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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/05/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 370 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, assegnata a sentenza all'udienza del 5.02.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Biagio Di Vece, in Via Aspromonte 13/b e rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giulio Varone e dall'avv. Lucia Carlino, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Villa San Giovanni, Via Garibaldi 81, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Canala Parola, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Maria Ester Balduini, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Reggio Calabria, Via Fra Gesualdo Melacrinò n. 24, presso lo studio dell'avv. Alfonso Zito, dal quale è rappresentato è difeso in virtù di procura in atti;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Messina, Parte_3 C.F._3
Viale Europa n°49 Is.57 Pal. E, presso lo studio dell'avv. Filippo Cavaliere, da quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_4 C.F._4
Reggio Calabria, Via Gelsomino 45/b, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Vincenzo Marino, che lo rappresentata e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Crocefisso n. 15/C presso lo studio dell'avv. Alessandra Borruto, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 23 -Terza chiamata-
OGGETTO: responsabilità medica
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza del 5.02.2025.
Motivi della decisione
1.1.Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
società l' CP_1 Controparte_3
( ed i dott.ri , e , CP_4 Parte_3 Parte_2 Parte_4
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale, adito, respinta ogni contraria eccezione e difesa: “A) accertare e dichiarare che il danno lamentato, nel quale si fanno ricomprendere tutte le categorie descritte (danno biologico, danno morale, danno esistenziale e danno patrimoniale), è diretta conseguenza delle omissioni e/o delle condotte colpose e/o gravemente colpose di quanti hanno prestato cura ed assistenza alla sig.ra
in occasione del ricovero e dell'intervento eseguito presso lo Parte_1 [...]
nonché per le inadeguate Controparte_5
prestazioni di cura successive all'intervento stesso, tutte poste in essere in violazione del contratto di spedalità sottoscritto con la struttura presso cui è stato effettuato il ricovero ed eventualmente anche del personale sanitario preposto alle cure. E pertanto B) riconoscere che
l'invalidità permanente residuata alla sig.ra è pari almeno al 40%; che per 170 gg Pt_1
l'attrice ha patito una invalidità temporanea totale, per 150 gg una invalidità temporanea parziale al 75%, per ulteriori 150 gg una invalidità temporanea parziale al 50% ed ancora per altri 150 gg una invalidità temporanea parziale al 25%, da risarcirsi almeno con le diarie indicate dal Tribunale di Milano nelle tabelle omonime;
C) condannare i convenuti, ciascuno secondo le proprie responsabilità ed in solido tra loro, al risarcimento, da quantificarsi tenendo conto dei postumi residui e delle invalidità descritte e documentate, per tutte le categorie di danno evidenziate, con interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo, cui aggiungere, per il solo danno patrimoniale legato alle spese vive per viaggi e cure (come descritte in premessa) €
pagina 2 di 23 10.000,00; D) condannare i convenuti alla rifusione di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei costituiti procuratori.”.
A sostegno delle proprie ragioni esponeva che, nel 2012, accusando dolori all'anca destra, eseguiva un esame diagnostico (RMN) che descriveva una osteonecrosi.
Negli ultimi giorni di febbraio si era rivolta all' Controparte_3
di Reggio Calabria, dove era stata visitata dal dott. il
[...] Parte_3
quale, riscontrata la necessità di procederere con urgenza ad un intervento di artroprotesi, aveva disposto il proprio ricovero (iniziato il 4.3.2012) ed in data 5.3.2012 aveva eseguito l'intervento anzidetto.
L'attrice era poi rimasta ricoverata sino al 21.3.2012, sottoponendosi anche a terapia riabilitativa.
Alle dimissioni la ferita chirurgica risultava gonfia ed arrossata ed essendo altresì sopraggiunta la febbre, la si era nuovamente rivolta all'istituto di Reggio Pt_1 CP_4
Calabria, ove il dott. aveva prelevato il liquido endoarticolare. Parte_3
Il campione esaminato in laboratorio aveva isolato un focolaio infettivo intorno alla protesi da Streptococcus faecalis, sicché lo specialista aveva disposto terapia antibiotica.
In data 31.03.2012, a causa della sepsi già diagnosticata si era verificata una lussazione della protesi e l'attrice era stata soccorsa dal 118 ed accompagnata presso il Pronto
Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, per subire un nuovo ricovero, dal
2.4.2012 e per 14 giorni, presso lo CP_4
Nonostante la terapia antibiotica a lungo praticata secondo le prescrizioni del personale medico del citato istituto, il quadro clinico era rimasto immutato e, pertanto, l'attrice, in data 27.8.2012 si era sottoposta ad una scintigrafia all'anca destra, eseguita presso l'U.O.C. di Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina, che aveva evidenziato “una condizione di flogosi locale, caratterizzata da significativa componente granulocitaria (probabile l'origine infettiva)”.
pagina 3 di 23 Nel settembre del 2012, la si era poi rivolta all'Istituto “Gaetano Pini” di Milano ove Pt_1
era stata confermata la diagnosi di “artroprotesi infetta anca destra” e programmato l'espianto della protesi infetta con successivo reimpianto, mettendola in lista d'attesa.
Nell'ottobre del 2012 si era recata presso gli Ospedali Civili di Brescia
[...]
ove, dopo un'accurata visita, era stata confermata la diagnosi già nota e Controparte_6
quindi disposti ulteriori esami diagnostici, tra cui una P.E.T., eseguita in data 5.12.2012 presso il Centro PET -CT U.O.C. di Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedaliera “Garibaldi
P.O. Nesima” di Catania, all'esito della quale era stata riscontrata la “presenza di patologia settico/flogistica, ad elevata attività metabolica, in sede periprotesica, linfonodale e sottocutanea.”.
Successivamente, la era stata ricoverata, dal 25.11.2013 al 6.12.2013, presso Pt_1
l'istituto Gaetano Pini per l'espianto della protesi e l'inserzione di uno spazio di cemento antibiotato, restando costretta all'immobilità sino al successivo controllo e ricovero dal
28.2.2014 al 31.3.2014, nel corso del quale era stato rimosso il predetto spaziatore e reimpiantata nuova protesi.
Era poi stata sottoposta a terapia riabilitativa.
I controlli successivi cui si era sottoposta avevano, tuttavia, confermato la presenza dell'infezione, allo stato non ancora debellata.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice deduceva la sussistenza di una responsabilità contrattuale dello Reggio Calabria e dei sanitari che avevano eseguito l'intervento CP_7
del 5.03.2012 dott.ri , e . Parte_3 Parte_2 Parte_4
Affermava in tal senso che le proprie condizioni di salute erano particolarmente gravi e che, all'esito dei controlli cui si era sottoposta nel corso degli anni, erano insorti dei dubbi circa la necessità di sottoporla all'intervento di artroprotesi, dal momento che l'osteonecrosi all'epoca diagnosticata non risultava di particolare gravità e poteva quindi essere trattata altrimenti (ad esempio con terapia iperbarica in aggiunta a quella antibiotica), ritardando o forse addirittura scongiurando l'intervento in seguito al quale aveva contratto la predetta infezione.
pagina 4 di 23 Con specifico riguardo all'infezione contratta assumeva la sicura natura nosocomiale della stessa, in quanto riconducibile alle condizioni dell'ambiente ospedaliero in cui era stato praticato l'intervento del 5.3.2012, essendo stato individuato il focolaio dell'infezione medesima in corrispondenza dei tessuti immediatamente a contatto con la protesi impiantata in quella sede.
Aggiungeva che, la struttura convenuta, dopo aver causato l'infezione – senz'altro frutto di evidenti omissioni e condotte colpose riconducibili alla carenza di igiene della sala operatoria e/o all'omesso controllo della sala stessa e/o della strumentazione utilizzata – aveva ulteriormente aggravato, per il tramite dei sanitari ivi operanti, la situazione.
Infatti i sintomi dell'infezione, manifestatisi subito dopo l'intervento, erano stati sottovalutati e, quindi non adeguatamente trattati, facendo cioè esclusivo ricorso alla somministrazione di terapia antibiotica che, tuttavia, non avrebbe potuto debellare un'infezione localizzata in corrispondenza della protesi impiantata.
In ordine ai danni conseguenti alla denunciata responsabilità, sosteneva che le proprie condizioni di salute erano state irrimediabilmente compromesse, non essendo stata l'infezione ancora debellata ed essendo la stessa impossibilitata a deambulare ed a compiere gli atti quotidiani in maniera autonoma, con evidenti ripercussioni sulla qualità della vita.
Asseriva che prima dell'intervento di artroprotesi era una persona dinamica e attiva, impegnata in numerose attività di lavoro e svago, la quale occupava il proprio tempo libero facendo sport (pesca i barca o trekking) o dedicandosi alla raccolta di funghi in montagna.
Dunque, la condotta dei convenuti aveva dato luogo ad un danno biologico particolarmente grave, inteso (oltreché come danno alla salute, anche) come danno alla vita di relazione e come danno estetico, nonché un notevole danno morale.
Nel dettaglio, affermava di aver riportato un'inabilità permanente pari almeno al 40% e che il decorso della malattia determinatosi a causa dei fatti denunciati aveva comportato 170 giorni di invalidità temporanea totale, 150 giorni di invalidità parziale al 75%, 150 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 150 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
pagina 5 di 23 Assumeva altresì di aver diritto al risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza della condotta colposa dei convenuti, quantificabile in complessivi euro
10.000,00 e relativo alle spese che aveva dovuto sostenere “per i sei viaggi in aereo con accompagnatore da Reggio Calabria a Milano (e ritorno), ed un viaggio in aereo a Brescia (e ritorno), sempre con accompagnatore, oltre ai pernottamenti, per le visite, i controlli ed i ricoveri eseguiti presso il “Gaetano Pini” e gli “Spedali Civili” di Brescia, cui vanno aggiunte, ancora, le spese di viaggio per due persone per gli esami eseguiti a Catania ed a Messina.”.
Infine, dava atto di aver senza esito istaurato un procedimento di mediazione obbligatoria nei confronti dell'istituto ortopedico, precisando di aver successivamente esteso il contraddittorio nei confronti dei dott.ri , e Parte_3 Parte_2
i quali, sebbene regolarmente invitati a comparire davanti Parte_4
all'organismo di mediazione, non erano tuttavia comparsi e che, quindi, il tentativo in questione si era concluso con esito negativo.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.04.2018, si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente la prescrizione della domanda attorea Parte_3
per decorso del termine quinquennale.
Sempre in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza nella quantificazione del danno.
Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai fatti denunciati da parte attrice, deducendo la correttezza del proprio operato e sottolineando che le doglianze di cui all'atto di citazione non avevano ad oggetto l'esecuzione dell'intervento chirurgico dallo stesso effettuato, bensì complicanze derivanti da presunte infezioni contratte contestualmente o successivamente all'atto operatorio, a sé non imputabili.
In subordine contestava la fondatezza della domanda attorea, affermando il rispetto di tutte le misure necessarie ad eliminare complicanze infettive e precisando che “nella letteratura scientifica esiste una casistica percentuale non eliminabile , attualmente attestata a circa il 3-
7% per fattori non imputabili a imperizia medica, secondo la quale conseguenza di interventi chirurgici possono essere delle infezioni, non prevedibili, non attinenti alle condotte dei singoli
pagina 6 di 23 operatori e delle strutture sanitarie in senso lato” e che l'attrice non aveva rappresentato alcun fattore dal quale desumere l'eventuale omessa adozione di tutti i protocolli necessari per la sterilità dei locali dello CP_4
Deduceva , altresì, l'insussistenza di un nesso di causalità tra la percentuale di invalidità permanente asseritamente patita dall'attrice ed i fatti dalla medesima denunciati, atteso che la stessa aveva subito una lussazione della protesi, senz'altro non riconducibile ad un'infezione ma più plausibilmente a qualche trauma, tant'è che la stessa fu accompagnata dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.
Contestava in ogni caso la pretesa risarcitoria avanzata dalla in quanto Pt_1
sproporzionata e comunque non provata, chiedendone il rigetto.
Chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in giudizio la compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato la polizza n Controparte_2
6/39187/122/82438135, per essere da questa manlevato in caso di soccombenza totale o parziale del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.04.2018, si costituiva in giudizio la quale avente causa dello contrastando la domanda attorea. CP_1 CP_4
Nel dettaglio, deduceva l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità e rappresentava in tal senso che nella cartella clinica prodotta agli atti risultavano regolarmente acquisite le etichette attestanti la sterilità della biancheria utilizzata in occasione dell'intervento chirurgico del 5.03.2013, nonché quelle relative al Batch Control.
Affermava che anche la profilassi antibiotica era stata correttamente eseguita e sosteneva che le cefalosporine di prima o seconda generazione somministrate alla paziente costituissero, all'epoca dei fatti considerati, i farmaci maggiormente raccomandati dalla linee guida della . CP_8
In punto di diritto affermava l'applicabilità in specie della disciplina di cui al Decreto
Balduzzi e non già quella di cui alla Legge c.d. Gelli, essendo tale ultima normativa in epoca successiva rispetto ai fatti di causa.
pagina 7 di 23 Contestava la quantificazione operata dall'attrice in relazione ai danni asseritamente patiti ed instava per il rigetto della domanda.
In subordine, esperiva domanda trasversale di regresso nei confronti del dott.
[...]
, sanitario che aveva eseguito i trattamenti chirurgici cui fu sottoposta la Parte_3 Pt_1
Sul punto chiariva che, all'epoca dei fatti oggetto di giudizio, il dott. prestava Parte_3
attività libero professionale presso la non essendo ad essa legato da alcun CP_1
vincolo di subordinazione, sicché il citato sanitario avrebbe dovuto rispondere direttamente e personalmente di eventuali adempimenti perpetrati nell'adempimento della prestazione.
Chiedeva quindi di essere autorizzata a chiamare in causa il predetto sanitario, per essere da questi manlevata e tenuta indenne da ogni conseguenza negativa derivante dall'accoglimento della domanda attorea.
Instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, previo differimento dell'udienza, autorizzare in persona del proprio L.R. p.t., a chiamare CP_1
in causa il Dott. , per essere manlevata da tutte le pretese avversarie, nella Parte_3
denegata ipotesi di soccombenza;
Nel merito, in via principale rigettare la domanda della
Sig.ra perché infondata in fatto ed in diritto. In via gradata, nella denegata Parte_1
ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice, ridurre le pretese risarcitorie dell'attrice nei limiti in cui sarà data prova dei danni subiti e della relativa responsabilità ascrivibile alla scrivente convenuta, e in ogni caso, accertare e dichiarare che la responsabilità del fatto dannoso è ascrivile in via esclusiva al dott. e condannare il Dott. al Parte_3 Parte_3
pagamento di quelle somme che dovessero essere riconosciute in favore dell'attrice, manlevando da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare CP_1
dal presente giudizio, anche in ordine all'eventuale condanna al pagamento delle spese e competenze di causa.”.
Autorizzata la chiamata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
3.01.2019, si costituiva in giudizio la la quale in via Controparte_2
preliminare eccepiva la prescrizione della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del proprio assicurato.
pagina 8 di 23 A supporto di tale eccezione deduceva che la responsabilità invocata dalla dovesse Pt_1
qualificarsi come extracontrattuale, con conseguente applicazione del termine quinquennale di cui all'art.2947 co. 1 c.c. e che, nel caso di specie, la era stata operata in data Pt_1
5.03.2012 mentre la notifica dell'atto di citazione era avvenuta in data 22.01.2018, ossia ben oltre il termine anzidetto.
Aggiungeva che il termine di cui innanzi non era mai stato interrotto avendo l'attrice “solo genericamente accennato ad un'inesistente messa in mora dei medici e avendo prodotto soltanto una lettera di pretesa integrazione del contradittorio indirizzata all'Organismo di mediazione e non ai sanitari e peraltro priva di data, così come privo di ogni riferimento temporale rispetto al presunto invito a mediazione dei medici è il verbale negativo prodotto.”.
Eccepiva, poi, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che l'attrice era stata operata con successo e che le complicanze post operatorie registratesi nel caso di specie
(ossia l'infezione batterica della protesi per streptococco e la lussazione) non avevano attinenza alcuna con l'operato del dott. . Parte_3
Deduceva altresì l'infondatezza della domanda attorea, non risultando provato il danno subito, né il nesso causale tra l'evento lamentato e la condotta dei sanitari dello (ed in CP_4
particolare del proprio assicurato) e non avendo, in ogni caso, la neppure chiarito Pt_1
come fosse possibile che l'infezione denunciata non sia stata debellata dopo oltre sei anni dall'epoca in cui l'avrebbe contratta.
Contestava il valore probatorio della consulenza a firma della dott.ssa depositata in Per_1
atti da parte attrice, in quanto priva di data e di alcun elemento temporale idoneo a comprendere a quale periodo si riferisca, nonché la quantificazione dei danni operata dalla ed in particolare la richiesta di euro 10.000,00 a titolo di danno patrimoniale. Pt_1
Quanto alla domanda di garanzia svolta nei propri confronti dal dott. , non Parte_3
contestava l'applicabilità in specie della polizza n. 6-39187/122/82525358 ma anzi deduceva che la stessa aveva effetto dal 22.05.2013 ed operava con retroattività biennale, sicché l'evento denunciato in giudizio era senz'altro coperto da garanzia assicurativa.
pagina 9 di 23 Evidenziava che tale polizza era stata prestata per un massimale annuo di sinistro di €
1.500.000,00 con uno scoperto del 15% e con un minimo non indennizzabile di €. 5.000,00 ed un massimo di €. 40.000,00 e con esclusione del vincolo di solidarietà rispetto ad ulteriori eventuali corresponsabili.
Deduceva, infine l'inoperatività della polizza nel caso di accertamento di un'eventuale responsabilità del dott. quale dirigente. Parte_3
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata alla prima udienza di comparizione e trattazione del 23.01.2019, si costituiva in giudizio , il quale in via Parte_2
preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda ex art. 164 co. 4 c.p.c., non avendo l'attrice neppure indicato i fatti costituivi della pretesa svolta nei propri confronti.
Nel merito instava per il rigetto della domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta, anch'essa depositata alla prima udienza di comparizione e trattazione del 23.01.2019, si costituiva in giudizio il Parte_4
quale contrastava la domanda attorea, eccependo la non invocabilità nei propri confronti di una responsabilità contrattuale (unica tipologia di responsabilità dedotta dall'attrice), non avendo egli sottoscritto alcun contratto con la CP_9
Eccepiva comunque l'estinzione per prescrizione di ogni pretesa astrattamente riconducibile nel paradigma di cui agli artt. 2043 e ss. del Codice civile, stante l'intervenuto decorso del termine di cui all'art. 2947 c.c. essendo stato l'atto di citazione introduttivo del giudizio de quo notificato in data 26.01.2018, ossia oltre cinque anni dall'intervento cui l'attrice si sottopose in data 5.03.2012.
Deduceva inoltre la propria estraneità rispetto ai fatti di causa, essendosi egli limitato ad assistere il chirurgo che in concreto aveva eseguito l'intervento, ossia il dott. ed in Parte_3
ogni caso la non censurabilità dea propria condotta.
Contestava l'an ed il quantum della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, per i motivi precedentemente espressi che si intendono integralmente
pagina 10 di 23 riportati e trascritti: 1) dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott. e Pt_4
provvedere all'estromissione dello stesso dal presente giudizio;
2) dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno avanzato dall'attrice nei confronti del dr. , ai Parte_3
sensi del primo comma dell'art. 2947 c.c.; 3) rigettare la domanda attorea perché infondata in ogni sua parte e non provata, sia per l'an debeatur, sia in relazione al quantum;
4) condannare parte attrice alla refusione delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Con ordinanza del 27.02.2019, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza comparizione e trattazione, veniva rigettata l'eccezione di nullità sollevata dal convenuto,
, ai sensi dell'art. 164, 4 comma c.p.c. non ricorrendone i Parte_2
presupposti e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante CTU medico-legale.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale (avvenuto in data 25.01.2023), all'udienza del
25.01.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 5.02.2025 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.1.Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda con cui ha domandato la Parte_1
condanna della e dei dott.ri , e CP_1 Parte_3 Parte_2
, ciascuno secondo le proprie responsabilità ed in solido tra loro, al Parte_4
risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) patiti in conseguenza dell'infezione nosocomiale contratta mentre si trovava ricoverata presso lo i Reggio Calabria. CP_4
La domanda attorea è parzialmente fondata, nei limiti e con le precisazioni che di seguito si espongono.
2.2.In punto di diritto giova anzitutto chiarire che la responsabilità fatta valere in giudizio ha natura contrattuale nei confronti di tutte le parti convenute.
Con particolare riguardo alla responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera, si rileva che, come precisato dalla Corte di Cassazione, "ove sia dedotta pagina 11 di 23 la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o
l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. Ciò sul presupposto che nelle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, cioè il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore, ma del diritto alla salute, che è l'interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato (così, da ultimo, le sentenze 11 novembre 2019, n. 28991 e n. 28992, in linea con la sentenza 26 luglio 2017,
n. 18392).
Per quanto concerne la posizione del medico, dopo un'iniziale tesi a favore della natura extracontrattuale della relativa responsabilità, si è diffusa l'opinione della qualificazione contrattuale della stessa.
La soluzione ultima prende le mosse dalla storica sentenza n. 589/1999 della Suprema
Corte e fonda la responsabilità contrattuale sul “contatto sociale” che si instaura tra medico e paziente, al momento dell'accettazione del paziente in ospedale e della presa in carico da parte del sanitario accettante.
Si profila, in definitiva, una “responsabilità contrattuale nascente da "un'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto", in quanto poiché sicuramente sul medico gravano gli obblighi di cura impostigli dall'arte che professa, il vincolo con il paziente esiste, nonostante non dia adito ad un obbligo di prestazione, e la violazione di esso si configura come culpa in non faciendo, la quale dà origine a responsabilità contrattuale” (Cass.
n.589/1999 cit.).
Attraverso tale soluzione, ormai largamente condivisa in giurisprudenza (v. Cass. n.
4058/2005, da ultimo Cass. n. 9085/2006), si superano le contraddizioni della tesi più rigorosa a favore della responsabilità extracontrattuale, e in particolare l'irragionevolezza di pagina 12 di 23 un diverso regime giuridico nei confronti di una prestazione, quella resa dal medico a favore del paziente, che non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i due. L'esistenza di un contratto potrà al più rilevare a monte, al fine di stabilire se il medico sia obbligato alla prestazione della sua attività sanitaria (salve le ipotesi in cui detta attività sia obbligatoria per legge), ma una volta accettato l'incarico ed entrato in contatto con il paziente, l'esercizio della sua attività sanitaria (e quindi il rapporto paziente medico) non potrà che modellarsi sul contratto di prestazione d'opera professionale di tipo sanitario.
Tali principi giurisprudenziali si applicano al caso in esame, essendo i fatti anteriori sia al
DL 158/12, conv. con legge 189/2012 che alla legge 24/2017.
Da quanto precede, consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal dott.
e dalla nonché (tardivamente e quini Parte_3 Controparte_2
inammissibilmente) dal dott. risultando la domanda attorea proposta Parte_4
entro il termine ordinario di cui all'art. 2946 c.c. applicabile in specie.
2.3.Tanto premesso, applicando i principi anzidetti al caso in esame, si osserva in primo luogo che risulta documentalmente provato che , nel 2012, è stata sottoposta a Parte_1
due ricoveri presso la struttura convenuta: un primo ricovero dal 4.03.2012 al 21.03.2012, nel corso del quale (in data 5.03.2012), è stata sottoposta ad intervento di sostituzione protesica dell'anca ed un secondo dal 5.03.2012 al 16.04.2012.
Nel dettaglio, secondo quanto emerge dalla CTU “La storia clinica ha inizio nel Luglio 2011:
a seguito di dolore coxofemorale destro con diagnosi di miosite locale, la paziente veniva posta in trattamento con cortisonici per 3 mesi. La RM, effettuata presso lo studio radiologico di
Siderno nel Gennaio 2012, evidenziava osteonecrosi a carta geografica della testa del femore, mentre la successiva RX del bacino metteva in evidenza segni di artrosi delle articolazioni sacro-iliache e segni di coxartrosi. Dopo tale riscontro la paziente veniva ricoverata c/o l' CP_4
di Reggio Calabria dal 04.03 al 13.03.12 con diagnosi di “Necrosi testa femore destro” e, in data 05.03.12, era sottoposta ad intervento di sostituzione protesica dell'anca. Durante il ricovero veniva eseguito il protocollo per la profilassi antibiotica dal giorno antecedente al
pagina 13 di 23 giorno successivo all'operazione. Dal 13.03 al 21.03.12, la perizianda era trasferita presso il
Reparto di Terapia Fisica e Riabilitazione dello stesso nosocomio con la diagnosi di “Necrosi testa femorale destra trattata con PTA”. Durante la degenza, oltre al recupero funzionale, si è provveduto alla somministrazione di terapia antibiotica per via dei valori molto elevati degli indici ematochimici di infiammazione. La paziente dopo le dimissioni accusava ancora secrezione dalla ferita e dolore e infiammazione nella sede dell'intervento chirurgico. Per tale ragione si rivolgeva al dottor (chirurgo operatore) che provvedeva a prelevare un Parte_3
campione biologico da far sottoporre ad esame colturale con antibiogramma. In data 31.03.12 la paziente veniva soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso del GOM, dove veniva diagnosticata una lussazione della protesi, prontamente ridotta in narcosi dagli ortopedici dello stesso nosocomio. In data 02.04.12 la paziente veniva nuovamente ricoverata
c/o l' con diagnosi di “Infezione PTA a destra”. L'esame colturale, effettuato in data CP_4
30.03.12 metteva in evidenza, difatti, un'infezione da Streptococcus faecalis. Veniva, dunque, iniziata la terapia antibiotica in base ai risultati dell'antibiogramma. Dimessa in data
16.04.12 proseguiva la terapia antibiotica a domicilio secondo il piano terapeutico rilasciato dai sanitari dell' per i successivi 30 giorni. Nell'Agosto 2012 una scintigrafia metteva in CP_4
evidenza una flogosi in sede peri protesica di probabile natura infettiva. Ad Ottobre 2012, per la persistenza dello stato flogistico/infettivo, la paziente si recava c/o l'istituto Ortopedico
“Gaetano Pini” per sottoporsi a visita ortopedica in seguito alla quale veniva prescritto il ricovero per la revisione in 2 tempi dell'artroprotesi infetta. La successiva visita infettivologica confermava l'improbabilità della risoluzione della condizione infettiva senza la rimozione della protesi stessa. Nel dicembre 2012 la paziente si sottoponeva ad una PET che confermava la presenza di patologia settico/flogistica. Nel Novembre 2013 veniva ricoverata c/o l'
[...]
aetano Pini” per il primo tempo dell'intervento suddetto, ovvero la rimozione CP_3
dell'artroprotesi e l'impianto di spaziatore antibiotato che veniva rimosso nel Febbraio 2014 quando, per il secondo tempo della revisione, veniva impiantata la nuova artroprotesi.
Neanche quest'intervento risolveva la condizione infettiva in quanto nel Febbraio 2015 una nuova scintigrafia evidenziava la persistenza di focolaio flogistico/infettivo periprotesico,
pagina 14 di 23 confermato dalla RM del Marzo successivo che ne delineava le dimensioni piuttosto ampie
(65x15 mm circa). Nell'Agosto 2016 la signora veniva ricoverata c/o il Reparto di CP_9
Malattie Infettive del GOM per una polmonite. Nel Maggio 2017 il Professore del Per_2
Policlinico Universitario di Roma indicava un nuovo intervento di revisione della protesi visto
l'insuccesso della terapia antibiotica nella risoluzione del focolaio infettivo periprotesico.
Successivi controlli strumentali (RM, PET/TC ed RX) negli anni a seguire continuavano ad evidenziare la persistenza del processo flogistico/infettivo periprotesico.”.
Al fine di valutare la sussistenza della responsabilità denunciata da parte attrice, appare utile e dirimente fare riferimento alle valutazioni cui è pervenuto il Collegio peritale nominato in corso di causa.
Ebbene, i CTU hanno in primo luogo escluso la censurabilità della condotta dei sanitari intervenuti nella vicenda de qua in termini di errata diagnosi né tantomeno in termini di errata scelta terapeutica e di errata esecuzione dell'opzione chirurgica in specie prescelta, sottolineando quanto segue: “Diagnosi È stata tempestiva e corretta. Indicazioni all'intervento
Viste la diagnostica per immagini e le condizioni cliniche della paziente, caratterizzate da dolori all'anca con difficoltà alla deambulazione, possiamo affermare che l'indicazione all'intervento è corretta. Scelta della tipologia d'intervento Anche la scelta della sostituzione protesica dell'articolazione dell'anca appare corretta e congrua rispetto alle linee guida in materia. Correttezza della tecnica. Non sono state lamentate dalla ricorrente errori tecnici da parte dei sanitari che hanno eseguito l'intervento chirurgico che dalla documentazione versata in atti sembra essere stato conforme alle leges artis.”.
Hanno tuttavia accertato che all'esito dell'intervento di sostituzione protesica, eseguito in data 5.03.2012 (ossia nel corso del primo dei due ricoveri anzidetti), si sono registrate due complicanza post-operatorie, ossia un'infezione periprotesica precoce ed una lussazione spontanea della protesi: “L'intervento (05.03.12) è stato complicato da un'infezione periprotesica precoce che si è manifestata già durante la degenza e dopo le dimissioni dall'IOMI (21.03.12) per la persistenza dello stato infiammatorio e del dolore con secrezione dalla ferita chirurgica. Lo stesso chirurgo ha provveduto (30.03.12) a far eseguire una coltura
pagina 15 di 23 della secrezione che ha messo in evidenza la presenza di Enterococcus (Streptococcus)
Faecalis. Il giorno successivo si è verificata la lussazione spontanea della protesi ridotta in urgenza c/o il GOM di Reggio Calabria. Secondo uno studio [11] realizzato tenendo in considerazione 149 articoli sulla base di 125 studi unici con dati su 4.633.935 PTA primaria e
35.264 dislocazioni, i tassi di incidenza della lussazione variavano dallo 0,12% al 16,13%, con un tasso complessivo del 2,10% (1,83-2,38) su una durata media ponderata del follow-up di 6 anni.”
Dopo aver chiarito che le cause della lussazione spontanea della protesi sono, nel caso di specie verosimilmente molteplici (“comorbilità, infezione periprotesica, inadeguatezza dei tessuti molli), con specifico riguardo all'infezione periprotesica hanno evidenziato quanto segue: “Tornando alla complicanza principale, ovvero l'infezione ci rifacciamo a quanto già specificato nel paragrafo dedicato ai cenni di fisiopatologia. Qui brevemente ricordiamo che
l'infezione è con altissima probabilità di natura nosocomiale ed indipendente dalla condotta dei sanitari che hanno eseguito l'intervento chirurgico. Difatti, nonostante il maggior numero di infezioni nei siti chirurgici sia causato da Stafilococchi, in base alla letteratura consultata, in un buon numero di casi sono state rilevate infezioni periprotesiche da Enterococchi Secondo uno studio basato sulla raccolta di informazioni riferita a 18 ospedali di 6 paesi europei su un totale di 203 pazienti ai quali è stata diagnosticata un'infezione da Enterococcus Faecalis periprotesica successiva ad impianto di protesi articolari, nell'89% dei casi questa riguardava
l'intervento di PTA. Nel caso che ci occupa, per quel che riguarda la profilassi antibiotica, abbiamo rilevato nei documenti in atti che il protocollo dell'IOMI, almeno all'epoca dei fatti, consisteva nella somministrazione (h 08.00 – 20.00) endovena di due antibiotici (AM
e CA) la sera prima dell'intervento, lo stesso giorno ed il giorno successivo. Tutto sommato si tratta di una scelta corretta. Va detto però che la terapia antibiotica (Ceftriaxone
1g x 2) è stata ripresa durante la riabilitazione a distanza di 9 giorni dall'intervento.
Evidentemente, anche se non è specificato nel diario clinico, i sanitari avevano notato la persistenza di sintomatologia e dati laboratoristici indicativi di infiammazione, in particolare alti valori di VES e PCR, potenzialmente predittivi anche di infezione in corso. Ricordiamo,
pagina 16 di 23 peraltro, che la paziente non è stata mai febbrile durante tutta la degenza. Anche la terapia antibiotica somministrata successivamente al riscontro dell'infezione da Enterococco appare mirata, come quella prescritta a domicilio. Quale criticità si osserva che la somministrazione del Ciproxin è stata piuttosto irregolare in quanto alcuni giorni sono state somministrate 1 o 2 dosi anziché le 3 prescritte. A sostegno della pericolosità dell'infezione da Enterococco vanno, inoltre, ricordati i fallimenti dei successivi trattamenti farmacologici e chirurgici pur eseguiti in centri di eccellenza. Il riferimento è, in particolare, alla persistenza dell'infezione periprotesica dopo l'intervento di revisione chirurgica in 2 tempi della protesi eseguito c/o l'istituto
Ortopedico “Gaetano Pini” di Milano. Tant'è che in altro centro d'eccellenza (Policlinico
Universitario di Roma), a distanza di 5 anni dal primo intervento ed a 3 da quello di revisione, il Professor ha posto nuovamente l'indicazione all'intervento di espianto della protesi.”. Per_2
Le valutazioni espresse nella richiamata CTU appaiono pienamente condivisibili, in quanto logicamente argomentate e sostenute dalla copiosa letteratura indicata in bibliografia.
Pertanto, recependo le conclusioni cui sono pervenuti, deve affermarsi la natura nosocomiale dell'infezione da stafilococco contratta dall'attrice in seguito al (primo) ricovero e all'intervento subito presso la CP_1
In tema di infezione ospedaliera, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che “quando si assuma che l'inesattezza dell'adempimento del medico e della struttura abbia provocato un pregiudizio al paziente, l'accertamento del rapporto causale deve essere compiuto rispetto alla complessiva prestazione sanitaria ed il nesso può ben essere affermato anche se non sia possibile individuare quale specifico segmento della prestazione abbia determinato il danno, purché risulti provato (secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza) che causa di quel danno sia stata proprio la prestazione sanitaria. Una volta, quindi, che è stata negata concreta rilevanza probabilistica ad ipotesi alternative, in tal modo individuando un concreto nesso di causa tra la prestazione chirurgica e l'infezione, la domanda risarcitoria va accolta, a prescindere dall'individuazione dello specifico elemento
pagina 17 di 23 che, nell'ambito della prestazione comunque 'inesatta', ha svolto il ruolo causale” (Cass.
7388/2021).
Inoltre, con specifico riguardo proprio all'infezione di stafilococco aureo, la Corte di legittimità ha affermato che il fatto che lo stafilococco aureo sia un batterio di frequente origine nosocomiale “comporta la necessità, da parte della struttura sanitaria, di una particolare attenzione alla sterilità di tutto l'ambiente operatorio, proprio perché l'insorgenza di un'infezione del genere non può considerarsi un fatto né eccezionale né difficilmente prevedibile” (Cassazione, Sez. Terza Civile, Ord. n. 17696/2020).
Per tali ragioni, l'onere di dimostrare l'assoluta correttezza dell'attività di sterilizzazione grava sulla struttura convenuta, la quale si è tuttavia limitata a rilevare come nella cartella clinica relativa all'intervento chirurgico del 5.03.2012 risultava che fossero state regolarmente acquisite le etichette attestanti la sterilità della biancheria utilizzata (nonché quelle relative al Batch Control), ma non ha provato di aver posto in essere tutto il possibile per evitare l'insorgenza dell'infezione di cui si discorre.
Alla luce di quanto sopra, deve essere affermata la responsabilità della struttura convenuta, per essersi resa di fatto, con elevato grado di probabilità logica, responsabile dell'infezione nosocomiale contratta dalla Caridi.
2.4.La domanda va invece rigettata nei confronti dei dott.ri , Parte_3 [...]
e , atteso che la sterilizzazione della sala operatoria e Parte_2 Parte_4
dei ferri chirurgici è compito che non spetta direttamente al chirurgo operatore (in questo senso sempre Cass n. 17696/20) e che il Collegio peritale, oltre ad aver ritenuto la correttezza dell'intervento cui fu sottoposta la paziente, ha espressamente chiarito che l'infezione contratta dall'attrice è indipendente dalla condotta dei sanitari intervenuti.
A tanto si aggiunga che parte attrice non ha neppure dedotto le specifiche inadempienze in cui sarebbe incorsi i citati sanitari, tantomeno in tema di sterilizzazione.
Da quanto sopra discende, peraltro, il rigetto della domanda trasversale di regresso svolta dalla nei confronti del dott. . CP_1 Parte_3
pagina 18 di 23 3.Avuto riguardo ai danni lamentati dall'attrice, la stessa chiede che le vengano risarciti, quali danni non patrimoniali, il danno biologico, l'inabilità temporanea totale e parziale, il danno morale, il danno esistenziale e, quale danno patrimoniale (quantificato in complessivi euro 10.000,00) le spese sostenute per viaggi e cure.
A fronte di tali allegazioni occorre precisare che possono trovare riconoscimento, quali danni non patrimoniali, il danno biologico differenziale e l'inabilità temporanea.
In ordine al primo occorre fare riferimento alle valutazioni condivisibilmente espresse sul punto dal Collegio peritale, il quale, riscontrando le osservazioni delle parti, ha avuto modo di chiarire che il danno biologico arrecato all'attrice è quantificabile nella misura del 30%, cui va detratta la percentuale di invalidità derivante dall'intervento di sostituzione protesica, determinata dai nominati CTU nella misura del 20%: “…Non abbiamo uno stato settico da
“valutare autonomamente”, ma una infezione periprotesica cronicizzata che ha elevato la valutazione del danno biologico permanente dal 20%, che ci saremmo aspettati in un soggetto dell'età e nelle condizioni generali della signora al 30%, sia pure in mancanza di una Pt_1
limitazione funzionale importante (è globalmente inferiore ad 1/3) e di una ipotrofia muscolare ex non usu di rilievo medico-legale (solo 1 cm di minus). Non possono essere addebitate alla struttura chiamata in causa le altre patologie, sofferte dalla paziente da tempo, che ne limitano l'autonomia (gonartrosi bilaterale, coxartrosi controlaterale, Parkinson …).”.
Quanto al danno biologico temporaneo i nominati CTU hanno affermato che: “Per quanto riguarda il danno temporaneo, il suo calcolo risulta particolarmente complesso e può avere valore prettamente indicativo. I periodi causalmente riconducibili alla responsabilità sopra accertata riguardano il terzo ricovero c/o l' per l'accertamento dello stato infettivo, quelli CP_4
presso l'Istituto Ortopedico “Gaetano Pini” per i 2 tempi dell'intervento di revisione e quello per la riabilitazione: tutti vanno concessi in misura del 100%. Gli altri periodi da computare nelle varie misure sono indicativamente i seguenti (al 75% va concesso il periodo di intervallo tra i 2 tempi dell'intervento di revisione in cui la paziente ha portato lo spaziatore e le prime settimane successive alla dimissione in cui certamente l'autonomia era estremamente ridotta):
• Danno biologico temporaneo totale: giorni 45 • Danno biologico temporaneo al 75%: giorni
pagina 19 di 23 105 • Danno biologico temporaneo al 50%: giorni 180 • Danno biologico temporaneo al 25%: giorni 200”.
Deve conseguentemente affermarsi che la abbia patito un danno differenziale Pt_1
permanente nella misura del 10% (diecipercento) nonché un danno biologico temporaneo di
45 giorni a titolo di ITT, di 105 giorni a titolo di ITP al 75%, di 180 giorni a titolo di ITP al
50% e di 200 giorni a titolo di ITP al 25%.
Il danno biologico sofferto dall'attrice – tanto in termini di inabilità temporanea quanto in termini di inabilità permanente - va liquidato applicando i criteri di cui alle Tabelle di
Milano, nella versione aggiornata al 2024.
Per quanto concerne il danno differenziale permanente patito dall'attrice, si richiamano i principi espressi dalla Suprema Corte in tema di liquidazione del danno differenziale, secondo cui: ““In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni policrone "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali, l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di «validità» anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, n. 28387/2022).
Pertanto, il valore monetario della lesione alla salute subita dalla è determinato Pt_1
dalla differenza di valore della liquidazione del danno biologico complessivo subito dalla stessa e da quello che sarebbe verosimilmente residuato in assenza del fatto illecito.
pagina 20 di 23 Ciò posto deve rilevarsi che, assumendo a riferimento l'età della danneggiata (63) al momento del sinistro, le tabelle meneghine prevedono, per un'invalidità permanente del
30%, un ammontare complessivo di euro 103.647,00.
Da tale importo deve essere, poi, sottratta, la somma corrispondente al danno da invalidità permanente nella misura del 20%, pari ad euro 52.575,00.
Il danno risarcibile per l'invalidità permanente ammonta dunque ad euro 51.072,00.
Si ritiene, poi che sussistano i presupposti per riconoscere all' attrice anche l'incremento per la sofferenza soggettiva (maggiorazione del 26% del punto del danno biologico), sofferenza che si considera presuntivamente provata in rapporto alla durata delle cure e dei trattamenti riabilitativi che l'attrice ha dovuto affrontare, la cui quantificazione in valori monetari è pari ad euro 13.278,72, per un totale complessivo di euro 64.350,72.
Non sussistono, per contro, i presupposti per un'eventuale personalizzazione del danno, neppure richiesta dall'istante.
Il danno risarcibile per l'invalidità temporanea va, invece, liquidato in complessivi euro
30.331,25.
Alcuna somma può invece essere riconosciuta in favore dell'attrice a titolo di danno patrimoniale, non avendo l'attrice provveduto a documentare le spese dalla stessa asseritamente sopportate per non meglio precisate “visite, viaggi, terapie, assistenza ecc…”.
Il totale dei danni ammonta ad euro 94.681,97 oltre interessi legali fino al soddisfo da calcolare sulla predetta somma da devalutare alla data dell'evento lesivo e via via da rivalutare annualmente fino alla data odierna in base agli indici ISTAT.
4.La domanda di manleva svolta dal dott. nei confronti di Parte_3 Controparte_2
resta assorbita.
[...]
5.Quanto alle spese, nei rapporti tra parte attrice e esse vengono compensate CP_1
in ragione della metà, tenuto conto degli esiti complessivi della lite.
La restante metà di dette spese va posta a carico di e si liquida, tenuto conto CP_1
del decisum ed in applicazione dei valori medi, in euro 7.051,15 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali al 15% ed in euro 291,815 per spese vive.
pagina 21 di 23 Con riferimento ai rapporti tra l'attrice ed i convenuti dott.ri , Parte_2
e nonché tra quest'ultimo e Parte_4 Parte_3 [...]
alla luce della peculiarità delle questioni trattate, se ne dispone la Controparte_2
compensazione integrale.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando, nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria, istanza, difesa, eccezione, così provvede:
1. Accoglie la domanda nei confronti dell' e, per l'effetto, condanna Controparte_10
quest'ultimo, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di parte attrice della somma di euro 94.681,97 oltre interessi legali fino al soddisfo da calcolare sulla predetta somma da devalutare alla data dell'evento lesivo e via via da rivalutare annualmente fino alla data odierna in base agli indici
ISTAT;
2. Rigetta la domanda attorea nei confronti di , Parte_2 [...]
e ; Parte_4 Parte_3
3. Rigetta la domanda trasversale di regresso svolta da nei confronti del CP_1
dott. ; Parte_3
4. Compensa in ragione della metà le spese di lite tra l'attrice e in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, ponendo il residuo che liquida in complessivi euro 7.342,96 (di cui euro 7.051,15 per compenso ed euro 291,81 per spese) oltre IVA, CPA e spese generali del 15% a carico del convenuto d a CP_1
favore dell'attore con distrazione a favore dei difensori antistatari;
pagina 22 di 23 5. Compensa integralmente le spese di giudizio tra l'attrice ed i convenuti dott.ri
[...]
, e nonché tra Parte_2 Parte_4 Parte_3
quest'ultimo e Controparte_2
6. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_1
Reggio Calabria, 31.05.2025
Il Giudice
Dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
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