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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/08/2025, n. 7759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7759 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, in esito alla
Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, primo comma, prima parte, c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.45437 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria CALVANO e dall'Avv.
AN LO, presso lo studio delle quali, sito a Roma Viale
Parioli 12 è elettivamente domiciliato
-PARTE RICORRENTE –
CONTRO
rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Fabrizio PARAGALLO, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Carlo Mirabello 34, Roma
-PARTE RESISTENTE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024
[...]
conveniva in giudizio l Parte_1 Controparte_1
chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità delle
[...]
mansioni igienico-domestico-alberghiere svolte e, per l'effetto, la condanna dell' al risarcimento del Controparte_1
danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in via principale in € 94.418,34, (pari al 50% dell'ultima retribuzione mensile) o in via subordinata in € 62.945,55 (pari ad 1/3 dell'ultima retribuzione mensile), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Assumeva che era stata assunta in data 1 dicembre 2003 presso la convenuta con la qualifica di infermiera professionale e di essere tuttora inquadrata nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari del CCNL – Personale del Comparto Sanità – Triennio
2019-2021, già categoria D6; che, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, era impiegata presso l'Ospedale San Filippo Neri;
che, in particolare, dal febbraio 2004, era stata assegnata al reparto di Pneumologia, inizialmente composto da 27 posti letto;
che nel 2011 il predetto reparto aveva inglobato anche quello di Oncologia, trasformandosi in un'unità multidisciplinare con due equipe mediche e due primari distinti, ma con un'unica equipe infermieristica;
che la ricorrente, nonostante la specifica qualifica professionale, fin dalla sua assunzione nel 2003 e fino alla fine del 2021, era stata costretta a svolgere, oltre ai propri compiti infermieristici, anche mansioni inferiori di tipo igienico-domestico-alberghiere; che i predetti compiti erano stati svolti unicamente dagli infermieri fino al marzo 2019 a causa dell'assenza strutturale della figura dell'Operatore Socio
Sanitario (OSS) nell'ospedale; che, in seguito, sebbene la figura dell'OSS fosse introdotta dall'aprile 2019, il loro numero risultava insufficiente (due unità nel turno mattutino e due in quello pomeridiano, con assenza totale nel turno notturno); che lo svolgimento delle predette mansioni integrava una ipotesi di demansionamento, che aveva causato un significativo danno alla ricorrente, impedendole di coltivare e incrementare la propria esperienza e competenza lavorativa specifica, e causando una quotidiana mortificazione della propria immagine professionale;
che in data 21 giugno 2023 aveva inoltrato alla convenuta una richiesta di risarcimento danni, la quale veniva riscontrata in data 10 luglio 2023 con diniego del denunciato demansionamento.
Si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in
[...]
fatto e in diritto (preliminarmente eccependo comunque parziale prescrizione del credito vantato).
Assumeva che la ricorrente era stata assunta in data 1 dicembre
2003 e assegnata al presso il Controparte_3
reparto di Pneumologia, fino alla successiva assegnazione al servizio ambulatoriale Day Service Multidisciplinare disposta in data
02.12.2021; che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, le mansioni oggetto di effettivo e costante espletamento da parte della riguardavano esclusivamente ambiti propri della Parte_1
professione infermieristica, quali: attività di indagine e accertamento sistematico e di secondo livello;
attività di supporto nelle scelte di pianificazione assistenziale previa applicazione di evidenze scientifiche;
attività di implementazione e coordinamento dei percorsi clinico-assistenziali di pazienti con gravi patologie;
attività di identificazione dei deficit e delle abilità della persona e/o dei caregiver per la pianificazione di interventi educativi e riabilitativi;
attività di analisi e individuazione dei piani di assistenza standard;
attività di studio e valutazione dell'impatto della corretta assistenza sui pazienti nursing sensibili; attività di gestione sicura delle terapie;
attività di sviluppo delle strategie di sostegno ai pazienti e familiari nella fase di comunicazione di diagnosi e prognosi gravi;
attività dirette alla gestione del dolore e dei sintomi del paziente terminale;
attività di individuazione dei modelli organizzativi basati sulla presa in carico della persona e della famiglia;
attività di acquisizione di competenze di supervisione e consulenza verso il personale di supporto e gli studenti;
e attività di gestione dell'emergenza previa attuazione del
"Basic Life Support Defibrillation”; che la ricorrente non era mai stata adibita ad attività domestico-alberghiere, ovvero di trasporto e stoccaggio dei materiali e dispositivi nei depositi e armadi;
che l'attività di pulizia e sanificazione dell'unità del paziente era sempre stata garantita dal personale di pulizia o ausiliario.
Istruita la causa, all'udienza del 1° luglio 2025 la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura, assenti le parti dall'aula di udienza.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, in virtù di plurime e autonome motivazioni, ciascuna di per sé idonea a determinare il rigetto delle domande.
Preliminarmente, si rileva che l'eccezione di prescrizione decennale sollevata da parte convenuta risulta infondata, in quanto parte ricorrente nel ricorso ha già autonomamente limitato il periodo di indagine al decennio antecedente la contestazione stragiudiziale del
21 giugno 2023, e comunque non oltre il 15 dicembre 2021, data in cui la ricorrente ha dichiarato il definitivo venir meno dell'asserito demansionamento.
Parte ricorrente ha fondato la propria domanda sulla presunta sistematicità dell'adibizione a mansioni inferiori, segnatamente quelle proprie degli Operatori Socio-Sanitari (OSS). Tuttavia, tale assunto non ha trovato conferma sulla base di quanto emerso all'esito dell'istruttoria.
In primo luogo, occorre evidenziare che, come pacificamente accertato, e non contestato ex adverso, la signora con Parte_1
protocollo 285/Pers del 18.02.2013, ha ottenuto ed aderito ad una variazione temporanea dell'orario di lavoro a tempo parziale su 30 ore settimanali e, successivamente, con protocollo 356/Pers. CP_4
del 28 marzo 2014, le è stato assegnato, su sua specifica richiesta, il turno di 6 ore giornaliere con esonero dal servizio notturno, dal lunedì al venerdì. Questa circostanza rende inconferente la deposizione del teste , nella parte in cui afferma che "l'OSS la notte Testimone_1
non è presente", in quanto la ricorrente, per sua esplicita scelta e organizzazione del proprio orario di lavoro, non era adibita ai turni o ai periodi nei quali si lamentava l'assenza di personale OSS e, di conseguenza, le mansioni asseritamente svolte in tali frangenti per sopperire a carenze di personale non possono essere accreditate alla
Parte_1
La teste coordinatrice del servizio infermieristico, Testimone_2
ha smentito che gli infermieri si occupassero di attività domestico- alberghiere o di trasporto e stoccaggio materiali, dichiarando che "gli infermieri non si occupano di tali attività". Ha altresì confermato che
"l'attività di pulizia e sanificazione dell'unità del paziente è sempre stata garantita dal personale di pulizia o ausiliari" e che "le funzioni di pulizia e di ausiliariato sono effettivamente svolte da ditte esterne da circa intorno agli anni 2000".
Quanto alle mansioni lamentate dalla ricorrente come demansionanti, esse risultano essere state, al più, occasionali e non prevalenti. Sebbene il teste abbia genericamente dichiarato che gli Tes_1
infermieri svolgevano determinate attività per carenza di personale specifico e la teste abbia stimato un "mai più del 50%" del Tes_2
tempo dedicato ad attività domestico-alberghiere prima dell'introduzione degli OSS, tale percentuale, sebbene significativa, non configura automaticamente un'ipotesi di demansionamento illecito. La stessa ha precisato che "ovviamente doveva essere Tes_2
sempre svolta l'attività assistenziale, magari procedendo per priorità rispetto alle altre attività domestico-alberghiere", indicando una gestione delle attività incentrata sulla priorità delle mansioni infermieristiche.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le testimonianze assunte hanno smentito in modo sufficientemente chiaro la prospettazione della stessa in termini di rigida sistematicità
e non marginalità della sua adibizione a mansioni inferiori. Infatti, dalle emergenze istruttorie ha trovato conferma la tesi sostenuta dalla difesa della ossia che la ricorrente ha continuato a svolgere in misura preponderante le mansioni proprie del suo inquadramento.
Osserva il Giudicante che la condotta della si CP_3
allinea ai consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte in materia di demansionamento nel pubblico impiego.
In particolare, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19419 del 2020, nel pubblico impiego privatizzato “…il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività”.
Inoltre, deve considerarsi che "…in ipotesi di svolgimento di mansioni promiscue, allo scopo di determinare l'inquadramento spettante al lavoratore devono considerarsi congiuntamente i dati quantitativi e quelli qualitativi, per giungere a stabilire quali attribuzioni assumano rilievo professionale preminente" (cfr. Cass. n.9 del 2001).
Sulla base di detti principi, separando le attività di competenza degli infermieri e degli OSS, non si può che concludere che l'attività svolta dalla ricorrente per il servizio ambulatoriale Day Service
Multidisciplinare fosse prevalentemente di tipo infermieristico per quanto sopra argomentato.
Dal punto di vista quali-quantitativo -criterio utilizzato dalla giurisprudenza per individuare, cum grano salis, il corretto inquadramento anche in caso di mansioni promiscue ed estensibile alla verifica di un demansionamento- non può dirsi che la ricorrente sia stata adibita a mansioni inferiori tali da concretizzare un demansionamento, in considerazione del fatto che dette attività erano svolte congiuntamente alle mansioni proprie della propria categoria.
Si evidenzia altresì che, secondo il DM 739/1994 e la Legge
42/1999, l'infermiere, quale responsabile dell'assistenza generale infermieristica, partecipa all'identificazione dei bisogni della salute, gestisce l'intervento assistenziale, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche e si avvale dell'opera del personale di supporto senza spogliarsi dei compiti oggetto di propria attribuzione, potendo l'infermiere demandare agli operatori la mera esecuzione dei predetti compiti. Ne deriva che, nell'ambito dei compiti di assistenza alla persona, non si può affermare che le attività indicate in ricorso siano del tutto estranee a quelle demandate agli infermieri, ma rientrano nella più ampia sfera della responsabilità e della supervisione infermieristica.
In ogni caso, a prescindere dall'insussistenza del demansionamento, si rileva che le pretese risarcitorie avanzate dalla parte ricorrente si palesano inammissibili e infondate per carenza di allegazione e prova del danno (motivo di per sé autonomamente decisivo per il non accoglimento delle domande attoree).
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il danno da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale (in re ipsa), ma deve essere specificamente allegato e provato da chi si assume danneggiato (cfr., ex plurimis, fra le ultime: Cass., 9 ottobre
2024, n. 27867; Cass., 31 luglio 2024, n. 21527; Cass., 24 marzo
2006, n.6572). Non è dunque sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, ma incombe sul lavoratore non solo l'onere di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad allegazioni generiche rispetto all'asserito danno subito, affermando di aver patito un pregiudizio alla carriera, l'impoverimento della capacità professionale, la diminuzione delle attitudini lavorative, la mancata acquisizione di maggiore capacità professionale, nonché
l'impedimento di sfruttare possibili future occasioni di lavoro.
Tuttavia, queste sono rimaste mere enunciazioni, che non assolvono all'onere di puntuale e specifica allegazione richiesto dalla giurisprudenza. Per converso, per provare il danno da dequalificazione, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., sarebbe stata necessaria l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, che vadano oltre il mero richiamo a categorie generali come la qualità e quantità dell'attività svolta o la durata del demansionamento, e che permettano di risalire, con canoni di probabilità e comune esperienza, al fatto ignoto del danno effettivo.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
Considerata la non piena uniformità degli indirizzi giurisprudenziali in materia e l'obiettiva complessità della fattispecie, le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti.
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-respinge il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'1 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'ufficio per il processo, nella persona del funzionario Dr.ssa Prisca BOGGETTI