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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 30/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 28/2024 R.G. promossa da:
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. BATTAGLIA SARA,
RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1
rappresentato e difeso dai propri funzionari,
RESISTENTE
, rappresentato e difeso dall'avv. LUZI MARCO, CP_2
RESISTENTE
, rappresentato e difeso dall'avv. BABBINI DI MEO CRISTINA CP_3
MARIA,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7
Con ricorso depositato il 10.01.2024 i ricorrenti opponevano l'ordinanza ingiunzione n. 15020 del 04.12.2023 notificata il 13.01.2024 per l'importo di
€ 70.443,40 preteso a titolo di sanzioni amministrative, sulla base del verbale di accertamento e notificazione ITL del 31.07.2020, n. PU00000/2020-720-
01, prot. 8704 del 03.08.2020.
Il provvedimento opposto contestava la violazione:
- dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, del Decreto Legge 25 Giugno 2008 n.112, poiché la ditta aveva infedelmente registrato le prestazioni lavorative dei lavoratori e nei periodi meglio indicati nell'atto, non assoggettando a contribuzione gli importi non erogati a titolo di assenze ingiustificate e trasferte non documentate;
- dell'art. 3, comma 3, Decreto Legge 22 Febbraio 2002, n.12, poiché la ditta ricorrente aveva irregolarmente impiegato nove lavoratori con le generalità e per i periodi meglio indicati nel verbale suddetto;
- dell'art. 3, comma 3, Decreto Legge 22 Febbraio 2002, n.12, poiché la ditta ricorrente aveva irregolarmente impiegato due lavoratori con le generalità e per i periodi meglio indicati nel verbale suddetto.
La ricorrente esponeva inoltre che con il verbale di accertamento e notificazione venivano esposti rilievi di pertinenza concernenti: a) CP_2
l'omessa contribuzione su importi erogati ai dipendenti a titolo di rimborsi spese e indennità di trasferta nel periodo 01.03.2017 – 31.12.2019, privi di idonea documentazione;
b) l'omessa contribuzione per giornate di assenza non giustificate nel LUL. Sul totale degli imponibili determinati l CP_4
addebitava i contributi dovuti all pari ad € 207.934,98, oltre alle somme CP_2
aggiuntive per € 101.602,10.
pagina 2 di 7 Per le medesime causali gli ispettori rilevavano un'evasione contributiva ai danni dell . CP_3
I ricorrenti contestavano l'accertamento ispettivo, rilevando che secondo la giurisprudenza il datore di lavoro assolveva il proprio onere probatorio documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, e all'importo corrisposto a rimborso del costo Km sulla base della tariffa ACI.
Nel caso specifico il datore di lavoro e i lavoratori avevano sottoscritto un accordo sui compensi per le trasferte attraverso la forma dell'indennità forfettaria e pertanto nessun obbligo di documentazione incombeva per le parti (la scelta dell'indennità forfettaria per le trasferte esonerava il datore di lavoro da qualsiasi obbligo di “ giustificativi”, a prescindere anche da un eventuale accordo, in tal senso, tra lavoratore e datore di lavoro).
Relativamente alle assenze non retribuite, deduceva che esse erano conseguenti a richieste dei lavoratori per motivi personali, secondo le previsioni del CCNL.
Chiedevano che il tribunale rideterminasse gli imponibili di cui al verbale di accertamento e notificazione, epurando dal calcolo quelli relativi alle indennità di trasferta e ai permessi non retribuiti perché correttamente erogati dalla ricorrente e che, in caso di rigetto del ricorso, fosse applicata la sanzione nella misura minima.
Gli enti resistenti si costituivano chiedendo il rigetto del ricorso.
***
1. Con le note conclusive depositate in data 21.11.2024 parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
pagina 3 di 7 Relativamente alla pretesa sanzionatoria portata dall'ordinanza di ingiunzione opposta, la domanda di rateazione del pagamento della sanzione, accettata, non fa venir meno l'interesse all'accertamento giudiziale, non essendo accompagnato da alcuna rinuncia a far valere il diritto sostanziale azionato.
Parimenti non è cessata la materia del contendere rispetto alle contestazioni delle pretese dell e dell non avendo parte ricorrente esplicitamente CP_2 CP_3
rinunciato al ricorso e alle domande proposte nei confronti di tali enti.
2. In merito alle sanzioni amministrative applicate con l'ordinanza di ingiunzione opposta, deve rilevarsi come i ricorrenti non propongano alcuna contestazione in ordine ai fatti contestati alle lettere b) e c) del provvedimento, concernenti l'impiego irregolare dei lavoratori (omessa comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro), limitandosi a chiedere l'applicazione del minimo edittale, misura che, tuttavia, l'amministrazione resistente ha già applicato (v. ordinanza opposta, pag. 2, ultimo considerando). Per tali profili il ricorso difetta di interesse, a norma dell'art. 100, c.p.c..
In relazione alla sanzione applicata per l'irregolare registrazione delle trasferte dei dipendenti, l'infondatezza dell'opposizione consegue alla mancata dimostrazione delle trasferte. A tal fine, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, non costituiscono prova sufficiente gli accordi sottoscritti dalle parti e allegati al ricorso. La massima di Cass. 2419/2012, secondo cui “in materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro che invochi
l'esclusione, dall'imponibile contributivo, delle erogazioni ai propri dipendenti per il rimborso di spese di viaggio è assolto documentando, per ciascun mese di riferimento, il numero di chilometri percorsi in detta unità di tempo, il tipo di automezzo utilizzato dal lavoratore e l'importo corrisposto
pagina 4 di 7 per chilometro sulla base della tariffa ACI, senza che occorra produrre documentazione recante, con scheda mensile per ciascun dipendente,
l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, dei clienti visitati, nonché il riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi, atteso quanto si evince dal disposto di cui all'art. 48, quinto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art.
3, comma 1, del d.lgs. 22 settembre 1997, n. 314, applicabile anche in materia previdenziale a norma dell'art. 6 del medesimo d.lgs..”, deve essere correttamente intesa. La legge non impone forme vincolate per la dimostrazione delle trasferte ma, certamente, non sono a tal fine sufficienti i soli documenti attestanti l'accordo preventivo tra datore di lavoro e lavoratore, così come non lo è la mera esistenza di una previsione di fonte collettiva che preveda l'erogazione di detti emolumenti.
Infatti, “In tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci che, in base al secondo comma dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma.” (Cass. 461/2011). Resta in capo al datore di lavoro dimostrare che la causa dell'attribuzione economica si rapporta alla trasferta di cui pertanto pagina 5 di 7 dovrà, documentalmente o con altro mezzo, dimostrare quantomeno “il numero di chilometri percorsi in detta unità di tempo, il tipo di automezzo utilizzato dal lavoratore e l'importo corrisposto”.
Trasferte che, essendo temporalmente successive all'accordo intervenuto tra datore di lavoro e dipendente, non possono essere con esso dimostrate. La prova dedotta, avente ad oggetto gli accordi era inammissibile perché irrilevante.
3. Le contestazioni concernenti le pretese dell e dell sono CP_2 CP_3
inammissibili perché tardive.
La pretesa dell è contenuta nella cartella di pagamento n. CP_3
08220220004510888000 notificata dall alla Controparte_5
società resistente in data 23.09.2022 a mezzo pec (doc. 11 e 14, . Non CP_3
essendo stata oggetto di tempestiva opposizione di merito ai sensi dell'art. 24, del d.lgs. 46/1999, non può più essere contestata per profili che l'istante avrebbe potuto formulare nel relativo giudizio (v. Cass. 4978/2015).
Le stesse conclusioni valgono per la pretesa dell oggetto dell'avviso di CP_2
addebito n. 382 2022 00001579 74 000 notificato alla ricorrente in data
28.10.2022 (doc. 2 e 3, . CP_2
Considerato l'atteggiamento conciliante, evidenziato dal ricorrente Pt_3
alla scorsa udienza, le spese di lite si compensano integralmente.
[...]
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Pesaro li 30.01.2025.
IL GIUDICE
pagina 6 di 7 Dott. Maurizio Paganelli
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