Articolo 11 della Legge 12 giugno 1962, n. 567
Articolo 10Articolo 12
Versione
15 luglio 1962
Art. 11. null o qualunque patto che accolli all'affittuario il rischio dei casi fortuiti straordinari o di quelli ordinari, che determinino perimetro di frutti non separati o mancata produzione in misura superiore ad un terzo della normale produzione.
Entrata in vigore il 15 luglio 1962
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