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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gianfranco Apollonio, ha pronunciato, ex art. 281 sexies, 3^ comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 7645/2024 promosso da:
AVV. ( ), in proprio, e AVV. Parte_1 C.F._1 [...]
( ) con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2 Parte_1
ricorrenti contro
(p.i./c.f.: con sede in via A. Righi, 72, Sesto Fiorentino CP_2 P.IVA_1
resistente-contumace
*******
Svolgimento del processo
Gli Avvocati e con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. Parte_1 CP_1 convenivano in giudizio la con sede in via A. Righi, 72, Sesto Fiorentino CP_2
(FI), per sentirla condannare al pagamento dei compensi professionali maturati con riferimento alle prestazioni professionali rese in favore della stessa nei seguenti procedimenti, tutti radicati presso l'intestato Tribunale : procedimento di opposizione ex art. 615 c.p.c. RG n. 653/2019; procedimento per ATP RG n. 16/2019; procedimento di esecuzione immobiliare RGE n. 126/2015.
In particolare esponevano che con riferimento al procedimento RG 653/2019 erano state espletate le seguenti attività : studio della controversia, esame dell'opposizione ex art. 615 cpc proposta da con contestuale istanza ex art. Parte_2
624 cpc, avverso l'atto di precetto per rilascio dell'immobile in Pian dei Giullari n 85 a
Firenze del 27.2.2019/1.3.2019; esame della documentazione (n. 15 documenti) allegata all'opposizione ex art. 615 cpc avversaria;
predisposizione della memoria difensiva, anche relativamente alla richiesta cautelare, e relativo deposito del
25.3.2019 con i (6) documenti prodotti;
partecipazione a n. 2 udienze (25.3.2019 e
1 6.5.2019), l'ultima delle quali per la discussione dell'istanza ex art. 624 cpc avversaria;
l'esame dell'ordinanza di reiezione dell'istanza cautelare del 13.1.2020.
Per le suddette prestazioni i ricorrenti – dopo aver individuato il valore della causa in € 118.016,44 pari al credito per il quale ha chiesto ed ottenuto il titolo CP_2 esecutivo (la convalida dello sfratto ex art. 658 cpc) posto a base del successivo rilascio, in executivis, della villa di Pian dei Giullari 85, in Firenze, contro Parte_2
- hanno quantificato, sulla base dei parametri ex D.M. 55/14 (ante L.
[...]
147/22), i propri compensi in €. 2.945,00, oltre accessori e competenze di legge.
Quanto al procedimento RG 19/2019, l'attività – proseguivano i ricorrenti - era consistita nello studio della controversia;
nella predisposizione del ricorso ex artt. 696
e 696 bis cpc, nel deposito e nei successivi incombenti;
nella disamina della memoria di costituzione in giudizio del (1.4.2019) e dei Controparte_3
n 20 documenti prodotti;
nella disamina della memoria di costituzione in giudizio di
, terzo chiamato (7.5.2019) e dei documenti prodotti;
nella disamina della CP_4 memoria di costituzione in giudizio di , terzo chiamato Controparte_5
(11.5.2019) e dei documenti prodotti;
nella disamina della memoria di costituzione in giudizio di , terzo chiamato (27.6.2019) e dei documenti prodotti;
Controparte_6 nella nota di deposito di ulteriore documentazione del 20.6.2019; nella designazione, con nota separata del 24.6.2019, del CTP;
nell'esame di due relazioni di ATP, una depositata dal CTU il 12.11.2019 ed una depositata in sostituzione ed Per_1 integrazione, il 23.11.2019 e dei relativi allegati;
nella partecipazione a n. 3 udienze
(2.4.2019, 16.5.2019 e 18.6.2019), l'ultima delle quali di conferimento del quesito al
CTU.
Per le prestazioni professionali come sopra indicate, i suddetti patrocinatori – dopo aver assunto il valore indeterminabile della causa - hanno quantificato, sulla base dei parametri ex D.M. 55/14 (ante L. 147/22), i propri compensi in €. 2.400,00, oltre accessori e competenze di legge.
Deducevano, altresì, di aver ricevuto, dalla società debitrice, un acconto di € 500,00,
e per tale effetto instavano per il pagamento del residuo pari ad € 1.900,00.
Quanto al procedimento di esecuzione immobiliare RGE 126/2015 contro CP_2
[...
l'attività dell'Avv. era consistita nello studio della controversia;
Parte_1 nell'esame degli atti, dei provvedimenti, della relazione di stima e di tutta la documentazione prodotta nella procedura esecutiva immobiliare RGE 126/2015 contro (debitore esecutato); nella predisposizione della memoria difensiva CP_2
e nel relativo deposito il 5.1.2018 con i (6) documenti prodotti;
nella predisposizione
2 di osservazioni alla perizia di stima, depositate il 22.2.2018; nella presentazione dell'istanza ex art. 495 cpc il 7.3.2018; nell'esame del provvedimento GE dell'8.3.2018 di sospensione della vendita e di fissazione di udienza;
nell'esame atto di n. 2 atti di intervento Agenzia delle Entrate del 23.4.2018 e del 13.6.2016; nell'esame della precisazione del credito di nell'esame della Persona_2 precisazione del credito di Agenzia delle Entrate;
nell'esame dell'atto di intervento di el 19.6.2018 per un ulteriore credito;
nell'esame del provvedimento Persona_2 di accoglimento dell'istanza di conversione ex art 495 cpc del 5.3.2019; nell'esame della rinuncia all'esecuzione di Agenzia delle Entrate del 27.11.2019; nell'esame della rinuncia all'esecuzione di del 28.11.2019; nell'attività espletata per Persona_2 addivenire alle predette, concordate, rinunce nell'interesse del debitore esecutato;
nella partecipazione a n. 4 udienze (16.1.2018; 22.5.2018, 12.2.2019, 24.9.2019).
Per le prestazioni in parola il ricorrente – dopo aver individuato il valore della causa in quello espresso dal compendio pignorato, pari ad € 1.944.000,00 (come risultante dalla perizia) e nei crediti del procedente e dell'intervenuto di € 96.524,00 – ha quantificato, sulla base dei parametri ex D.M. 55/14 (ante L. 147/22), i propri compensi in €. 2.300,00, oltre accessori e competenze di legge
Asseriva, altresì, di aver ricevuto, dalla società debitrice, un acconto di € 700,00, da cui il conseguente credito professionale di € 1.600,00.
Sulle somme come sopra determinate i ricorrenti chiedevano la corresponsione degli interessi moratori dal 30.03.2021, corrispondente alla data di messa in mora inviata via pec alla società debitrice.
Alla prima udienza del 28.10.2024, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della resistente con conseguente rinvio della causa alla udienza 04.04.2025 dove, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione ex art. 281, 3^ comma, c.p.c.
Motivazioni in fatto ed in diritto
La domanda dei ricorrenti risulta fondata e pertanto merita accoglimento.
Va preliminarmente evidenziato che la fattispecie in esame non può che richiamarsi, per la relativa regolamentazione, ai principi espressi in tema di contratto d'opera.
Ciò premesso, risulta allora applicabile l'orientamento, oramai pacifico, della giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di distribuzione dell'onere della prova tra soggetto attivo e soggetto passivo del rapporto obbligatorio, nell'ambito delle azioni di adempimento, risoluzione e risarcimento del danno nei contratti a prestazioni corrispettive, in virtù del quale, in applicazione del principio generale di cui all'art. 3 2697 c.c., il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero – come nel caso in esame – per l'adempimento, deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito in particolare dall'avvenuto adempimento (cfr Cass., SS.UU. n
13533/01, nonché, ex plurimis, Cass.n. 15677/09).
L'applicazione di tale principio al rapporto di prestazione d'opera, quale quello di cui oggi è giudizio, conduce ad affermare che costituisce onere probatorio facente capo al professionista, che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, quello di dimostrare – quale fonte costituiva del proprio diritto – l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso.
Applicando le suddette coordinate esegetiche alla fattispecie in scrutinio risulta, per tabulas, sia il conferimento dei vari incarichi defensionali (attraverso la produzione dei rispettivi mandati difensivi) e sia lo svolgimento delle correlate attività professionali.
Lo stesso contegno assunto dalla resistente nella fase antecedente alla CP_7 presente controversia – quale il pagamento dei vari acconti delle competenze richieste – non fa che valorizzare ulteriormente il suddetto contesto probatorio corroborando la valutazione di fondatezza delle deduzioni delle parti istanti.
Passando alla quantificazione dei compensi maturati e considerato che le prestazioni professionali sono state rese e definite nel periodo antecedente alla vigenza degli attuali parametri ministeriali (entrati in vigore il 23.10.2022), bisognerà riferirsi, per il relativo computo, alla precedenti tabelle contenute nell'originario D.M.
55/14.
Nello specifico, quanto al procedimento R.G. 653/2019, riguardante una opposizione ex art. 615 c.p.c promossa da avverso l'atto di precetto per il Parte_2 rilascio dell'immobile in Pian dei Giullari n. 85, Firenze, azionato dalla società CP_2
[...
risulta presente in atti la memoria difensiva anche con riferimento alla istanza cautelare ex art. 624 c.p.c. promossa in quella sede dalla esecutata;
risulta, altresì, documentalmente provata, mediante i relativi verbali, la partecipazione alle udienze del 25.03.2019 e del 06.05.2019, quest'ultima preordinata alla discussione della predetta istanza (doc.ti 1-8).
Applicando i parametri medi del DM 55/2014 ed assunto quale valore della controversia quello del credito vantato dalla posto a base della correlata CP_8
4 procedura esecutiva ex art. 658 c.p.c., e pari ad € 118.016,44, i compensi maturati - assumendo a riferimento lo scaglione compreso tra € 52.001 ed € 260.000 – vanno congruamente determinati nella misura di € 2.945,00.
Con riferimento al procedimento RG 16/2019 risulta in atti il ricorso ex art. 696 e
696 bis c.p.c. predisposto dai ricorrenti ed il deposito degli atti difensivi delle altre parti processuali, tra cui la memoria del , quella dei Controparte_3 terzi chiamati e , da cui la correlata attività di CP_4 CP_9 Controparte_10 disamina (ivi compresa quella riguardante le due relazioni peritali di ATP ivi effettuate); a ciò si aggiunga la partecipazione a n. 3 udienze, come attestato dai relativi verbali (02.04.2019, 16.05.2029 e 18.06.2019) (doc.ti 9-25).
Vertendosi in ipotesi di causa con valore indeterminabile i compensi maturati risultano congruamente determinati nella misura di € 2.400,00, così come indicata dai ricorrenti. Con riferimento, poi, all'acconto da portare in detrazione, diversamente da quanto rappresentato in ricorso (€ 500,00), la somma da scomputare a tale titolo è pari ad € 1.000,00 (nelle pec di costituzione in mora del 30.03.2021 e del 12.03.2024 si legge, infatti, che per tale pratica risulta percepito un importo di € 500,00 oltre oneri dalla e l'ulteriore somma di € 500,00, oltre oneri, dalla Ergos snc, codifesa CP_2 nel procedimento in discorso, da cui il residuo di € 1.400,00 :”Residua quindi €
1.400,00 oltre cap, iva e spese generali”), così determinando un credito complessivo di € 1.400,00
In relazione, poi, al procedimento di esecuzione immobiliare RGE 126/2015 promosso nei confronti di risultano versati in atti, inter alia, la memoria CP_2 difensiva, le osservazioni alla perizia di stima, l'istanza ex art. 495 c.p.c. depositati dal ricorrente Avv. risultano, peraltro, depositati i seguenti atti da cui la relativa Parte_1 attività di disamina : il provvedimento di sospensione e di fissazione della vendita emesso dal Giudice della Esecuzione;
n. 2 atti di intervento della Agenzia delle
Entrate; atto di intervento di per un ulteriore credito, provvedimento Persona_2 di accoglimento della istanza di conversione ex art. 495 c.p.c.; la rinuncia alla esecuzione delle Agenzia delle Entrate;
la rinuncia della A ciò si aggiunga, Per_2 come attestato in atti, la partecipazione a n. 4 udienze (16.01.2018, 22.05.2018,
12.02.2019, 24.09.2019) (doc.ti 26-45).
Applicando i parametri medi del DM 55/2014 ed assunto quale valore della controversia quello del compendio pignorato, stimato in € 1.944.000,00, i compensi vanno quantificati nella misura ritenuta congrua di € 2.300,00, su cui andrà operata
5 la detrazione dell'acconto ricevuto, pari ad € 700,00, con residuo a saldo di €
1.600,00.
Per le suesposte motivazioni, quindi, la società convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 5.945,00 (secondo le imputazioni come sopra specificate) sulla quale andranno computati gli interessi moratori con decorrenza dal 30.03.2021,quale data della richiesta stragiudiziale di adempimento inviata via pec (cfr. Cass. n. 12088/25).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura minima, tenuto conto della semplificazione del rito, della bassa complessità delle questioni trattate e della natura documentale della causa che ha visto, peraltro, la contumacia del resistente;
nulla va riconosciuto per la fase decisionale essendo mancata una attività defensionale specifica.
P.Q.M
Il Tribunale ordinario di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie il ricorso e per tale effetto
- condanna al pagamento in favore degli Avvocati e CP_2 Parte_1 [...]
della somma di € 4.345,00, oltre interessi moratori dal 31.03.2021 fino al saldo, CP_1 oltre 15% spese generali, iva e cap;
- condanna al pagamento in favore dell' Avvocato della CP_2 Parte_1 somma di € 1.600,00,oltre interessi moratori dal 31.03.2021 fino al saldo, oltre 15% spese generali, iva e cap;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.689,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese vive, oltre 15% spese generali, iva e cap.
Firenze, 25.05.2025
Il GOP dott.Gianfranco Apollonio
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