Articolo 20 della Legge 11 febbraio 1992, n. 141
Articolo 19Articolo 21
Versione
6 marzo 1992
Art. 20. (Regolamenti). 1. Il comitato dei delegati della Cassa puo' specificare, con suoi regolamenti, le modalita' e procedure delle assistenze previste nella presente legge.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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