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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/05/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2959/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MOLARO C.F._1
FRANCESCO;
RICORRENTE
E
nato il 10/09/1970 in POMIGLIANO D'ARCO (NA) (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to VELLECA C.F._2
FELICE;
RESISTENTE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza termine al 05.05.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 04.06.2024, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio con celebrato il 06.09.1992 in Mariglianella (NA), dal CP_1 quale sono nati i figli (09.06.1993) e (12.01.2022), nulla disponendo in favore della Per_1 Per_2
. CP_1
2. In data 19.12.2024 si costituiva e, pur associandosi alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, chiedeva di riconfermare le statuizioni già assunte in sede di separazione.
3. All'udienza del 22.01.2025 dinanzi al Giudice delegato dal Collegio, le parti confermavano la volontà di divorziare e rappresentavano di essere addivenute ad un accordo;
i procuratori delle stesse chiedevano breve rinvio onde formalizzare l'accordo. Il Giudice, sostituita l'udienza con termine per note, con ordinanza del 24.03.2025 rilevava l'eccessiva aleatorietà di una delle condizioni dell'accordo e assegnava nuovo termine per l'integrazione al 05.05.2025. Lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass.
Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema
2 legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato dal presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e disposte le formalità di cui all'art. 10 della sopracitata legge.
3. Le parti hanno poi richiesto il recepimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi confermano la volontà di procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mariglianella in data 06/09/1992 trascritto con Atto n. 2 Parte I Serie A Anno 1992;
2) la casa coniugale, sita in Marigliano alla via G. Amendola n. 25 – Scala A, di proprietà di entrambi i coniugi, resta temporaneamente assegnata alla sig.ra e non potrà essere venduta prima del completamento dei lavori CP_1 relativi al Superbonus 110%, in quanto il Condominio ha beneficiato di questi incentivi.
3) l'assegno divorzile viene concordato in € 100,00 (centoeuro) mensili che il sig. verserà alla sig.ra Parte_1
”. CP_1
Va evidenziato che, a seguito di ordinanza del 24.03.2025, la condizione n. 2 è stata integrata nei suddetti termini: “ad integrazione della condizione n. 2 dell'accordo i sottoscritti, sigg.ri e Parte_1 CP_1
convengono che la casa coniugale, sita in Marigliano alla via G. Amendola n. 25 – Scala a Int. 21, resta
[...] assegnata alla sig.ra e non potrà essere alienata sino al 31 Dicembre 2025, data di completamento dei CP_1 lavori straordinari Superbonus 110%, così come da dichiarazione resa dall'Amministratrice del condominio e che formalmente si produce in atti”.
Il Collegio, viste le intese, evidenzia che gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., e, tanto considerato, ritiene di poter recepire integralmente gli accordi delle parti e porli alla base della presente decisione.
4. Le spese di giudizio vanno compensata atteso l'accordo raggiunto dalle parti e la natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
✓ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06.09.1992 in
Mariglianella (NA) tra e trascritto nei registri degli Parte_2 CP_1 atti di matrimonio del Comune di Mariglianella (NA) dell'anno 1992, Atto n. 2, parte I, serie A;
✓ Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti, da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
✓ Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
✓ Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mariglianella (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
✓ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2959/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MOLARO C.F._1
FRANCESCO;
RICORRENTE
E
nato il 10/09/1970 in POMIGLIANO D'ARCO (NA) (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to VELLECA C.F._2
FELICE;
RESISTENTE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza termine al 05.05.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 04.06.2024, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio con celebrato il 06.09.1992 in Mariglianella (NA), dal CP_1 quale sono nati i figli (09.06.1993) e (12.01.2022), nulla disponendo in favore della Per_1 Per_2
. CP_1
2. In data 19.12.2024 si costituiva e, pur associandosi alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, chiedeva di riconfermare le statuizioni già assunte in sede di separazione.
3. All'udienza del 22.01.2025 dinanzi al Giudice delegato dal Collegio, le parti confermavano la volontà di divorziare e rappresentavano di essere addivenute ad un accordo;
i procuratori delle stesse chiedevano breve rinvio onde formalizzare l'accordo. Il Giudice, sostituita l'udienza con termine per note, con ordinanza del 24.03.2025 rilevava l'eccessiva aleatorietà di una delle condizioni dell'accordo e assegnava nuovo termine per l'integrazione al 05.05.2025. Lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass.
Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema
2 legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato dal presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e disposte le formalità di cui all'art. 10 della sopracitata legge.
3. Le parti hanno poi richiesto il recepimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi confermano la volontà di procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mariglianella in data 06/09/1992 trascritto con Atto n. 2 Parte I Serie A Anno 1992;
2) la casa coniugale, sita in Marigliano alla via G. Amendola n. 25 – Scala A, di proprietà di entrambi i coniugi, resta temporaneamente assegnata alla sig.ra e non potrà essere venduta prima del completamento dei lavori CP_1 relativi al Superbonus 110%, in quanto il Condominio ha beneficiato di questi incentivi.
3) l'assegno divorzile viene concordato in € 100,00 (centoeuro) mensili che il sig. verserà alla sig.ra Parte_1
”. CP_1
Va evidenziato che, a seguito di ordinanza del 24.03.2025, la condizione n. 2 è stata integrata nei suddetti termini: “ad integrazione della condizione n. 2 dell'accordo i sottoscritti, sigg.ri e Parte_1 CP_1
convengono che la casa coniugale, sita in Marigliano alla via G. Amendola n. 25 – Scala a Int. 21, resta
[...] assegnata alla sig.ra e non potrà essere alienata sino al 31 Dicembre 2025, data di completamento dei CP_1 lavori straordinari Superbonus 110%, così come da dichiarazione resa dall'Amministratrice del condominio e che formalmente si produce in atti”.
Il Collegio, viste le intese, evidenzia che gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., e, tanto considerato, ritiene di poter recepire integralmente gli accordi delle parti e porli alla base della presente decisione.
4. Le spese di giudizio vanno compensata atteso l'accordo raggiunto dalle parti e la natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
✓ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06.09.1992 in
Mariglianella (NA) tra e trascritto nei registri degli Parte_2 CP_1 atti di matrimonio del Comune di Mariglianella (NA) dell'anno 1992, Atto n. 2, parte I, serie A;
✓ Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti, da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
✓ Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
✓ Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mariglianella (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
✓ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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