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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 3857 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. e P.IV ) e per essa quale mandataria Parte_1 P.IV_1
C.F. ), in persona del procuratore speciale, Parte_2 P.IV_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Bottazzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Milano, via Corridoni n. 1, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. e P.IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IV_3
sede in Trecastelli (AN), Via Maestri Del Lavoro n. 6;
RESISTENTE CONTUMACE
E CONTRO
(C.F. e P.IV ), in persona del legale Controparte_2 P.IV_4
rappresentante pro tempore, con sede in IN (AN), via Santa Maria Goretti n. 6;
RESISTENTE CONTUMACE avente ad oggetto: restituzione di immobile detenuto sine titulo.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 16 luglio 2024, Parte_1
rappresentata da ha adito il Tribunale esponendo in fatto, in sintesi: (i) che Parte_2
(successivamente incorporata in poi ridenominata Controparte_3 Controparte_4
Pag. 1 di 5 a sua volta incorporata in scissasi parzialmente in CP_4 Controparte_5 [...]
ulteriormente scissa parzialmente nell'odierna ricorrente) aveva stipulato con Controparte_6
la società in data 11.12.2001, il contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 547.782 CP_7
(in seguito n. 10547782), avente ad oggetto la concessione del godimento del bene immobile, consegnato all'utilizzatrice in pari data, sito in IN (AN), via Nevola n. 32/A, censito nel NCEU al foglio 38, mappale 264, p.t., categoria C/3, classe 7, mq. 750, rendita £ 1.500.000; (ii) che nel corso del rapporto di locazione finanziaria la società utilizzatrice era stata dichiarata fallita dal Tribunale di
Ancona con sentenza n. 110/2014 del 30.07.2014; (iii) che la domanda di rivendica della proprietà del bene presentata in sede fallimentare era stata accolta dal Tribunale, il quale aveva invece dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di restituzione, in quanto l'immobile era detenuto da terzi – e nella specie dalle due odierne resistenti, rispettivamente con contratto del 29.02.2008 quanto a e del 20.12.2012 quanto a – in virtù di contratti di sublocazione CP_1 CP_2
registrati e non espressamente preclusi dal contratto di leasing; (iv) che sia il dichiarato impegno della subconduttrice del 22.11.2016 di rilasciare l'immobile dietro “semplice richiesta” della CP_2
società di leasing, sia la proposta di acquisto dell'immobile formulata in data 02.02.2017 dalla subconduttrice non avevano avuto alcun seguito e che erano risultate vane le diffide volte CP_1
alla riconsegna dell'immobile, di cui è allo stato impossibilitata la fruttuosa ricollocazione sul mercato, peraltro in assenza di pagamento di alcunché in relazione all'occupazione senza titolo del bene.
Ha, quindi, dedotto che le sublocazioni non sono opponibili alla proprietà, in quanto mai consentite dalla stessa e comunque inefficaci, trattandosi di sublocazioni destinate a perdere ogni efficacia in conseguenza del venir meno del contratto di leasing.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice Designato, rigettata ogni avversa eccezione e domanda, disporre come segue: NEL MERITO: per tutti i motivi già indicati in narrativa, accertata e dichiarata l'inesistenza di alcun titolo idoneo alla detenzione degli immobili per cui causa in capo alla società resistente, condannarsi le società convenute, e CP_1 [...]
a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del Controparte_2
provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di
[...]
l'immobile sito nel Comune di IN (AN) , via Nevola 32/a, come descritto Parte_1 nell'atto di acquisto che si produce. IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre. IN OGNI CASO E SEMPRE: con vittoria delle spese di lite, oltre
15 % spese generali, IV e C.P.A. come per legge”.
Pag. 2 di 5 2. Le resistenti e non si sono costituite e, CP_1 Controparte_2
verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di prima udienza, sono state dichiarate contumaci all'udienza del 10 dicembre 2024.
Previo invito alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale alla successiva udienza del 18 febbraio 2025, il deposito della sentenza è stato riservato nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c., come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, disposizione resa applicabile a qualsiasi giudizio pendente dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. 31 ottobre 2024
n. 164, vigente dal 26 novembre 2024.
3. Il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono, risultando comprovata, in virtù della documentazione versata in atti, la titolarità del diritto azionato in giudizio in capo alla ricorrente.
Va infatti osservato che, nel ricorso per rivendicazione depositato ai sensi dell'art. 93 L.Fall. in seno al fallimento della società utilizzatrice la società concedente (all'epoca CP_7
) dava atto della intervenuta risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 Controparte_5
c.c. del contratto di locazione finanziaria, in una data che si desume anteriore alla Cont dichiarazione di fallimento di (cfr. doc. 16 ricorso).
Ne segue l'applicazione del principio di diritto secondo cui la risoluzione di diritto opera ipso iure dalla data in cui la comunicazione del creditore, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista, giunge nella sfera di conoscibilità della controparte negoziale, sicché, in ipotesi di fallimento del locatario, l'effetto risolutivo del contratto risulta già verificatosi laddove detta comunicazione giunga a conoscenza del debitore inadempiente prima del deposito della sentenza di fallimento (cfr. sul punto Cass.,
n. 9488/2013, resa in ipotesi di leasing quale è la presente).
Così ritenuta la risoluzione di diritto del contratto di leasing, ne discende ulteriormente l'inefficacia dei contratti di sublocazione in virtù dei quali il bene è giunto nella disponibilità delle odierne resistenti.
Secondo quanto osservato dalla giurisprudenza di legittimità, segnatamente, “se pure è sufficiente a ravvisare la legittimazione a concedere in locazione il bene la mera disponibilità di fatto dello stesso, purché in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico e la detenzione non sia stata acquistata illecitamente (Cass. 31 ottobre 2019, n.
28000; Cass. 22 ottobre 2014, n. 22346; Cass. 14 luglio 2011, n. 15443; Cass. 11 aprile
2006, n. 8411), resta la soggezione del rapporto di sublocazione alla sorte del rapporto principale, quale contratto c.d. derivato, figura da ricondurre allo schema più generale del
"collegamento tipico" tra negozi, in quanto previsto per legge. Onde, se il contratto di
Pag. 3 di 5 locazione principale viene meno, per qualsiasi motivo, ciò ha effetto ex lege anche nel rapporto con il subconduttore, il quale, semmai, potrà far valere eventuali ragioni di pregiudizio soltanto verso il suo diretto dante causa. Resta ferma, invece, la responsabilità extracontrattuale del subconduttore nei confronti della società di leasing locatrice, per occupazione sine titulo del relativo immobile, tutte le volte che sia accertata la ritardata restituzione della cosa locata (v. anche Cass. 3 ottobre 2019, n. 24821)” (Cass., sez. I, ord.
n. 14212/2022).
Nella specie, sarebbe stato onere delle convenute provare l'esistenza di un titolo idoneo alla perdurante detenzione dell'immobile (cfr. Cass., n. 18660/2013); a fronte della loro mancata costituzione in giudizio, tale onere non è stato assolto.
La giurisprudenza, pur escludendo di poter ritenere provato il fatto costitutivo del diritto azionato per effetto della mera contumacia (a ciò ostando, del resto, il tenore testuale dell'art. 115 c.p.c., che assegna rilievo alla mancata contestazione del fatto ad opera della parte costituita), precisa come la contumacia "possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c. comma
2)." (Cass. 29.3.2007 n. 7739; Cass. 20.02.2006, n. 3601 secondo cui "la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda ... tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n. 4301)".
Invero, risulta documentata dalla ricorrente sia la disponibilità al rilascio dell'immobile da parte di in data 22.11.2016, sia la disponibilità all'acquisto dell'immobile da parte CP_2
di in data 02.02.2017 – in entrambi i casi senza alcuna contestazione, ad opera CP_1
delle stesse, circa l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing – come da proposte indirizzate alla società concedente che, tuttavia, non risultano essere state ulteriormente coltivate dalle stesse proponenti (vedasi doc. 21 e 24 allegati al ricorso introduttivo).
4. Alla luce di quanto sin qui considerato, il ricorso va integralmente accolto e, accertata l'inesistenza di alcun titolo idoneo alla detenzione dell'immobile in capo alle società resistenti, queste ultime vanno condannate alla immediata restituzione di detto immobile sito in IN (AN), via Nevola n. 32/a, meglio indicato in ricorso, libero da persone o cose.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avendo riguardo al valore della domanda (indeterminabile a bassa complessità - scaglione euro da
Pag. 4 di 5 26.000,00 a 52.000,00); quindi, i compensi professionali sono liquidati in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, per come modificati dal
D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata), tenuto conto del ridotto numero di questioni in fatto e in diritto esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.
3857/2024, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso presentato da e per essa contro e Parte_1 Parte_2 CP_1
; Controparte_2
1) accerta che l'immobile sito in IN (AN), via Nevola n. 32/A, distinto al NCEU di detto Comune al foglio 38, mappale 264, categoria C/3 è detenuto sine titulo da CP_1
e ; Controparte_2
2) per l'effetto condanna e al rilascio immediato, CP_1 Controparte_2
libero da persone e cose, del predetto immobile sito in IN (AN), via Nevola n. 32/A, distinto al NCEU di detto Comune al foglio 38, mappale 264, categoria C/3;
3) condanna e alla , in solido tra loro e in CP_1 Controparte_2 Parte_3
favore di e per essa delle spese di lite, che liquida Parte_1 Parte_2
in euro 545,00 per esborsi ed in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IV e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona il 4 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 3857 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. e P.IV ) e per essa quale mandataria Parte_1 P.IV_1
C.F. ), in persona del procuratore speciale, Parte_2 P.IV_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Bottazzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Milano, via Corridoni n. 1, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. e P.IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IV_3
sede in Trecastelli (AN), Via Maestri Del Lavoro n. 6;
RESISTENTE CONTUMACE
E CONTRO
(C.F. e P.IV ), in persona del legale Controparte_2 P.IV_4
rappresentante pro tempore, con sede in IN (AN), via Santa Maria Goretti n. 6;
RESISTENTE CONTUMACE avente ad oggetto: restituzione di immobile detenuto sine titulo.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 16 luglio 2024, Parte_1
rappresentata da ha adito il Tribunale esponendo in fatto, in sintesi: (i) che Parte_2
(successivamente incorporata in poi ridenominata Controparte_3 Controparte_4
Pag. 1 di 5 a sua volta incorporata in scissasi parzialmente in CP_4 Controparte_5 [...]
ulteriormente scissa parzialmente nell'odierna ricorrente) aveva stipulato con Controparte_6
la società in data 11.12.2001, il contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 547.782 CP_7
(in seguito n. 10547782), avente ad oggetto la concessione del godimento del bene immobile, consegnato all'utilizzatrice in pari data, sito in IN (AN), via Nevola n. 32/A, censito nel NCEU al foglio 38, mappale 264, p.t., categoria C/3, classe 7, mq. 750, rendita £ 1.500.000; (ii) che nel corso del rapporto di locazione finanziaria la società utilizzatrice era stata dichiarata fallita dal Tribunale di
Ancona con sentenza n. 110/2014 del 30.07.2014; (iii) che la domanda di rivendica della proprietà del bene presentata in sede fallimentare era stata accolta dal Tribunale, il quale aveva invece dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di restituzione, in quanto l'immobile era detenuto da terzi – e nella specie dalle due odierne resistenti, rispettivamente con contratto del 29.02.2008 quanto a e del 20.12.2012 quanto a – in virtù di contratti di sublocazione CP_1 CP_2
registrati e non espressamente preclusi dal contratto di leasing; (iv) che sia il dichiarato impegno della subconduttrice del 22.11.2016 di rilasciare l'immobile dietro “semplice richiesta” della CP_2
società di leasing, sia la proposta di acquisto dell'immobile formulata in data 02.02.2017 dalla subconduttrice non avevano avuto alcun seguito e che erano risultate vane le diffide volte CP_1
alla riconsegna dell'immobile, di cui è allo stato impossibilitata la fruttuosa ricollocazione sul mercato, peraltro in assenza di pagamento di alcunché in relazione all'occupazione senza titolo del bene.
Ha, quindi, dedotto che le sublocazioni non sono opponibili alla proprietà, in quanto mai consentite dalla stessa e comunque inefficaci, trattandosi di sublocazioni destinate a perdere ogni efficacia in conseguenza del venir meno del contratto di leasing.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice Designato, rigettata ogni avversa eccezione e domanda, disporre come segue: NEL MERITO: per tutti i motivi già indicati in narrativa, accertata e dichiarata l'inesistenza di alcun titolo idoneo alla detenzione degli immobili per cui causa in capo alla società resistente, condannarsi le società convenute, e CP_1 [...]
a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del Controparte_2
provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di
[...]
l'immobile sito nel Comune di IN (AN) , via Nevola 32/a, come descritto Parte_1 nell'atto di acquisto che si produce. IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre. IN OGNI CASO E SEMPRE: con vittoria delle spese di lite, oltre
15 % spese generali, IV e C.P.A. come per legge”.
Pag. 2 di 5 2. Le resistenti e non si sono costituite e, CP_1 Controparte_2
verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di prima udienza, sono state dichiarate contumaci all'udienza del 10 dicembre 2024.
Previo invito alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale alla successiva udienza del 18 febbraio 2025, il deposito della sentenza è stato riservato nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c., come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, disposizione resa applicabile a qualsiasi giudizio pendente dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. 31 ottobre 2024
n. 164, vigente dal 26 novembre 2024.
3. Il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono, risultando comprovata, in virtù della documentazione versata in atti, la titolarità del diritto azionato in giudizio in capo alla ricorrente.
Va infatti osservato che, nel ricorso per rivendicazione depositato ai sensi dell'art. 93 L.Fall. in seno al fallimento della società utilizzatrice la società concedente (all'epoca CP_7
) dava atto della intervenuta risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 Controparte_5
c.c. del contratto di locazione finanziaria, in una data che si desume anteriore alla Cont dichiarazione di fallimento di (cfr. doc. 16 ricorso).
Ne segue l'applicazione del principio di diritto secondo cui la risoluzione di diritto opera ipso iure dalla data in cui la comunicazione del creditore, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista, giunge nella sfera di conoscibilità della controparte negoziale, sicché, in ipotesi di fallimento del locatario, l'effetto risolutivo del contratto risulta già verificatosi laddove detta comunicazione giunga a conoscenza del debitore inadempiente prima del deposito della sentenza di fallimento (cfr. sul punto Cass.,
n. 9488/2013, resa in ipotesi di leasing quale è la presente).
Così ritenuta la risoluzione di diritto del contratto di leasing, ne discende ulteriormente l'inefficacia dei contratti di sublocazione in virtù dei quali il bene è giunto nella disponibilità delle odierne resistenti.
Secondo quanto osservato dalla giurisprudenza di legittimità, segnatamente, “se pure è sufficiente a ravvisare la legittimazione a concedere in locazione il bene la mera disponibilità di fatto dello stesso, purché in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico e la detenzione non sia stata acquistata illecitamente (Cass. 31 ottobre 2019, n.
28000; Cass. 22 ottobre 2014, n. 22346; Cass. 14 luglio 2011, n. 15443; Cass. 11 aprile
2006, n. 8411), resta la soggezione del rapporto di sublocazione alla sorte del rapporto principale, quale contratto c.d. derivato, figura da ricondurre allo schema più generale del
"collegamento tipico" tra negozi, in quanto previsto per legge. Onde, se il contratto di
Pag. 3 di 5 locazione principale viene meno, per qualsiasi motivo, ciò ha effetto ex lege anche nel rapporto con il subconduttore, il quale, semmai, potrà far valere eventuali ragioni di pregiudizio soltanto verso il suo diretto dante causa. Resta ferma, invece, la responsabilità extracontrattuale del subconduttore nei confronti della società di leasing locatrice, per occupazione sine titulo del relativo immobile, tutte le volte che sia accertata la ritardata restituzione della cosa locata (v. anche Cass. 3 ottobre 2019, n. 24821)” (Cass., sez. I, ord.
n. 14212/2022).
Nella specie, sarebbe stato onere delle convenute provare l'esistenza di un titolo idoneo alla perdurante detenzione dell'immobile (cfr. Cass., n. 18660/2013); a fronte della loro mancata costituzione in giudizio, tale onere non è stato assolto.
La giurisprudenza, pur escludendo di poter ritenere provato il fatto costitutivo del diritto azionato per effetto della mera contumacia (a ciò ostando, del resto, il tenore testuale dell'art. 115 c.p.c., che assegna rilievo alla mancata contestazione del fatto ad opera della parte costituita), precisa come la contumacia "possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c. comma
2)." (Cass. 29.3.2007 n. 7739; Cass. 20.02.2006, n. 3601 secondo cui "la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda ... tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n. 4301)".
Invero, risulta documentata dalla ricorrente sia la disponibilità al rilascio dell'immobile da parte di in data 22.11.2016, sia la disponibilità all'acquisto dell'immobile da parte CP_2
di in data 02.02.2017 – in entrambi i casi senza alcuna contestazione, ad opera CP_1
delle stesse, circa l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing – come da proposte indirizzate alla società concedente che, tuttavia, non risultano essere state ulteriormente coltivate dalle stesse proponenti (vedasi doc. 21 e 24 allegati al ricorso introduttivo).
4. Alla luce di quanto sin qui considerato, il ricorso va integralmente accolto e, accertata l'inesistenza di alcun titolo idoneo alla detenzione dell'immobile in capo alle società resistenti, queste ultime vanno condannate alla immediata restituzione di detto immobile sito in IN (AN), via Nevola n. 32/a, meglio indicato in ricorso, libero da persone o cose.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avendo riguardo al valore della domanda (indeterminabile a bassa complessità - scaglione euro da
Pag. 4 di 5 26.000,00 a 52.000,00); quindi, i compensi professionali sono liquidati in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, per come modificati dal
D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata), tenuto conto del ridotto numero di questioni in fatto e in diritto esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.
3857/2024, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso presentato da e per essa contro e Parte_1 Parte_2 CP_1
; Controparte_2
1) accerta che l'immobile sito in IN (AN), via Nevola n. 32/A, distinto al NCEU di detto Comune al foglio 38, mappale 264, categoria C/3 è detenuto sine titulo da CP_1
e ; Controparte_2
2) per l'effetto condanna e al rilascio immediato, CP_1 Controparte_2
libero da persone e cose, del predetto immobile sito in IN (AN), via Nevola n. 32/A, distinto al NCEU di detto Comune al foglio 38, mappale 264, categoria C/3;
3) condanna e alla , in solido tra loro e in CP_1 Controparte_2 Parte_3
favore di e per essa delle spese di lite, che liquida Parte_1 Parte_2
in euro 545,00 per esborsi ed in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IV e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona il 4 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 5 di 5