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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/10/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1513/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. TE LL Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. NU NZ Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1513/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data 14 .08.2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 6.12.1976, residente in [...], loc. Mazzei n. 34 int . 5, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Bulleri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Altopascio (LU), via Roma n. 22, giusta procura in atti
e
, C.F. , nata a [...] il 9 .11.1976, Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Calistri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Montecatini Terme (PT), via Manin n. 32, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 14 .08.2025 i signori e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in data 3 .08.2002 in Controparte_1
Pieve a Nievole (PT) e precisando che dall'unione è nato il figlio (il Per_1
27.09.2004), essendo trascorsi oltre sei mesi dall'udienza fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Pistoia nel procedimento di separazione (r.g. n. 4056/2013) conclusosi con decreto di omologazione n. 2294/2014, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo rag giunto prevede quanto segue:
“
1.I ricor renti vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2.Il Sig. Ignudi verserà a titolo di mantenimento del figlio la somma di E 700,00 Per_1
Pa rivalutabili Istat il gior no 10 di ogni mese, la Sig.ra CA si assumerà il 100% delle spese straordinarie del figlio;
3.Tiberio data l'età potrà frequentare e vedere il padre secondo i suoi desideri e secondo i suoi impegni.
4.Le parti dichiarano di essere autosufficienti economicamente”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riser vata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 47 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70. Pt_3
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota sc ritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori Parte_1
e in data 3 .08.2002 in Pieve a Nievole (PT), trascritto nei
[...] Controparte_1 registri degli atti di matrimonio del Comune di Pieve a Nievole al n. 15, P.II serie A, anno 2002, alle condizioni da essi concordate;
2 O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Pieve a Nievole (PT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Giudice Il Presidente
NU NZ TE LL
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. TE LL Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. NU NZ Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1513/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data 14 .08.2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 6.12.1976, residente in [...], loc. Mazzei n. 34 int . 5, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Bulleri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Altopascio (LU), via Roma n. 22, giusta procura in atti
e
, C.F. , nata a [...] il 9 .11.1976, Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Calistri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Montecatini Terme (PT), via Manin n. 32, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 14 .08.2025 i signori e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in data 3 .08.2002 in Controparte_1
Pieve a Nievole (PT) e precisando che dall'unione è nato il figlio (il Per_1
27.09.2004), essendo trascorsi oltre sei mesi dall'udienza fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Pistoia nel procedimento di separazione (r.g. n. 4056/2013) conclusosi con decreto di omologazione n. 2294/2014, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo rag giunto prevede quanto segue:
“
1.I ricor renti vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2.Il Sig. Ignudi verserà a titolo di mantenimento del figlio la somma di E 700,00 Per_1
Pa rivalutabili Istat il gior no 10 di ogni mese, la Sig.ra CA si assumerà il 100% delle spese straordinarie del figlio;
3.Tiberio data l'età potrà frequentare e vedere il padre secondo i suoi desideri e secondo i suoi impegni.
4.Le parti dichiarano di essere autosufficienti economicamente”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riser vata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 47 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70. Pt_3
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota sc ritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori Parte_1
e in data 3 .08.2002 in Pieve a Nievole (PT), trascritto nei
[...] Controparte_1 registri degli atti di matrimonio del Comune di Pieve a Nievole al n. 15, P.II serie A, anno 2002, alle condizioni da essi concordate;
2 O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Pieve a Nievole (PT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Giudice Il Presidente
NU NZ TE LL
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