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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4675/2021 R. G. promossa da
Avv. SICILIANO, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Pt_1 C.F._1
Spataro, nel cui studio in Cosenza, Piazza Europa 9 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte opponente contro
(p. iva ), in p.l.r.p.t. con il patrocinio dell'Avv. Jessica Controparte_1 P.IVA_1
De Benedetto, elettivamente domiciliata presso lo studio Legale Fabio Scarpelli, sito in Via
Silvio Sesti, 14 giusta procura in atti;
parte opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1246/2021, R.G. n. 3834/2021.
CONCLUSIONI rese in data 10 dicembre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione del 23.12.2021 ritualmente notificato, ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, emesso dall'intestato Tribunale in data
02.11.2021, su conforme richiesta della con il quale è stato ingiunto il Controparte_1
pagamento della somma di euro 5.200,00, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di cui alla fattura n. 699/FE emessa quale corrispettivo per servizi pubblicitari (stampa ed affissione poster 70x100; noleggio vela itinerante per Cosenza per 14 gg;
noleggio vela itinerante Ionio per 14gg; noleggio vela itinerante Tirreno per 14 gg;
stampa striscioni pvc occhiellato 3mt x 1 mt;
stampa rolup;
messa in onda web e tv), asseritamente resi in occasione della campagna elettorale della candidata . Persona_1
A sostegno della domanda ha eccepito la carenza probatoria della pretesa azionata in via monitoria, stante l'insufficienza del solo documento contabile posto a fondamento del ricorso, peraltro privo di specificazione in ordine al costo di ciascuna prestazione nonché l'inadempimento del contratto, avendo riscontrato l'assenza delle vele itineranti e dei manifesti concordati.
Con impegno esplicativo ha dedotto: che, all'apertura della campagna elettorale, in data 15.09.2021 presso l'Hotel Europa, veniva posizionata una vela mentre un'altra girava tra i comuni di Rende e Cosenza;
nel frattempo la candidata veniva notiziata da alcuni suoi sostenitori che nei paesi che dovevano essere coperti dalla pubblicità commissionata alla società odierna opposta (Sila, Presila, Savuto e
Alto Jonio – da a non venivano affissi manifesti elettorali;
Per_2 Pt_3
che solo nei giorni del 17 e 18 settembre erano state inviate alcune foto, per lo più ripetute, da parte del sig. (incaricato dalla ), rappresentanti le affissioni eseguite dalla Parte_4 CP_1
predetta società; che la candidata lamentava non solo la scarsità di prova fotografica delle affissioni – per come invece era stato effettuato regolarmente ed in maniera copiosa da parte delle altre società incaricate per svolgere la propaganda elettorale su altri territori – ma soprattutto che le foto inviate rappresentavano lo stesso luogo delle affissioni, avvenute nello stesso momento, ma da angolazioni differenti;
che, alle immediate rimostranze palesate dalla candidata in data 23.09.2021, il sig. inviava Pt_4 messaggio WhatsApp del seguente tenore: “ appena arrivo in sede ti invio foto delle vele…ti manderò entro oggi fattura rettificata…”, con ciò riconoscendo l'inadempimento contrattuale;
che, nella stessa data non solo non veniva inviata alcuna foto ma, in maniera del tutto inaspettata, si faceva pervenire un sollecito di pagamento della fattura n°699 FE del 13.09.2021 con richiesta dell'intero importo, pari ad euro 5.200,00, relativo a tutte le prestazioni indicate nel contratto, seppur le stesse non erano state eseguite;
che, in riscontro alla comunicazione del 23.09.2021 – con la quale per la prima volta veniva inviata la fattura oggetto di contestazione – in data 27.09.2021 l'odierno opponente procedeva, attraverso comunicazione inviata a mezzo pec, alla restituzione della ridetta fattura ed alla risoluzione del contratto per inadempimento;
che, a riprova della buona fede e della correttezza della committente – messe impropriamente in discussione dalla – l'Avv. Siciliano, pur rimarcando le gravi inadempienze della Controparte_1 società, con nota del 29.09.2021 chiedeva un incontro “al fine di poter ridurre l'importo del corrispettivo rispetto all'effettiva pubblicità effettuata”; che la società – ammettendo evidentemente le inadempienze contrattuali lamentate – con nota di riscontro del 30 settembre 2021 provvedeva a quantificare le singole voci componenti l'intero ordine e conseguentemente a ridurre l'importo inizialmente richiesto in € 3.600,00; che l'Avv. Siciliano, a fronte di tale richiesta, offriva per la pubblicità effettivamente eseguita, la minor somma ritenuta congrua e conforme ai prezzi di mercato, pari ad euro 1.150,00, atteso che la
Controparte_1
a) non aveva provveduto a stampare i 3000 poster F.to 70x100, poster che invero, venivano stampati a cura e spese della committente (v. Fattura rilasciata dallo Stabilimento Tipografico De
SE snc di MB De SE & C. – allegato n. 8) che consegnava il materiale (nr.
3.500 manifesti) alla nei tempi utili per procedere all'affissione; Controparte_1
b) non aveva provveduto ad affiggere i poster di cui sopra per tutto il periodo della campagna elettorale (e quindi dal 14 settembre 2021, giorno successivo alla sottoscrizione del contratto, e sino al 1° ottobre 2021, ultimo giorno utile) e in tutto il territorio concordato;
c) non aveva effettuato il servizio di Vela itinerante per 14 giorni (nei territori di Cosenza, Ionio e
Tirreno).
Ha altresì eccepito la vessatorietà della clausola di cui all'art. 11 delle Condizioni generali del contratto sottoscritto inter partes, alla cui stregua “Il Committente deve denunciare l'eventuale inadempimento totale o parziale della entro e non oltre otto giorni dalla data Controparte_1 fissata per l'inizio dell'esposizione dei manifesti pubblicitari (…). Sono pertanto prive di qualunque efficacia eventuali denunce d'inadempimento pervenute alla sede della Controparte_1
successivamente allo spirare del termine sopraindicato e il Committente è comunque tenuto al pagamento del corrispettivo pattuito per la campagna pubblicitaria”, in quanto tesa a limitare – con la previsione di un preciso termine decadenziale – le azioni e i diritti del committente nei confronti della commissionaria in caso di inadempimento totale o parziale di quest'ultima.
L'opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire: 1) – in via principale, accertare l'inadempimento posto in essere dalla nei termini di cui al motivo sub II) e, conseguentemente, dichiarare Controparte_1
l'avvenuta risoluzione del contratto sottoscritto dalle parti, se del caso previa dichiarazione di nullità e/o annullabilità per vessatorietà della clausola di cui all'art. 11 delle Condizioni generali e alla luce delle motivazioni dedotte in atti;
2) – sempre in via principale, annullare e dichiarare
l'infondatezza, la nullità e/o inefficacia, nonché la carenza probatoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1246/2021 e R.G. n. 3834/2021, emesso dal Tribunale Civile di Cosenza in data 02.11.2021, depositato in data 03.11.2021 e notificato a mezzo pec in data 16.11.2021, per i motivi sopra descritti e per gli ulteriori che emergeranno in corso di causa. Sempre in via principale;
3) - in ogni caso, rigettare, sin da ora, l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e non sussistendo i presupposti per la sua concessione 4) - in via riconvenzionale, accertare che il grave inadempimento contrattuale, posto in essere dalla in ragione della mancata Controparte_1
pubblicità elettorale ha determinato alla un danno patrimoniale e non Parte_5 patrimoniale, nei termini dedotti in atti e che emergeranno di giustizia, e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire l'On.le Controparte_1 Per_1 per i danni subiti e subendi da liquidarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c., con valutazione equitativa ex art. 2056 c.c. nella stessa misura ovvero in quella maggiore rispetto alla somma che eventualmente dovesse riconoscersi alla società opposta per l'inadempimento parziale del contratto con eventuale compensazione tra le parti ex art. 1241 c.c.”
Ha resistito la società ingiungente, la quale ha contestato l'avversa opposizione evidenziando che l'ammontare del corrispettivo fosse stato liberamente determinato in fase negoziale e ratificato con la firma del contratto azionato.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
La causa, istruita in via documentale e mediante la prova orale richiesta dalla sola parte opponente,
è stata quindi trattenuta in decisione dalla scrivente all'udienza del 10 dicembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità
e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Ancora deve rilevarsi come, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili.
Nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza dovrà tenere conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale (Cass. 15052/2018).
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, l'opposizione si profila fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Come già enunziato in premessa, parte opponente ha invocato la risoluzione del contratto inter partes evidenziando la gravità dell'inadempimento della controparte in relazione alle obbligazioni ivi assunte.
Orbene, sulla scorta delle emergenze in atti, ed in particolare alla luce della documentazione fotografica dimessa nell'incarto processuale da parte opposta, non smentita da evidenze di segno contrario, deve ritenersi provato l'adempimento, sebbene soltanto parziale, della società opposta rispetto alle obbligazioni contenute nel contratto.
Del resto da un lato, la stessa parte opponente ha riconosciuto l'esecuzione di alcune prestazioni e segnatamente la fornitura di n. 15 striscioni in PV occhiellato, la stampa di n. 2 roll up, oltre alla messa in onda web e tv banner medium di spot elettorali.
D'altro canto la società opposta, ammettendo implicitamente il parziale inadempimento (in particolare, in relazione alla stampa ed alla affissione di 3000 manifesti 70x100 ed al noleggio vele itineranti nei territori di Cosenza, Ionio e Tirreno), ha provveduto inizialmente, con nota del
30.09.2021, a stornare, le somme originariamente richieste.
L'andamento della prova orale ha quindi asseverata la prospettazione defensionale di parte opponente, ossia l'inadempimento della in relazione alla stampa ed all'affissione CP_1 3000 manifesti 70x100 che la mancata permanenza per 14 giorni delle vele itineranti nei territori di
Cosenza, Ionio e Tirreno.
Con impegno esplicativo, dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi MB De SE, l.r.p.t. dello Stabilimento Tipografico De SE, unitamente ai collaboratori della candidata e Per_3 Tes_1 della cui attendibilità non è dato dubitare, è emerso come l'entourage della candidata si Per_1
fosse dovuto attivare a proprie spese, per sopperire al tale inadempimento della società opposta.
Tuttavia non può ritenersi che l'eccepito inesatto inadempimento sia connotato da quella gravità tale da alterare il sinallagma contrattuale ed autorizzare l'integrale caducazione del regolamento negoziale. Di talchè, in presenza di obbligazioni solo parzialmente adempiute, dovrà al più operarsi una sensibile riduzione del corrispettivo originariamente pattuito tra le parti.
A tal fine, non avendo parte attrice in senso sostanziale (la convenuta opposta) – a ciò onerata – dimostrato nel corso del giudizio la specifica delle singole voci globalmente pattuite, si reputa congrua la riduzione del corrispettivo in € 1.500,00, di cui € 1.150,00 per stampa di n. 15 striscioni in PV occhiellato, stampa n. 2 roll up, messa in onda web e tv banner medium, individuata sulla scorta dei preventivi dimessi in atti da parte opposta, ed € 350,00 per le vele posizionate (solo) all'apertura della campagna elettorale.
Generica ed apoditticamente formulata è infine la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice, rimasta totalmente sguarnita di prova in ordine all'an e al quantum del nocumento asseritamente subito.
Alla luce di quanto sopra esposto, si impone pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 1.500,00 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo. Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese di lite, avuto riguardo al complessivo esito della lite ed alla parziale reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: in accoglimento parziale dell'opposizione, accertato il parziale inadempimento di parte opposta, revoca il decreto ingiuntivo n°1246/2021 e condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, del minor importo, come sopra determinato, di € 1.500,00 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, il 28/03/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4675/2021 R. G. promossa da
Avv. SICILIANO, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Pt_1 C.F._1
Spataro, nel cui studio in Cosenza, Piazza Europa 9 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte opponente contro
(p. iva ), in p.l.r.p.t. con il patrocinio dell'Avv. Jessica Controparte_1 P.IVA_1
De Benedetto, elettivamente domiciliata presso lo studio Legale Fabio Scarpelli, sito in Via
Silvio Sesti, 14 giusta procura in atti;
parte opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1246/2021, R.G. n. 3834/2021.
CONCLUSIONI rese in data 10 dicembre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione del 23.12.2021 ritualmente notificato, ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, emesso dall'intestato Tribunale in data
02.11.2021, su conforme richiesta della con il quale è stato ingiunto il Controparte_1
pagamento della somma di euro 5.200,00, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di cui alla fattura n. 699/FE emessa quale corrispettivo per servizi pubblicitari (stampa ed affissione poster 70x100; noleggio vela itinerante per Cosenza per 14 gg;
noleggio vela itinerante Ionio per 14gg; noleggio vela itinerante Tirreno per 14 gg;
stampa striscioni pvc occhiellato 3mt x 1 mt;
stampa rolup;
messa in onda web e tv), asseritamente resi in occasione della campagna elettorale della candidata . Persona_1
A sostegno della domanda ha eccepito la carenza probatoria della pretesa azionata in via monitoria, stante l'insufficienza del solo documento contabile posto a fondamento del ricorso, peraltro privo di specificazione in ordine al costo di ciascuna prestazione nonché l'inadempimento del contratto, avendo riscontrato l'assenza delle vele itineranti e dei manifesti concordati.
Con impegno esplicativo ha dedotto: che, all'apertura della campagna elettorale, in data 15.09.2021 presso l'Hotel Europa, veniva posizionata una vela mentre un'altra girava tra i comuni di Rende e Cosenza;
nel frattempo la candidata veniva notiziata da alcuni suoi sostenitori che nei paesi che dovevano essere coperti dalla pubblicità commissionata alla società odierna opposta (Sila, Presila, Savuto e
Alto Jonio – da a non venivano affissi manifesti elettorali;
Per_2 Pt_3
che solo nei giorni del 17 e 18 settembre erano state inviate alcune foto, per lo più ripetute, da parte del sig. (incaricato dalla ), rappresentanti le affissioni eseguite dalla Parte_4 CP_1
predetta società; che la candidata lamentava non solo la scarsità di prova fotografica delle affissioni – per come invece era stato effettuato regolarmente ed in maniera copiosa da parte delle altre società incaricate per svolgere la propaganda elettorale su altri territori – ma soprattutto che le foto inviate rappresentavano lo stesso luogo delle affissioni, avvenute nello stesso momento, ma da angolazioni differenti;
che, alle immediate rimostranze palesate dalla candidata in data 23.09.2021, il sig. inviava Pt_4 messaggio WhatsApp del seguente tenore: “ appena arrivo in sede ti invio foto delle vele…ti manderò entro oggi fattura rettificata…”, con ciò riconoscendo l'inadempimento contrattuale;
che, nella stessa data non solo non veniva inviata alcuna foto ma, in maniera del tutto inaspettata, si faceva pervenire un sollecito di pagamento della fattura n°699 FE del 13.09.2021 con richiesta dell'intero importo, pari ad euro 5.200,00, relativo a tutte le prestazioni indicate nel contratto, seppur le stesse non erano state eseguite;
che, in riscontro alla comunicazione del 23.09.2021 – con la quale per la prima volta veniva inviata la fattura oggetto di contestazione – in data 27.09.2021 l'odierno opponente procedeva, attraverso comunicazione inviata a mezzo pec, alla restituzione della ridetta fattura ed alla risoluzione del contratto per inadempimento;
che, a riprova della buona fede e della correttezza della committente – messe impropriamente in discussione dalla – l'Avv. Siciliano, pur rimarcando le gravi inadempienze della Controparte_1 società, con nota del 29.09.2021 chiedeva un incontro “al fine di poter ridurre l'importo del corrispettivo rispetto all'effettiva pubblicità effettuata”; che la società – ammettendo evidentemente le inadempienze contrattuali lamentate – con nota di riscontro del 30 settembre 2021 provvedeva a quantificare le singole voci componenti l'intero ordine e conseguentemente a ridurre l'importo inizialmente richiesto in € 3.600,00; che l'Avv. Siciliano, a fronte di tale richiesta, offriva per la pubblicità effettivamente eseguita, la minor somma ritenuta congrua e conforme ai prezzi di mercato, pari ad euro 1.150,00, atteso che la
Controparte_1
a) non aveva provveduto a stampare i 3000 poster F.to 70x100, poster che invero, venivano stampati a cura e spese della committente (v. Fattura rilasciata dallo Stabilimento Tipografico De
SE snc di MB De SE & C. – allegato n. 8) che consegnava il materiale (nr.
3.500 manifesti) alla nei tempi utili per procedere all'affissione; Controparte_1
b) non aveva provveduto ad affiggere i poster di cui sopra per tutto il periodo della campagna elettorale (e quindi dal 14 settembre 2021, giorno successivo alla sottoscrizione del contratto, e sino al 1° ottobre 2021, ultimo giorno utile) e in tutto il territorio concordato;
c) non aveva effettuato il servizio di Vela itinerante per 14 giorni (nei territori di Cosenza, Ionio e
Tirreno).
Ha altresì eccepito la vessatorietà della clausola di cui all'art. 11 delle Condizioni generali del contratto sottoscritto inter partes, alla cui stregua “Il Committente deve denunciare l'eventuale inadempimento totale o parziale della entro e non oltre otto giorni dalla data Controparte_1 fissata per l'inizio dell'esposizione dei manifesti pubblicitari (…). Sono pertanto prive di qualunque efficacia eventuali denunce d'inadempimento pervenute alla sede della Controparte_1
successivamente allo spirare del termine sopraindicato e il Committente è comunque tenuto al pagamento del corrispettivo pattuito per la campagna pubblicitaria”, in quanto tesa a limitare – con la previsione di un preciso termine decadenziale – le azioni e i diritti del committente nei confronti della commissionaria in caso di inadempimento totale o parziale di quest'ultima.
L'opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire: 1) – in via principale, accertare l'inadempimento posto in essere dalla nei termini di cui al motivo sub II) e, conseguentemente, dichiarare Controparte_1
l'avvenuta risoluzione del contratto sottoscritto dalle parti, se del caso previa dichiarazione di nullità e/o annullabilità per vessatorietà della clausola di cui all'art. 11 delle Condizioni generali e alla luce delle motivazioni dedotte in atti;
2) – sempre in via principale, annullare e dichiarare
l'infondatezza, la nullità e/o inefficacia, nonché la carenza probatoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1246/2021 e R.G. n. 3834/2021, emesso dal Tribunale Civile di Cosenza in data 02.11.2021, depositato in data 03.11.2021 e notificato a mezzo pec in data 16.11.2021, per i motivi sopra descritti e per gli ulteriori che emergeranno in corso di causa. Sempre in via principale;
3) - in ogni caso, rigettare, sin da ora, l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e non sussistendo i presupposti per la sua concessione 4) - in via riconvenzionale, accertare che il grave inadempimento contrattuale, posto in essere dalla in ragione della mancata Controparte_1
pubblicità elettorale ha determinato alla un danno patrimoniale e non Parte_5 patrimoniale, nei termini dedotti in atti e che emergeranno di giustizia, e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire l'On.le Controparte_1 Per_1 per i danni subiti e subendi da liquidarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c., con valutazione equitativa ex art. 2056 c.c. nella stessa misura ovvero in quella maggiore rispetto alla somma che eventualmente dovesse riconoscersi alla società opposta per l'inadempimento parziale del contratto con eventuale compensazione tra le parti ex art. 1241 c.c.”
Ha resistito la società ingiungente, la quale ha contestato l'avversa opposizione evidenziando che l'ammontare del corrispettivo fosse stato liberamente determinato in fase negoziale e ratificato con la firma del contratto azionato.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
La causa, istruita in via documentale e mediante la prova orale richiesta dalla sola parte opponente,
è stata quindi trattenuta in decisione dalla scrivente all'udienza del 10 dicembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità
e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Ancora deve rilevarsi come, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili.
Nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza dovrà tenere conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale (Cass. 15052/2018).
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, l'opposizione si profila fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Come già enunziato in premessa, parte opponente ha invocato la risoluzione del contratto inter partes evidenziando la gravità dell'inadempimento della controparte in relazione alle obbligazioni ivi assunte.
Orbene, sulla scorta delle emergenze in atti, ed in particolare alla luce della documentazione fotografica dimessa nell'incarto processuale da parte opposta, non smentita da evidenze di segno contrario, deve ritenersi provato l'adempimento, sebbene soltanto parziale, della società opposta rispetto alle obbligazioni contenute nel contratto.
Del resto da un lato, la stessa parte opponente ha riconosciuto l'esecuzione di alcune prestazioni e segnatamente la fornitura di n. 15 striscioni in PV occhiellato, la stampa di n. 2 roll up, oltre alla messa in onda web e tv banner medium di spot elettorali.
D'altro canto la società opposta, ammettendo implicitamente il parziale inadempimento (in particolare, in relazione alla stampa ed alla affissione di 3000 manifesti 70x100 ed al noleggio vele itineranti nei territori di Cosenza, Ionio e Tirreno), ha provveduto inizialmente, con nota del
30.09.2021, a stornare, le somme originariamente richieste.
L'andamento della prova orale ha quindi asseverata la prospettazione defensionale di parte opponente, ossia l'inadempimento della in relazione alla stampa ed all'affissione CP_1 3000 manifesti 70x100 che la mancata permanenza per 14 giorni delle vele itineranti nei territori di
Cosenza, Ionio e Tirreno.
Con impegno esplicativo, dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi MB De SE, l.r.p.t. dello Stabilimento Tipografico De SE, unitamente ai collaboratori della candidata e Per_3 Tes_1 della cui attendibilità non è dato dubitare, è emerso come l'entourage della candidata si Per_1
fosse dovuto attivare a proprie spese, per sopperire al tale inadempimento della società opposta.
Tuttavia non può ritenersi che l'eccepito inesatto inadempimento sia connotato da quella gravità tale da alterare il sinallagma contrattuale ed autorizzare l'integrale caducazione del regolamento negoziale. Di talchè, in presenza di obbligazioni solo parzialmente adempiute, dovrà al più operarsi una sensibile riduzione del corrispettivo originariamente pattuito tra le parti.
A tal fine, non avendo parte attrice in senso sostanziale (la convenuta opposta) – a ciò onerata – dimostrato nel corso del giudizio la specifica delle singole voci globalmente pattuite, si reputa congrua la riduzione del corrispettivo in € 1.500,00, di cui € 1.150,00 per stampa di n. 15 striscioni in PV occhiellato, stampa n. 2 roll up, messa in onda web e tv banner medium, individuata sulla scorta dei preventivi dimessi in atti da parte opposta, ed € 350,00 per le vele posizionate (solo) all'apertura della campagna elettorale.
Generica ed apoditticamente formulata è infine la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice, rimasta totalmente sguarnita di prova in ordine all'an e al quantum del nocumento asseritamente subito.
Alla luce di quanto sopra esposto, si impone pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 1.500,00 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo. Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese di lite, avuto riguardo al complessivo esito della lite ed alla parziale reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: in accoglimento parziale dell'opposizione, accertato il parziale inadempimento di parte opposta, revoca il decreto ingiuntivo n°1246/2021 e condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, del minor importo, come sopra determinato, di € 1.500,00 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, il 28/03/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)