Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4821/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 4821/2024 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.511 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: dipendente presso Banca Intesa filiale di AG reddito: euro 1.340,00 al mese circa con l'Avv. Elena Donato e l'Avv. Stabilito Francesca Arzenton con elezione di domicilio presso il secondo procuratore e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...]2 professione: psicologa reddito: euro 1.500,00 al mese circa con l'Avv. Sara Menesello presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a BA (PD) il 26-9-2015 (anno 2015, Numero 7, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
e il 20-4-2017.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. Dichiarare la separazione dei coniugi e con Controparte_1 Parte_1
l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno dandosi reciproca autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto e di qualunque altro documento valido per l'espatrio con l'inserimento dei figli minori in quello di entrambi;
2. La casa coniugale sita in sito in BA (PD) via Roma n. 687/2, di proprietà esclusiva della IG.ra , viene assegnata con tutti gli arredi alla IG.ra Controparte_1
che ivi vivrà con entrambi i figli;
Controparte_1
3. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. I coniugi intendono adottare il seguente piano genitoriale: i figli e Per_1
vengono affidati ad entrambi i genitori in via condivisa con residenza Per_2 stabile presso la madre mantenendo l'attuale assetto organizzativo nella gestione dei figli e quindi i figli trascorreranno con il padre il martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 17.00 con rientro dei figli a casa della madre alle ore 21.00 il martedì (andrà la madre a prenderli il martedì) e alle ore 19.30 il giovedì (sarà il padre a riportarli a casa della madre il giovedì) e un weekend ogni 15 giorni (intendendo per weekend da sabato alle 10.00 fino alle 21 della domenica sera), cinque giorni durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali e un giorno durante le festività di Carnevale, alternando tra loro le maggiori festività, quindici giorni anche non consecutivi (di cui almeno cinque giorni consecutivi) durante il periodo estivo, con impegno a comunicare entro il 30.04 di ogni anno il periodo di ferie. Resta inteso che i giorni indicati potranno subire variazioni qualora necessario e concordato. Per le annuali festività diverse dal periodo natalizio o pasquale (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) vigerà la regola dell'alternanza; per le altre festività, in questa sede non specificate, si seguirà il criterio dall'alternanza annuale salvo impegni lavorativi di uno dei coniugi, in tal caso i figli rimarranno con l'altro genitore;
i minori festeggeranno il giorno del proprio compleanno trascorrendo il pranzo o la cena con ciascuno dei genitori ad anni alterni qualora non vi sia accordo tra i medesimi per festeggiarlo congiuntamente.
5. Ai fini patrimoniali, le parti concordano quanto segue: il IG. verserà Pt_1 alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di € 600,00 (300€ a figlio) che verrà corrisposta entro il giorno cinque di ogni mese (a partire dal mese di dicembre 2024) sul c/c personale della IG.ra , somma CP_1 rivalutabile di anno in anno secondo quanto previsto dagli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie intendendosi per tali quelle che qui si trascrivono:
2 1. Spese mediche;
A) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal S.S.N. e) ticket sanitari;
B) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superano il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato (ad eccezione di visite urgenti); d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
2. Spese scolastiche. A) che non richiedono il preventivo accordo. a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di cancelleria richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) spese di mensa e trasporto a scuola;
B) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
3. Spese extrascolastiche. A) che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
b) spese del servizio di doposcuola fino a € 30 mensili complessivi. B) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive oltre un primo sport, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese per corso e rilascio patente d) spese del servizio di doposcuola oltre € 30 mensili complessivi (quindi in caso di mancato accordo per tali spese eccedenti la somma di € 30,00 mensili, il genitore che non presta il consenso verserà solo il 50% di € 30).
6. L'assegno per il nucleo familiare spetterà integralmente alla IG.ra
[...]
, quale genitore collocatario, la quale sarà unico coniuge richiedente. Il CP_1 IG. si rende disponibile sin d'ora a rilasciare l'eventuale documentazione Pt_1 necessaria per la richiesta dell'assegno per il nucleo familiare ed ISEE e a versare sul c/c personale della IG.ra a far data dal presente atto quanto ancora CP_1 riceverà a titolo di assegno familiare.
7. Per quanto riguarda il contratto di mutuo, attualmente cointestato tra i coniugi, la IG.ra si impegna a manlevare il IG. da qualsivoglia Controparte_1 Pt_1
3 pretesa dell'Istituto di credito in merito al suddetto rapporto di mutuo a far data dalla sottoscrizione del ricorso e nel contempo si impegna altresì a liberare il IG. dal suddetto contratto di mutuo mediante accollo o surroga o sostituzione Pt_1
o eventualmente vendita dell'immobile o comunque mediante altro atto idoneo alla liberazione del mutuo e ciò entro 24 mesi dal deposito del presente ricorso fermo restando la consensualità dello stesso alle condizioni indicate fino al termine del procedimento. Il IG. si rende sin d'ora disponibile a collaborare e firmare Pt_1 la documentazione che occorra per le pratiche relative alla liberazione dal mutuo suindicate.
8. Ai fini patrimoniali il IG. dichiara espressamente di rinunciare a Parte_1 qualsiasi pretesa e/o diritto sulla casa coniugale intestata alla IG.ra Controparte_1
e a tutto il suo contenuto, per qualsivoglia ragione, titolo o causa anche in relazione alla compravendita del 18.5.2021.
9. L'autovettura NC SA targata EP797TL intestata alla moglie, rimane assegnata alla stessa e l'autovettura Audi A4 targata EV548AD intestata al marito resterà assegnata a quest'ultimo.
10. I coniugi danno atto di rinunciare al reciproco mantenimento, disponendo ad oggi di adeguati mezzi propri di sostentamento.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14-12-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2 entrambi minori di età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale
4 degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n.4821/ 2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a BA (PD) il 26-9-2015, CP_1
e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BA (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 6 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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