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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/11/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3439/2017
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Udienza del 05/11/2025
All'udienza odierna è presente per parte attrice l'avv. PANACCIONE
RAFFAELE, mentre per parte opposta l'avv. Francesco Lucciola per delega dell'avv. SANDRO SALERA.
Gli stessi procedono alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiedono che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Il G.I.
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3439 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 5.11.2025 e vertente tra
(P.I. , in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1 legale p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
FA ON
-attrice -
e
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi, in CP_2 C.F._2 virtù di procura in atti, dall'avv. Sandro Salera
-convenuti-
OGGETTO: contratto di appalto
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 5.11.2025 le parti concludevano come da verbale di pari data
Dando lettura all'odierna udienza delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio e deducendo Controparte_1 Controparte_2 di aver concluso con i predetti un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione di un edificio per civile abitazione sito nel
Comune di San Vittore del Lazio, località taverne Vecchie, distinti in catasto al fg. 19, mappali 982 e 983; che i committenti nominavano direttore dei lavori e della sicurezza l'arch. ; di aver Persona_1 eseguito le opere descritte nella contabilità lavori redatta e firmata dal direttore dei lavori arch. ; che i committenti hanno Persona_1 accettato e pagato senza riserve le opere di cui ai SAL nn. 1, 2, 3 e 4; che il direttore dei lavori, arch. , si è dimesso con effetto dal Per_1
27.8.2012, confermando la conformità al progetto delle opere realizzate e descritte nei primi quattro S.A.L.; di aver eseguito su incarico dei convenuti ulteriori lavori (fornitura e posa in opera di caldaia murale, di fossa Imhoff, realizzazione linee fognarie esterne complete di pozzetti, di carotaggi per passaggio tubazioni e areazione cucina, dell'intonaco, fornitura e posa in opera di soglie, realizzazione cappotto e rilievo pilastri, di rivestimento colorato, completamento impianto elettrico e termico); di aver concluso con i convenuti un ulteriore contratto, con corrispettivo a misura e a consuntivo, avente ad oggetto impermeabilizzazione delle pareti controterra, drenaggio in fondazione, marciapiede esterno, fornitura e posa in opera di tubazione per linea adduzione idrica, realizzazione stacchi linea gas, montaggio cassette contatore acqua;
che tutte le opere commissionate, completate nel mese di gennaio 2013, sono state accettate dai committenti;
che i convenuti godono degli immobili ristrutturati;
che per i lavori eseguiti è creditrice dell'importo residuo di euro 30.725,40.
Sulla base di tali deduzioni, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria
3 richiesta, 1. In accoglimento della domanda, condannare i convenuti, in via solidale ovvero in misura delle singole responsabilità concretamente accertate, al pagamento a benificio dell'attrice, per i titoli indicati in premessa (saldo dei corrispettivi dei contratti di appalto), della somma complessiva di euro 30.725,40, oltre gli interessi legali dal 1° luglio 2013
(data di costituzione in mora), al saldo. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale di Cassino, per i motivi di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza:
1. in via principale e nel merito, rigettare le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2. in via riconvenzionale e nel merito, accertare e dichiarare il mancato rispetto dell'art. 12 del contratto di appalto intercorso fra le parti per un tempo di giorni 271, nonché la cattiva esecuzione dei lavori commissionati, come meglio descritti in precedenza
e per l'effetto condannare la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo di inadempimento contrattuale e/o a titolo di risarcimento del danno in favore dei Sigg.ri
e di complessivi €. 88.800,00 Controparte_1 CP_2
(ottantottomilaottocento/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia da parte del Giudice adito, oltre la somma ritenuta di giustizia per la ritardata disponibilità e godimento delle due abitazioni oggetto di lavori contrattualizzati da parte degli odierni convenuti, in ragione della presenza di attrezzature di cantiere di proprietà della sullo spiazzo antistante gli Parte_1 stessi. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali al
15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
4 Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., parte attrice eccepiva: a) la decadenza degli attori dalla garanzia per vizi e difformità ex art. 1667
c.c. per tardività della denuncia;
b) l'inammissibilità della spiegata domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di euro
7.500,00 a titolo di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera; c)
l'infondatezza nel merito della domanda riconvenzionale.
Le parti, invitate ad una soluzione transattiva della controversia, formulavano rispettive proposte senza pervenire ad un accordo conciliativo.
La causa, istruita con prova orale e documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
8.10.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie di discussione.
2. È pacifico tra le parti, nonché documentalmente provato, che con contratto di appalto e incaricavano Controparte_1 Controparte_2 la dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione del Parte_1 fabbricato sito nel Comune di San Vittore del Lazio, località taverne
Vecchie, distinto in catasto al fg. 19, mapp. 982 e 983 (all. 1 alla citazione;
all. c) alla comparsa di costituzione e risposta).
Il rapporto dedotto in giudizio, in considerazione degli elementi emersi dall'istruttoria, può essere inquadrato nel contratto d'appalto ex art. 1655 c.c.
È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la distinzione tra contratto d'appalto e contratto d'opera si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, nel senso che il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa, e cioè quella svolgente la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore e dei propri familiari, mentre nel contratto d'appalto l'esecuzione
5 dell'opera commissionata avviene mediante un'organizzazione di media o grande impresa (Cass. 7307/2001).
Sulla base di tale rapporto contrattuale, parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento dell'importo di euro 30.725,40, quale corrispettivo residuo asseritamente dovuto da Controparte_1
e in relazione ai lavori di ristrutturazione del Controparte_2 fabbricato sito nel Comune di San Vittore del Lazio, località taverne
Vecchie, distinto in catasto al fg. 19, mappali n. 982 e n. 983, oggetto del contratto di appalto sottoscritto dalle parti (cfr. all. n. 1 alla citazione;
all. c) alla comparsa di costituzione e risposta), e a titolo di lavori extra-contratto commissionati in corso d'opera, specificamente indicati nell'atto di citazione (pag. 3, punto 4).
Ritiene il tribunale che la parte attrice abbia fornito idonea prova dell'integrale esecuzione di tutte le opere commissionate, sia quelle previste dal vincolo negoziale sia quelle extra-contrattuali.
Innanzitutto, è incontestato che la ha eseguito tutti i Parte_1 lavori oggetto di causa riportati nei 5 SAL prodotti da parte attrice (cfr. all.ti da 2 a 5 alla citazione). I convenuti, infatti, sia nel proprio atto di costituzione e risposta sia nella fase precontenziosa che ha preceduto il presente giudizio, non hanno sollevato eccezioni in merito, limitandosi a contestare l'esecuzione a regola d'arte dei lavori ed il mancato rispetto del termine di consegna di cui all'art. 12 del contratto (cfr. all.ti d ed e alla comparsa di costituzione e risposta).
L'avvenuta esecuzione dei lavori, certificata dal Direttore dei lavori
(nominato dai committenti) sino al quarto TA NZ VO
(SAL) (cfr. nota del 27.8.2012 – all. n. 6 alla citazione) (sul valore probatorio degli scritti provenienti da terzi cfr. 3227/2025), è stata confortata sia dall'esito dell'istruttoria orale sia dal contegno processuale dei convenuti. Questi ultimi, infatti, hanno articolato difese
6 incompatibili con l'intento di disconoscere l'effettiva realizzazione delle opere (cfr. Cass. n. 18418/2025). I convenuti, infatti, non hanno eccepito il mancato adempimento in relazione all'esecuzione delle opere, né hanno contestato che la somma azionata sia correlata a prestazioni non eseguite. Hanno invece dedotto l'esistenza di vizi e difetti delle lavorazioni. Tale contegno processuale è corroborato dalla omessa presentazione all'udienza del 27.9.2019, la quale era stata specificamente fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale delle parti. La mancata risposta può, quindi, assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.)
(Cass. n. 41643/2021).
L'esecuzione dei lavori è stata confermata dai testimoni di parte attrice operaio che ha eseguito i lavori, escusso all'udienza Testimone_1 del 22.3.2022, ed , figlio del legale rappresentante della Testimone_2
e tecnico della predetta società, escusso all'udienza del Parte_1
16.7.2020, della cui attendibilità questo giudice non ha ragione di dubitare considerata la coerenza delle dichiarazioni rese e la loro presenza sul cantiere.
Per quanto concerne i lavori extra-contratto, innanzitutto si evidenzia che parte convenuta non ne ha specificamente contestato l'affidamento e l'esecuzione, né nel presente giudizio né prima della sua introduzione
(cfr. note del 11.7.2013, 13.8.2013 e 16.8.2013 allegate alla comparsa di costituzione e risposta).
A tanto si aggiunge il rilievo che l'accordo delle parti può presumersi ai sensi dell'art. 2727 c.p.c. dal fatto che i convenuti non hanno mai dedotto l'assenza di contezza circa l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive, non hanno mai richiesto la rimozione delle stesse e, di fatto, ne hanno avuto il godimento, come riscontrato dalle deposizioni dei testi di parte attrice.
7 Da ultimo, in punto di quantum, si rileva l'assenza di specifica contestazione in merito alla congruità delle somme richieste e alla loro riferibilità alle opere che formano oggetto del presente giudizio.
3. A fronte della domanda di pagamento del corrispettivo residuo, come accennato, i convenuti hanno dedotto l'esistenza di vizi e difetti delle lavorazioni e contestato il mancato rispetto del termine di consegna dei lavori previsto dall'art. 12 del contratto, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della al pagamento della Parte_1 somma di euro 88.800,00 di cui euro 7.500,00 quale importo necessario all'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera ed euro 81.300,00 a titolo di penale per tardiva consegna dell'opera e/o a titolo di risarcimento del danno. I convenuti, infine, hanno domandato la condanna dell'attrice al risarcimento del danno per diminuito godimento del piazzale antistante le proprie abitazioni a causa della presenza di attrezzature di cantiere di parte attrice.
In ragione di ciò, alla prima udienza di comparizione delle parti, parte attrice ha tempestivamente eccepito la prescrizione e la decadenza dalla denuncia dei vizi e dei difetti, eccezione reiterata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
3.1. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale presupposto per l'applicazione della disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere è l'ultimazione dell'opera, essendo in caso contrario la fattispecie regolamentata dalla disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale ex artt. 1453 e 1455
c.c. (Cass. n. 1186/2015; Cass. n. 13983/2011; Cass. n. 3302/2006).
Ebbene, nel caso di specie, l'istruttoria ha confermato che la Parte_1 ha terminato la realizzazione dei lavori oggetto del contratto di
[...] appalto e quelli extra contratto indicati in citazione.
8 In punto di diritto, si osserva che l'art. 1667 c.c. stabilisce che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi delle opere, salvo che il committente abbia accettato l'opera ed i vizi erano da lui conosciuti o conoscibili con l'uso dell'ordinaria diligenza, purché in questo caso non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore, e che il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità e i vizi nel termine di sessanta giorni dalla scoperta, salvo che l'appaltatore abbia riconosciuto le difformità e i vizi oppure li abbia occultati. Sotto il profilo dell'onere della prova, si osserva che allorché
l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (cfr. Cass. n. 2732/2013; Cass. n.
10579/2012; Cass. n. 6774/2001; Cass. n. 10579/2012). Dal momento che la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera costituisce una condizione dell'azione di garanzia, esercitata in via principale o in via di eccezione dal committente, occorre, invero, ritenere che - a fronte della contestazione della sua tempestività ad opera dell'appaltatore - gravi sul committente l'onere di fornire la prova di avere tempestivamente denunciato i vizi e le difformità dell'opera che non erano immediatamente riconoscibili al momento della consegna. Ne consegue che, a fronte dell'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi tempestivamente sollevata dalla era onere dei Parte_1 convenuti dimostrare di avere tempestivamente denunciato all'appaltatore i vizi delle opere realizzate nel termine di decadenza previsto dall'articolo 1667 c.c.
Ebbene, parte convenuta non ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante non avendo dedotto, prima che provato, la data di scoperta dei lamentati vizi e difetti.
9 I convenuti non hanno articolato alcuna deduzione specifica in merito alla questione de qua, essendosi limitati ad eccepire un ritardo esecutivo di 271 giorni rispetto al termine contrattualmente pattuito.
Tale allegazione è sfornita di dettaglio probatorio, in quanto non è stata indicata la data di ultimazione dei lavori. Inoltre, nonostante la specifica contestazione sollevata da parte attrice in ordine al preteso ritardo, i convenuti hanno omesso di fornire le modalità di computo dei giorni di mora. La loro eccezione si è circoscritta alla mera asserzione che le opere, iniziate il 15.11.2010 (circostanza peraltro priva di riscontro probatorio), abbiano subito un tardivo adempimento quantificato in 271 giorni.
Dal canto suo, la parte attrice ha dedotto e provato che i lavori oggetto di causa sono terminati nel mese di gennaio 2013. Tale circostanza è stata confermata dalle deposizioni rese dai testi Testimone_1 operaio esecutore delle opere, escusso all'udienza del 22.3.2022, e
, tecnico e figlio del legale rappresentante della società Testimone_2
escusso all'udienza del 16.7.2020, della cui attendibilità Parte_1 non vi è motivo di dubitare, in considerazione della coerenza intrinseca delle testimonianze, della loro qualificata presenza sul cantiere.
Né si reputano attendibili e rilevanti le deposizioni rese dai testimoni introdotti dai convenuti e Tale Testimone_3 Testimone_4 valutazione discende non solo dai vincoli di parentela che le legano ai convenuti (rispettivamente genitore e coniuge di parte convenuta), ma soprattutto dalla carenza di precisione delle loro dichiarazioni in merito al tardivo adempimento. Entrambi i testimoni, pur avendo asserito che le opere si sono concluse con un ritardo esecutivo di 271 giorni, hanno omesso di indicare, anche solo in via approssimativa, la data di ultimazione dei lavori. In particolare, la teste (madre Testimone_3 dei convenuti), all'udienza del 16.7.2020, dopo aver specificato l'esatto
10 numero di giorni di mora asserita, ha dichiarato di non essere in grado di riferire la data in cui gli stessi avrebbero dovuto essere ultimati ("I lavori hanno avuto un ritardo di 271 giorni circa. In questo momento non so in quale data dovevano essere ultimati i lavori"). Tale palese incongruenza ne inficia l'attendibilità probatoria.
Si rileva, inoltre, che i testi di parte convenuta non hanno riferito alcunché in merito alla data di scoperta dei vizi lamentati, circostanza che non ha peraltro costituito oggetto di prova orale nel presente giudizio.
Pertanto, una volta dimostrato che l'ultimazione dei lavori è intervenuta nel gennaio 2013 e in assenza di deduzione e prova di una diversa data di effettiva scoperta dei vizi, deve ritenersi tardiva la prima denuncia formale degli asseriti vizi, datata 11.07.2013, - peraltro recante la sottoscrizione del solo procuratore avv. Giuseppe Di Mascio e non anche della parte committente -, trasmessa soltanto a seguito della richiesta di pagamento di cui alla nota del 29.6.2013 (cfr. all. n. 11 di parte attrice).
Si deve, peraltro, rilevare che la nota del 11.7.2013, pur recando al punto 7 la locuzione "con riferimento ai lavori si ribadisce in questa sede quanto già più volte contestato al legale rappresentante della società tua cliente: …" (cfr. all. e) alla comparsa di costituzione e risposta), omette di indicare la data di effettiva scoperta dei vizi. La nota, inoltre, non specifica l'eventuale data precedente in cui la parte convenuta avrebbe sollevato contestazione in merito ai vizi, né tale circostanza fattuale è stata oggetto di prova. Si evidenzia, altresì, che la suddetta data di scoperta non è stata dedotta nemmeno nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ovvero il primo atto difensivo utile successivo all'eccezione di decadenza sollevata dalla parte attrice.
Tale statuizione non è inficiata nemmeno dall'eccezione sollevata dai convenuti nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.,
11 relativa all'asserita omessa esecuzione del collaudo delle opere. Invero, i convenuti non hanno contestato l'avvenuta consegna materiale dei lavori, avendo spiegato domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'attrice al risarcimento del danno, quantificato in € 81.300,00, a titolo di responsabilità contrattuale per il tardivo adempimento rispetto al termine pattuito. Tale pretesa è evidentemente incompatibile con l'ipotesi di mancata consegna dell'opera. L'assunto della mancata consegna è, peraltro, smentito dal contenuto della nota di contestazione del 16.8.2013 (cfr. all. d) alla comparsa), nella quale si dà atto che
"nonostante l'ultimazione dei lavori a tutt'oggi non risulta consegnata ai committenti le certificazioni relativa agli impianti elettrici e termoidraulici".
L'ultimazione dei lavori è, altresì, implicitamente riconosciuta al punto 6 della nota del 11.7.2023 (cfr. all. e) alla comparsa).
I convenuti sono dunque decaduti dalla garanzia per vizi ex art. 1669
c.c.
In ogni caso, anche a prescindere da tali argomenti, l'azione risarcitoria promossa dai convenuti in via riconvenzionale deve essere dichiarata prescritta. Ciò in quanto, come tempestivamente eccepito da parte attrice alla prima udienza di comparizione delle parti, l'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. è stata instaurata successivamente al termine biennale dalla consegna/ultimazione delle opere appaltate, in assenza del compimento di atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale.
La domanda è, peraltro, risultata sfornita di idoneo supporto probatorio in punto di quantum debeatur, stante l'omessa produzione da parte dei convenuti di documentazione fotografica attestante i vizi e difetti asseriti e documentazione fiscale e/o contabile idonea a dimostrare l'asserito esborso economico per la realizzazione degli interventi riparatori. Né i
12 convenuti hanno prodotto una perizia di parte e/o un accertamento tecnico preventivo eventualmente compiuti prima del dedotto ripristino.
Né potrebbe procedersi ad una liquidazione equitativa del danno, la quale postula la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile nonché il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso sia legata a fattori oggettivi, non già alla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass. n. 9744/2023).
A quanto sopra consegue il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna di parte attrice al pagamento dell'importo di euro 7.500,00 a ristoro delle spese sostenute per l'eliminazione degli asseriti vizi e difetti.
3.2. Deve essere, altresì, respinta l'ulteriore domanda riconvenzionale volta alla condanna di parte attrice al risarcimento del danno, quantificato nell'importo di € 81.300,00, a titolo di responsabilità contrattuale per il presunto tardivo adempimento, in ragione del ritardo esecutivo di 271 giorni rispetto al termine stabilito nel contratto.
A tal fine, è sufficiente richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui “Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, sia stato mutato l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel detto contratto, vengono meno. Pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, incombendo, in mancanza, al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera,
l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite”
(cfr. Cass. n. 8405/2019).
Ne deriva che l'affidamento di opere extra-contratto nel corso del rapporto negoziale ha reso inefficace la clausola penale originaria, in
13 difetto di una nuova pattuizione negoziale tra le parti che ne abbia esteso esplicitamente l'applicazione o ne abbia ridetermini i termini.
In ogni caso, anche a non voler condividere tale argomento, è importante evidenziare che parte convenuta non ha specificato se il ritardo esecutivo asserito e quantificato in 271 giorni sia riferibile alla totalità delle opere (incluse quelle extra-contrattuali). Tuttavia, la clausola penale per il tardivo adempimento, disciplinata dall'art. 12 del contratto d'appalto (all. n. 2 alla citazione), è evidentemente azionabile esclusivamente in relazione alle lavorazioni previste dal vincolo negoziale originario. Ne consegue che la clausola penale non è estensibile alle opere extra-contratto affidate e realizzate dall'attrice
(circostanza non contestata dalle parti). Tale estensione, infatti, non può operare in assenza di uno specifico accordo negoziale tra le parti, la cui esistenza non è stata dedotta in giudizio dai convenuti. Ove l'asserito inadempimento si riferisca alla totalità delle opere, incluse quelle extra- contrattuali, i convenuti non possono avvalersi della clausola penale prevista ab origine. Ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria per il tardivo adempimento, essi avevano infatti l'onere di provare l'estensione del termine di consegna anche a tali opere sopraggiunte, o l'intervenuta fissazione di un nuovo termine finale a seguito dell'affidamento delle varianti. In difetto di tale prova, e non potendo invocare la penale, i convenuti avrebbero dovuto allegare e comprovare il pregiudizio patrimoniale concretamente subito in conseguenza del preteso ritardo (Cass. n. 8405/2019), danno non allegato né provato.
Si deve, da ultimo, rilevare che il contegno extraprocessuale tenuto dai convenuti è risultato incompatibile con l'intento di invocare la clausola penale prevista dall'art. 12 del contratto. Tale incompatibilità si evince dal pagamento (per complessivi € 225.995,00) delle somme relative alla contabilità dei lavori sino al quarto TA NZ VO (SAL n.
14 4), effettuato in assenza di riserva o contestazione. Inoltre, i convenuti non hanno esercitato la facoltà di recesso ex art. 12, comma 5, del contratto, prevista per ritardi superiori a 100 giorni. La prima contestazione formale in merito al tardivo adempimento è stata sollevata soltanto con la nota dell'11.7.2013 (ovvero a sei mesi dall'ultimazione delle opere), trasmessa in risposta alla formale richiesta di pagamento inoltrata da parte attrice in data 29.6.2013.
Il comportamento dei convenuti, incompatibile con la volontà di avvalersi della clausola penale ed espressione di una tolleranza in ordine ai tempi di esecuzione dei lavori, avvalora l'assenza della volontà delle parti di estendere la penale ai lavori extra-contratto ed è idonea ad escludere l'imputabilità dell'asserito inadempimento in capo a parte attrice.
3.3. Con riferimento all'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti per la condanna della società al risarcimento Parte_1 del danno correlato al tardivo sgombero delle attrezzature di cantiere, a prescindere dalla verifica dell'esistenza dell'an debeatur, risulta dirimente la circostanza che, in punto di quantum debeatur, non è possibile procedere alla quantificazione dell'entità del pregiudizio, nemmeno in via equitativa. Tale impossibilità deriva dall'assoluta carenza di allegazione di elementi fattuali e tecnici idonei a consentire il computo e la liquidazione del danno (cfr. Cass. n. 9744/2023, secondo cui “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno
15 stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità”. in senso conforme Cass. n. 4310/2018; Cass. n.
4534/2017).
Invero, i convenuti si sono limitati a richiedere la condanna di parte attrice al pagamento di una somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno per la tardiva disponibilità e il mancato pieno godimento dei due immobili oggetto di causa. Tale pregiudizio è stato imputato alla permanenza delle attrezzature di cantiere di proprietà della nell'area antistante le unità immobiliari, senza Parte_1 che nulla di ulteriore sia stato dedotto in giudizio. Non sussistono, pertanto, i presupposti per il ricorso alla liquidazione del danno in via equitativa, stante la natura sussidiaria del criterio di cui all'art. 1226
c.c., cui è possibile ricorrere solo laddove l'impossibilità di stima esatta del danno sia oggettiva e non ascrivibile a negligenza della parte richiedente
La domanda va, quindi, rigettata.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n.
55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento
(52.000,01-260.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata
(fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in suo favore della somma di euro 30.725,40, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1,
c.c., dal 4.7.2013 alla notificazione dell'atto di citazione, e interessi
16 legali ex art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2) rigetta le domande riconvenzionali dei convenuti;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della che liquida in euro 567,38 per spese Parte_1 vive e in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Udienza del 05/11/2025
All'udienza odierna è presente per parte attrice l'avv. PANACCIONE
RAFFAELE, mentre per parte opposta l'avv. Francesco Lucciola per delega dell'avv. SANDRO SALERA.
Gli stessi procedono alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiedono che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Il G.I.
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3439 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 5.11.2025 e vertente tra
(P.I. , in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1 legale p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
FA ON
-attrice -
e
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi, in CP_2 C.F._2 virtù di procura in atti, dall'avv. Sandro Salera
-convenuti-
OGGETTO: contratto di appalto
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 5.11.2025 le parti concludevano come da verbale di pari data
Dando lettura all'odierna udienza delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio e deducendo Controparte_1 Controparte_2 di aver concluso con i predetti un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione di un edificio per civile abitazione sito nel
Comune di San Vittore del Lazio, località taverne Vecchie, distinti in catasto al fg. 19, mappali 982 e 983; che i committenti nominavano direttore dei lavori e della sicurezza l'arch. ; di aver Persona_1 eseguito le opere descritte nella contabilità lavori redatta e firmata dal direttore dei lavori arch. ; che i committenti hanno Persona_1 accettato e pagato senza riserve le opere di cui ai SAL nn. 1, 2, 3 e 4; che il direttore dei lavori, arch. , si è dimesso con effetto dal Per_1
27.8.2012, confermando la conformità al progetto delle opere realizzate e descritte nei primi quattro S.A.L.; di aver eseguito su incarico dei convenuti ulteriori lavori (fornitura e posa in opera di caldaia murale, di fossa Imhoff, realizzazione linee fognarie esterne complete di pozzetti, di carotaggi per passaggio tubazioni e areazione cucina, dell'intonaco, fornitura e posa in opera di soglie, realizzazione cappotto e rilievo pilastri, di rivestimento colorato, completamento impianto elettrico e termico); di aver concluso con i convenuti un ulteriore contratto, con corrispettivo a misura e a consuntivo, avente ad oggetto impermeabilizzazione delle pareti controterra, drenaggio in fondazione, marciapiede esterno, fornitura e posa in opera di tubazione per linea adduzione idrica, realizzazione stacchi linea gas, montaggio cassette contatore acqua;
che tutte le opere commissionate, completate nel mese di gennaio 2013, sono state accettate dai committenti;
che i convenuti godono degli immobili ristrutturati;
che per i lavori eseguiti è creditrice dell'importo residuo di euro 30.725,40.
Sulla base di tali deduzioni, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria
3 richiesta, 1. In accoglimento della domanda, condannare i convenuti, in via solidale ovvero in misura delle singole responsabilità concretamente accertate, al pagamento a benificio dell'attrice, per i titoli indicati in premessa (saldo dei corrispettivi dei contratti di appalto), della somma complessiva di euro 30.725,40, oltre gli interessi legali dal 1° luglio 2013
(data di costituzione in mora), al saldo. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale di Cassino, per i motivi di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza:
1. in via principale e nel merito, rigettare le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2. in via riconvenzionale e nel merito, accertare e dichiarare il mancato rispetto dell'art. 12 del contratto di appalto intercorso fra le parti per un tempo di giorni 271, nonché la cattiva esecuzione dei lavori commissionati, come meglio descritti in precedenza
e per l'effetto condannare la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo di inadempimento contrattuale e/o a titolo di risarcimento del danno in favore dei Sigg.ri
e di complessivi €. 88.800,00 Controparte_1 CP_2
(ottantottomilaottocento/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia da parte del Giudice adito, oltre la somma ritenuta di giustizia per la ritardata disponibilità e godimento delle due abitazioni oggetto di lavori contrattualizzati da parte degli odierni convenuti, in ragione della presenza di attrezzature di cantiere di proprietà della sullo spiazzo antistante gli Parte_1 stessi. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali al
15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
4 Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., parte attrice eccepiva: a) la decadenza degli attori dalla garanzia per vizi e difformità ex art. 1667
c.c. per tardività della denuncia;
b) l'inammissibilità della spiegata domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di euro
7.500,00 a titolo di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera; c)
l'infondatezza nel merito della domanda riconvenzionale.
Le parti, invitate ad una soluzione transattiva della controversia, formulavano rispettive proposte senza pervenire ad un accordo conciliativo.
La causa, istruita con prova orale e documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
8.10.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie di discussione.
2. È pacifico tra le parti, nonché documentalmente provato, che con contratto di appalto e incaricavano Controparte_1 Controparte_2 la dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione del Parte_1 fabbricato sito nel Comune di San Vittore del Lazio, località taverne
Vecchie, distinto in catasto al fg. 19, mapp. 982 e 983 (all. 1 alla citazione;
all. c) alla comparsa di costituzione e risposta).
Il rapporto dedotto in giudizio, in considerazione degli elementi emersi dall'istruttoria, può essere inquadrato nel contratto d'appalto ex art. 1655 c.c.
È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la distinzione tra contratto d'appalto e contratto d'opera si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, nel senso che il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa, e cioè quella svolgente la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore e dei propri familiari, mentre nel contratto d'appalto l'esecuzione
5 dell'opera commissionata avviene mediante un'organizzazione di media o grande impresa (Cass. 7307/2001).
Sulla base di tale rapporto contrattuale, parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento dell'importo di euro 30.725,40, quale corrispettivo residuo asseritamente dovuto da Controparte_1
e in relazione ai lavori di ristrutturazione del Controparte_2 fabbricato sito nel Comune di San Vittore del Lazio, località taverne
Vecchie, distinto in catasto al fg. 19, mappali n. 982 e n. 983, oggetto del contratto di appalto sottoscritto dalle parti (cfr. all. n. 1 alla citazione;
all. c) alla comparsa di costituzione e risposta), e a titolo di lavori extra-contratto commissionati in corso d'opera, specificamente indicati nell'atto di citazione (pag. 3, punto 4).
Ritiene il tribunale che la parte attrice abbia fornito idonea prova dell'integrale esecuzione di tutte le opere commissionate, sia quelle previste dal vincolo negoziale sia quelle extra-contrattuali.
Innanzitutto, è incontestato che la ha eseguito tutti i Parte_1 lavori oggetto di causa riportati nei 5 SAL prodotti da parte attrice (cfr. all.ti da 2 a 5 alla citazione). I convenuti, infatti, sia nel proprio atto di costituzione e risposta sia nella fase precontenziosa che ha preceduto il presente giudizio, non hanno sollevato eccezioni in merito, limitandosi a contestare l'esecuzione a regola d'arte dei lavori ed il mancato rispetto del termine di consegna di cui all'art. 12 del contratto (cfr. all.ti d ed e alla comparsa di costituzione e risposta).
L'avvenuta esecuzione dei lavori, certificata dal Direttore dei lavori
(nominato dai committenti) sino al quarto TA NZ VO
(SAL) (cfr. nota del 27.8.2012 – all. n. 6 alla citazione) (sul valore probatorio degli scritti provenienti da terzi cfr. 3227/2025), è stata confortata sia dall'esito dell'istruttoria orale sia dal contegno processuale dei convenuti. Questi ultimi, infatti, hanno articolato difese
6 incompatibili con l'intento di disconoscere l'effettiva realizzazione delle opere (cfr. Cass. n. 18418/2025). I convenuti, infatti, non hanno eccepito il mancato adempimento in relazione all'esecuzione delle opere, né hanno contestato che la somma azionata sia correlata a prestazioni non eseguite. Hanno invece dedotto l'esistenza di vizi e difetti delle lavorazioni. Tale contegno processuale è corroborato dalla omessa presentazione all'udienza del 27.9.2019, la quale era stata specificamente fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale delle parti. La mancata risposta può, quindi, assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.)
(Cass. n. 41643/2021).
L'esecuzione dei lavori è stata confermata dai testimoni di parte attrice operaio che ha eseguito i lavori, escusso all'udienza Testimone_1 del 22.3.2022, ed , figlio del legale rappresentante della Testimone_2
e tecnico della predetta società, escusso all'udienza del Parte_1
16.7.2020, della cui attendibilità questo giudice non ha ragione di dubitare considerata la coerenza delle dichiarazioni rese e la loro presenza sul cantiere.
Per quanto concerne i lavori extra-contratto, innanzitutto si evidenzia che parte convenuta non ne ha specificamente contestato l'affidamento e l'esecuzione, né nel presente giudizio né prima della sua introduzione
(cfr. note del 11.7.2013, 13.8.2013 e 16.8.2013 allegate alla comparsa di costituzione e risposta).
A tanto si aggiunge il rilievo che l'accordo delle parti può presumersi ai sensi dell'art. 2727 c.p.c. dal fatto che i convenuti non hanno mai dedotto l'assenza di contezza circa l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive, non hanno mai richiesto la rimozione delle stesse e, di fatto, ne hanno avuto il godimento, come riscontrato dalle deposizioni dei testi di parte attrice.
7 Da ultimo, in punto di quantum, si rileva l'assenza di specifica contestazione in merito alla congruità delle somme richieste e alla loro riferibilità alle opere che formano oggetto del presente giudizio.
3. A fronte della domanda di pagamento del corrispettivo residuo, come accennato, i convenuti hanno dedotto l'esistenza di vizi e difetti delle lavorazioni e contestato il mancato rispetto del termine di consegna dei lavori previsto dall'art. 12 del contratto, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della al pagamento della Parte_1 somma di euro 88.800,00 di cui euro 7.500,00 quale importo necessario all'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera ed euro 81.300,00 a titolo di penale per tardiva consegna dell'opera e/o a titolo di risarcimento del danno. I convenuti, infine, hanno domandato la condanna dell'attrice al risarcimento del danno per diminuito godimento del piazzale antistante le proprie abitazioni a causa della presenza di attrezzature di cantiere di parte attrice.
In ragione di ciò, alla prima udienza di comparizione delle parti, parte attrice ha tempestivamente eccepito la prescrizione e la decadenza dalla denuncia dei vizi e dei difetti, eccezione reiterata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
3.1. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale presupposto per l'applicazione della disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere è l'ultimazione dell'opera, essendo in caso contrario la fattispecie regolamentata dalla disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale ex artt. 1453 e 1455
c.c. (Cass. n. 1186/2015; Cass. n. 13983/2011; Cass. n. 3302/2006).
Ebbene, nel caso di specie, l'istruttoria ha confermato che la Parte_1 ha terminato la realizzazione dei lavori oggetto del contratto di
[...] appalto e quelli extra contratto indicati in citazione.
8 In punto di diritto, si osserva che l'art. 1667 c.c. stabilisce che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi delle opere, salvo che il committente abbia accettato l'opera ed i vizi erano da lui conosciuti o conoscibili con l'uso dell'ordinaria diligenza, purché in questo caso non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore, e che il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità e i vizi nel termine di sessanta giorni dalla scoperta, salvo che l'appaltatore abbia riconosciuto le difformità e i vizi oppure li abbia occultati. Sotto il profilo dell'onere della prova, si osserva che allorché
l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (cfr. Cass. n. 2732/2013; Cass. n.
10579/2012; Cass. n. 6774/2001; Cass. n. 10579/2012). Dal momento che la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera costituisce una condizione dell'azione di garanzia, esercitata in via principale o in via di eccezione dal committente, occorre, invero, ritenere che - a fronte della contestazione della sua tempestività ad opera dell'appaltatore - gravi sul committente l'onere di fornire la prova di avere tempestivamente denunciato i vizi e le difformità dell'opera che non erano immediatamente riconoscibili al momento della consegna. Ne consegue che, a fronte dell'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi tempestivamente sollevata dalla era onere dei Parte_1 convenuti dimostrare di avere tempestivamente denunciato all'appaltatore i vizi delle opere realizzate nel termine di decadenza previsto dall'articolo 1667 c.c.
Ebbene, parte convenuta non ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante non avendo dedotto, prima che provato, la data di scoperta dei lamentati vizi e difetti.
9 I convenuti non hanno articolato alcuna deduzione specifica in merito alla questione de qua, essendosi limitati ad eccepire un ritardo esecutivo di 271 giorni rispetto al termine contrattualmente pattuito.
Tale allegazione è sfornita di dettaglio probatorio, in quanto non è stata indicata la data di ultimazione dei lavori. Inoltre, nonostante la specifica contestazione sollevata da parte attrice in ordine al preteso ritardo, i convenuti hanno omesso di fornire le modalità di computo dei giorni di mora. La loro eccezione si è circoscritta alla mera asserzione che le opere, iniziate il 15.11.2010 (circostanza peraltro priva di riscontro probatorio), abbiano subito un tardivo adempimento quantificato in 271 giorni.
Dal canto suo, la parte attrice ha dedotto e provato che i lavori oggetto di causa sono terminati nel mese di gennaio 2013. Tale circostanza è stata confermata dalle deposizioni rese dai testi Testimone_1 operaio esecutore delle opere, escusso all'udienza del 22.3.2022, e
, tecnico e figlio del legale rappresentante della società Testimone_2
escusso all'udienza del 16.7.2020, della cui attendibilità Parte_1 non vi è motivo di dubitare, in considerazione della coerenza intrinseca delle testimonianze, della loro qualificata presenza sul cantiere.
Né si reputano attendibili e rilevanti le deposizioni rese dai testimoni introdotti dai convenuti e Tale Testimone_3 Testimone_4 valutazione discende non solo dai vincoli di parentela che le legano ai convenuti (rispettivamente genitore e coniuge di parte convenuta), ma soprattutto dalla carenza di precisione delle loro dichiarazioni in merito al tardivo adempimento. Entrambi i testimoni, pur avendo asserito che le opere si sono concluse con un ritardo esecutivo di 271 giorni, hanno omesso di indicare, anche solo in via approssimativa, la data di ultimazione dei lavori. In particolare, la teste (madre Testimone_3 dei convenuti), all'udienza del 16.7.2020, dopo aver specificato l'esatto
10 numero di giorni di mora asserita, ha dichiarato di non essere in grado di riferire la data in cui gli stessi avrebbero dovuto essere ultimati ("I lavori hanno avuto un ritardo di 271 giorni circa. In questo momento non so in quale data dovevano essere ultimati i lavori"). Tale palese incongruenza ne inficia l'attendibilità probatoria.
Si rileva, inoltre, che i testi di parte convenuta non hanno riferito alcunché in merito alla data di scoperta dei vizi lamentati, circostanza che non ha peraltro costituito oggetto di prova orale nel presente giudizio.
Pertanto, una volta dimostrato che l'ultimazione dei lavori è intervenuta nel gennaio 2013 e in assenza di deduzione e prova di una diversa data di effettiva scoperta dei vizi, deve ritenersi tardiva la prima denuncia formale degli asseriti vizi, datata 11.07.2013, - peraltro recante la sottoscrizione del solo procuratore avv. Giuseppe Di Mascio e non anche della parte committente -, trasmessa soltanto a seguito della richiesta di pagamento di cui alla nota del 29.6.2013 (cfr. all. n. 11 di parte attrice).
Si deve, peraltro, rilevare che la nota del 11.7.2013, pur recando al punto 7 la locuzione "con riferimento ai lavori si ribadisce in questa sede quanto già più volte contestato al legale rappresentante della società tua cliente: …" (cfr. all. e) alla comparsa di costituzione e risposta), omette di indicare la data di effettiva scoperta dei vizi. La nota, inoltre, non specifica l'eventuale data precedente in cui la parte convenuta avrebbe sollevato contestazione in merito ai vizi, né tale circostanza fattuale è stata oggetto di prova. Si evidenzia, altresì, che la suddetta data di scoperta non è stata dedotta nemmeno nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ovvero il primo atto difensivo utile successivo all'eccezione di decadenza sollevata dalla parte attrice.
Tale statuizione non è inficiata nemmeno dall'eccezione sollevata dai convenuti nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.,
11 relativa all'asserita omessa esecuzione del collaudo delle opere. Invero, i convenuti non hanno contestato l'avvenuta consegna materiale dei lavori, avendo spiegato domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'attrice al risarcimento del danno, quantificato in € 81.300,00, a titolo di responsabilità contrattuale per il tardivo adempimento rispetto al termine pattuito. Tale pretesa è evidentemente incompatibile con l'ipotesi di mancata consegna dell'opera. L'assunto della mancata consegna è, peraltro, smentito dal contenuto della nota di contestazione del 16.8.2013 (cfr. all. d) alla comparsa), nella quale si dà atto che
"nonostante l'ultimazione dei lavori a tutt'oggi non risulta consegnata ai committenti le certificazioni relativa agli impianti elettrici e termoidraulici".
L'ultimazione dei lavori è, altresì, implicitamente riconosciuta al punto 6 della nota del 11.7.2023 (cfr. all. e) alla comparsa).
I convenuti sono dunque decaduti dalla garanzia per vizi ex art. 1669
c.c.
In ogni caso, anche a prescindere da tali argomenti, l'azione risarcitoria promossa dai convenuti in via riconvenzionale deve essere dichiarata prescritta. Ciò in quanto, come tempestivamente eccepito da parte attrice alla prima udienza di comparizione delle parti, l'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. è stata instaurata successivamente al termine biennale dalla consegna/ultimazione delle opere appaltate, in assenza del compimento di atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale.
La domanda è, peraltro, risultata sfornita di idoneo supporto probatorio in punto di quantum debeatur, stante l'omessa produzione da parte dei convenuti di documentazione fotografica attestante i vizi e difetti asseriti e documentazione fiscale e/o contabile idonea a dimostrare l'asserito esborso economico per la realizzazione degli interventi riparatori. Né i
12 convenuti hanno prodotto una perizia di parte e/o un accertamento tecnico preventivo eventualmente compiuti prima del dedotto ripristino.
Né potrebbe procedersi ad una liquidazione equitativa del danno, la quale postula la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile nonché il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso sia legata a fattori oggettivi, non già alla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass. n. 9744/2023).
A quanto sopra consegue il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna di parte attrice al pagamento dell'importo di euro 7.500,00 a ristoro delle spese sostenute per l'eliminazione degli asseriti vizi e difetti.
3.2. Deve essere, altresì, respinta l'ulteriore domanda riconvenzionale volta alla condanna di parte attrice al risarcimento del danno, quantificato nell'importo di € 81.300,00, a titolo di responsabilità contrattuale per il presunto tardivo adempimento, in ragione del ritardo esecutivo di 271 giorni rispetto al termine stabilito nel contratto.
A tal fine, è sufficiente richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui “Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, sia stato mutato l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel detto contratto, vengono meno. Pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, incombendo, in mancanza, al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera,
l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite”
(cfr. Cass. n. 8405/2019).
Ne deriva che l'affidamento di opere extra-contratto nel corso del rapporto negoziale ha reso inefficace la clausola penale originaria, in
13 difetto di una nuova pattuizione negoziale tra le parti che ne abbia esteso esplicitamente l'applicazione o ne abbia ridetermini i termini.
In ogni caso, anche a non voler condividere tale argomento, è importante evidenziare che parte convenuta non ha specificato se il ritardo esecutivo asserito e quantificato in 271 giorni sia riferibile alla totalità delle opere (incluse quelle extra-contrattuali). Tuttavia, la clausola penale per il tardivo adempimento, disciplinata dall'art. 12 del contratto d'appalto (all. n. 2 alla citazione), è evidentemente azionabile esclusivamente in relazione alle lavorazioni previste dal vincolo negoziale originario. Ne consegue che la clausola penale non è estensibile alle opere extra-contratto affidate e realizzate dall'attrice
(circostanza non contestata dalle parti). Tale estensione, infatti, non può operare in assenza di uno specifico accordo negoziale tra le parti, la cui esistenza non è stata dedotta in giudizio dai convenuti. Ove l'asserito inadempimento si riferisca alla totalità delle opere, incluse quelle extra- contrattuali, i convenuti non possono avvalersi della clausola penale prevista ab origine. Ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria per il tardivo adempimento, essi avevano infatti l'onere di provare l'estensione del termine di consegna anche a tali opere sopraggiunte, o l'intervenuta fissazione di un nuovo termine finale a seguito dell'affidamento delle varianti. In difetto di tale prova, e non potendo invocare la penale, i convenuti avrebbero dovuto allegare e comprovare il pregiudizio patrimoniale concretamente subito in conseguenza del preteso ritardo (Cass. n. 8405/2019), danno non allegato né provato.
Si deve, da ultimo, rilevare che il contegno extraprocessuale tenuto dai convenuti è risultato incompatibile con l'intento di invocare la clausola penale prevista dall'art. 12 del contratto. Tale incompatibilità si evince dal pagamento (per complessivi € 225.995,00) delle somme relative alla contabilità dei lavori sino al quarto TA NZ VO (SAL n.
14 4), effettuato in assenza di riserva o contestazione. Inoltre, i convenuti non hanno esercitato la facoltà di recesso ex art. 12, comma 5, del contratto, prevista per ritardi superiori a 100 giorni. La prima contestazione formale in merito al tardivo adempimento è stata sollevata soltanto con la nota dell'11.7.2013 (ovvero a sei mesi dall'ultimazione delle opere), trasmessa in risposta alla formale richiesta di pagamento inoltrata da parte attrice in data 29.6.2013.
Il comportamento dei convenuti, incompatibile con la volontà di avvalersi della clausola penale ed espressione di una tolleranza in ordine ai tempi di esecuzione dei lavori, avvalora l'assenza della volontà delle parti di estendere la penale ai lavori extra-contratto ed è idonea ad escludere l'imputabilità dell'asserito inadempimento in capo a parte attrice.
3.3. Con riferimento all'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti per la condanna della società al risarcimento Parte_1 del danno correlato al tardivo sgombero delle attrezzature di cantiere, a prescindere dalla verifica dell'esistenza dell'an debeatur, risulta dirimente la circostanza che, in punto di quantum debeatur, non è possibile procedere alla quantificazione dell'entità del pregiudizio, nemmeno in via equitativa. Tale impossibilità deriva dall'assoluta carenza di allegazione di elementi fattuali e tecnici idonei a consentire il computo e la liquidazione del danno (cfr. Cass. n. 9744/2023, secondo cui “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno
15 stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità”. in senso conforme Cass. n. 4310/2018; Cass. n.
4534/2017).
Invero, i convenuti si sono limitati a richiedere la condanna di parte attrice al pagamento di una somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno per la tardiva disponibilità e il mancato pieno godimento dei due immobili oggetto di causa. Tale pregiudizio è stato imputato alla permanenza delle attrezzature di cantiere di proprietà della nell'area antistante le unità immobiliari, senza Parte_1 che nulla di ulteriore sia stato dedotto in giudizio. Non sussistono, pertanto, i presupposti per il ricorso alla liquidazione del danno in via equitativa, stante la natura sussidiaria del criterio di cui all'art. 1226
c.c., cui è possibile ricorrere solo laddove l'impossibilità di stima esatta del danno sia oggettiva e non ascrivibile a negligenza della parte richiedente
La domanda va, quindi, rigettata.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n.
55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento
(52.000,01-260.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata
(fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in suo favore della somma di euro 30.725,40, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1,
c.c., dal 4.7.2013 alla notificazione dell'atto di citazione, e interessi
16 legali ex art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2) rigetta le domande riconvenzionali dei convenuti;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della che liquida in euro 567,38 per spese Parte_1 vive e in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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