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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 490/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 490/2024
Oggi 25 gennaio 2025 innanzi al dott. Michele Dentale, è comparso l'Avv. D'ANTONIO, difensore dell'attore BE AN il quale conclusa l'istruttoria della causa si riporta agli atti e conclude insistendo per l'accoglimento della domanda di usucapione essendovene tutti i presupposti di legge.
Nessuno è comparso per i convenuti contumaci. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice Onorario
dott. Michele Dentale
pagina 1 di 5 R.G. 490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale ha pronunziato all'odierna udienza del 24 gennaio 2025 la seguente:
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 490 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto ACQUISTO DELLA PROPRIETA' A TITOLO DI USUCAPIONE
TRA
TT AN, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato CO D'IO presso il cui studio professionale in Campobasso via Trento n. 16 è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
EO RI ON, nata a [...] il [...], EO RI NA, nata a
Ripalimosani il 22.7.1976, AS IO, nato a [...] il [...], AS Carmela, nata a [...] il [...], AS RM, nato a [...] il [...], AS
CO, nato a [...] il [...], AS EP, nata a [...] il [...],
AS RI IC, nata a [...] il [...], AS RO, nata a [...] il
7.9.1935 e TT GA, nato a [...] il [...];
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. TT AN propone contro gli odierni convenuti domanda di acquisto della proprietà a titolo di usucapione relativamente ad un fabbricato diruto e un terreno seminativo, entrambi “siti in agro di Ripalimosani (CB) censiti al NCEU del Comune di Ripalimosani al foglio 29, particelle n. 58 estensione mq 2640 e p.lla 65 di mq 27,00, in virtù del possesso pubblico pacifico e continuato per oltre venti anni, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Tranne che per il sig. AS CO, il cui atto di citazione è stato ritualmente notificato all'estero, per gli altri convenuti o eredi dei sigg.ri AS RO, AS RI IC e AS RM deceduti, esperite inutilmente le ricerche della loro residenza e di quella dei loro rispettivi eredi e/o pagina 2 di 5 aventi causa, l'attore otteneva l'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Campobasso, rilasciata il
15.02.2024 nel RGVG 92/2024, a citarli in Giudizio per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. e art. 50 disp. att. notificando loro l'estratto dell'atto di citazione.
Perfezionatasi regolarmente la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nessuno dei convenuti si costituiva e all'udienza del 14 ottobre 2024 veniva dichiarata la loro contumacia.
I convenuti sono da considerarsi legittimati passivi in ragione della documentazione catastale ed anagrafica in atti di parte attrice, dalla quale i predetti risultano comproprietari del fabbricato e del terreno. Nessuna diversa o contrastante legittimazione passiva emerge dagli atti di causa.
Tanto premesso, la domanda proposta da TT AN è fondata e va accolta.
È in sintesi noto che presupposti per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione sono il possesso ad usucapionem ed il decorso del tempo. Il possesso deve essere iniziato in maniera né violenta né clandestina (nec vi nec clam;
cfr. art. 1163 c.c.), ed inoltre deve essere continuo e non interrotto (cfr. artt. 1165 e ss.). Occorre poi che il possesso sia stato esercitato con la condotta e la disposizione d'animo tipiche del proprietario (animus rem sibi habendi). Il tempo necessario per usucapire la proprietà dei beni immobili è stabilito dall'art. 1158 c.c. in vent'anni.
Nel caso di specie è stato dimostrato che l'attore ha posseduto come proprietario, da oltre vent'anni, i beni immobili per cui è causa.
Tanto è stato riferito, all'udienza del 6.12.2024, dai testimoni D'Amico Francesco e Di Cillo Roberto, tutti e due privi di rapporti di parentela con l'attore. I due testimoni hanno interamente confermato i capitoli di prova articolati da parte attrice nell'atto di citazione. Questi i passi salienti delle due testimonianze rese: “… posso confermare che il Signor TT agiva sul terreno ritenendosi proprietario dello stesso terreno per tenerlo pulito da rovi, erbacce e per sfruttarlo per riporvi cose di sua proprietà, come tavoloni per uso edile, parti di impalcatura, legna e quant'altro. Sono intervenuto sul terreno dal 1995 in poi in quanto ero collega del Signor TT e quindi quando me lo richiedeva, lo aiutavo a manutenere il terreno e ciò facevo sia manualmente e sia con mezzi meccanici, in quanto molte volte durante l'anno utilizzavo un piccolo escavatore Bobcat per la rimozione dei materiali, tronchi e così via…….. confermo quanto già detto in riposta alla prima domanda, in quanto da solo il
Signor TT non avrebbe potuto manutenere il terreno, che ricordo sin dall'inizio aveva recintato lui, per tale motivo più volte nel corso degli anni dovevamo intervenire con mezzi meccanici, come
Bobcat, pala meccanica e camioncino per caricare i materiali di risulta. L'ultima volta abbiamo lavorato sul terreno nel mese di luglio 2024 “ ( D'Amico Francesco); “ posso confermare che il Signor
TT agiva sul terreno sapendo che era lui il proprietario dello stesso terreno per tenerlo pulito da rovi, erbacce e per sfruttarlo per riporvi cose di sua proprietà, come tavoloni edili, impalcatura, legna
pagina 3 di 5 e quant'altro. Sono intervenuto sul terreno dal 1995 in quanto ero collega del Signor TT e quindi quando me lo richiedeva, lo aiutavo a lavorare il terreno e ciò facevo sia manualmente e sia con mezzi meccanici, in quanto molte volte durante l'anno utilizzavo la pala meccanica ed un camioncino
Renault per la rimozione dei materiali, tronchi e così via e ciò fino all'anno 2022 perché poi per problemi fisici ho dovuto ridurre l'attività…… confermo quanto già detto sopra, in quanto da solo il
Signor TT non avrebbe potuto manutenere il terreno e per tale motivo più volte nel corso degli anni dovevamo intervenire con mezzi meccanici, come Bobcat, pala meccanica e camioncino “ (Di
Cillo Roberto).
I due testimoni hanno quindi riferito che il possesso esercitato dagli attori è stato sempre pacifico e continuo.
Le dichiarazioni dei due predetti testimoni, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, non sono state smentite, né direttamente né indirettamente, da alcun contrario elemento di prova.
Tali complessivi elementi di prova sono pertanto più che sufficienti ai fini della decisione e dell'accoglimento della domanda.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c. occorre procedere a spese dell'attore alla trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
La natura della controversia, le modalità dell'acquisto e la contumacia dei convenuti inducono il giudicante, ai sensi dell'art. 92.2 c.p.c., a compensare per intero le spese della lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale definitivamente pronunciando all'udienza del 24 gennaio 2025 sulla domanda proposta dal sig. TT AN nei confronti dei convenuti, con atto di citazione iscritto a ruolo in data 21.03.2024, così provvede:
in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, a favore di TT AN, del diritto di proprietà sui seguenti immobili censiti al
Catasto del Comune di Ripalimosani (CB): immobile al Catasto Terreni al foglio 29, particella n. 58 dell'estensione di mq 2640 e p.lla 65 di mq 27,00;
dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari; compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Campobasso all'udienza del 24 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 490/2024
Oggi 25 gennaio 2025 innanzi al dott. Michele Dentale, è comparso l'Avv. D'ANTONIO, difensore dell'attore BE AN il quale conclusa l'istruttoria della causa si riporta agli atti e conclude insistendo per l'accoglimento della domanda di usucapione essendovene tutti i presupposti di legge.
Nessuno è comparso per i convenuti contumaci. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice Onorario
dott. Michele Dentale
pagina 1 di 5 R.G. 490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale ha pronunziato all'odierna udienza del 24 gennaio 2025 la seguente:
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 490 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto ACQUISTO DELLA PROPRIETA' A TITOLO DI USUCAPIONE
TRA
TT AN, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato CO D'IO presso il cui studio professionale in Campobasso via Trento n. 16 è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
EO RI ON, nata a [...] il [...], EO RI NA, nata a
Ripalimosani il 22.7.1976, AS IO, nato a [...] il [...], AS Carmela, nata a [...] il [...], AS RM, nato a [...] il [...], AS
CO, nato a [...] il [...], AS EP, nata a [...] il [...],
AS RI IC, nata a [...] il [...], AS RO, nata a [...] il
7.9.1935 e TT GA, nato a [...] il [...];
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. TT AN propone contro gli odierni convenuti domanda di acquisto della proprietà a titolo di usucapione relativamente ad un fabbricato diruto e un terreno seminativo, entrambi “siti in agro di Ripalimosani (CB) censiti al NCEU del Comune di Ripalimosani al foglio 29, particelle n. 58 estensione mq 2640 e p.lla 65 di mq 27,00, in virtù del possesso pubblico pacifico e continuato per oltre venti anni, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Tranne che per il sig. AS CO, il cui atto di citazione è stato ritualmente notificato all'estero, per gli altri convenuti o eredi dei sigg.ri AS RO, AS RI IC e AS RM deceduti, esperite inutilmente le ricerche della loro residenza e di quella dei loro rispettivi eredi e/o pagina 2 di 5 aventi causa, l'attore otteneva l'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Campobasso, rilasciata il
15.02.2024 nel RGVG 92/2024, a citarli in Giudizio per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. e art. 50 disp. att. notificando loro l'estratto dell'atto di citazione.
Perfezionatasi regolarmente la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nessuno dei convenuti si costituiva e all'udienza del 14 ottobre 2024 veniva dichiarata la loro contumacia.
I convenuti sono da considerarsi legittimati passivi in ragione della documentazione catastale ed anagrafica in atti di parte attrice, dalla quale i predetti risultano comproprietari del fabbricato e del terreno. Nessuna diversa o contrastante legittimazione passiva emerge dagli atti di causa.
Tanto premesso, la domanda proposta da TT AN è fondata e va accolta.
È in sintesi noto che presupposti per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione sono il possesso ad usucapionem ed il decorso del tempo. Il possesso deve essere iniziato in maniera né violenta né clandestina (nec vi nec clam;
cfr. art. 1163 c.c.), ed inoltre deve essere continuo e non interrotto (cfr. artt. 1165 e ss.). Occorre poi che il possesso sia stato esercitato con la condotta e la disposizione d'animo tipiche del proprietario (animus rem sibi habendi). Il tempo necessario per usucapire la proprietà dei beni immobili è stabilito dall'art. 1158 c.c. in vent'anni.
Nel caso di specie è stato dimostrato che l'attore ha posseduto come proprietario, da oltre vent'anni, i beni immobili per cui è causa.
Tanto è stato riferito, all'udienza del 6.12.2024, dai testimoni D'Amico Francesco e Di Cillo Roberto, tutti e due privi di rapporti di parentela con l'attore. I due testimoni hanno interamente confermato i capitoli di prova articolati da parte attrice nell'atto di citazione. Questi i passi salienti delle due testimonianze rese: “… posso confermare che il Signor TT agiva sul terreno ritenendosi proprietario dello stesso terreno per tenerlo pulito da rovi, erbacce e per sfruttarlo per riporvi cose di sua proprietà, come tavoloni per uso edile, parti di impalcatura, legna e quant'altro. Sono intervenuto sul terreno dal 1995 in poi in quanto ero collega del Signor TT e quindi quando me lo richiedeva, lo aiutavo a manutenere il terreno e ciò facevo sia manualmente e sia con mezzi meccanici, in quanto molte volte durante l'anno utilizzavo un piccolo escavatore Bobcat per la rimozione dei materiali, tronchi e così via…….. confermo quanto già detto in riposta alla prima domanda, in quanto da solo il
Signor TT non avrebbe potuto manutenere il terreno, che ricordo sin dall'inizio aveva recintato lui, per tale motivo più volte nel corso degli anni dovevamo intervenire con mezzi meccanici, come
Bobcat, pala meccanica e camioncino per caricare i materiali di risulta. L'ultima volta abbiamo lavorato sul terreno nel mese di luglio 2024 “ ( D'Amico Francesco); “ posso confermare che il Signor
TT agiva sul terreno sapendo che era lui il proprietario dello stesso terreno per tenerlo pulito da rovi, erbacce e per sfruttarlo per riporvi cose di sua proprietà, come tavoloni edili, impalcatura, legna
pagina 3 di 5 e quant'altro. Sono intervenuto sul terreno dal 1995 in quanto ero collega del Signor TT e quindi quando me lo richiedeva, lo aiutavo a lavorare il terreno e ciò facevo sia manualmente e sia con mezzi meccanici, in quanto molte volte durante l'anno utilizzavo la pala meccanica ed un camioncino
Renault per la rimozione dei materiali, tronchi e così via e ciò fino all'anno 2022 perché poi per problemi fisici ho dovuto ridurre l'attività…… confermo quanto già detto sopra, in quanto da solo il
Signor TT non avrebbe potuto manutenere il terreno e per tale motivo più volte nel corso degli anni dovevamo intervenire con mezzi meccanici, come Bobcat, pala meccanica e camioncino “ (Di
Cillo Roberto).
I due testimoni hanno quindi riferito che il possesso esercitato dagli attori è stato sempre pacifico e continuo.
Le dichiarazioni dei due predetti testimoni, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, non sono state smentite, né direttamente né indirettamente, da alcun contrario elemento di prova.
Tali complessivi elementi di prova sono pertanto più che sufficienti ai fini della decisione e dell'accoglimento della domanda.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c. occorre procedere a spese dell'attore alla trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
La natura della controversia, le modalità dell'acquisto e la contumacia dei convenuti inducono il giudicante, ai sensi dell'art. 92.2 c.p.c., a compensare per intero le spese della lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale definitivamente pronunciando all'udienza del 24 gennaio 2025 sulla domanda proposta dal sig. TT AN nei confronti dei convenuti, con atto di citazione iscritto a ruolo in data 21.03.2024, così provvede:
in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, a favore di TT AN, del diritto di proprietà sui seguenti immobili censiti al
Catasto del Comune di Ripalimosani (CB): immobile al Catasto Terreni al foglio 29, particella n. 58 dell'estensione di mq 2640 e p.lla 65 di mq 27,00;
dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari; compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Campobasso all'udienza del 24 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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