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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/08/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1035/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di IA, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Morte ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1035/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
02/07/2025, promossa
DA
C.F. in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Per_1
C.F. C.F.
[...] C.F._2 Parte_2
, C.F. , C.F._3 Parte_3 C.F._4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi Parte_4 C.F._5
dagli avv. Giovanni Fiaccabrino e Valentina Tonzig del foro di Padova ed pagina 1 di 17 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Padova, Piazzetta della Garzeria
n. 8, in forza di deleghe allegate alla citazione di primo grado;
APPELLANTI
CONTRO
già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con sede in Mogliano Veneto, quale società
[...] P.IVA_1
subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, imputabili a
[...]
, già in persona dei Controparte_3 Controparte_4
legali rappresentanti pro tempore, dott. e dott. Controparte_5 CP_6
, nella loro qualità rispettivamente, di amministratore delegato e di
[...]
direttore generale, rappresentati e difesi, come da procura alle liti dott.
[...]
notaio in Treviso a n.186905 di rep. e n.30367 di racc., Persona_2
dall'avv. Raffaele Molinari del Foro di IA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in IA, via Vittorio Emanuele II, n. 42, giusta delega in atti;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), CP_7 C.F._6
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 2406/2023 emessa dal Tribunale di
IA (prima sezione civile) pubblicata in data 28.09.2023.
CONCLUSIONI pagina 2 di 17 Per parte appellante:
In via pregiudiziale:
- sospendere la provvisoria esecutività della sentenza n. 2406/2023 del Tribunale
di IA, Giudice dott. Alfredo De Leonardis, emessa nell'ambito del procedimento R.G. 5526/2019, pubbl. il 28.09.2023 e notificata in data
29.09.2023 ex art. 283 c.p.c.;
Nel merito, in via preliminare:
- dichiarare nulla la consulenza depositata in primo grado dall' Ing. Per_3
ovvero disporne la rinnovazione, ovvero, in estremo subordine, chiamare il CTU
a chiarimenti sulle circostanze dedotte nelle osservazioni, nei successivi scritti difensivi e nell'atto di appello;
Nel merito, in via principale:
- accertata la responsabilità esclusiva della conducente del veicolo Audi A6 tg.
DA260AJ nella causazione del sinistro, condannarsi i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti patiti dagli attori, rispettivamente: figlia,
nipoti e sorella del defunto , da liquidarsi, relativamente al danno Parte_5
morale da morte iure proprio, secondo i valori aggiornati e vigenti previsti dalla
Tabella di liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto del
Tribunale di Milano, nonché i danni patrimoniali da ritardato adempimento
(Cass. SS.UU 1712/1995);
Nel merito, in subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un concorso di colpa a pagina 3 di 17 carico del de cuius, limitare l'ammontare del risarcimento dovuto agli attori in proporzione ai concorsi rispettivamente accertati;
- con vittoria di competenze di causa oltre alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di averle anticipate;
In via istruttoria:
- ammettersi le prove per testi formulate in sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 2
c.p.c. e disattese dal Giudice di primo grado;
Per parte appellata:
In via principale e nel merito: voglia la Corte, previe tutte le necessarie declaratorie respingere, in ogni sua parte, ivi compresa l'istanza di inibitoria,
l'appello ex adverso formulato in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto, con conseguente integrale conferma della decisione impugnata.
Con vittoria di spese e compensi, anche in relazione al presente grado di giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone sia alla richiesta di rinnovazione della consulenza non sussistendone, nella fattispecie, alcun profilo di nullità che la giustifichi, sia al richiamo del consulente a chiarimenti, visto che l'Ing. non solo ha Per_3
ampiamente motivato le sue conclusioni, ma ha anche puntualmente replicato a quanto avversariamente dedotto: ci si oppone, altresì, alla richiesta di ammissione di prova per testi, in quanto i capitoli dedotti, esclusivamente finalizzati a provare il rapporto affettivo degli attori con il de cuius, risultano pagina 4 di 17 assolutamente generici e valutativi e come tali inammissibili, ferma restando la loro assoluta irrilevanza, alla luce della dinamica del sinistro siccome evidenziata dalle risultanze della consulenza in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione avviata alla notifica in data 10.04.2019, e Parte_1 CP_8
in proprio e nella qualità dei figli minori , ed ,
[...] Persona_1 Pt_2 Pt_3
e convenivano innanzi al Tribunale di IA Parte_4 [...]
e esponendo: Controparte_2 CP_7
- che, alle ore 13 circa del giorno 1.12.2016 in Carpenedolo, si era verificato un grave sinistro automobilistico tra il congiunto , deceduto Parte_5
nell'occasione, e l'autovettura Audi 6 targata DA260AJ di proprietà di CP_7
condotta dalla madre ed assicurata da
[...] Persona_4
Controparte_2
- che il sinistro si era verificato per colpa della conducente dell'autovettura che,
percorrendo la via Papa Giovanni XXIII in direzione Montichiari, all'altezza del civico n. 29, aveva investito l'anziano ciclista che in quel momento stava regolarmente percorrendo la carreggiata nel medesimo senso di marcia dell'autovettura mantenendo la destra;
- che l'urto era avvenuto tra l'angolo anteriore laterale destro dell'Audi e la fiancata sinistra del velocipede;
- che gli agenti interventi sul posto avevano contestato a la Persona_4
violazione dell'art. 142 comma 2 del Codice della strada in quanto non era stata pagina 5 di 17 in grado di arrestare tempestivamente il mezzo nei limiti del suo campo visivo e di compiere in sicurezza le manovre richieste dalla circolazione stradale;
- che nel procedimento penale avviato a carico della conducente per omicidio colposo era emerso che era impegnata in una conversazione telefonica Per_4
di non breve durata in quanto il cellulare della conducente si era agganciato a ben tre celle differenti, indizio che la conducente era distratta durante la guida.
Alla luce di queste premesse, parte attrice contestava l'assunto della compagnia secondo cui di anni 82 si era inserito improvvisamente sulla Parte_5
carreggiata viabile senza concedere la precedenza dovuta in quanto la dinamica post urto era del tutto incompatibile con la ricostruzione operata dalla compagnia in quanto il corpo esanime di era localizzato, dopo l'impatto, sul Parte_5
lato destro della strada rispetto al senso di marcia del veicolo investitore e ivi fotografato nella posizione post urto.
Aggiungevano che il de cuius, nato a [...] il giorno 1.12.1934,
abitava con la figlia , il genero e i tre nipotini , Pt_1 CP_8 Per_1
e , coadiuvando la figlia anche nella gestione della prole, mentre Pt_2 Pt_3
era la sorella della vittima. Parte_4
Si costituivano e Società Cattolica di Assicurazione coop. CP_7 CP_4
che resistevano.
Evidenziavano che la collisione tra i due mezzi era avvenuta tra la fiancata anteriore sinistra del velocipede e l'angolare anteriore destro del veicolo e tanto escludeva in radice l'ipotesi dell'investimento in quanto la traiettoria del pagina 6 di 17 velocipede aveva andamento obliquo verso sinistra rispetto a quella dell'autovettura; che il teste oculare conducente di altro mezzo Testimone_1
che seguiva l'Audi a circa 50 metri di distanza, non aveva visto da quale direzione era sopraggiunto il velocipede;
che il ciclista non procedeva lungo il margine destro della carreggiata e non era in posizione avvistabile;
che in prossimità del luogo del sinistro vi era lo scivolo di raccordo alla sede stradale antistante il passo carraio di e dunque era verosimile Controparte_9
presumere che il ciclista provenisse da quello scivolo intenzionato ad attraversare la sede stradale per portarsi sulla corsia opposta rispetto a quella percorsa dalla signora la cui visuale era altresì ostruita dal parcheggio Per_4
di altra autovettura collocata sullo stallo di sosta antecedente il passo carraio.
Il giudice adito concedeva una provvisionale di € 30.000 e la lite veniva istruita con consulenza cinematica, affidata in un primo momento all'ing.
[...]
, ma poi ricusata dalla difesa di parte attrice in quanto la stessa Per_5
consulente aveva già espletato consulenza per i medesimi fatti in sede penale
(ossia il procedimento ex art 589 c.p.c. a carico di Persona_4
peraltro conclusosi con sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato resa dal giudice di IA in data 26.04.2021 e confermata in sede di appello) e sostituita con l'ing. Testimone_2
In data 14.02.2023 il giudice rigettava l'istanza di rinnovazione delle operazioni peritali e disponeva l'acquisizione di copia della sentenza di assoluzione emessa nei confronti della conducente del veicolo (non evocata in questo processo) e pagina 7 di 17 della consulenza redatta in quel processo dall'ing. . Persona_5
Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice in quanto dalla consulenza tecnica era emerso che il velocipede non stava viaggiando parallelamente all'autovettura, bensì in direzione obliqua come bene evidenziato dalle fotografie presenti a pagina 12 della relazione finale e che in entrambe le ipotesi prospettate la percezione del pericolo da parte della conducente dell'autovettura poteva avvenire solo 0,5/0,7 secondi prima della collisione, ossia in un lasso di tempo inferiore a quello psico tecnico di reazione
- conclusioni peraltro conformi a quelle raggiunte dall'ing. in Persona_5
sede penale. Alla luce del rigetto delle pretese attoree, revocava l'ordinanza con cui era stata concessa la provvisionale e condannava gli attori in solido a rifondere le spese di lite e a sostenere in via definitiva le spese per la consulenza tecnica.
, in proprio nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui Parte_1
figli minori , e , nonché Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
proponevano appello a cui resisteva solo subentrata in tuti i Controparte_1
rapporti attivi e passivi di Controparte_10
Dichiarata la contumacia di la causa era rinviata all'udienza del CP_7
2.07.2025 ex art. 352 c.p.c. per la spedizione a sentenza, previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 8 di 17 Con unico e complesso motivo di gravame, parte appellante censura la gravata sentenza lamentando un'errata ricostruzione del sinistro alla luce delle risultanze degli accertamenti svolti dalla Polizia stradale a mente dei quali il teatro dell'incidente era costituito da strada rettilinea urbana in condizioni di normale traffico con buona visibilità; allega che il teste oculare aveva Testimone_1
visto solo una persona che dalla parte anteriore destra del cofano dell'Audi
veniva sbalzato verso il lato destro della strada;
che la signora aveva Per_4
proseguito la sua marcia per circa 25 metri prima di arrestarsi sul lato destro della strada e che non era in fase di attraversamento della sede Parte_5
stradale.
Parte appellante censura altresì le risultanze della consulenza in quanto l'ing.
aveva formulato due ipotesi ricavandole dall'angolo di impatto tra i Per_3
due mezzi ipotizzando, senza alcun riscontro, che il ciclista si trovasse sulla carreggiata andando ad incrociare la traiettoria della autovettura.
Gli appellanti lamentano che il consulente ha aderito alle conclusioni della ricusata ing. , senza tener conto delle loro osservazioni, senza Per_5
conoscere il punto d'urto e senza formulare alcuna ipotesi sulla traiettoria ante urto dell'Audi e che il giudice non ha inteso rinnovare le operazioni peritali o procedere alla convocazione del consulente a chiarimenti.
Il motivo è nel suo complesso infondato.
Dal rapporto redatto dalla Polizia Stradale di Montichiari emerge che il sinistro avveniva lungo la via Papa Giovanni XXIII di Carpenedolo – ampia carreggiata pagina 9 di 17 unica a due corsie separate da una striscia discontinua di mezzeria e su entrambi i lati sono presenti stalli longitudinali delimitati da strisce bianche e marciapiede
– alle ore 13.25 circa.
nell'immediatezza dichiarava agli agenti intervenuti Persona_4
di percorrere la citata via con direzione Asola - Montichiari a bordo dell'autovettura intestata alla figlia e che, giunta nel rettilineo nei pressi di
Vignoni ME, aveva urtato un ciclista che improvvisamente le era balzato davanti come se fosse intenzionato ad effettuare una svolta a sinistra.
Il teste che stava percorrendo la stessa via con la medesima Testimone_1
direzione di marcia dietro all'Audi nei pressi di si limitava a CP_9
riferire di aver visto “una persona che dalla parte anteriore destra del cofano di
questa Audi sbalza verso il lato destro della strada”; questo teste immediatamente allertava i soccorsi.
La figlia nulla sapeva riferire in punto dinamica, poiché non Parte_1
presente, pur confermando che l'anziano genitore usciva spesso con la bicicletta e andava dappertutto e che la presenza dei bastoni sulla bicicletta era dovuta alle sue difficoltà di deambulazione e negava che il padre, intenzionato ad andare a trovare una sua zia, avesse bisogno di attraversare la strada.
Alla luce di queste deposizioni, a detta degli agenti, l'Audi 6, all'altezza del civico n. 29 sul lato destro della via Papa Giovanni aveva urtato, con la parte anteriore destra, il velocipede nella parte anteriore laterale sinistra, nella zona compresa tra la forcella della ruota anteriore e la pedaliera;
a seguito dell'urto il pagina 10 di 17 ciclista, dopo aver urtato lateralmente la vettura aveva divelto lo specchietto laterale sinistro, era caduto a terra sul margine destro della strada in corrispondenza della linea di delimitazione della carreggiata. In seguito,
venivano svolti accertamenti sull'utenza della conducente onde verificare se ella fosse al telefono al momento del fatto e da detti accertamenti emergeva una telefonata in uscita alle ore 12,09 per la durata di 44 seconda, che qui non rileva,
una telefonata di 25 secondi al marito alle ore 13.25 e una in entrata alle ore
13.27 della durata di 105 secondi dall'utenza intestata al coniuge
[...]
. Ipotizzavano gli agenti, sulla scorta della chiamata dei soccorsi da Per_6
parte di avvenuta nell'immediatezza del fatto, che la telefonata delle ore Tes_1
13,25 fosse stata effettuata da dopo il sinistro al solo scopo di Persona_4
avvisare il marito dell'accaduto.
Da questa ricostruzione, pertanto, gli agenti intervenuti ipotizzavano il mancato rispetto della distanza laterale dal velocipede – sebbene poi la sanzione non sia congruente con questa ipotizzata violazione – ma detta ricostruzione, priva di fede privilegiata, non ha trovato conforto nella successiva istruttoria.
Pare ultroneo sottolineare che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre per la ricostruzione della dinamica del sinistro ed altre circostanze di cui gli agenti sono venuti a conoscenza per le dichiarazioni di soggetti terzi sono elementi liberamente valutabili dal decidente.
pagina 11 di 17 Per come si può notare dai rilievi fotografici in atti, la via Papa Giovanni XXIII
di Carpenedolo è molto ampia (la sola sede viaria è larga 8,5 metri) e dunque il fatto che il teste che seguiva la Audi non si sia accorto della presenza del Tes_1
ciclista è elemento alquanto anomalo nella prospettiva della tesi attorea. Se si volesse ipotizzare un mancato rispetto della distanza laterale da parte dell'Audi,
infatti, si dovrebbe presumere che la bicicletta procedesse in parallelo rispetto all'autovettura, prima precedendola e poi venendo affiancata ed investita dall'Audi, ma in questa situazione è da presumere che avesse modo di Tes_1
vedere anche il ciclista.
Esaminando ancora i rilievi fotografici contenuti nella relazione a firma dell'ing.
si nota che a destra della carreggiata percorsa dalla Audi vi sono degli Per_3
stalli adibiti a parcheggio e poi dei marciapiedi che ospitano alberi ad altro fusto.
Il consulente tecnico descriveva i danni subiti dai mezzi coinvolti che, con specifico riguardo all'autovettura, erano limitati alla parte anteriore destra e allo specchietto destro (e non sinistro), mentre il velocipede presentava la piegatura del parafango e del bastone da passeggio appeso alla forcella anteriore.
Spiegava il consulente, dall'esame della dinamica, dei danni riportati dai mezzi e dalla posizione di quiete, che il ciclista per ragioni non precisate, aveva Pt_5
impegnato la via Papa Giovanni XXIII con traiettoria obliqua (con angolazione d'urto di circa 30 gradi) e tanto aveva impedito alla conducente di Per_4
poter avvistare per tempo il ciclista per poter porre in essere una qualsiasi manovra di emergenza.
pagina 12 di 17 Analoghe valutazioni erano formulate dall'ing. nella sua consulenza Per_5
redatta nel procedimento penale a carico di . In detta Persona_4
consulenza, valutabile solo come prova atipica, l'ing. , a seguito di Per_5
puntuale simulazione del sinistro e tenuto conto della traccia di abrasione prodotta dal velocipede e dalla traccia ematica del ciclista presente sul suolo,
asseriva che l'angolazione del velocipede alla collisione, stimabile in poco più di
35 gradi, come anche ricostruita dalla Polstrada, era del tutto incompatibile con una normale oscillazione nella marcia della bicicletta e che, a meno di voler ipotizzare una perdita di controllo del veicolo da parte del ciclista, l'unica spiegazione plausibile per tale accentuata deviazione era quella che il signor stesse iniziando a spostarsi verso il centro della carreggiata per ragioni Pt_5
non precisate o per imboccare la laterale sinistra via Brodolini.
Questa consulente evidenziava che la posizione di marcia dell'autovettura risultava essere spostata verso il centro della carreggiata in una posizione tale da lasciare al ciclista nella fase di sorpasso una distanza laterale di 1,20 metri e concludeva che in entrambe le ipotesi prospettate dalle parti (parte civile e imputata) la conducente non avrebbe avuto il tempo psicotecnico (pari ad almeno un secondo) per porre in essere qualsiasi manovra di emergenza. Proprio
sulla scorta di questa relazione, l'imputata veniva assolta Per_4
dall'imputazione di cui all'art. 589 c.p. con sentenza del giudice di IA del
15.01.2021 n. 90 perché il fatto non costituisce reato.
Orbene, la lettura congiunta di questi elementi, già diffusamente esposti nella pagina 13 di 17 sentenza gravata, inducono questa Corte a ritenere che la precisa ricostruzione della dinamica e l'assenza di profili di colpa addebitabili alla conducente dell'Audi impongono la conferma del rigetto delle domande di parte attrice.
Le due consulenze, redatte da professionisti diversi, raggiungono conclusioni sostanzialmente conformi – e non si vede alcuna necessità di disporre una terza consulenza per il solo fatto che le conclusioni sono risultate sgradite alla parte attrice ora appellante;
l'apparato argomentativo in entrambe le relazioni è esteso e convincente e viene data puntale risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice.
Entrambi i consulenti, anche sulla scorta dei rilievi della Polizia stradale,
giungono alla conclusione che il ciclista non stava procedendo sulla via Papa
Giovanni nella stessa direzione di marcia dell'Audi e parallelamente ad essa, ma che tra i due mezzi vi è stato un urto obliquo con angolo formato dai due veicoli di circa 35 gradi;
in altri termini tagliava la strada all'Audi che Parte_5
stava viaggiando in prossimità del centro della sua semicarreggiata e che avrebbe potuto agevolmente superarlo, tenendo una distanza laterale di oltre un metro.
Solo l'improvvisa manovra dell'anziano ciclista (si noti che lo stesso aveva con sé anche un bastone da passeggio e che la figlia ha confermato ai Pt_1
verbalizzanti l'esistenza di difficoltà di deambulazione del padre) consistita nell'aver sterzato a sinistra impegnando il centro carreggiata ha reso inevitabile l'urto con l'automobile che stava transitando e che non ha potuto avvistarlo in pagina 14 di 17 tempo.
Le ragioni di questa manovra non sono, ovviamente, emerse: può darsi che avesse deciso improvvisamente di attraversare la strada per Parte_5
immettersi in una laterale sinistra o che provenendo dallo scivolo del civico 29
di Vignoni ME abbia acquisito una velocità eccessiva che non è riuscito a controllare andando a finire al centro della carreggiata proprio nel momento in cui transitava l'autovettura.
Se effettivamente la dinamica fosse quella indicata dagli originari attori non si spiega il motivo per cui il teste in presenza di una strada larga 13,80 Tes_1
metri con carreggiata larga oltre 8 metri, non abbia visto il ciclista che, al margine destro, stava percorrendo la via Papa Giovanni XXIII, ma abbia solo il ricordo di un corpo che sbalzava sul cofano della Audi.
Né valgono a scalfire queste conclusioni il fatto che a sia stata Per_4
sanzionata ex art. 141 comma 2 C.d.S. nell'immediatezza dei fatti in quanto la comparsa del ciclista è stata talmente improvvisa, per come riferito dai consulenti nei varie ipotesi formulate, da impedire l'effettuazione di una qualsiasi manovra di emergenza, né esiste la prova che la conducente fosse distratta dall'uso del telefono.
A parte il dato che è consentito telefonare durante la guida alle condizioni delineate dall'art. 173 C.d.S., nella fattispecie non solo non è dato comprendere il nesso causale tra la possibile telefonata in corso e il repentino spostamento del ciclista al centro della sede stradale, ma nel verbale è stata espressamente esclusa pagina 15 di 17 la circostanza dell'uso del cellulare da parte di al momento dell'urto in Per_4
quanto le telefonate in uscita e in entrata con il marito sono successive al fatto e dunque aventi al semplice finalità di informare il coniuge di quanto accaduto.
In conclusione, il gravame va rigettato e gli appellanti in solido vanno condannati a rifondere a le spese del grado liquidate Controparte_1
secondo il valore delle case di valore indeterminato di media complessità.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IA, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2406/2023 emessa dal Tribunale di IA in data 28.09.2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti in solido a rifondere a le spese del Controparte_1
grado che liquida in € 8.470 per compenso (di cui € 2.518 per la fase di studio della controversia, € 1.665 per la fase introduttiva del giudizio ed € 4.287 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del 9.07.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
pagina 16 di 17 IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 17 di 17
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di IA, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Morte ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1035/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
02/07/2025, promossa
DA
C.F. in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Per_1
C.F. C.F.
[...] C.F._2 Parte_2
, C.F. , C.F._3 Parte_3 C.F._4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi Parte_4 C.F._5
dagli avv. Giovanni Fiaccabrino e Valentina Tonzig del foro di Padova ed pagina 1 di 17 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Padova, Piazzetta della Garzeria
n. 8, in forza di deleghe allegate alla citazione di primo grado;
APPELLANTI
CONTRO
già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con sede in Mogliano Veneto, quale società
[...] P.IVA_1
subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, imputabili a
[...]
, già in persona dei Controparte_3 Controparte_4
legali rappresentanti pro tempore, dott. e dott. Controparte_5 CP_6
, nella loro qualità rispettivamente, di amministratore delegato e di
[...]
direttore generale, rappresentati e difesi, come da procura alle liti dott.
[...]
notaio in Treviso a n.186905 di rep. e n.30367 di racc., Persona_2
dall'avv. Raffaele Molinari del Foro di IA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in IA, via Vittorio Emanuele II, n. 42, giusta delega in atti;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), CP_7 C.F._6
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 2406/2023 emessa dal Tribunale di
IA (prima sezione civile) pubblicata in data 28.09.2023.
CONCLUSIONI pagina 2 di 17 Per parte appellante:
In via pregiudiziale:
- sospendere la provvisoria esecutività della sentenza n. 2406/2023 del Tribunale
di IA, Giudice dott. Alfredo De Leonardis, emessa nell'ambito del procedimento R.G. 5526/2019, pubbl. il 28.09.2023 e notificata in data
29.09.2023 ex art. 283 c.p.c.;
Nel merito, in via preliminare:
- dichiarare nulla la consulenza depositata in primo grado dall' Ing. Per_3
ovvero disporne la rinnovazione, ovvero, in estremo subordine, chiamare il CTU
a chiarimenti sulle circostanze dedotte nelle osservazioni, nei successivi scritti difensivi e nell'atto di appello;
Nel merito, in via principale:
- accertata la responsabilità esclusiva della conducente del veicolo Audi A6 tg.
DA260AJ nella causazione del sinistro, condannarsi i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti patiti dagli attori, rispettivamente: figlia,
nipoti e sorella del defunto , da liquidarsi, relativamente al danno Parte_5
morale da morte iure proprio, secondo i valori aggiornati e vigenti previsti dalla
Tabella di liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto del
Tribunale di Milano, nonché i danni patrimoniali da ritardato adempimento
(Cass. SS.UU 1712/1995);
Nel merito, in subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un concorso di colpa a pagina 3 di 17 carico del de cuius, limitare l'ammontare del risarcimento dovuto agli attori in proporzione ai concorsi rispettivamente accertati;
- con vittoria di competenze di causa oltre alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di averle anticipate;
In via istruttoria:
- ammettersi le prove per testi formulate in sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 2
c.p.c. e disattese dal Giudice di primo grado;
Per parte appellata:
In via principale e nel merito: voglia la Corte, previe tutte le necessarie declaratorie respingere, in ogni sua parte, ivi compresa l'istanza di inibitoria,
l'appello ex adverso formulato in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto, con conseguente integrale conferma della decisione impugnata.
Con vittoria di spese e compensi, anche in relazione al presente grado di giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone sia alla richiesta di rinnovazione della consulenza non sussistendone, nella fattispecie, alcun profilo di nullità che la giustifichi, sia al richiamo del consulente a chiarimenti, visto che l'Ing. non solo ha Per_3
ampiamente motivato le sue conclusioni, ma ha anche puntualmente replicato a quanto avversariamente dedotto: ci si oppone, altresì, alla richiesta di ammissione di prova per testi, in quanto i capitoli dedotti, esclusivamente finalizzati a provare il rapporto affettivo degli attori con il de cuius, risultano pagina 4 di 17 assolutamente generici e valutativi e come tali inammissibili, ferma restando la loro assoluta irrilevanza, alla luce della dinamica del sinistro siccome evidenziata dalle risultanze della consulenza in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione avviata alla notifica in data 10.04.2019, e Parte_1 CP_8
in proprio e nella qualità dei figli minori , ed ,
[...] Persona_1 Pt_2 Pt_3
e convenivano innanzi al Tribunale di IA Parte_4 [...]
e esponendo: Controparte_2 CP_7
- che, alle ore 13 circa del giorno 1.12.2016 in Carpenedolo, si era verificato un grave sinistro automobilistico tra il congiunto , deceduto Parte_5
nell'occasione, e l'autovettura Audi 6 targata DA260AJ di proprietà di CP_7
condotta dalla madre ed assicurata da
[...] Persona_4
Controparte_2
- che il sinistro si era verificato per colpa della conducente dell'autovettura che,
percorrendo la via Papa Giovanni XXIII in direzione Montichiari, all'altezza del civico n. 29, aveva investito l'anziano ciclista che in quel momento stava regolarmente percorrendo la carreggiata nel medesimo senso di marcia dell'autovettura mantenendo la destra;
- che l'urto era avvenuto tra l'angolo anteriore laterale destro dell'Audi e la fiancata sinistra del velocipede;
- che gli agenti interventi sul posto avevano contestato a la Persona_4
violazione dell'art. 142 comma 2 del Codice della strada in quanto non era stata pagina 5 di 17 in grado di arrestare tempestivamente il mezzo nei limiti del suo campo visivo e di compiere in sicurezza le manovre richieste dalla circolazione stradale;
- che nel procedimento penale avviato a carico della conducente per omicidio colposo era emerso che era impegnata in una conversazione telefonica Per_4
di non breve durata in quanto il cellulare della conducente si era agganciato a ben tre celle differenti, indizio che la conducente era distratta durante la guida.
Alla luce di queste premesse, parte attrice contestava l'assunto della compagnia secondo cui di anni 82 si era inserito improvvisamente sulla Parte_5
carreggiata viabile senza concedere la precedenza dovuta in quanto la dinamica post urto era del tutto incompatibile con la ricostruzione operata dalla compagnia in quanto il corpo esanime di era localizzato, dopo l'impatto, sul Parte_5
lato destro della strada rispetto al senso di marcia del veicolo investitore e ivi fotografato nella posizione post urto.
Aggiungevano che il de cuius, nato a [...] il giorno 1.12.1934,
abitava con la figlia , il genero e i tre nipotini , Pt_1 CP_8 Per_1
e , coadiuvando la figlia anche nella gestione della prole, mentre Pt_2 Pt_3
era la sorella della vittima. Parte_4
Si costituivano e Società Cattolica di Assicurazione coop. CP_7 CP_4
che resistevano.
Evidenziavano che la collisione tra i due mezzi era avvenuta tra la fiancata anteriore sinistra del velocipede e l'angolare anteriore destro del veicolo e tanto escludeva in radice l'ipotesi dell'investimento in quanto la traiettoria del pagina 6 di 17 velocipede aveva andamento obliquo verso sinistra rispetto a quella dell'autovettura; che il teste oculare conducente di altro mezzo Testimone_1
che seguiva l'Audi a circa 50 metri di distanza, non aveva visto da quale direzione era sopraggiunto il velocipede;
che il ciclista non procedeva lungo il margine destro della carreggiata e non era in posizione avvistabile;
che in prossimità del luogo del sinistro vi era lo scivolo di raccordo alla sede stradale antistante il passo carraio di e dunque era verosimile Controparte_9
presumere che il ciclista provenisse da quello scivolo intenzionato ad attraversare la sede stradale per portarsi sulla corsia opposta rispetto a quella percorsa dalla signora la cui visuale era altresì ostruita dal parcheggio Per_4
di altra autovettura collocata sullo stallo di sosta antecedente il passo carraio.
Il giudice adito concedeva una provvisionale di € 30.000 e la lite veniva istruita con consulenza cinematica, affidata in un primo momento all'ing.
[...]
, ma poi ricusata dalla difesa di parte attrice in quanto la stessa Per_5
consulente aveva già espletato consulenza per i medesimi fatti in sede penale
(ossia il procedimento ex art 589 c.p.c. a carico di Persona_4
peraltro conclusosi con sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato resa dal giudice di IA in data 26.04.2021 e confermata in sede di appello) e sostituita con l'ing. Testimone_2
In data 14.02.2023 il giudice rigettava l'istanza di rinnovazione delle operazioni peritali e disponeva l'acquisizione di copia della sentenza di assoluzione emessa nei confronti della conducente del veicolo (non evocata in questo processo) e pagina 7 di 17 della consulenza redatta in quel processo dall'ing. . Persona_5
Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice in quanto dalla consulenza tecnica era emerso che il velocipede non stava viaggiando parallelamente all'autovettura, bensì in direzione obliqua come bene evidenziato dalle fotografie presenti a pagina 12 della relazione finale e che in entrambe le ipotesi prospettate la percezione del pericolo da parte della conducente dell'autovettura poteva avvenire solo 0,5/0,7 secondi prima della collisione, ossia in un lasso di tempo inferiore a quello psico tecnico di reazione
- conclusioni peraltro conformi a quelle raggiunte dall'ing. in Persona_5
sede penale. Alla luce del rigetto delle pretese attoree, revocava l'ordinanza con cui era stata concessa la provvisionale e condannava gli attori in solido a rifondere le spese di lite e a sostenere in via definitiva le spese per la consulenza tecnica.
, in proprio nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui Parte_1
figli minori , e , nonché Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
proponevano appello a cui resisteva solo subentrata in tuti i Controparte_1
rapporti attivi e passivi di Controparte_10
Dichiarata la contumacia di la causa era rinviata all'udienza del CP_7
2.07.2025 ex art. 352 c.p.c. per la spedizione a sentenza, previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 8 di 17 Con unico e complesso motivo di gravame, parte appellante censura la gravata sentenza lamentando un'errata ricostruzione del sinistro alla luce delle risultanze degli accertamenti svolti dalla Polizia stradale a mente dei quali il teatro dell'incidente era costituito da strada rettilinea urbana in condizioni di normale traffico con buona visibilità; allega che il teste oculare aveva Testimone_1
visto solo una persona che dalla parte anteriore destra del cofano dell'Audi
veniva sbalzato verso il lato destro della strada;
che la signora aveva Per_4
proseguito la sua marcia per circa 25 metri prima di arrestarsi sul lato destro della strada e che non era in fase di attraversamento della sede Parte_5
stradale.
Parte appellante censura altresì le risultanze della consulenza in quanto l'ing.
aveva formulato due ipotesi ricavandole dall'angolo di impatto tra i Per_3
due mezzi ipotizzando, senza alcun riscontro, che il ciclista si trovasse sulla carreggiata andando ad incrociare la traiettoria della autovettura.
Gli appellanti lamentano che il consulente ha aderito alle conclusioni della ricusata ing. , senza tener conto delle loro osservazioni, senza Per_5
conoscere il punto d'urto e senza formulare alcuna ipotesi sulla traiettoria ante urto dell'Audi e che il giudice non ha inteso rinnovare le operazioni peritali o procedere alla convocazione del consulente a chiarimenti.
Il motivo è nel suo complesso infondato.
Dal rapporto redatto dalla Polizia Stradale di Montichiari emerge che il sinistro avveniva lungo la via Papa Giovanni XXIII di Carpenedolo – ampia carreggiata pagina 9 di 17 unica a due corsie separate da una striscia discontinua di mezzeria e su entrambi i lati sono presenti stalli longitudinali delimitati da strisce bianche e marciapiede
– alle ore 13.25 circa.
nell'immediatezza dichiarava agli agenti intervenuti Persona_4
di percorrere la citata via con direzione Asola - Montichiari a bordo dell'autovettura intestata alla figlia e che, giunta nel rettilineo nei pressi di
Vignoni ME, aveva urtato un ciclista che improvvisamente le era balzato davanti come se fosse intenzionato ad effettuare una svolta a sinistra.
Il teste che stava percorrendo la stessa via con la medesima Testimone_1
direzione di marcia dietro all'Audi nei pressi di si limitava a CP_9
riferire di aver visto “una persona che dalla parte anteriore destra del cofano di
questa Audi sbalza verso il lato destro della strada”; questo teste immediatamente allertava i soccorsi.
La figlia nulla sapeva riferire in punto dinamica, poiché non Parte_1
presente, pur confermando che l'anziano genitore usciva spesso con la bicicletta e andava dappertutto e che la presenza dei bastoni sulla bicicletta era dovuta alle sue difficoltà di deambulazione e negava che il padre, intenzionato ad andare a trovare una sua zia, avesse bisogno di attraversare la strada.
Alla luce di queste deposizioni, a detta degli agenti, l'Audi 6, all'altezza del civico n. 29 sul lato destro della via Papa Giovanni aveva urtato, con la parte anteriore destra, il velocipede nella parte anteriore laterale sinistra, nella zona compresa tra la forcella della ruota anteriore e la pedaliera;
a seguito dell'urto il pagina 10 di 17 ciclista, dopo aver urtato lateralmente la vettura aveva divelto lo specchietto laterale sinistro, era caduto a terra sul margine destro della strada in corrispondenza della linea di delimitazione della carreggiata. In seguito,
venivano svolti accertamenti sull'utenza della conducente onde verificare se ella fosse al telefono al momento del fatto e da detti accertamenti emergeva una telefonata in uscita alle ore 12,09 per la durata di 44 seconda, che qui non rileva,
una telefonata di 25 secondi al marito alle ore 13.25 e una in entrata alle ore
13.27 della durata di 105 secondi dall'utenza intestata al coniuge
[...]
. Ipotizzavano gli agenti, sulla scorta della chiamata dei soccorsi da Per_6
parte di avvenuta nell'immediatezza del fatto, che la telefonata delle ore Tes_1
13,25 fosse stata effettuata da dopo il sinistro al solo scopo di Persona_4
avvisare il marito dell'accaduto.
Da questa ricostruzione, pertanto, gli agenti intervenuti ipotizzavano il mancato rispetto della distanza laterale dal velocipede – sebbene poi la sanzione non sia congruente con questa ipotizzata violazione – ma detta ricostruzione, priva di fede privilegiata, non ha trovato conforto nella successiva istruttoria.
Pare ultroneo sottolineare che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre per la ricostruzione della dinamica del sinistro ed altre circostanze di cui gli agenti sono venuti a conoscenza per le dichiarazioni di soggetti terzi sono elementi liberamente valutabili dal decidente.
pagina 11 di 17 Per come si può notare dai rilievi fotografici in atti, la via Papa Giovanni XXIII
di Carpenedolo è molto ampia (la sola sede viaria è larga 8,5 metri) e dunque il fatto che il teste che seguiva la Audi non si sia accorto della presenza del Tes_1
ciclista è elemento alquanto anomalo nella prospettiva della tesi attorea. Se si volesse ipotizzare un mancato rispetto della distanza laterale da parte dell'Audi,
infatti, si dovrebbe presumere che la bicicletta procedesse in parallelo rispetto all'autovettura, prima precedendola e poi venendo affiancata ed investita dall'Audi, ma in questa situazione è da presumere che avesse modo di Tes_1
vedere anche il ciclista.
Esaminando ancora i rilievi fotografici contenuti nella relazione a firma dell'ing.
si nota che a destra della carreggiata percorsa dalla Audi vi sono degli Per_3
stalli adibiti a parcheggio e poi dei marciapiedi che ospitano alberi ad altro fusto.
Il consulente tecnico descriveva i danni subiti dai mezzi coinvolti che, con specifico riguardo all'autovettura, erano limitati alla parte anteriore destra e allo specchietto destro (e non sinistro), mentre il velocipede presentava la piegatura del parafango e del bastone da passeggio appeso alla forcella anteriore.
Spiegava il consulente, dall'esame della dinamica, dei danni riportati dai mezzi e dalla posizione di quiete, che il ciclista per ragioni non precisate, aveva Pt_5
impegnato la via Papa Giovanni XXIII con traiettoria obliqua (con angolazione d'urto di circa 30 gradi) e tanto aveva impedito alla conducente di Per_4
poter avvistare per tempo il ciclista per poter porre in essere una qualsiasi manovra di emergenza.
pagina 12 di 17 Analoghe valutazioni erano formulate dall'ing. nella sua consulenza Per_5
redatta nel procedimento penale a carico di . In detta Persona_4
consulenza, valutabile solo come prova atipica, l'ing. , a seguito di Per_5
puntuale simulazione del sinistro e tenuto conto della traccia di abrasione prodotta dal velocipede e dalla traccia ematica del ciclista presente sul suolo,
asseriva che l'angolazione del velocipede alla collisione, stimabile in poco più di
35 gradi, come anche ricostruita dalla Polstrada, era del tutto incompatibile con una normale oscillazione nella marcia della bicicletta e che, a meno di voler ipotizzare una perdita di controllo del veicolo da parte del ciclista, l'unica spiegazione plausibile per tale accentuata deviazione era quella che il signor stesse iniziando a spostarsi verso il centro della carreggiata per ragioni Pt_5
non precisate o per imboccare la laterale sinistra via Brodolini.
Questa consulente evidenziava che la posizione di marcia dell'autovettura risultava essere spostata verso il centro della carreggiata in una posizione tale da lasciare al ciclista nella fase di sorpasso una distanza laterale di 1,20 metri e concludeva che in entrambe le ipotesi prospettate dalle parti (parte civile e imputata) la conducente non avrebbe avuto il tempo psicotecnico (pari ad almeno un secondo) per porre in essere qualsiasi manovra di emergenza. Proprio
sulla scorta di questa relazione, l'imputata veniva assolta Per_4
dall'imputazione di cui all'art. 589 c.p. con sentenza del giudice di IA del
15.01.2021 n. 90 perché il fatto non costituisce reato.
Orbene, la lettura congiunta di questi elementi, già diffusamente esposti nella pagina 13 di 17 sentenza gravata, inducono questa Corte a ritenere che la precisa ricostruzione della dinamica e l'assenza di profili di colpa addebitabili alla conducente dell'Audi impongono la conferma del rigetto delle domande di parte attrice.
Le due consulenze, redatte da professionisti diversi, raggiungono conclusioni sostanzialmente conformi – e non si vede alcuna necessità di disporre una terza consulenza per il solo fatto che le conclusioni sono risultate sgradite alla parte attrice ora appellante;
l'apparato argomentativo in entrambe le relazioni è esteso e convincente e viene data puntale risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice.
Entrambi i consulenti, anche sulla scorta dei rilievi della Polizia stradale,
giungono alla conclusione che il ciclista non stava procedendo sulla via Papa
Giovanni nella stessa direzione di marcia dell'Audi e parallelamente ad essa, ma che tra i due mezzi vi è stato un urto obliquo con angolo formato dai due veicoli di circa 35 gradi;
in altri termini tagliava la strada all'Audi che Parte_5
stava viaggiando in prossimità del centro della sua semicarreggiata e che avrebbe potuto agevolmente superarlo, tenendo una distanza laterale di oltre un metro.
Solo l'improvvisa manovra dell'anziano ciclista (si noti che lo stesso aveva con sé anche un bastone da passeggio e che la figlia ha confermato ai Pt_1
verbalizzanti l'esistenza di difficoltà di deambulazione del padre) consistita nell'aver sterzato a sinistra impegnando il centro carreggiata ha reso inevitabile l'urto con l'automobile che stava transitando e che non ha potuto avvistarlo in pagina 14 di 17 tempo.
Le ragioni di questa manovra non sono, ovviamente, emerse: può darsi che avesse deciso improvvisamente di attraversare la strada per Parte_5
immettersi in una laterale sinistra o che provenendo dallo scivolo del civico 29
di Vignoni ME abbia acquisito una velocità eccessiva che non è riuscito a controllare andando a finire al centro della carreggiata proprio nel momento in cui transitava l'autovettura.
Se effettivamente la dinamica fosse quella indicata dagli originari attori non si spiega il motivo per cui il teste in presenza di una strada larga 13,80 Tes_1
metri con carreggiata larga oltre 8 metri, non abbia visto il ciclista che, al margine destro, stava percorrendo la via Papa Giovanni XXIII, ma abbia solo il ricordo di un corpo che sbalzava sul cofano della Audi.
Né valgono a scalfire queste conclusioni il fatto che a sia stata Per_4
sanzionata ex art. 141 comma 2 C.d.S. nell'immediatezza dei fatti in quanto la comparsa del ciclista è stata talmente improvvisa, per come riferito dai consulenti nei varie ipotesi formulate, da impedire l'effettuazione di una qualsiasi manovra di emergenza, né esiste la prova che la conducente fosse distratta dall'uso del telefono.
A parte il dato che è consentito telefonare durante la guida alle condizioni delineate dall'art. 173 C.d.S., nella fattispecie non solo non è dato comprendere il nesso causale tra la possibile telefonata in corso e il repentino spostamento del ciclista al centro della sede stradale, ma nel verbale è stata espressamente esclusa pagina 15 di 17 la circostanza dell'uso del cellulare da parte di al momento dell'urto in Per_4
quanto le telefonate in uscita e in entrata con il marito sono successive al fatto e dunque aventi al semplice finalità di informare il coniuge di quanto accaduto.
In conclusione, il gravame va rigettato e gli appellanti in solido vanno condannati a rifondere a le spese del grado liquidate Controparte_1
secondo il valore delle case di valore indeterminato di media complessità.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IA, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2406/2023 emessa dal Tribunale di IA in data 28.09.2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti in solido a rifondere a le spese del Controparte_1
grado che liquida in € 8.470 per compenso (di cui € 2.518 per la fase di studio della controversia, € 1.665 per la fase introduttiva del giudizio ed € 4.287 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del 9.07.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
pagina 16 di 17 IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 17 di 17