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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/03/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4066/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. MACRI' Parte_1
FRANCESCA;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. PROIA GIAMPIERO e LOCCO MARIAPAOLA;
Resistente
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.10.2024 Parte_1 conveniva in giudizio il ed Controparte_2 esponeva : di aver prestato attività lavorativa, a tempo indeterminato, dal 13.01.1989 sino al 22.08.2024, alle dipendenze della e poi Controparte_3 Controparte_2
, con la qualifica di operatore di esercizio, par 183,
[...] CCNL RA;
che in data 06.02.2024 il medico aziendale, dott. a Per_1 seguito della prescritta visita medica, dichiarava l'inidoneità del sig. allo svolgimento della Pt_1 mansione di “autista”, senza precisare i limiti temporanei di validità; con l'indicazione di una nuova visita entro il
03.02.2025, previa esecuzione degli accertamenti previsti dal protocollo sanitario;
che il in data 09.02.2024, lo poneva in aspettativa CP_2 per motivi di salute a decorrere dal 12.02.2024, ai sensi dell'art 24 dell'allegato A) Regio Decreto legge 08.01.1931
n 148, con trattamento economico commisurato alla metà dello stipendio;
che in data 20.08.2024 con nota prot n. 37/2024,gli veniva comunicato l'esonero definitivo dal servizio a far data dal
22.08.2024, con la motivazione: “….per la inidoneità allo svolgimento delle mansioni della qualifica rivestita e per la impossibilità all'assegnazione a diversa qualifica….” ; che con pec del 04.09.2024 veniva impugnato il licenziamento che tuttavia veniva confermato con nota del 5.9.2024.
Eccepiva la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del provvedimento di esonero definitivo dal servizio per insussistenza del fatto posto a base dello stesso- difetto di giustificazione e per violazione del dell'obbligo di ricollocazione e violazione dell'obbligo di adottare gli
“accomodamenti ragionevoli”.
Concludeva chiedendo “1) accertare e dichiarare per i titoli e causali di cui in ricorso, la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente con atto scritto del 20.08.2024, prot. n. 37/2024, e condannare la Controparte_4 in p.l.r.p.t. alla reintegra del ricorrente nel
[...] posto di lavoro precedentemente occupato, o in altra mansione equivalente e/o anche inferiore, nonché al pagamento, in favore dello stesso, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura minima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione ovvero di quella somma che risulterà dovuta in relazione alla gravità della violazione formale accertata.
2) In subordine, accertare e dichiarare la discriminatorietà della condotta tenuta dalla resistente consistita nel non adottare i ragionevoli accomodamenti imposti al datore di lavoro dall'art. 3, comma 3 bis, del D.lgs. 216/2003 e conseguentemente condannare la stessa ad adottare
“ragionevoli accomodamenti” e ogni provvedimento appropriato, per consentire al ricorrente di svolgere la propria prestazione lavorativa compatibilmente con le proprie condizioni di salute e altresì corrispondere un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, determinata nella misura non inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, ovvero di quella somma che risulterà dovuta in relazione alla gravità della violazione formale accertata;
3) In Via ulteriormente subordinata, qualora venisse ritenuta non accoglibile la domanda di reintegra, si chiede che la controparte venga condannata al pagamento della somma prevista a titolo di trattamento di fine rapporto ed ogni altro onere correlato, a quella prevista a titolo di indennità sostitutiva del preavviso nonché al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato, per la condotta della società datoriale, in euro 30.000,00, con rivalutazione ed interessi al soddisfo…” .
Si costituiva il eccependo in via preliminare, la CP_2 inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 6 della legge n. 604 del 1966, non avendo il ricorrente impugnato il licenziamento entro il termine di “sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta …”, ovvero entro il 21 ottobre 2024 e non avendo neppure, entro detto termine, proposto ricorso giudiziale , depositato il 24 ottobre 2024.
Rilevava l'inidoneità ad evitare la decadenza della lettera del 4 settembre 2024, redatta ed inviata a mezzo Pec dagli avv.ti Francesca e e sottoscritta CP_5 esclusivamente da queste ultime.
Nel merito rilevava l'infondatezza del ricorso e la legittimità del licenziamento essendo stato dichiarato il ricorrente , in data 6 febbraio 2024, all'esito della visita medica periodica ex art. 41 del D. Lgs. 81 del 2008 effettuata dal medico competente aziendale, definitivamente non idoneo alla mansione di autista.
Deduceva inoltre di aver posto il ricorrente in aspettativa al fine di accertare la sussistenza di eventuali posti di lavoro disponibili ai fini dell' assegnazione a diversa qualifica e che all'esito , vita l'impossibilità di una diversa collocazione era stato disposto il recesso .
In via subordinata eccepiva che il lavoratore non avrebbe comunque diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ma soltanto al pagamento di una indennità risarcitoria da minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità (cfr., art. 18, commi quinto e settimo).
Rilevava inoltre che nell' ipotesi di annullamento del licenziamento con applicazione della sanzione di cui al quarto comma, dell'art. 18, legge n. 300 del 1970 dalla somma ritenuta spettante al ricorrente dal giorno del licenziamento, andrà detratto quanto da egli percepito per altre attività lavorative medio tempore svolte (aliunde perceptum) o che, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto reperire (aliunde percipiendum) successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Sentite le parti, esperito negativamente il tentativo di bonario componimento, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 14.3.2025,sostituita dal deposito delle note ex art.127 ter cpc.
All'esito del deposito delle note ,la causa veniva posta in decisione.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di decadenza .
Ed invero è agli atti l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento fatta il 4.9.2024 nei 60 giorni dalla ricezione dell'atto di esonero definitivo dal servizio del
22.08.2024,e il ricorso è stato poi depositato in data
24.10.2024 entro i 180 giorni dalla spedizione dell'impugnativa..
Deduce parte ricorrente l'inidoneità a impedire la decadenza dell'impugnativa perché sottoscritta dal solo difensore.
Posto che è in atti la procura conferita dal ricorrente al difensore in data 26.8.2024 va osservato come per orientamento costante della Suprema Corte l'impugnazione scritta può essere effettuata anche da un terzo, tra cui il difensore, purché munito di potere negoziale, che può essere rappresentato da una preventiva procura oppure dalla successiva ratifica del lavoratore entro i termini di decadenza di 60 giorni.
Né rileva che tale procura non sia stata portata a conoscenza del datore di lavoro.
«L'impugnativa stragiudiziale ex art. 6, comma 1, I. n. 604 del 1966, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore previamente munito di apposita procura scritta, senza che il suddetto rappresentante debba comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni, perché, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato, Cfr. corte di Cassazione, Sentenza n. 3139 del 2019 ,16416/2019 del 19-06-2019; sentenza 13 aprile 2021, n. 9650.
“La procura ex art. 83 c.p.c., conferita dal lavoratore al difensore ai fini dell'impugnazione del licenziamento, attribuisce il potere di compiere tutte le attività, anche stragiudiziali, alle quali è condizionato il valido esercizio dell'azione, sicché ove la procura stessa venga rilasciata in data antecedente all'atto di impugnazione quest'ultimo, se sottoscritto dal solo difensore, spiega effetti nella sfera giuridica del rappresentato anche nell'ipotesi in cui al datore di lavoro non sia stata contestualmente comunicato in copia l'atto attributivo del potere di rappresentanza”.
Nel merito il ricorso è fondato.
Nella lettera di licenziamento oggi impugnato si legge che l' esonero definitivo dal servizio è dovuto alla inidoneità del ricorrente allo svolgimento delle mansioni della qualifica rivestita desunta dalla certificazione medica e all'esito negativo degli accertamenti di eventuali posti di lavoro disponibili compatibili con le sue attitudini.
Si legge nel certificato medico posto a base ,prima dell'aspettativa e successivamente del recesso “idoneo con prescrizione.No idoneo alla mansioni di autista;
da sottoporre a nuova visita entro il 3.2.2025”
Detto certificato dunque dichiarava il ricorrente inidoneo fisicamente alla mansione di autista prevedendo l'ulteriore controllo sanitario per il 03.02.2025; a seguito di detto certificato veniva posto in aspettativa e all'esito senza una verifica successiva delle condizioni di salute che lo stesso sanitario aveva fissato per il febbraio 2025, veniva licenziato.
Deduce parte convenuta che il certificato medico aveva dichiarato il ricorrente definitivamente non idoneo alla mansione di autista e che laddove l'inidoneità è solo temporanea e non definitiva, il medico lo dichiara espressamente.
Va tuttavia osservato come la definitività della inidoneità non è espressamente indicata nel certificato e peraltro nello stesso si indica una nuova data per una nuova visita nella quale il lavoratore poteva essere ritenuto, sulla base di successivi accertamenti, idoneo oppure inidoneo totalmente o con prescrizioni.
Ne consegue che dalla certificazione del medico competente del 06.02.2024 emerge il carattere provvisorio della inidoneità alle mansioni di autista sia perché non espressamente indicata la definitività e sia perché vengono precisati i limiti temporanei di validità, ovvero sino al
03.02.2025.
A nulla rileva la tardiva produzione documentale del
31.1.2025 contenente la nota a chiarimenti del medico che ha redatto il certificato.
La conseguenza è, dunque, che deve ritenersi illegittimo il licenziamento intimato sulla base di un presupposto ovvero la non definitiva inidoneità alle mansioni di autista.
Ma v'è di più.
Per giurisprudenza costante in caso di licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione, è onere del datore di lavoro provare l'inesistenza di posizioni – anche inerenti a qualifiche inferiori – cui poter adibire il dipendente.(cfr
Cassazione SSUU n.7755 del 7 agosto 1998 e da ultimo l'ordinanza della Cassazione n. 9158 del 21.03.2022)
Ed invero l'art. 42 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il lavoratore divenuto inabile alle mansioni specifiche possa
"ove possibile" essere assegnato anche a mansioni equivalenti o inferiori.
Pertanto sussiste a carico del datore l'obbligo di ricercare
- anche in osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, dell'onere processuale di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per l'attuazione dei detti diritti.
Nel caso di specie la società non ha offerto la prova di non poter diversamente utilizzare il dipendente eventualmente anche in mansioni inferiori limitandosi a mere allegazioni e producendo solo un verbale di riunione sindacale senza neanche l'allegazione dell'organigramma aziendale.
Né può trovare ingresso la richiesta di prova testimoniale, trattandosi di prova da fornirsi documentalmente.
Come ribadito in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità l'obbligo di repechage comporta l'obbligo del datore di lavoro non solo di allegare e provare la mancanza di posizioni in cui collocare il lavoratore, ma anche l'onere di allegare e provare l'impossibilità di ricollocazione sulla base di quelli che sono definiti accomodamenti ragionevoli, ossia tutti quegli interventi consentiti dalla tecnica e ragionevolmente eseguibili che permettano, con il loro ausilio, l'utilizzo del lavoratore nonostante la parziale diminuzione della capacità lavorativa.
In questo senso Cassazione n. 6497 del 9 marzo 2021”In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, sussiste
l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso”, secondo quanto previsto dall'art. 5 della direttiva 2000/78/CE”. .
Ne consegue che nel caso di un lavoratore che deduca e provi di trovarsi in una condizione di limitazione, risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature secondo il diritto dell'Unione Europea, quale fonte dell'obbligo datoriale di ricercare soluzioni ragionevoli che potessero evitare il licenziamento causato dalla disabilità, graverà sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di "accomodamento" ovvero che l'inadempimento sia dovuto a causa non imputabile (ab imo, Cass. n. 21579 del
2008; conf. Cass. n. 23698 del 2015; Cass. n. 4509 del 2016;
Cass. n. 29099 del 2019; Cass. n. 31520 del 2019).
Nel caso in esame controparte nulla ha allegato e/o dedotto in ordine a tale obbligo e quindi all'impossibilità di adottare accomodamenti ragionevoli, e/o comunque in ordine all'eventuale impossibilità o eccessiva difficoltà o irragionevolezza degli stessi.
La tutela applicabile al caso di specie è quella reintegratoria prevista dall'art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori, come modificato dalla legge n. 92 del 2012.
La manifesta insussistenza delle specifiche ragioni poste a base del recesso comporta, allora, l'applicazione del comma
4 della norma sopra citata, richiamato dal comma 7 per i licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo (“Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo
1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento
è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”).
Con la sentenza n. 125/2022 la Corte ha poi dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92
(Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), limitatamente alla parola
«manifesta»”.
Di conseguenza la società convenuta, non essendo in contestazione il requisito dimensionale, va condannata alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla reintegra, comunque non superiore a dodici mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, con interessi come per legge.L'indennità risarcitoria, nell'importo richiesto, correttamente calcolato e non contestato, va commisurata senza limitazioni o detrazioni, non avendo parte convenuta formulato idonee deduzioni in relazione ad attività lavorativa retribuita svolta dal ricorrente dalla data del licenziamento o ad una sua incuria nella ricerca di una nuova occupazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla il licenziamento intimato al ricorrente e condanna la società convenuta , in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare il lavoratore e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla reintegra, comunque non superiore a dodici mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, con interessi come per legge.
Condanna la società convenuta , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4629,00,oltre IVA,CPA e rimborso forfettario come per legge con distrazione.
Cosenza,29.3.2025
Il giudice dott.ssa Silvana D.Ferrentino