Ordinanza cautelare 31 ottobre 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01530/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03915/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3915 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati TI Nanula e Josephine Dunia Del Duca, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in Milano, via Enrico Besana n. 2;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca di nulla osta al lavoro subordinato – codice pratica -OMISSIS- - -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano in data 22.07.2025 e notificato in data 23.07.2025 a mezzo PEC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 la dott.ssa -OMISSIS- e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 27 marzo 2023 il legale rappresentante della società Villettaz S.R.L. ha presentato istanza di nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito delle quote previste dal D.P.C.M. 29 dicembre 2022 (c.d. Decreto Flussi 2022) in favore del ricorrente, cittadino egiziano.
In data 13 luglio 2024 lo Sportello Unico presso la Prefettura di Milano ha rilasciato telematicamente il nulla osta ai sensi del D.L. n. 73/2022, notificandolo al datore di lavoro.
Il cittadino egiziano, ottenuto il visto di ingresso dall’Ambasciata d’Italia al -OMISSIS-, è entrato nel territorio italiano in data 22 dicembre 2024.
In data 14 gennaio 2025 la Questura di Milano ha espresso il proprio parere favorevole alla definizione dell’istanza.
La Prefettura ha quindi provveduto a convocare le parti interessate, invitandole a presentarsi in data 29 gennaio 2025 al fine della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Tuttavia, le parti non si sono presentate, non essendo pertanto possibile procedere con la stipula del contratto di soggiorno e la consegna del modello 209 relativo alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
In data 15 aprile 2025, rilevata l’indisponibilità del datore di lavoro alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, l’odierno ricorrente, per il tramite del proprio procuratore legale, ha chiesto di poter essere convocato presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del modello 209 relativo alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, co. 11, D.lgs. n. 286/1998.
In data 14 maggio 2025 la Prefettura ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta precedentemente rilasciato.
Il lavoratore ha presentato le proprie osservazioni, reiterando la richiesta di convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione al fine del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, co. 11, D.lgs. n. 286/1998.
Con provvedimento del 22 luglio 2025 la Prefettura ha quindi disposto la revoca del nulla osta.
Con il ricorso indicato in epigrafe il lavoratore ha impugnato il predetto provvedimento chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Milano, resistendo al ricorso con memoria di mera forma e il deposito della documentazione.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2025 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare tenuto conto del pregiudizio per il ricorrente derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, “ impregiudicata ogni valutazione sul fumus ”.
In vista della trattazione nel merito, le parti non hanno depositato ulteriori scritti difensivi.
Indi la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 19 febbraio 2026.
Con il ricorso proposto il ricorrente, in punto di fatto, ha dichiarato di aver avviato un rapporto di lavoro con diversa impresa, dalla quale veniva assunto nel marzo 2025, in qualità di operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia, con contratto a tempo determinato, oggetto di proroga sino al 30 settembre 2025.
In punto di diritto ha dedotto la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 22, commi 5ter e 11, del D.lgs. n. 286/1998, l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria e di motivazione: la normativa ratione temporis applicabile non prevedrebbe, quale ipotesi di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, il caso di mancata conclusione del contratto di soggiorno per sopravvenuta indisponibilità del datore, bensì unicamente quello di successivo accertamento degli elementi ostativi di cui all’art. 22 del D.lgs. n. 286/1998. Nell’eventualità di mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno per fatto del datore di lavoro (quale, a mero titolo esemplificativo, la cessazione dell’attività lavorativa o il ripensamento) la P.A. non potrebbe procedere alla revoca del nulla osta in precedenza rilasciato. Non sarebbe peraltro inusuale che, nelle more della definizione della procedura, venga meno l’interesse o la possibilità per il promittente datore di lavoro di assumere il cittadino straniero. In tali casi, per evidenti ragioni di tutela, quest’ultimo non perderebbe il titolo per soggiornare sul territorio nazionale, potendo ottenere il rilascio di un permesso per attesa occupazione, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 22, comma 11, del D.lgs. n. 286/1998 che troverebbe applicazione non solo qualora il lavoratore si sia già visto rilasciare il permesso di soggiorno, bensì anche nell’ipotesi in cui lo stesso sia in possesso del nulla osta che consente di ottenerlo ma che, per causa imputabile in via esclusiva al datore di lavoro, si trovi nella materiale impossibilità di sottoscrivere il contratto di soggiorno. Ciò, d’altro canto, sarebbe stato precisato dallo stesso Ministero dell’Interno con la circolare del 20 agosto 2007. D’altra parte, argomentando a contrario, si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori che, dopo aver fatto ingresso sul territorio nazionale dietro richiesta del datore di lavoro, abbiano effettivamente stipulato, anche per un breve periodo, il contratto e coloro che, a causa del venir meno della volontà di quest’ultimo, non abbiano potuto perfezionare l’accordo.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Va premesso che il provvedimento di revoca del nulla osta è assistito da un’ampia e articolata motivazione, con cui la Prefettura prende posizione anche in relazione alla richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione avanzata dal ricorrente.
L’Amministrazione, infatti, ha precisato che “ il titolare della quota in ingresso impegnata sul sistema SPI rimane il datore di lavoro promittente,…senza che a livello ordinamentale sia consentito, in simili evenienze, rilasciare un permesso per attesa occupazione ”, in quanto l’istituto previsto dall’art. 22 comma 11 del D.lgs. n. 286/1998 “ prevede, quale conditio per il rilascio del titolo di cui trattasi, la preesistente titolarità di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato” , circostanza che non ricorreva in quel caso in quanto il cittadino straniero non ha mai ottenuto un titolo per soggiornare, ma è stato destinatario di una mera promessa occupazionale.
Ciò premesso, va rammentato che ai sensi dell’art. 22 comma 6 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5 bis.
La norma indica come parti del contratto di soggiorno quelle cui si riferisce il nulla osta, facendo così riferimento al datore di lavoro che ha chiesto l’ingresso del lavoratore e che “ è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore ”, ai sensi del comma 5 quinquies del richiamato art. 22.
La necessità di stipulare il contratto con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta mira ad evitare elusioni alla disciplina che sovrintende all’ingresso di cittadini extracomunitari per lavoro subordinato, in quanto, diversamente opinando, si legittimerebbe il rilascio di nulla osta sulla base di dichiarazioni rese da datori di lavoro non realmente intenzionati all’assunzione, con il risultato di consentire l’ingresso in Italia di stranieri solo formalmente muniti di una proposta di lavoro.
In ogni caso, sul piano fattuale va osservato che il ricorrente, con l’istanza del 15 aprile 2025 presentata per il tramite del suo legale, non ha dedotto di disporre ab origine di una diversa possibilità occupazionale, in grado di condurre alla stipulazione del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6 dell’art. 22 citato.
Va poi osservato che l’instaurazione di un rapporto di lavoro al di fuori della procedura governata dai flussi, determinati numericamente di anno in anno in relazione alle esigenze occupazionali dei diversi settori del mercato, rischia di alterare la stessa logica programmatoria delle politiche migratorie di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 286/1998.
Sotto altro profilo va rilevato che, a fronte della indisponibilità del datore di lavoro, non è ipotizzabile la convocazione del ricorrente ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione.
L’art. 22, comma 11, del D.lgs. n. 286/1998, prevede infatti che “ La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno […]. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro […], e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore […]”.
Come correttamente evidenziato dalla Prefettura nel provvedimento impugnato, la norma è chiara nel prevedere che il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva cessazione.
Sul punto il Tribunale condivide il più recente orientamento giurisprudenziale, a mente del quale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, comma 5 ter, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2025, n. 4679; id., 11 aprile 2025, n. 3158; id., 24 marzo 2025, n. 2403).
L’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore.
Pertanto, dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta.
Non appare utile il richiamo, da parte del ricorrente, alla circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, non potendo la stessa incidere in termini derogatori sulle disposizioni legislative, anche tenuto conto della vetustà della stessa e delle profonde modifiche normative intervenute nella materia dell’immigrazione.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La natura delle questioni fattuali e giuridiche sottese all’impugnazione consente di compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
TI TI MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI TI MA | RD SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.