesso di instaurare un contraddittorio sul punto per valutare eventuali contestazioni e la scelta del convenuto di non costituirsi proprio nel giudizio incardinato per la regolamentazione delle funzioni genitoriali conferma il disinteresse del resistente rispetto alle esigenze di crescita, educazione e mantenimento del figlio, già peraltro evidente dal comportamento assunto con riferimento al percorso disposto avanti ai servizi sociuali. .
Tale comportamento e le difficoltà già incontrate dalla ricorrente per la gestione ordinaria del figlio giustificano, oltre all'affidamento in via esclusiva del minore in capo alla madre ricorrente, anche la rimessione a quest'ultima delle decisioni di maggiore interesse per la minore, in virtù della deroga normativa stabilita dall'art. 337 quater comma terzo c.c. Gli inconvenienti incontrati dalla madre in situazioni di bisogno, per l'impossibilità di mettersi in contatto con il padre renda necessario assicurare una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale che garantisca il completo e più
celere assolvimento delle esigenze della minore, tenuto conto delle difficoltà che diversamente la madre continuerebbe ad incontrare per le decisioni relative alle questioni scolastiche e sanitarie.
Va quindi disposto che la madre ricorrente, cui deve essere rimesso l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva, possa anche prendere autonomamente e senza il previo consenso scritto del padre, le decisioni di maggiore interesse del figlio
[...]
, comprese quelle relative alle questioni scolastiche e ai trattamenti Persona_5
sanitari.
Il padre conserva il diritto – dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione della figlia
6 minore ai sensi dell'art. 337 quater ultimo comma c.c.
A seguito dell'affido esclusivo e del collocamento anch'esso esclusivo presso la madre l'intero assegno unico deve essere interamente percepito da quest'ultima che avrà anche il diritto di chiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Per quanto concerne il regime di visita con il genitore non collocatario, va sostanzialmente confermato il calendario concordato in sede di separazione a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera, per 10 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive , una settimana durante le vacanze di Natale con alternanza del giorno di Natale e del giorno di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua con alternanza el giorno di Pasqua e del successivo Lunedì. Come richiesto dalla madre,
tuttavia, in mancanza di accertamenti sulla persona del resistente che non ha partecipato agli incontri disposti dal servizio sociale e che di fatto si è sottratto ad alcuna forma di controllo, va disposto che gli incontri tra padre e figlio avvengano alla presenza dei nonni paterni presso la loro abitazione.
Per quanto infine concerne il contributo di mantenimento ritiene il Collegio che debba essere posto a carico del padre un contributo di mantenimento che, in mancanza di documentazione sulla situazione reddituale del padre, si ritiene equo determinare in €
350,00 mensili, con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie,
come da Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Verona, tenuto conto della non eccessività della somma rispetto alle verosimili esigenze del minore.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, soccombente con riferimento alla pronuncia sull'affido e sul mantenimento, in misura di 1/3 stante la neutralità della pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed
7 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/scioglimento del matrimonio, celebrato in ZIMELLA il
02/04/2016 tra e , regolarmente Parte_1 CP_1
trascritto nei registri di stato civile del Comune di ZIMELLA ( anno 2016 n. 3
i parte I serie /);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di ZIMELLA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) affida il figlio minore (nato San Bonifacio il 1.10.2015) in via super Persona_4
esclusiva alla madre alla madre, che ne curerà l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni e che potrà assumere autonomamente e senza il consenso del padre le decisioni di maggiore interesse del figlio minore, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari ed al rilascio e rinnovo dei documenti, compresi quelli validi per l'espatrio, con collocamento presso la madre;
4) dispone che il padre ha il diritto dovere di vedere il figlio a fine settimana Per_1
alternati dal sabato alla domenica sera, per 10 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive , una settimana durante le vacanze di Natale con alternanza annuale tra i genitori del giorno di Natale e del giorno di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua con alternanza annuale del giorno di
Pasqua e del successivo Lunedì, le visite del figlio dovranno avvenire alla presenza e presso dei nonni paterni;
8 5) pone a carico di un contributo di mantenimento per il figlio, da CP_1
versare entro il 5 di ogni mese, di € 350 con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli incidi
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Verona da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
6) dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre;
7) condanna a rifondere a favore dello Stato le spese di lite, che si CP_1
liquidano, già operata la compensazione per 1/3, in € 3.507 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e cpa.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 3.6.2025
La Giudice Estensore
dott.ssa Silvia Rizzuto
La Presidente
dott. Antonella Guerra
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6517/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GHIOTTO EMANUELE, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
, C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra Parte_1
e il sig. nel Comune di Zimella (VR) in data 02.04.2016, trascritto
[...] CP_1
nel Registri degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 3, parte I, serie -, anno
2016, ufficio 1, sussistendo i requisiti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, Legge 898/1970,
come aggiornata dalla Legge 55/2015, ordinandosi al Cancelliere di trasmettere copia
autentica dell'emananda sentenza al Comune di Zimella (VR) per gli incombenti di
legge.
2) Disporsi, per tutte le ragioni esposte, l'affidamento super esclusivo del figlio minore
alla madre, sig.ra la quale eserciterà la responsabilità Per_1 Parte_1
genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse, per tutte le
ragioni sopra esposte, con dovere del sig. di vigilare sulla sua educazione e CP_1
istruzione.
3) La residenza del minore verrà stabilita presso il domicilio della madre nella casa
sita in 37040 Volpino di Zimella (VR), Via Chiesa Volpino, n. 219, int. A, di proprietà
esclusiva della sig.ra , la quale continuerà ad abitarvi assieme al Parte_1
figlio nonché ai figli avuti in prime nozze e Per_1 Persona_2 PE
.
[...]
4) Disporre che il sig. possa esercitare il diritto – dovere di vedere e tenere con CP_1
sé il figlio solamente alla presenza dei nonni paterni e presso la loro abitazione,
secondo il seguente calendario:
A fine settimana alternati, nel senso che un fine settimana ogni altro deve essere
interamente trascorso con il padre, dal sabato alla domenica sera, avendo cura di farlo
riaccompagnare presso l'abitazione materna dai nonni paterni;
2 · Per 10 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive previo accordo con la
madre da intervenire entro il 30 maggio di ogni anno;
Per una settimana continuativamente durante le vacanze natalizie, curando i genitori
di alternare il giorno di Natale con quello di Capodanno;
Per tre giorni durante le vacanze pasquali, avendo cura da parte dei genitori di
alternare di anno in anno il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo.
5) Disporsi che il sig. nel far visita e nel prelevare il figlio venga CP_1 Per_1
accompagnato da un altro membro del proprio nucleo familiare, nella specie dai nonni
paterni e che non si metta da solo alla guida dell'auto con il figlio a bordo;
6) Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di CP_1
contributo al mantenimento del figlio minore , a favore della sig.ra Per_1 Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente alla stessa intestato, la
[...]
somma di €. 400,00, mensili, rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese
straordinarie necessarie per il figlio minore , così come previste e regolamentate Per_1
nel Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona, previa esibizione della
documentazione comprovante le stesse;
7) Darsi atto che la sig.ra , in quanto esercente in via esclusiva la Parte_1
responsabilità sul minore, , percepirà per intero l'assegno unico erogato Persona_4
dall'INPS.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario, Iva e
Cpa.”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
3 Con ricorso depositato l'8.11.2025 la sig.ra ha chiesto Parte_1
la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con nonché, CP_1
con riferimento al figlio minore l'affido superesclusivo, il collocamento presso di sé del figlio, un calendario delle visite tra padre e figlio con la disposizione che dette visite avvengano sempre alla presenza dei noni paterni e presso la loro abitazione nonché un contributo di mantenimento.
La parte resistente non si è costituita in giudizio costituiva in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo.
All'udienza del 18.2.2025, a fronte dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il giudice relatore ha adottato i provvedimenti provvisori ed e fissato termine ex art. 127 ter cp.c. per la rimessione della causa al Collegio.
Con decreto del 7.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni adottate come in premessa.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n.
898/70 per la pronuncia di dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il
02/04/2016 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di ZIMELLA (allegato in atti), atteso che, come risulta dagli atti di causa, con la sentenza dell'11.3.2022 è stata pronunciata la separazione dei coniugi e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio (avvenuta il
4.12.2020) all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quanto alle domande aventi ad oggetto la regolamentazione dei figlio minore nato il [...] ritiene il Collegio che la domanda di affidamento Persona_4
4 esclusivo del figlio minore sia meritevole di accoglimento.
Nel ricorso la ricorrente ha allegato che dal momento della separazione il padre ha omesso l'assistenza morale e materiale dei figlio, che la causa della separazione era da individuare nelle gravi problematiche del sig. legate all'abuso di sostanze CP_1
alcoliche, che nel corso del matrimonio aveva tenuto comportamenti offensivi denigratori, che nonostante avesse intrapreso un costanza di matrimonio un percorso di riabilitazione presso il centro Sert di Soave, il sig. non è riuscito a portarlo a CP_1
termine, che in seguito alla separazione il sig. ha iniziato ad iniziare alla ricorrente CP_1
messaggio fortemente denigratori e offensivi tanto da indurla a sporgere denuncia –
querela per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.c., che inoltre la ricorrente ha sporto denuncia querela anche per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento per il quale è stato emesso decreto di giudizio immediato.
La ricorrente ha inoltre precisato che il figlio presenta delle difficoltà di apprendimento e che l'istituto scolastico ha consigliato approfondimenti diagnostici presso i servizi distrettuali per l'età evolutiva;
agli atti è stato dimesso il relativo verbale con l'allegata richiesta alla con la sottoscrizione della madre ma privo della sottoscrizione del Pt_2
padre.
Sentita in udienza la ricorrente, la sig.ra ha confermato il contenuto del Parte_1
ricorso, precisano di non avere da tempo contatti con il sig. anche perché lo stesso CP_1
continua ad assumere comportamenti offensivi nei suoi confronti;
che tendenzialmente il figlio vede il papà ogni 15 giorni quando lo vengono a prendere la nonna o il Per_1
nonno paterno anche perché il padre dovrebbe avere la patente ritirata, che il bambino vede volentieri anche perché ci sono i nonni che gli vogliono molto bene e per lui farebbero qualsiasi cosa;
infine che il resistente non versa nulla il mantenimento.
Dall'ultima relazione dei Servizi Sociali dimessa nel procedimento ex art. 337 bis c.c.
5 aperto all'esito del giudizio di separazione e qui riprodotta, risulta che il sig. non CP_1
si è presentato alle convocazioni dei servizi sociali , nonostante l'invio di raccomandate e tentativi telefonici.
La mancata costituzione del resistente, pur ritualmente citato, non ha permesso di instaurare un contraddittorio sul punto per valutare eventuali contestazioni e la scelta del convenuto di non costituirsi proprio nel giudizio incardinato per la regolamentazione delle funzioni genitoriali conferma il disinteresse del resistente rispetto alle esigenze di crescita, educazione e mantenimento del figlio, già peraltro evidente dal comportamento assunto con riferimento al percorso disposto avanti ai servizi sociuali. .
Tale comportamento e le difficoltà già incontrate dalla ricorrente per la gestione ordinaria del figlio giustificano, oltre all'affidamento in via esclusiva del minore in capo alla madre ricorrente, anche la rimessione a quest'ultima delle decisioni di maggiore interesse per la minore, in virtù della deroga normativa stabilita dall'art. 337 quater comma terzo c.c. Gli inconvenienti incontrati dalla madre in situazioni di bisogno, per l'impossibilità di mettersi in contatto con il padre renda necessario assicurare una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale che garantisca il completo e più
celere assolvimento delle esigenze della minore, tenuto conto delle difficoltà che diversamente la madre continuerebbe ad incontrare per le decisioni relative alle questioni scolastiche e sanitarie.
Va quindi disposto che la madre ricorrente, cui deve essere rimesso l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva, possa anche prendere autonomamente e senza il previo consenso scritto del padre, le decisioni di maggiore interesse del figlio
[...]
, comprese quelle relative alle questioni scolastiche e ai trattamenti Persona_5
sanitari.
Il padre conserva il diritto – dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione della figlia
6 minore ai sensi dell'art. 337 quater ultimo comma c.c.
A seguito dell'affido esclusivo e del collocamento anch'esso esclusivo presso la madre l'intero assegno unico deve essere interamente percepito da quest'ultima che avrà anche il diritto di chiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Per quanto concerne il regime di visita con il genitore non collocatario, va sostanzialmente confermato il calendario concordato in sede di separazione a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera, per 10 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive , una settimana durante le vacanze di Natale con alternanza del giorno di Natale e del giorno di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua con alternanza el giorno di Pasqua e del successivo Lunedì. Come richiesto dalla madre,
tuttavia, in mancanza di accertamenti sulla persona del resistente che non ha partecipato agli incontri disposti dal servizio sociale e che di fatto si è sottratto ad alcuna forma di controllo, va disposto che gli incontri tra padre e figlio avvengano alla presenza dei nonni paterni presso la loro abitazione.
Per quanto infine concerne il contributo di mantenimento ritiene il Collegio che debba essere posto a carico del padre un contributo di mantenimento che, in mancanza di documentazione sulla situazione reddituale del padre, si ritiene equo determinare in €
350,00 mensili, con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie,
come da Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Verona, tenuto conto della non eccessività della somma rispetto alle verosimili esigenze del minore.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, soccombente con riferimento alla pronuncia sull'affido e sul mantenimento, in misura di 1/3 stante la neutralità della pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed
7 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/scioglimento del matrimonio, celebrato in ZIMELLA il
02/04/2016 tra e , regolarmente Parte_1 CP_1
trascritto nei registri di stato civile del Comune di ZIMELLA ( anno 2016 n. 3
i parte I serie /);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di ZIMELLA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) affida il figlio minore (nato San Bonifacio il 1.10.2015) in via super Persona_4
esclusiva alla madre alla madre, che ne curerà l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni e che potrà assumere autonomamente e senza il consenso del padre le decisioni di maggiore interesse del figlio minore, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari ed al rilascio e rinnovo dei documenti, compresi quelli validi per l'espatrio, con collocamento presso la madre;
4) dispone che il padre ha il diritto dovere di vedere il figlio a fine settimana Per_1
alternati dal sabato alla domenica sera, per 10 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive , una settimana durante le vacanze di Natale con alternanza annuale tra i genitori del giorno di Natale e del giorno di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua con alternanza annuale del giorno di
Pasqua e del successivo Lunedì, le visite del figlio dovranno avvenire alla presenza e presso dei nonni paterni;
8 5) pone a carico di un contributo di mantenimento per il figlio, da CP_1
versare entro il 5 di ogni mese, di € 350 con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli incidi
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Verona da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
6) dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre;
7) condanna a rifondere a favore dello Stato le spese di lite, che si CP_1
liquidano, già operata la compensazione per 1/3, in € 3.507 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e cpa.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 3.6.2025
La Giudice Estensore
dott.ssa Silvia Rizzuto
La Presidente
dott. Antonella Guerra
9