Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/2002, n. 13147
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Sentenza 10 settembre 2002

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L'applicabilità anche in materia fallimentare del principio secondo il quale le spese di un procedimento giurisdizionale seguono la soccombenza postula che, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, il debitore illegittimamente assoggettato alla relativa procedura possa essere ritenuto responsabile degli oneri della procedura stessa solo se ed in quanto sia incorso in comportamenti colposi, o comunque tali da indurre, nel giudice, l'erroneo convincimento dell'esistenza degli estremi per la dichiarazione di fallimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/2002, n. 13147
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13147
    Data del deposito : 10 settembre 2002

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