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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/06/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 377/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
( MANGANARO 64 C.F._2
57037 PORTOFERRAIO;
ele in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
ele n presso il difensore avv. BARGHINI CESARINA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su nato dalla relazione more uxorio tra le Per_1 parti nel 2018.
pagina 1 di 5 Le parti nel corso del procedimento hanno raggiunto un accordo sull'affidamento e gestione del minore, mentre hanno rassegnato conclusioni discordi in punto di mantenimento del minore. La ricorrente ha concluso come segue:
“- affidare il minore in modo condiviso ai genitori, con collocamento prevalente Persona_2 presso la madre;
- c o raggiunto dalle parti all'udienza del 24.10.2024, in adesione alla proposta del Giudice circa il seguente regime di gestione del minore: * una settimana il minore starà con il padre dal martedì alle ore 16.00 fino al venerdì mattina quando lo riporta a scuola;
* l'altra settimana il lunedì dalle ore 13.30 fino al martedì quando lo ricondurrà a scuola, nonché dal venerdì dalle ore 16.00 alla domenica alle ore 19.00; * a Natale il figlio starà con la madre, a Santo Stefano con il padre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio con il padre, il 6 gennaio con la madre;
- per quanto concerne invece le disposizioni economiche, in mancanza di accordo delle parti sul punto, si chiede che il Giudice determini che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio con un assegno di CP_1 Per_1 manten pondere alla Sig.ra orto di € 500,00 Parte_1 mensili, oltre ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della prole, assegno unico percepito dalla Sig.ra ” Parte_1
Il resistente ha concluso come
“1) Mantenimento delle attuali modalità di permanenza del minore presso ciascun genitore, come stabilite da Codesto Ill.mo Giudice nel provvedimento del 24.10.2024, in virtù del quale si realizza una funzionale ed efficace forma di affidamento condiviso e pressoché paritario ( con un margine di soli 3-4 giorni in più mensili presso la madre). 1.1) Vacanze di Natale suddivise in due periodi, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio, alternati negli anni tra i genitori. Vacanze pasquali alternate negli anni tra i genitori. 2) Disporre che i genitori provvedano direttamente in egual misura al mantenimento e ad ogni necessità ordinaria del minore nei periodi pressochè paritari nei quali permane presso ciascuno di loro. In subordine, considerato che la madre in effetti, al momento, ha un impegno superiore al padre di 3-4 giorni mensili come sopra specificato, prevedere il versamento da parte del padre della somma di € 100,00 da aggiornare annualmente in base all'indice ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, non apparendo trovare fondata giustificazione una somma più elevata, anche in considerazione che la ricorrente già percepisce interamente l'assegno unico. Spese straordinarie suddivise al 50 % come da protocollo CNF. 3) Gestione condivisa delle somme percepite dal minore per l'invalidità, nell'interesse dello stesso, con ordine di rendicontazione a cura del genitore in possesso del relativo titolo. 4) Vittoria di spese e competenze di giudizio, salva compensazione in caso di adesione alle suestese condizioni da parte della ricorrente.”
2. In punto di affidamento e frequentazione del bambino con entrambi i genitori può essere recepito l'accordo delle parti. Ed infatti, all'inizio del procedimento, le parti avevano manifestato una marcata diffidenza reciproca: la madre riteneva il padre poco presente nella vita di Per_1
pagina 2 di 5 e lo considerava non adeguato a gestire adeguatamente le esigenze specifiche del bambino, affetto da autismo;
il padre sosteneva che la madre aveva un contegno di allontanamento del bambino dal contesto paterno, che non lo coinvolgeva nelle decisioni relative al figlio e si dimostrava eccessivamente protettiva verso Per_1
sia dal contegno delle parti sia dalla relazione dei servizi in atti, è emerso che i genitori sono, anche se con stili educativi diversi, adeguati a tenere con sé il figlio e sono legati a lui in modo serio;
inoltre, entrambi hanno un contesto abitativo e familiare idoneo a far crescere in modo sereno e, ad oggi, Per_1 partecipano alla vita quotidiana del bambin Per tale ragione l'accordo raggiunto e riportato nelle conclusioni di entrambe le parti può essere recepito. quindi, in regime di affidamento condiviso con Per_1 collocamento prevalente madre, vedrà il padre secondo il segue regime:
• Una settimana il minore starà con il padre dal martedì alle ore 16:00 fino al venerdì mattina quando lo riporta a scuola;
• L'altra settimana il lunedì dalle ore 13:30 fino al martedì quando lo ricondurrà a scuola, nonché dal venerdì ore 16:00 alla domenica ore 19:00.
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame, devi darsi conto del fatto che la ricorrente gode di un reddito lordo da lavoro di media negli ultimi tre anni pari a circa € 27.000,00 e non ha spese di alloggio, vivendo in casa di proprietà dei genitori;
il resistente gode di un reddito lordo da lavoro di circa € 30.000,00 annui, nonché di un reddito da locazione di circa € 300 lordi al mese e, al pari della ricorrente, vive in casa di pagina 3 di 5 proprietà dei genitori, con lui vivono anche la compagna del e la sua Pt_1 figlia maggiore. Alla luce di tali elementi emerge, quindi, che il resistente ha una capacità reddituale annua, maggiore rispetto alla ricorrente. Ne segue che, malgrado il regime sostanzialmente paritario di frequentazione, il debba versare un Pt_1 contributo perequativo in favore della ricorrente a t antenimento del figlio, pari ad € 250,00 al mese, come già previsto in via provvisoria. Tale importo appare congruo se si tiene appunto conto della differenza di reddito e del fatto che comunque la madre tiene il figlio per circa ¾ giorni di più al mese.
Le spese straordinarie e l'assegno unico restano suddivisi al 50%
Le spese di lite stante l'accordo sugli aspetti non patrimoniali e la sostanziale reciproca soccombenza su quelli patrimoniali vanno compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE CHE
1. sia affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 ento prevalente presso la madre;
2. Dispone che il minore frequenti i genitori come in parte motiva;
le festività saranno regolate dal principio di alternanza;
ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio durante il periodo di vacanze invernali una settimana consecutiva e durante il periodo di vacanze estive due settimane anche non consecutive;
• il padre verserà entro il 5 di ogni mese l'importo di € 250,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle pagina 4 di 5 Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi al 50%; le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
l'assegno unico verrà suddiviso tra le parti al 50%;
compensa integralmente le spese di lite;
Livorno, 23/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 377/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
( MANGANARO 64 C.F._2
57037 PORTOFERRAIO;
ele in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
ele n presso il difensore avv. BARGHINI CESARINA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su nato dalla relazione more uxorio tra le Per_1 parti nel 2018.
pagina 1 di 5 Le parti nel corso del procedimento hanno raggiunto un accordo sull'affidamento e gestione del minore, mentre hanno rassegnato conclusioni discordi in punto di mantenimento del minore. La ricorrente ha concluso come segue:
“- affidare il minore in modo condiviso ai genitori, con collocamento prevalente Persona_2 presso la madre;
- c o raggiunto dalle parti all'udienza del 24.10.2024, in adesione alla proposta del Giudice circa il seguente regime di gestione del minore: * una settimana il minore starà con il padre dal martedì alle ore 16.00 fino al venerdì mattina quando lo riporta a scuola;
* l'altra settimana il lunedì dalle ore 13.30 fino al martedì quando lo ricondurrà a scuola, nonché dal venerdì dalle ore 16.00 alla domenica alle ore 19.00; * a Natale il figlio starà con la madre, a Santo Stefano con il padre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio con il padre, il 6 gennaio con la madre;
- per quanto concerne invece le disposizioni economiche, in mancanza di accordo delle parti sul punto, si chiede che il Giudice determini che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio con un assegno di CP_1 Per_1 manten pondere alla Sig.ra orto di € 500,00 Parte_1 mensili, oltre ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della prole, assegno unico percepito dalla Sig.ra ” Parte_1
Il resistente ha concluso come
“1) Mantenimento delle attuali modalità di permanenza del minore presso ciascun genitore, come stabilite da Codesto Ill.mo Giudice nel provvedimento del 24.10.2024, in virtù del quale si realizza una funzionale ed efficace forma di affidamento condiviso e pressoché paritario ( con un margine di soli 3-4 giorni in più mensili presso la madre). 1.1) Vacanze di Natale suddivise in due periodi, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio, alternati negli anni tra i genitori. Vacanze pasquali alternate negli anni tra i genitori. 2) Disporre che i genitori provvedano direttamente in egual misura al mantenimento e ad ogni necessità ordinaria del minore nei periodi pressochè paritari nei quali permane presso ciascuno di loro. In subordine, considerato che la madre in effetti, al momento, ha un impegno superiore al padre di 3-4 giorni mensili come sopra specificato, prevedere il versamento da parte del padre della somma di € 100,00 da aggiornare annualmente in base all'indice ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, non apparendo trovare fondata giustificazione una somma più elevata, anche in considerazione che la ricorrente già percepisce interamente l'assegno unico. Spese straordinarie suddivise al 50 % come da protocollo CNF. 3) Gestione condivisa delle somme percepite dal minore per l'invalidità, nell'interesse dello stesso, con ordine di rendicontazione a cura del genitore in possesso del relativo titolo. 4) Vittoria di spese e competenze di giudizio, salva compensazione in caso di adesione alle suestese condizioni da parte della ricorrente.”
2. In punto di affidamento e frequentazione del bambino con entrambi i genitori può essere recepito l'accordo delle parti. Ed infatti, all'inizio del procedimento, le parti avevano manifestato una marcata diffidenza reciproca: la madre riteneva il padre poco presente nella vita di Per_1
pagina 2 di 5 e lo considerava non adeguato a gestire adeguatamente le esigenze specifiche del bambino, affetto da autismo;
il padre sosteneva che la madre aveva un contegno di allontanamento del bambino dal contesto paterno, che non lo coinvolgeva nelle decisioni relative al figlio e si dimostrava eccessivamente protettiva verso Per_1
sia dal contegno delle parti sia dalla relazione dei servizi in atti, è emerso che i genitori sono, anche se con stili educativi diversi, adeguati a tenere con sé il figlio e sono legati a lui in modo serio;
inoltre, entrambi hanno un contesto abitativo e familiare idoneo a far crescere in modo sereno e, ad oggi, Per_1 partecipano alla vita quotidiana del bambin Per tale ragione l'accordo raggiunto e riportato nelle conclusioni di entrambe le parti può essere recepito. quindi, in regime di affidamento condiviso con Per_1 collocamento prevalente madre, vedrà il padre secondo il segue regime:
• Una settimana il minore starà con il padre dal martedì alle ore 16:00 fino al venerdì mattina quando lo riporta a scuola;
• L'altra settimana il lunedì dalle ore 13:30 fino al martedì quando lo ricondurrà a scuola, nonché dal venerdì ore 16:00 alla domenica ore 19:00.
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame, devi darsi conto del fatto che la ricorrente gode di un reddito lordo da lavoro di media negli ultimi tre anni pari a circa € 27.000,00 e non ha spese di alloggio, vivendo in casa di proprietà dei genitori;
il resistente gode di un reddito lordo da lavoro di circa € 30.000,00 annui, nonché di un reddito da locazione di circa € 300 lordi al mese e, al pari della ricorrente, vive in casa di pagina 3 di 5 proprietà dei genitori, con lui vivono anche la compagna del e la sua Pt_1 figlia maggiore. Alla luce di tali elementi emerge, quindi, che il resistente ha una capacità reddituale annua, maggiore rispetto alla ricorrente. Ne segue che, malgrado il regime sostanzialmente paritario di frequentazione, il debba versare un Pt_1 contributo perequativo in favore della ricorrente a t antenimento del figlio, pari ad € 250,00 al mese, come già previsto in via provvisoria. Tale importo appare congruo se si tiene appunto conto della differenza di reddito e del fatto che comunque la madre tiene il figlio per circa ¾ giorni di più al mese.
Le spese straordinarie e l'assegno unico restano suddivisi al 50%
Le spese di lite stante l'accordo sugli aspetti non patrimoniali e la sostanziale reciproca soccombenza su quelli patrimoniali vanno compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE CHE
1. sia affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 ento prevalente presso la madre;
2. Dispone che il minore frequenti i genitori come in parte motiva;
le festività saranno regolate dal principio di alternanza;
ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio durante il periodo di vacanze invernali una settimana consecutiva e durante il periodo di vacanze estive due settimane anche non consecutive;
• il padre verserà entro il 5 di ogni mese l'importo di € 250,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle pagina 4 di 5 Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi al 50%; le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
l'assegno unico verrà suddiviso tra le parti al 50%;
compensa integralmente le spese di lite;
Livorno, 23/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Azzurra Fodra
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