Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo 22 settembre 1952, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane di barbieri, parrucchieri e barbieri misti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri e barbieri misti della provincia di Bergamo.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo 22 settembre 1952, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane di barbieri, parrucchieri e barbieri misti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri e barbieri misti della provincia di Bergamo.