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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4032/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 4032/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi elettivamente
[...] C.F._2
domiciliati in Sassari, via Roma n. 120, presso e nello studio dell'Avv. Daniela Caronia (C.F.
) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._3
RICORRENTI
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 10/12/2024, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Vicenza il 22.09.1984 ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza di procedere alle relative annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
2) disporre la revocare dell'assegno di mantenimento in favore della figlia con Persona_1 decorrenza retroattiva dalla domanda del presente ricorso.”.
pagina 1 di 3 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025 ex art. 127ter
c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Vicenza (VI) Parte_1 Parte_2
in data 22/09/1984 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di
Vicenza (VI) per l'anno 1984, N. 93, Parte I, dalla cui unione sono nate le figlie il Persona_2
16.05.1985, il 19.09.1987 e il 12.09.1994, maggiorenni ed Persona_3 Persona_1
economicamente indipendenti.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Vicenza del 18/09/2014, pubblicato il 30/09/2014, RG 4821/2012, n. 2140/2014.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Vicenza (VI) in data 22/09/1984 tra Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Valles n. 28, interno 2 e (CF: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.08.1963 e ivi residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Vicenza (VI) Anno 1984, N. 93, Parte I, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VICENZA (VI) per l'annotazione della presente sentenza.
pagina 2 di 3 Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 4032/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi elettivamente
[...] C.F._2
domiciliati in Sassari, via Roma n. 120, presso e nello studio dell'Avv. Daniela Caronia (C.F.
) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._3
RICORRENTI
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 10/12/2024, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Vicenza il 22.09.1984 ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza di procedere alle relative annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
2) disporre la revocare dell'assegno di mantenimento in favore della figlia con Persona_1 decorrenza retroattiva dalla domanda del presente ricorso.”.
pagina 1 di 3 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025 ex art. 127ter
c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Vicenza (VI) Parte_1 Parte_2
in data 22/09/1984 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di
Vicenza (VI) per l'anno 1984, N. 93, Parte I, dalla cui unione sono nate le figlie il Persona_2
16.05.1985, il 19.09.1987 e il 12.09.1994, maggiorenni ed Persona_3 Persona_1
economicamente indipendenti.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Vicenza del 18/09/2014, pubblicato il 30/09/2014, RG 4821/2012, n. 2140/2014.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Vicenza (VI) in data 22/09/1984 tra Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Valles n. 28, interno 2 e (CF: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.08.1963 e ivi residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Vicenza (VI) Anno 1984, N. 93, Parte I, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VICENZA (VI) per l'annotazione della presente sentenza.
pagina 2 di 3 Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
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