Art. 3.
All'onere di lire ottocento milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La quota del 20 per cento del canone complessivo, secondo quanto stabilito dalla decisione del Consiglio dei Ministri degli esteri delle Comunita' europee nella sessione del 15 giugno 1980 e precedenti, e' a carico dei beneficiari con versamento all'entrata del bilancio statale secondo modalita' fissate con apposito regolamento da emanarsi dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
All'onere di lire ottocento milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La quota del 20 per cento del canone complessivo, secondo quanto stabilito dalla decisione del Consiglio dei Ministri degli esteri delle Comunita' europee nella sessione del 15 giugno 1980 e precedenti, e' a carico dei beneficiari con versamento all'entrata del bilancio statale secondo modalita' fissate con apposito regolamento da emanarsi dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.