Sentenza 10 settembre 2002
Massime • 1
L'applicabilità anche in materia fallimentare del principio secondo il quale le spese di un procedimento giurisdizionale seguono la soccombenza postula che, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, il debitore illegittimamente assoggettato alla relativa procedura possa essere ritenuto responsabile degli oneri della procedura stessa solo se ed in quanto sia incorso in comportamenti colposi, o comunque tali da indurre, nel giudice, l'erroneo convincimento dell'esistenza degli estremi per la dichiarazione di fallimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/2002, n. 13147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13147 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA CA quale legale rappresentante della PETROL SUD SAS di RA CA & C., RI OV, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 35, presso l'avvocato ANGELO F. RI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI TROPIANO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
CA IA TR;
- intimata -
avverso il decreto del Tribunale di LOCRI, depositato il 03/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Locri dichiarò con sentenza 11.6.1997 il fallimento della società PE SU sas di RO CA e C. e dei soci RO CA e CR AN, che poi revocò con sentenze del 21.7 e del 20.12.1997.
Con decreto 20.10.2000 liquidò al curatore il compenso di L.
6.764.310 e le spese di procedura in L. 2.483.750, riservando ad altro provvedimento la individuazione del soggetto cui dovevano porsi quegli oneri e le competenze liquidande all'Avv. Paola Martino, per l'attività professionale espletata per la procedura. Con decreto 17.2.2000 il tribunale liquidò a quest'ultimo professionista L. 950.000 per l'intervento spiegato in una procedura esecutiva immobiliare e L. 650.000 per l'attività professionale nel giudizio di liquidazione di una quota sociale di MA AN;
rilevò che ne' il compenso e le spese della procedura fallimentare è le competenze all'avv. Marino potessero gravare sull'erario ai sensi dell'art 91 L.F., ovvero godere le relative attività del gratuito patrocinio, e considerato che le due sentenze di revoca del fallimento nulla avevano stabilito sugli obbligati, li individuò nei falliti, specificando che incombesse loro l'onere delle spese e competenze di curatela, non solo, ma anche di quelle del difensore avv. Marino, fatta eccezione per le spese, e maturate nei giudizi di opposizione a dichiarazione di fallimento - che erano state compensate - atteso che il difensore si era costituito accettando, per il caso di soccombenza, di non essere pagato.
Preso atto che le liquidità fallimentari erano di L. 4.323.409, oltre interessi, stabili che fossero la società PE SU, RO CA e CR AN a pagare la differenza tra gli importi liquidati e le liquidità predette, dal momento che essi avevano mancato di proporre nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento la domanda di accertamento della colpa del creditore istante.
Hanno proposto ricorso per cassazione con un solo motivo gli ex falliti, notificato al già curatore del fallimento, che non ha presentato difese.
Motivi della decisione
Denunziano i ricorrenti la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 L.F..
Invocano la sentenza 6.3.1975 n. 46 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 21 citato "nella parte in cui, nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento, pone a carico di chi l'abbia subita, senza che ne ricorressero i presupposti e senza che vi avesse dato causa con il suo comportamento, le spese di procedura e il compenso al curatore" e richiamano la sentenza 6.11.1999 N. 12349 di questa Corte, secondo cui, in assenza di estremi di responsabilità del creditore istante, tenuto conto della natura officiosa della procedura fallimentare, il costo economico del compenso di chi ha prestato un munus publicum, deve essere posto a carico della Amministrazione dello Stato.
Il ricorso è fondato.
La disciplina prevista dall'art. 21 3^ comma L.F., nel caso in cui manchi la responsabilità del creditore istante, alla strega dei plurimi interventi sul punto della Corte Costituzionale 6.3.1975 n. 46; 22.11.1985 n. 302; 30.12.1993 n. 488; 27.7.1994 n. 368; 29.7.1996 n. 326; 14.12.1999 n. 461) è nel senso che a sostenerne l'onere delle spese della procedura revocata e del compenso del curatore debba essere il patrimonio del debitore fallito, solo se vi sia stata sua colpa nella dichiarazione.
La decisione impugnata, invece, dopo avere liquidato le spese dell'attività professionale svolta dal difensore del fallimento, ha ritenuto che obbligati a sostenerne l'onere, al pari di quello generale delle spese della procedura e del compenso di curatela, per la parte non coperta dalle risorse fallimentari, dovessero essere ì falliti ed ha indicato la fonte della loro responsabilità nella circostanza che essi, nel proporre la opposizione alla sentenza dichiarava, avrebbero dovuto formulare nei confronti del creditore istante "una apposita domanda di accertamento della colpa del medesimo ex art. 21 L.F. ai fini della dichiarazione di fallimento", così concludendo "tale domanda non è stata introdotta nei due atti di opposizione proposti ex art. 18 L.F. e per l'effetto gli ex falliti devono imputare a se medesimi le conseguenze di tale omissione".
Tali affermazioni sono palesemente contrarie al disposto della norma richiamata, così come modificata dalla decisione n. 46/1975 del giudice delle leggi, che ha dichiarato illegittima la norma Il nella parte in cui, nel caso di sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento, pone a carico di chi l'abbia subito, senza che ne ricorrano i presupposti e senza che vi avesse dato causa col suo comportamento, le spese della procedura ed il compenso del curatore".
Il problema interpretativo di tale norma - con specifico riferimento al compenso del curare - si è posto con la soppressione del ruolo degli amministratori giudiziari (D.M. 23.8.1946) e del Fondo speciale per il compenso dei curatori non retribuiti (D.M. 4.5.1949), che era stato istituito con l'art. 5 L. 10.7.1930 n. 995;
la citata sentenza della Corte Costituzionale, rilevando che anche nel procedimento fallimentare, quando ne ricorrano gli estremi, si debba accogliere il principio che le spese seguono al soccombenza, confermato dalla norma medesima, che implicitamente addirittura ne prevede una forma aggravata - quale la condanna al risarcimento dei danni - per il creditore che abbia richiesto la dichiarazione di fallimento con colpa, ha considerato che, alla stessa guisa che il creditore istante, che abbia provocato una dichiarazione di fallimento successivamente revocata, intanto può essere chiamato a rispondere dei danni derivatine, in quanto sia incorso in colpa, così il debitore dichiarato illegittimamente fallito, intanto può essere ritenuto responsabile degli oneri che da tale dichiarazione siano derivati, in quanto, se non proprio in colpa, sia incorso in comportamenti che abbiano indotto il giudice all'errato convincimento della esistenza degli estremi necessari per la dichiarazione successivamente revocata. Ed ha concluso "quando questo comportamento non vi sia, non vi può essere affermazione di responsabilità, che è il presupposto necessario di ogni condanna al pagamento di spese e compensi inerenti al procedimento revocato".
Ciò posto, non par dubbio che di tale principio di diritto la decisione impugnata non abbia tenuto conto, giacché, lungi dall'identificare in capo ai falliti elementi di colpa o comportamenti causalmente idonei alla pronunzia di fallimento - in linea con la disciplina generale del costo del processo, tracciata nel titolo 3^ capo 4^ c.p.c., che presuppone un rapporto diretto ed immediato di causalità tra comportamento, quand'è lecito, e responsabilità, ha rinvenuto la fonte di essa nel fatto che i falliti avessero omesso di richiedere l'accertamento della colpa del creditore ricorrente per fallimento, così valorizzando una circostanza, da un lato totalmente estranea al pregresso nesso causale tra condotta e sentenza dichiarativa, che richiede comportamenti, anche omissivi (Cass. 971/1979) che siano finalizzata all'esito della apertura della procedura concorsuale e comunque capaci di determinarla o concorrere alla sua determinazione;
dall'altro, comunque, ininfluente, giacché, quand'anche nella specie fosse sussistita la colpa del creditore istante - che peraltro non risulta nemmeno ipotizzata - nessun addebito utile ai fini per cui è causa sarebbe lecito muovere al debitore, per avere omesso di esercitare un suo diritto, quall'era quello al risarcimento del danno derivatogli dalla ingiusta dichiarazione di fallimento. Se, infatti, è il comportamento incidente sulla apertura della procedura a costituire la fonte della responsabilità del fallito, non assume rilievo alcuno la condotta processuale successivamente posta in essere per rimuoverla, tanto più quando discende dall'esercizio di una facoltà legittima, che non trova alcuna ragione per essere ricondotto al fondamento della responsabilità come identificata dalla Corte Costituzionale.
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Locri, per l'ulteriore esame del problema dell'onere delle spese della procedura, del compenso del curatore e delle spese del difensore del fallimento revocato, tenuto conto del principio di causalità surrichiamato e alla luce della generale disciplina processualistica e fallimentare.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Locri in diversa composizione, anche per le spese di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2002