Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5855 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(già (p.i. , in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
pro tempore, con i proc. dom. avv. ti Massimo Frontoni e Marco Boccassini, delega in atti
-attrice- contro
(p.i. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, con i proc. dom. avv.ti Lucia
Fiorillo, Gennaro Sasso ed Emma Tortora, delega in atti e
COMPAGNIA INVESTIMENTI E (c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_3
del legale rappresentante e del rappresentante fiscale in Italia CP_3 CP_4
con il proc. dom. avv.to Antonello Portanova, delega in atti
[...]
-convenute- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
pagina 1 di 9
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società da dedotto di essere creditrice delle parti convenute, in solido tra loro, della somma di € 1.807.720,96, oltre interessi legali e/o moratori maturati dal dì del dovuto sino al soddisfo, quale quota parte corrispondente al 51,29% dell'intero importo, pari ad € 3.524.509,59, riconosciuto dal
Tribunale di Salerno con la sentenza n. 1939/2013, passata in giudicato, in danno dell'allora ed in favore dell'allora in Controparte_5 Controparte_6
proprio e nella qualità di mandataria e capogruppo dell' ATI Controparte_7
costituita in data 01.10.1997 tra quest'ultima e la società Controparte_8
A sostegno della propria domanda, la ricorrente esponeva di essere succeduta nelle vicende patrimoniali di a seguito della dichiarazione di fallimento della CP_8
stessa, risalente al 03.07.2012, e dell'acquisto del ramo di azienda della fallita in data
30.07.2012, giusta autorizzazione dal Giudice Delegato del Tribunale di Bologna, da parte della oggi Parte_2 Parte_1
Riferiva che con l'atto di costituzione dell'ATI, la società Controparte_8
mandante, aveva conferito alla società mandataria, CP_3 Controparte_6
mandato collettivo speciale irrevocabile, con rappresentanza e relativa procura, per compiere in nome proprio e della società mandante ogni atto utile o necessario per l'affidamento, la gestione e la esecuzione dei lavori appaltati fino all'estinzione di ogni rapporto con la committente. Le quote di partecipazione possedute dalle società facenti parti dell'ATI erano pari al 51,29% per la ed al 48,71% per la Parte_3
Controparte_9
Dava atto che quest'ultima, in proprio ed in qualità di mandataria, aveva adito l'
[...]
avanti al Tribunale di Salerno per ottenere il riconoscimento dell'anomalo CP_5
andamento dell'appalto e della conseguente condanna al pagamento delle somme per le quali era stata effettuata regolare riserva nei libri contabili, pari ad € 6.585.522,16, somma poi ridotta dal Tribunale di Salerno con la predetta sentenza (n. 1939/13), ad €
3.524.509,59.
pagina 2 di 9 Riferiva che con atto di transazione del 24.11.2014 intervenuto tra l' e Controparte_5
la già e da questa Controparte_10 Controparte_9
sottoscritto solo nomine proprio, le parti avevano concordato l'impegno dell' alla CP_5
corresponsione in favore della predetta società dell'importo liquidato in sentenza, comprensivo degli interessi maturati dall'agosto 2009, per un ammontare complessivo di € 3.557.744,74, cui aveva fatto seguito il regolare pagamento in favore della predetta convenuta.
Censurava pertanto sia il comportamento dell' che aveva pagato l'intero debito alla Compagnia in proprio che di quest'ultima che aveva Controparte_10
trattenuto anche la quota parte di spettanza della società ed instava per la CP_8
condanna delle convenute al pagamento in suo favore del dovuto anche, subordinatamente, ex art. 2041 c.c.
Costituitasi, l' sosteneva di aver pagato il credito portato dalla Controparte_1
sentenza del Tribunale di Salerno n. 1939/2013 all' e contestava Controparte_6
l'assunto della ricorrente per cui la dichiarazione di fallimento della società CP_8
avrebbe comportato lo scioglimento del rapporto di mandato, affermando al contempo l'inopponibilità alla stazione appaltante delle vicende relative ai rapporti tra mandante e mandataria, visto che nell'atto costitutivo dell' era stato previsto l'esonero da ogni responsabilità della stazione appaltante per i pagamenti effettuati alla mandataria.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda avversaria e formulava, in caso di condanna a qualsivoglia pagamento nei confronti della ricorrente, domanda riconvenzionale c.d. trasversale verso la Compagnia per Controparte_11
ottenere da questa la restituzione della quota di spettanza della ricorrente già pagatale.
Si costituiva anche la società la quale, opponendosi Controparte_10
all'accoglimento di ogni domanda proposta nei propri confronti, eccepiva in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in quanto società di ordinamento statunitense con sede legale fissata a New York.
pagina 3 di 9 Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo che la cancellazione dal Registro delle Imprese aveva determinato l'inammissibilità della domanda sia nei confronti della vecchia società (con codice fiscale ) che P.IVA_4
del nuovo soggetto di diritto americano e deduceva che l'estinzione della società per sopravvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese aveva determinato la perdita della sua capacità di stare in giudizio.
Ancora, la convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva e/o della titolarità della posizione soggettiva azionata dalla per mancanza della prova della Pt_1
cessione in suo favore del credito di cui è causa.
Affermava poi che, in ogni caso, la ricorrente era già in possesso di un titolo da azionare nei confronti dell' cioè quello rappresentato dalla citata sentenza del
Tribunale di Salerno, visto che la transazione intervenuta tra le due convenute non le era opponibile.
In ogni caso, sosteneva di vantare nei confronti della ricorrente un credito di €
571.443,16 che chiedeva fosse posto in compensazione con quello avversario eventualmente accertato nei suoi confronti.
Disposto il mutamento del rito ed omessa ogni istruttoria da parte del precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza dell'11.12.2024 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma
3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda attorea non può essere accolta.
Deve in primo luogo prendersi atto dell'intervenuta rinuncia nel corso del giudizio della domanda proposta dalla società nei confronti della convenuta Parte_1
e dell'accettazione di questa con contestuale CP_10 Controparte_11
rinuncia alle domande a sua volta proposte nei confronti della ricorrente (cfr. verbale udienza 16.1.2019).
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c. deve allora essere dichiarata l'estinzione del rapporto pagina 4 di 9 processuale tra e . Pt_1 Controparte_12
Merita inizialmente chiarire che le associazioni (o riunioni) temporanee di imprese danno luogo ad una forma temporanea e occasionale di cooperazione che lascia salva l'autonomia operativa delle singole imprese associate (o riunite).
La normativa vigente all'atto della costituzione dell'ATI (1.10.1997) Controparte_6
nell'ammettere la presentazione di offerte per appalti o concessioni di lavori pubblici da parte di imprese che prima della presentazione dell'offerta avessero conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo (art. 22,
d.lgs. 19 dicembre 1991 n. 406), precisava che il rapporto di mandato non determinava di per sé organizzazione o associazione tra le imprese riunite, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (art. 23
d. lgs. cit.).
Dunque, secondo tale schema, la rappresentanza spettante all'impresa mandataria operava sia sul piano sostanziale che su quello processuale, aveva carattere esclusivo e si estendeva a tutte le operazioni e a tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto: il che, peraltro, non escludeva che il soggetto appaltante, nel cui esclusivo interesse tale potere veniva conferito, potesse far valere le responsabilità facenti capo alle (singole) imprese mandanti direttamente nei confronti delle medesime (art. 23 cit.).
Il mandato conferito alla capogruppo era, a sua volta, qualificato dalla norma appena ricordata come irrevocabile e trattavasi di una irrevocabilità che, sempre nell'interesse della amministrazione appaltante, era assai più rigida di quella prevista dalla disciplina generale del mandato (art. 1726 c.c.), stabilendo che l'eventuale revoca, anche se determinata da giusta causa, non aveva effetto nei confronti della medesima
(art. 23 cit.).
Ciò posto, è invece noto che nell'appalto di opere pubbliche il fallimento di una delle imprese mandanti non determina lo scioglimento del contratto di appalto, alla cui esecuzione resta obbligata la capogruppo mandataria.
pagina 5 di 9 L'articolo 78 L. Fall., nel testo introdotto dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, articolo 64, applicabile ratione temporis nel caso di specie - essendo stato il fallimento della società dichiarato in data 3.7.2012 – prevede infatti lo scioglimento del rapporto di CP_8
mandato solo in caso di fallimento della impresa mandataria.
Non può pertanto condividersi il riferimento a detta norma allegato da ssendo previsto lo scioglimento del rapporto di mandato in caso di fallimento dell'impresa mandante, esclusivamente nella formulazione ante riforma del predetto articolo, non applicabile al caso in esame.
Tuttavia, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (ord. n. 17926/2010 e n.
1396/2003), in tema di associazione temporanea di imprese per gli appalti di opere pubbliche la dichiarazione di fallimento dell'impresa mandante comporta, con l'uscita di essa dal rapporto e dal concorso nell'esecuzione dell'appalto, il venir meno, nei suoi confronti, dei poteri gestori e rappresentativi che competono all'impresa mandataria capogruppo.
Secondo la Corte, infatti, se “l'impresa fallita non può più concorrere all'esecuzione dell'appalto, viene meno il presupposto che giustifica la sua partecipazione all'associazione temporanea e al rapporto di mandato che la sottende, essendo l'uno e l'altro rapporto posti in essere proprio al fine di consentire la partecipazione coordinata delle imprese riunite alla realizzazione dell'opera appaltata (….). Non varrebbe osservare in contrario che, in questo caso, il mandato è irrevocabile e che tale irrevocabilità è ancora più rigida di quella risultante dalle norme generali sul mandato ... poiché tale carattere non è stabilito nell'interesse del mandatario, ma di un diverso soggetto (l'amministrazione appaltante) che, per espressa disposizione di legge, può proseguire il rapporto di appalto solo con un'impresa diversa da quella fallita ... e non può, quindi, avere alcun interesse apprezzabile alla permanenza di detta impresa nel raggruppamento. La permanenza dei poteri gestori e rappresentativi dell'impresa mandataria anche nei confronti dell'impresa mandante fallita è comunque chiaramente inconciliabile con le norme che disciplinano l'amministrazione del patrimonio fallimentare e prevedono che debba essere inderogabilmente affidata al curatore (L. Fall., art. 31). Ma non
pagina 6 di 9 meno incongrua ed irragionevole sarebbe la persistenza del mandato in caso di fallimento dell'impresa mandataria, poiché ciò porterebbe a ritenere detta impresa legittimata a riscuotere
i crediti maturati anche in nome e per conto delle imprese mandanti le quali, conseguentemente, potrebbero ottenere il pagamento delle loro competenze solo insinuandosi al passivo e, quindi, in moneta fallimentare, pur essendo tenute a rispondere per l'intero, quale coobbligate solidali, di eventuali debiti dell'impresa mandataria verso dell'amministrazione appaltante (cfr. sentenza n. 1396/2003).
Dunque, poiché la permanenza dei poteri gestori e rappresentativi dell'impresa mandataria anche nei confronti dell'impresa mandante fallita sarebbe chiaramente inconciliabile con le norme che disciplinano l'amministrazione del patrimonio fallimentare, venuto meno il presupposto della partecipazione dell'impresa mandante all'ATI ed esclusa la permanenza dei poteri rappresentativi in capo all'impresa capogruppo, deve comunque ritenersi che nella specie fosse sostanzialmente cessato il rapporto di mandato.
Considerato allora che il fallimento della mandante era stato dichiarato in data CP_8
3.7.2012, quando ancora il processo instaurato dalla mandataria ATI era in corso
(l'udienza di precisazione delle conclusioni risale al 5.12.2012) e di questo la mandataria era stata notiziata dalla cessionaria on missiva dal 25.9.2012 (doc. 12 attrice), sotto il profilo processuale tale evento ha inciso per un verso sulla capacità della stessa, potendo dar luogo all'interruzione del processo (cfr. Cassazione n.
10487/2018; n. 721/2021) e, per altro verso, ha comportato la cessazione del potere rappresentativo della società mandataria in data precedente alla pronuncia da parte del Tribunale di Salerno.
Tali eventi non sono stati però recepiti nella sentenza del predetto Tribunale
(n.1939/2013) la quale, seppur emessa ignorando il fallimento della mandante, costituiva nei confronti dell'(ex) un titolo immediatamente esecutivo. CP_5
Quest'ultima ha pertanto effettuato i pagamenti in favore della alla mandataria e stipulato la transazione del novembre 2014 proprio in esecuzione di una pronuncia pagina 7 di 9 giurisdizionale.
Dalla transazione si evince poi che la convenuta ha ricevuto le somme concordate anche in nome e per conto della mandante.
Invero, nella intestazione della stessa la società convenuta Controparte_10
è indicata come “già ” cioè esattamente la parte a cui favore era
[...] CP_7
stata emessa la sentenza del Tribunale di Salerno: Parte_4
D'altronde, che la transazione fosse stata stipulata con la controparte giudiziale non può seriamente essere messo in dubbio e il contesto dell'accordo lo conferma, visto che lo stesso , che l'ha sottoscritta per rinuncia al Controparte_13
vincolo di solidarietà, ha allegato alla transazione un avviso di parcella rivolto all' avente il seguente oggetto: già Parte_5
già –mandataria all'incasso di ATI Controparte_14 Controparte_9 [...]
contro
Pubblico –Piano Parte_6 Controparte_15
pagamenti- Proc. esec. n. 4502/10 dinanzi Tribunale di Salerno (sentenza civile n. 1939/13 emessa dal Tribunale di Salerno).
Deve allora riconoscersi efficacia liberatoria al pagamento effettuato dall' la quale ha agito in piena buona fede uniformandosi ad una sentenza esecutiva nella individuazione del creditore che appariva legittimato a riceverlo (Cassazione n.
24696/2009).
Facendo applicazione dei principi di cui all'art. 1189 c.c. è, infatti, da ritenere efficace il pagamento effettuato in buona fede al creditore apparente, risultando nel caso di specie sia l'apparenza del buon diritto dell'ATI sia la buona fede dell' dalla circostanza che il suddetto diritto era stato accertato dal Tribunale di Salerno con sentenza esecutiva (poi passata in giudicato), emessa a definizione di un processo intentato all' dall' Controparte_7
Per completezza, va rilevato che il Tribunale non ignora le pronunce di legittimità per le quali qualora intervenga il fallimento di una delle società mandanti, i pagamenti per i lavori eseguiti vanno fatti alla curatela fallimentare con obbligo della stazione appaltante che abbia
pagina 8 di 9 pagato alla mandataria, di rinnovare tale adempimento (Cassazione n. 34166/2019;
20558/2015), ma trattasi di pronunce relative a fattispecie non assimilabili a quella in esame in cui vi era stato uno spontaneo pagamento dei SAL alla mandataria da parte della stazione appaltante, mentre nel caso che qui occupa l' ha agito per effetto della forza cogente di una pronuncia esecutiva del giudice.
In definitiva, la domanda va respinta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi quanto alla fase istruttoria/trattazione per non essere stato svolto alcun incombente istruttorio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara estinto a spese compensate per reciproca rinuncia, ex art. 306 c.p.c., il rapporto processuale tra e;
Pt_1 Controparte_12
rigetta la domanda proposta da contro l' ; Pt_1 CP_1
condanna la società alla refusione in favore dell' delle spese di Pt_1 Parte_7
lite che si liquidano in € 29.154,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 10.1.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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