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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5540 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 2311.2021.
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall' C.F._1 avv. Sabato Alfieri e con questi elett.te dom.to presso il suo studio sito in IA al
C/so Italia nr. 226.
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Gianluca Granato, con il quale elettivamente domiciliato, in IA (Na), in
Piazza Enrico De IC s.n.c., presso la Casa Comunale.
APPELLATO
Oggetto:appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 837 pubblicata in data
29 aprile 2021, non notificata.
pagina 1 di 16 Conclusioni: come da atti introduttivi delle parti e da note di trattazione scritta per l'udienza del 4.11.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Nola il in persona del sindaco p.t., per Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accogliere la domanda perché fondata in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare ex art 2051 c.c. e/o in subordine ex art 2043
c.c. la responsabilità del in presenza del sindaco p.t., Piazzale Controparte_1
Enrico de IC IA (NA) e/o di chi per essi nella produzione dell'evento per cui è causa e per l'effetto: condannare il convenuto e/o chi di dovere ex art. 2051 c.c. e/o in subordine ex art. 2043 c.c. al pagamento di tutti i danni così come analiticamente richiesti nei capi tutti dell'atto di citazione in favore dell'istante che si possono sintetizzare in danni biologici (DB 9% Itt 60 gg Itp 30 gg e spese mediche per euro
29,71) nonché danno morale (1/3 del DB) e danni esistenziali così come emerge il tutto nella complessiva cifra di euro 25.900,00 come emerge dall'atto di citazione, dai referti, dai certificati medici oltre interessi e/o a quella diversa somma che l'Adito
Giudicante vorrà liquidare e comunque entro i limiti della competenza per valore del
Giudice adito;
condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario;
sentenza esecutiva come per legge;
adottare ogni provvedimento di giustizia.”
Esponeva l'attore che il giorno 5.12.2014, alle ore 11.30 circa, sotto il porticato della
Casa Comunale, ove “nel mentre camminava, poggiava il piede sinistro su una mattonella della pavimentazione che non aderiva al suolo e che muovendosi al contatto finiva per farla cadere al suolo”, provocandole la “frattura composta rotula ginocchio sx con prognosi di 15 giorni”, con “danno biologico valutato nel 9% nonché
ITT 60 gg e ITP 30gg nonché spese mediche per euro 29,71 documentate in atti”.
Costituitosi in giudizio il in persona del sindaco p.t., aveva Controparte_1 contestato la fondatezza dell'avversa citazione, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto del tutto infondata, sia in fatto che in diritto e, comunque, non idoneamente provata;
-in via subordinata, nel caso in cui si dovesse pagina 2 di 16 ritenere provato l'evento lesivo, in applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c., il rigetto della domanda per esclusiva responsabilità di parte attrice nella causazione dello stesso;
-in via ulteriormente gradata il riconoscimento in misura determinante il concorso di colpa di parte attrice e, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., ridurre il risarcimento nella massima percentuale possibile;
-in ogni caso, con riconoscimento delle spese e delle competenze legali.
Espletata l'istruttoria, mediante escussione testimoniale e nomina di CTU medico- legale, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 837 pubblicata in data 29 aprile 2021, non notificata, rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento in favore del convenuto, delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre IVA e
CPA come per legge, se documentate, e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso e ponendo, definitivamente e per l'intero, a carico di
[...] le spese di CTU, come liquidate in corso di causa. Parte_1
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello , con atto di Parte_1 citazione notificato in data 21.5.2021 al con cui ha convenuto CP_1 CP_1
l'odierno appellato dinanzi a questa Corte, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Sospendere l'esecuzione e/o l'esecutività della sentenza appellata in quanto la sig.ra
è affetta da una grave disabilità (come attestato dal relativo Parte_1 provvedimento Inps allegato) e con un reddito Isee annuale inferiore ad € 4.500,00 ovvero ben al di sotto della soglia di povertà (v. Isee allegato); Cassare e/o riformare la sentenza di primo grado n. Sentenza 837/2021 REPERT. N.1224/2021 emessa dal
Trib. Di Nola in relazione ai capi impugnati;
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, nel sinistro per cui è causa, del in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t. e conseguentemente:
- Accertare e Dichiarare ex art 2051 cc. e/o in subordine ex art 2043 c.c. la responsabilità del in persona del sindaco p.t., Piazzale Enrico de Controparte_1
IC IA (Na) e/o di chi per essi nella produzione dell'evento per cui è causa e per l'effetto:
- Condannare il convenuto e/o chi di dovere ex art 2051 cc. e/o in subordine ex art
2043 cc al pagamento di tutti i danni che si possono sintetizzare nelle lesioni così
pagina 3 di 16 come emergono dalla espletata CTU in danno biologici DB 4% itt 30 gg ltp 60 gg e spese mediche per € 29,71 oltre danno morale (1/3 del DB) e danni esistenziali il tutto per la complessiva cifra di € 11.900,00 e/o in quella diversa somma che l'Adita Corte
d'appello Vorrà in Sua giustizia liquidare e comunque entro i limiti della competenza per valore del Giudice Adito;
- Condannare, in ogni caso, il in Controparte_1 persona del sindaco p.t. al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e C.p.a., con attribuzione del doppio grado al sottoscritto procuratore anticipatario;
- Munire la emittenda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione come per legge”
L'appellante ha sostanzialmente proposto un unico motivo di appello censurando la sentenza impugnata in quanto affetta da “errata valutazione delle prove testimoniali, della documentazione fotografica dello stato dei luoghi ed omessa valutazione del rapporto dei vigili urbani intervenuti e della espletata ctu”.
Secondo la parte appellante il giudice di prime cure è incorso in errore nella valutazione delle prove testimoniali deducendo la genericità delle dichiarazioni del teste dall'omessa specificazione del luogo in cui lo stesso si trovasse Tes_1 rispetto alla sig.ra al momento del fatto. Invero, per l'appellante tale Parte_1 posizione è stata evidenziata dal teste , presente sul posto, sicché la Tes_2 dinamica dell'incidente risulta ricostruita in maniera completa. Inoltre, secondo l'appellante il Giudice è incorso in un ulteriore errore nella valutazione delle prove, atteso che ha rilevato incongruenze tra le dichiarazioni del teste secondo Tes_1 cui la sig.ra era stata condotta presso la Casa Comunale con la sua Parte_1 automobile, e la citazione in giudizio, in cui si sottolinea che l'auto che aveva trasportato l'appellante fosse di proprietà della stessa e non del cognato Tes_1
Tuttavia, la parte appellante, pur riconoscendo tale incongruenza, la ritiene frutto di una mera imprecisione dell'atto di citazione che non dovrebbe determinare l'inattendibilità del teste. In via ulteriore, l'appellante contesta l'omessa valutazione del rapporto dei vigili urbani redatto in data 5.12.2014 a seguito della segnalazione del In ultimo, si contesta la decisione del giudice di prime cure nella Tes_1 parte in cui ritiene negligente la condotta della sig.ra idonea a Parte_1 interrompere il nesso di causalità, atteso che dalla stessa, essendo disabile, non si sarebbe potuto pretendere una condotta alternativa.
pagina 4 di 16 ********
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il in Controparte_1 persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., ed eccependo preliminarmente il difetto di procura ha chiesto, di conseguenza, la declaratoria di improcedibilità del gravame, risultando dal fascicolo telematico un mandato ad litem relativo a tutt'altra causa, sottoscritto da soggetto in alcun modo riconducibile all'appellante. In via ulteriore,
l'appellato, evidenziando che la controparte si è limitata nell'atto di appello alla mera trascrizione integrale della sentenza, ritiene violato l'art. 342 c.p.c. nella parte in cui richiede “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado” e “l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Pertanto, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del gravame. Passando al merito della questione l'appellato, deducendo la palese infondatezza dell'appello, avendo il giudice di prime cure correttamente rilevato l'insussistenza di elementi utili ad affermare una responsabilità del convenuto in ordine alla produzione dei danni lamentati, CP_1 ha concluso per il rigetto in toto, per sua infondatezza, con condanna alle ulteriori spese di causa.
Con decreto presidenziale del 16.7.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 16.9.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
E, depositate tali note, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
24.9.2025 (ritualmente comunicata alle parti in pari data), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
C. Esame dei motivi di appello
pagina 5 di 16 Premessa la tempestività dell'appello proposto, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia infondato e che, pertanto, non meriti accoglimento per le Parte_1 ragioni di seguito esposte.
Va rilevato, in primo luogo, che non sussiste il difetto di procura lamentato dall'appellato, sicché non si ha il presupposto per la declaratoria di improcedibilità dell'appello. Invero, seppure dal fascicolo telematico risulta un mandato ad litem relativo a diversa causa e sottoscritto da un soggetto non riconducibile all'appellante, tuttavia a margine dell' atto di citazione in primo grado risulta il mandato relativo alla presente causa rilasciato per tutti i gradi di giudizio. Pertanto, può superarsi l'eccezione preliminare promossa dall'appellato.
Allo stesso modo, si ritiene di dover superare l'eccezione sulla violazione dell'art. 342
c.p.c.. Difatti, dall'atto di appello si evincono chiaramente le parti del provvedimento che si intendono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Invero, l'appellante ritiene che il giudice di prime cure sia incorso in errore sia nella valutazione delle prove testimoniali e della documentazione fotografica dello stato dei luoghi sia nell'omissione della valutazione del rapporto dei vigili urbani intervenuti e, pertanto, chiede la rivalutazione di tali aspetti.
Tanto premesso, nell'esaminare il motivo di appello, appare opportuno partire dall'esame dell'art. 2051 c.c., atteso che su tale norma sembra che l'attrice abbia concretamente fondato la propria domanda fin dall'atto di citazione. Va innanzitutto precisato che, come rilevato anche dal primo giudice, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c., la cui disciplina è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada (cfr.
Cass. civ., Sez. 3 n. 8157 del 03/04/2009; Sez. 3, n. 15389 del 13/07/2011; Sez. 3,
n. 6101 del 12/03/2013; Sez. 6 - 3, Ord. n. 7805 del 27/03/2017; Sez. 3, Ord. n.
6651 del 09/03/2020; Sez. 3, Ord. n. 6826 del 11/03/2021).
Dunque, tale responsabilità opera anche in relazione alle strade e ai marciapiedi
(come nel caso di specie) comunali (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 16295 del
18/06/2019; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11140 del 24/04/2024).
pagina 6 di 16 Ciò detto, va premesso che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Atteso che tale tipo di responsabilità si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 2062del 04/02/2004;
Cassazione civile Sez. 3, Sentenza n. 20359del 21/10/2005).
Ed invero, per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulta così riconducibile ad un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi;
resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la
pagina 7 di 16 dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo ( che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti) e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 2284del
02/02/2006; Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 25029del 10/10/2008).
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024).
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cassazione civile, Sez. U -
, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; Cassazione civile, Sez. 3 -
, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di
pagina 8 di 16 causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento
è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode( cfr.
Cassazione civile, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024).
In altri termini, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa.
Per essere utilmente invocata la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., è necessario, dunque, che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso di derivazione causale del danno dalla cosa custodita.
E il detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12663).
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. sull'attore grava l'onere di provare soltanto il nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, laddove spetterà al custode dare la prova del caso fortuito.
Quindi la prova della dinamica dell'incidente e, dunque, del nesso di causa tra il danno lamentato e l'azione della cosa, è un elemento della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la cui prova compete al danneggiato (cfr. in tal senso, Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 15/07/2022, n. 22391).
pagina 9 di 16 In altri termini, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 22/03/2024, n. 7863; Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11932; Sez. VI - 3,
Ord., 01/02/2022, n. 3046).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/03/2024, n.
8306; Cass. civ.,Sez. 2 - , Ordinanza n. 27903 del 29/10/2024).
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 24/05/2024, n. 14566; Cass. civ.,Sez. III, Ord., 23/05/2024, n. 14479; Cass. civ.,Sez. III, Ord., 18/09/2023, n. 26774; Cass. civ.,Sez. III, Ord., 15/09/2023, n.
26682; Cass. civ.,Sez. VI - 3, Ord., 23/05/2022, n. 16568; Cass. civ.,Sez. VI - 3,
Ord., 11/11/2022, n. 33390).
L'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 cod. civ. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Inoltre, nella ricostruzione del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, è indispensabile anche di ufficio valutare una eventuale rilevanza causale, esclusiva o pagina 10 di 16 concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, soltanto la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/03/2024, n. 8306 cit., e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
In altri termini, nella nozione di caso fortuito rientra anche il concorso di colpa del danneggiato, con la conseguenza che la cosiddetta prova liberatoria può essere fornita tramite la dimostrazione della colpa del danneggiato, laddove il suo comportamento abbia rilevanza causale ed incidenza sulla determinazione del danno
(cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 25/01/2022, n. 2071).
Così, ad esempio, è stato ritenuto:
- che la conoscenza, da parte del danneggiato, dello stato dei luoghi, qualificasse in senso particolare la fattispecie nel senso che, essendo consapevole delle condizioni di dissesto, avesse il dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso e, dunque, che, per effetto della violazione del dovere di cautela, si fosse interrotto il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/06/2019, n.
17443);
- che, essendo le circostanze di tempo, di luogo e di visibilità tali da richiedere una cautela parametrata all'ordinaria diligenza per cogliere eventuali anomalie della strada, l'omissione di tale cautela non potesse che ridondare a carico della parte danneggiata (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 12/04/2022, n. 11798);
- che la presenza di umidità, in una giornata di pioggia, fosse del tutto ordinaria e tanto rendesse la situazione della res del tutto conforme alle condizioni normali che essa assume in caso di pioggia, tanto bastando ad escludere che la cosa si presentasse pericolosa al di là di quanto connaturato all'uso pubblico nella condizione di pioggia (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 17/09/2019, n. 23189 citata anche dal primo giudice).
In definitiva:
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito"; b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
pagina 11 di 16 c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela"; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/06/2024, n. 16667; Sez.
III, Ord., 14/06/2024, n. 16665).
Premessi tali principi, la Corte ritiene che, alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, il primo giudice abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice, sia pure con motivazione da integrare in questa sede (per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. VI –
2, Ord., 17/01/2019, n. 1244; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/03/2023, n.
8392).
Premessi tali principi, la Corte ritiene, alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, in considerazione della pavimentazione sconnessa e finanche di diversa composizione materiale e colorazione, come si evince chiaramente dalle foto prodotte dalla parte attrice in primo grado e allegate al rapporto dei vigili urbani intervenuti sul posto (di cui l'appellante lamenta l'omessa valutazione in primo grado), e della piena visibilità della predetta sconnessione in relazione allo stato dei luoghi, all'orario del sinistro
(circa ore 11.30), nonché della presumibile conoscenza da parte dell'appellante della via percorsa, che la vittima avrebbe dovuto prestare una maggiore attenzione nel percorrere la detta strada, essendo corretta la decisione del giudice di prime cure di rigetto della domanda attorea, attesa la ragionevole prevedibilità e l'evitabilità dell'evento dannoso da parte di , dichiarando assorbite le ulteriori Parte_1 doglianze proposte in ordine alla valutazione da parte del primo giudice delle pagina 12 di 16 risultanze testimoniali che in ogni caso non appaiono pregnanti e idonee a condurre ad un diverso esito della causa.
Non è superfluo a tale ultimo riguardo precisare in questa sede che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili
(cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 11511 del 23/05/2014; Sez. L, n. 42 del 07/01/2009), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 16056 del 02/08/2016; Sez. 3, n. 12988 del
24/05/2013).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite (cfr. Cass. civ., Sez.
3, n. 7623 del 18/04/2016; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 26547 del
30/09/2021; Sez. 2, Ord. n. 21239 del 09/08/2019).
Orbene, nel caso in esame, il diverso colore della pavimentazione, la buona visibilità data dalla presenza di illuminazione diurna, la presumibile conoscenza della strada percorsa da parte dell'appellante, rendevano la situazione di possibile danno, ad avviso della Corte, ragionevolmente suscettibile di essere prevista e superata dall'attrice/appellante attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.
Ragion per cui era esigibile un comportamento, da parte della sig.ra Parte_1 maggiormente diligente, onde evitare l'evento dannoso (cfr., sul punto, Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ord., 26/09/2017, n. 22419).
Può, dunque, sostenersi che la condotta non diligente dell'appellante, che, in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e di visibilità, non ha adottato le cautele richieste dal caso concreto per cogliere le eventuali anomalie della strada sul suo pagina 13 di 16 percorso, ha avuto un efficienza causale nel dinamismo causale del danno, tale interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, non potendo qualificarsi il comportamento della vittima un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Invero, come suddetto, il “fatto colposo” del danneggiato idoneo a interrompere il nesso causale e ad escludere la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051
c.c., deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e, alla luce dell'evidente differente colorazione della pavimentazione, la condotta dell'appellante appare, a questa Corte, sussumibile in tale fattispecie.
Per le considerazioni sopra esposte, l'appello proposto da deve Parte_1 essere rigettato.
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da comporta la condanna della Parte_1 stessa al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellato stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche
pagina 14 di 16 incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Nola n. 837 pubblicata in data 29 aprile 2021, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante, , al pagamento in favore dell'appellato Parte_1 in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t. delle spese del Controparte_1 giudizio secondo grado, che liquida in € 4.500.00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 7.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
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