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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 644/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
UCCI PASQUALE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2038/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014247826000 SANZIONI E INT. 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 10020249014247826/000 per l'importo complessivo di euro 6.367,76, deducendo:
omessa notifica degli atti presupposti;
violazione dell'art. 7 L. 212/2000; carenza di motivazione;
intervenuta prescrizione e decadenza;
nullità della sequenza procedimentale.
Si sono costituite in giudizio:
1. Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha depositato relate di notifica, ha richiamato l'intervenuta regolare notifica della cartella posta a fondamento dell'intimazione e degli ulteriori atti interruttivi, chiedendo il rigetto del ricorso.
Agenzia delle Entrate – DP Salerno, che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto non competente all'attività impositiva sottesa al ruolo.
All'udienza del 30.1.2026, il Giudice ha deciso come da dispositivo.
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte Tributaria in ordine alla pretesa oggetto di lite.
Il Credito azionato con l'intimazione di pagamento impugnata dall'Ricorrente_1, infatti, ha per oggetto sanzioni amministrative irrogate dall'AMMS di Salerno alla ricorrente per violazione dell'art. 110 c. 9 tulps ovvero per installazione di apparecchi per raccolta scommesse senza autorizzazione.
Consegue a quanto premesso che l'opposizione avvero il predetto atto andava proposta al Giudice ordinario territorialmente competente ovvero il Giudice di Pace di Salerno e non davanti a questo Giudice
Tributario.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in relazione al credito oggetto dell'intimazione impugnata e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna delle parti resistenti, in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
UCCI PASQUALE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2038/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014247826000 SANZIONI E INT. 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 10020249014247826/000 per l'importo complessivo di euro 6.367,76, deducendo:
omessa notifica degli atti presupposti;
violazione dell'art. 7 L. 212/2000; carenza di motivazione;
intervenuta prescrizione e decadenza;
nullità della sequenza procedimentale.
Si sono costituite in giudizio:
1. Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha depositato relate di notifica, ha richiamato l'intervenuta regolare notifica della cartella posta a fondamento dell'intimazione e degli ulteriori atti interruttivi, chiedendo il rigetto del ricorso.
Agenzia delle Entrate – DP Salerno, che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto non competente all'attività impositiva sottesa al ruolo.
All'udienza del 30.1.2026, il Giudice ha deciso come da dispositivo.
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte Tributaria in ordine alla pretesa oggetto di lite.
Il Credito azionato con l'intimazione di pagamento impugnata dall'Ricorrente_1, infatti, ha per oggetto sanzioni amministrative irrogate dall'AMMS di Salerno alla ricorrente per violazione dell'art. 110 c. 9 tulps ovvero per installazione di apparecchi per raccolta scommesse senza autorizzazione.
Consegue a quanto premesso che l'opposizione avvero il predetto atto andava proposta al Giudice ordinario territorialmente competente ovvero il Giudice di Pace di Salerno e non davanti a questo Giudice
Tributario.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in relazione al credito oggetto dell'intimazione impugnata e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna delle parti resistenti, in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge se dovuti.