Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente rel.
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
- riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 22.04.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3173/2024 R.G.,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi, presso lo studio del quale in Napoli aal Parte_1
Corso Novara Palazzo Alto , 6 piano elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro tempore - Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Marrone con il quale domicilia in primo grado presso il suo studio in Napoli al Corso Garibaldi nr.387, procura alla lite in atti,
APPELLATO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.11.2024 ha adito questa Corte, proponendo appello Parte_2 avverso la sentenza n. 3950/2024 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro , con la quale il il giudice di prime cure, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto la domanda da lui proposta tesa ad ottenere, durante il periodo di ferie annuali, l'inclusione nella base di computo della retribuzione dovuta delle indennità compensative e perequative di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, oltre all'indennità
1
In particolare, il Tribunale ha escluso il diritto dell'odierno appellato di percepire, per detto periodo, una retribuzione comprensiva delle specificate voci di retribuzione variabile.
Avverso la pronuncia ha proposto gravame il lavoratore – limitatamente alla indennità compensativa, perequativa e di turno - censurando la sentenza per errata interpretazione letterale dei sopra citati accordi.
Cont Ricostituito il contraddittorio, non si è costituito in giudizio l' .
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
Nel merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Il punto sul quale controvertono le parti è se le indennità richieste dal lavoratore in primo grado, ovvero quella perequativa e compensativa, siano da erogare anche nei giorni di ferie fruite dal personale della società appellante nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Osserva il Collegio che la questione debba essere, innanzitutto, risolta alla luce dei principi espressi nell'ambito del diritto dell'Unione (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) e di quelli invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della Direttiva 2003/88 CE testualmente prevede:
“1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali…”.
Orbene, l'espressione “ferie annuali retribuite”, il cui diritto, secondo giurisprudenza costante della Corte di
Giustizia, costituisce uno dei principi cardini del diritto sociale dell'Unione, deve essere intesa nel senso di garantire al lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, una situazione che, a livello retributivo, sia quanto più coincidente con quella goduta nei periodi di lavoro.
Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 15 settembre 2011 (causa C-155/10,
e altri), una diminuzione della retribuzione nel periodo feriale potrebbe essere idonea a dissuadere Per_1 il lavoratore dall'esercizio al suo diritto alle ferie, ponendosi tale eventualità in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia la Corte ha, infatti, chiarito che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria ricada nell'ambito della prassi e delle disposizioni di diritto di ciascun Stato membro, essa, tuttavia, “non può
2 incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”.
Pertanto, ad avviso della Corte, qualsiasi elemento della retribuzione - escluso quello diretto a coprire spese occasionali ed accessorie – che compensi il lavoratore delle particolari mansioni che è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, o quelle collegate al suo status personale e professionale, deve essere obbligatoriamente ricompreso nell'ambito dell'ammontare spettante durante il periodo delle ferie annuali.
Posto i principi espressi in ambito comunitario, questa Corte passa, ora, all'esame di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
L'art. 3 dell'Accordo Regionale del 15.12.2011, allo scopo di facilitare il processo di riorganizzazione delle società a capitale pubblico esercenti il trasporto locale e di individuazione di un costo del lavoro omogeneo di cui al precedente art. 2, ha previsto la cessazione degli accordi di II livello vigenti nelle aziende di t.p.l., stabilendo per il personale, in servizio alla data della sua stipula, condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento, attraverso l'erogazione di un'indennità compensativa/perequativa di natura pensionabile, determinata sulla scorta delle prestazioni legate alle mansioni svolte e/o alla presenza.
L'accordo aziendale del 25.07.2012 ha indicato, poi, sotto la dicitura “confluenze delle voci retributive da abrogata contrattazione di II livello”, le singole voci abrogate e converse nell'indennità perequativa e compensativa che, nel caso e nel periodo in esame, risultano pacificamente erogate al lavoratore.
Sulla base di quanto appena esposto, è da ritenersi che le indennità compensative/perequative siano da ricomprendere nel computo dell'indennità da corrispondere in relazione al periodo delle ferie, poiché esse nascono con la finalità di consentire al lavoratore di godere di un trattamento economico equiparabile a quello già in godimento prima dell'approvazione degli accordi, che hanno previsto una modifica del trattamento retributivo.
Perde così di significato, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la natura delle singole voci ricomprese nelle indennità in oggetto la cui istituzione è proprio connessa ad una esigenza di omogeneizzazione del costo di lavoro e di superamento delle singole specifiche indennità previste dalla contrattazione collettiva aziendale.
Orbene, se si pone a confronto la detta finalità (ovvero il mantenimento di un trattamento equiparabile nel passaggio di discipline economiche) con i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione
(diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), risulta chiaro che l'esclusione di tali voci dal computo delle ferie determinerebbe
3 proprio l'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione sovranazionale vuole scongiurare, considerato che l'importo di quanto corrisposto a titolo di tali indennità costituisce una parte rilevante della retribuzione percepita dal lavoratore.
L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale rivestita e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, mentre l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale.
Appare anche chiara ed evidente l'intenzione di correlare il riconoscimento delle due indennità agli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni svolte, prevedendo - nel caso di variazione di figura professionale nel corso del rapporto di lavoro - la variazione anche dei valori riconosciuti a titolo di indennità perequativa e compensativa.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del
TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché rientra a pieno delle titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Pertanto, anche a voler concedere, per come dedotto dall'appellante, che tali indennità siano state dagli accordi sopra richiamati collegate esclusivamente alla oggettiva presenza in servizio del lavoratore, ne va dichiarata la nullità e/o illegittimità per contrarietà a norme e principi anche di origine eurounitaria, con la conseguenza che le stesse devono essere riconosciute nel calcolo dell'indennità goduta durante le ferie.
Analoghe considerazioni valgono per l'indennità di turno, ordinariamente connessa all'espletamento dell'attività lavorativa. Invero l'Accordo Nazionale del 21/05/1981 ha istituito la predetta indennità, prevedendo la corresponsione giornaliera di L.500 (attualmente pari a € 0,52) al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione.
La stessa è corrisposta, per ogni giornata di effettiva prestazione, al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, al fine di remunerare le peculiarità delle mansioni proprie del predetto personale, nonché la penosità della prestazione svolta su turni avvicendanti, predisposti unilateralmente dall'azienda al fine di assicurare all'utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana (domenica compresa).
In sintesi anche l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 deve essere inserita ai fini del calcolo della “retribuzione” da corrispondere nei giorni di ferie, poiché
l'indennità giornaliera turnista è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni singola giornata di effettiva presenza.
Sulla base di tali considerazioni, con riferimento alla quantificazione del dovuto, è da far riferimento ai conteggi di parte appellante (dai quali è stata scorporata la voce non riconosciuta, quale il ticket mensa), sicché la complessiva somma dovuta è pari ad € 640,52, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 cpc dalla maturazione dei crediti
(annualmente maturati) al saldo.
Laddove rispetto ai giorni di ferie oggetto di conteggio gli stessi risultano correttamente individuati sulla base delle risultanze delle buste paga sui giorni di ferie fruiti nel periodo di cui è causa, irrilevante essendo la censura dell'appellato sul numero di giorni di ferie previsti contrattualmente, ed indicando partitamente il quantum annualmente dovuto per ciascuna indennità.
Considerata la assoluta novità della questione giuridica trattata, i contrasti giurisprudenziali
Pag. 5 di 6 in materia e la soccombenza sulla originaria domanda relativa ai ticket mensa, stimasi giusta una compensazione per metà delle spese del doppio grado.
La parte residua, liquidata in dispositivo nella misura minima tabellare per la serialità della controversia (oggetto di plurimi ricorsi patrocinati dallo stesso difensore), segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide: Con 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, condanna la al pagamento in favore di della somma di € 640,52, oltre Parte_2
interessi e rivalutazione monetaria;
2) compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio;
Con
3) condanna la al pagamento della parte residua che liquida in euro 600,00 per il primo grado ed euro 800,00 per il grado di appello, oltre IVA e C.A. con attribuzione al procuratore avv. Biondi per dichiarato anticipo.
Il Presidente est.
dott. Gennaro Iacone
Pag. 6 di 6