TAR Milano, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 1530
TAR
Ordinanza cautelare 31 ottobre 2025
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Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 22, commi 5ter e 11, del D.lgs. n. 286/1998, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione

    Il Tribunale ritiene che la normativa, in particolare l'art. 22, comma 6 del D.lgs. n. 286/1998, richieda la sottoscrizione del contratto di soggiorno entro un termine stabilito, e che la mancata stipula, per qualsiasi motivo, legittimi la revoca del nulla osta. Inoltre, il permesso per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, presuppone la precedente titolarità di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che non sussisteva nel caso di specie, essendo il ricorrente destinatario di una mera promessa occupazionale. L'instaurazione di un rapporto di lavoro al di fuori della procedura dei flussi migratori altera la logica programmatica delle politiche migratorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 1530
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1530
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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